Nullità della delibera di approvazione del bilancio

Il bilancio di una società approvato dall’assemblea è vincolante per tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti, e costituisce piena prova dei crediti della società nei confronti dei soci, ma solo quando i crediti siano indicati chiaramente nel bilancio.

Questo è il principio stabilito e ribadito dalla Prima Sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 6616/15, depositata il 1° aprile. Il caso. La questione è piuttosto complessa, dato che riguarda l’originaria richiesta, da parte del sig. A.S., di annullamento della delibera assembleare di approvazione del bilancio della Cooperativa Sportiva M. del 1992, da ritenersi nullo – secondo l’allora attore e oggi ricorrente – in quanto redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione, e comunque poiché non avrebbe rappresentato in maniera corretta e veritiera la situazione economica e patrimoniale della società, come emergente dall’analisi delle singole voci di addebito al socio. In particolare, il sig. A.S. lamentava l’errata contabilizzazione di alcuni importi e l’inserimento di essi sotto le voci varie” e pregressi 1991”, nonché l’inserimento sotto la voce costi e spese” di alcune anticipazioni. Il Tribunale di Latina rigettava la domanda del sig. S., il quale pertanto proponeva appello presso la Corte di Appello di Roma, che con sentenza del 12 marzo 2009, lo respingeva, ritenendo la mera erronea contabilizzazione inidonea a determinare una concreta incertezza sull’attendibilità del bilancio, considerata la modesta entità della somma a fronte della complessiva situazione contabile ed economica della Cooperativa in quanto all’addebito di alcune somme sotto la voce pregresse 1991”, la Corte ha rilevato che esso era già presente nel bilancio al 31/12/1991, indicato nel relativo bilancio consuntivo e nel piano di riparto, e che la delibera di approvazione del bilancio non era stata impugnata dal socio. Da qui, secondo la Corte d’appello, dell’accertamento del credito, stante il principio della vincolatività delle delibere assembleari. Nessuna rilevanza, infine, ha dato la Corte alla sentenza del Tribunale di Latina che aveva annullato la delibera di approvazione del bilancio del 1990, riportante sostanzialmente la stessa voce, in quanto detta delibera era stata annullata per motivi meramente formali, relativi alla mancata convocazione del socio, e non per questioni sostanziali. Contro detta sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione il sig. A.S., sulla base di ben dodici motivi, e ha resistito con controricorso la Cooperativa. Secondo il ricorrente, la sentenza della Corte d’appello è da cassare sotto diversi profili, tra cui, per quelli che qui interessano maggiormente, quello relativi alla posta di bilancio indicata come pregresse 1991”, sia perché la Corte d’appello ha errato nell’onerarlo dell’impugnazione del bilancio del 1991, dato che le stesse poste erano presenti in quello del 1990, già annullato, sia perché l’approvazione del debito nel bilancio del 1991 non poteva sanare l’irregolarità formale della delibera di approvazione del bilancio del 1990, anche perché detta delibera fu dichiarata nulla non solo per motivi formali ma anche per la ritenuta inesistenza del credito. La delibera di approvazione del bilancio di una società è vincolante per tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, ma solo se i crediti nei confronti dei soci risultino chiaramente e specificamente indicati. La Cassazione ha esaminato a fondo il problema, accogliendo il ricorso per quanto riguarda i primi quattro motivi, e per quel che concerne il decimo e l’undicesimo, ritenendo in parte assorbiti e in parte inammissibili gli altri. Secondo la Suprema Corte, la Corte d’appello, nel decidere che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche il bilancio del 1991, considerando irrilevante l’impugnazione e l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio dell’anno precedente, è incorsa nella violazione del principio, più volte affermato, secondo il quale il bilancio di una società approvato dall’assemblea, data l’efficacia vincolante, che a norma dell’art. 2377, I comma, la delibera riveste nei confronti di tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, in mancanza di impugnazione, costituisce piena prova dei crediti della società nei confronti dei soci stessi, ma solo quando gli stessi risultino chiaramente indicati nel bilancio approvato. Nel caso che ci occupa, invece, secondo la Suprema Corte non si può ritenere specificamente indicato il credito verso il ricorrente, essendo genericamente ricompreso nella dizione, priva di adeguata idoneità connotativa, di pregresse 1991”, dizione oltremodo generica, tanto più visto che detto credito figurava nel precedente bilancio, oggetto del giudizio di impugnazione da parte del socio tanto più che detta precedente delibera è stata oggetto di sentenza di annullamento, non essendo rilevanti, secondo la Suprema Corte, i motivi di detta statuizione, ma solo gli effetti che la sentenza ha prodotto nella sfera giuridica della Cooperativa. Pertanto, in applicazione di detto principio, la Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, nonché i motivi dieci e undici, cassando la sentenza in relazione ai motivi accolti non essendo necessari ulteriori accertamiti di merito, ha dichiarato nulla la delibera di approvazione del bilancio del 25 aprile 1993, relativa al bilancio del 1992 della Cooperativa.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 gennaio – 1 aprile 2015, numero 6616 Presidente Rordorf – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Con sentenza del 18/2-12/3/2009, la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto dal socio S.A. nei confronti della Cooperativa Sportiva Marinella del Circeo avverso la sentenza del Tribunale di Latina, numero 1338 del 2003, che aveva respinto l'impugnazione dello S. della delibera assembleare della cooperativa del 25/4/93, di approvazione del bilancio dell'anno 1992, da ritenersi nullo, in quanto redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione, e comunque per non rappresentare in maniera corretta e veritiera la situazione economica e patrimoniale della società, come emergente in particolare dall'analisi delle singole voci di addebito al socio. Con l'appello, lo S. aveva censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto corretta la contabilizzazione degli importi di lire 9.499.910 sotto la voce Varie e di lire 12.657.000 alla voce pregresse 1991 , nonché l'inserimento sotto la voce costi e spese delle anticipazioni per lire 20.643.000. Secondo l'appellante, il credito di lire 12.657.000 non corrispondeva a verità tale presunto e contestato credito per indennità asseritamente indebita, percepita quale presidente della cooperativa, e per l'appropriazione di un'enciclopedia giuridica era stato inserito tra i conti d'ordine del bilancio del 1989 per l'importo di lire 7.239.000, era stato esposto in misura superiore nel successivo bilancio, la cui delibera di approvazione era stata annullata dal Tribunale di Latina con la sentenza numero 326 del 1997, confermata dalla Corte d'appello con la sentenza numero 3299 del 2001, da cui la conseguente nullità dei successivi bilanci e anche di quello del 1992, riportante tale addebito inesistente. Secondo lo S. , inoltre, lo stesso C.T.U. aveva evidenziato la carenza di riscontri contabili per la somma di lire 9.499.910, restituita alla parte, e mancavano giustificazioni contabili dell'importo indicato come Anticipazioni per L. 20.642.993 , inserito nel capitolo relativo a costi e spese . Nello specifico, la Corte capitolina ha ritenuto che l'importo indicato quale credito della Cooperativa sotto la voce varie , privo di giustificazioni, era stato riaccreditato allo S. , ed ha condiviso il rilievo sul punto del Tribunale, ritenendo la mera erronea contabilizzazione inidonea a determinare una concreta incertezza sull'attendibilità del bilancio, considerata la modesta entità della somma a fronte della complessiva situazione contabile della Cooperativa quanto all'importo di lire 20.643.000, inserito nel conto spese sia pure erroneamente sotto la voce anticipazioni , ha richiamato la valutazione del Tribunale, ritenendo documentalmente provato detto credito quanto all'addebito di lire 12.657.000 sotto la voce pregresse 1991 composto dai compensi come presidente dello S. indebitamente trattenuti, dal costo dell'enciclopedia di cui questi si era appropriato, dagli interessi maturati, dalla quota parte delle spese sostenute per la parcella dell'avv. D.G. , dalle quote sociali del 1991, detratti gli acconti , ha rilevato che lo stesso era già presente nel bilancio al 31/12/91, indicato nel relativo bilancio consuntivo e nello stato di riparto, e che la delibera di approvazione di detto bilancio non era stata impugnata dal socio, da cui l'efficacia vincolante dell'accertamento del credito in detto bilancio, stante il principio della vincolatività delle delibere assembleari. Quanto alla deduzione dello S. , intesa a far valere la nullità consequenziale del bilancio del 1992, stante l'annullamento, con sentenza del Tribunale di Latina confermata in grado d'appello, della delibera di approvazione del bilancio del 1990, riportante il debito in oggetto sotto la voce varie , la Corte capitolina ha osservato che la delibera era stata annullata per motivi formali in relazione alla convocazione dello S. all'assemblea e che, a prescindere dal non avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello, a seguito della cassazione con rinvio, disposta con la sentenza del S.C., numero 1756 del 2006, la nuova iscrizione nel bilancio del 1991 del debito dello S. in misura anche superiore a quanto esposto nel bilancio del 1990, sanava le eventuali irregolarità formali relative alla precedente assemblea imponendo allo S. l'impugnativa del bilancio, al fine di evitare che la sua morosità divenisse incontestabile . Avverso detta pronuncia ricorre S.A. , sulla base di dodici motivi. Si difende con controricorso la Cooperativa. Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- Con i primi quattro motivi di ricorso, lo S. si duole della decisione della Corte d'appello in relazione alla posta di bilancio indicata come pregresse 1991 ed ammontante a lire 12.657.000 e specificamente 1 sotto il profilo del vizio ex art. 360 numero 3 c.p.c, sostiene a che erroneamente la Corte del merito lo ha ritenuto onerato dell'impugnazione del bilancio del 1991, avendo impugnato la delibera di approvazione del bilancio del 1990, ove figurava detta posta, ed ottenuto la declaratoria di nullità della delibera a seguito della pronuncia resa dalla Corte d'appello in sede di rinvio dal S.C. b che non può distinguersi l’annullamento per motivi formali da quello per motivi sostanziali c che non è possibile una successiva convalida del bilancio a mezzo della delibera di approvazione del bilancio di un esercizio successivo 2 sotto il profilo del vizio di motivazione, denuncia a che la Corte d'appello non ha tenuto conto della pregressa impugnativa b che l'approvazione del debito nel bilancio 1991 non poteva sanare l'irregolarità formale della delibera di approvazione del bilancio del 1990 nella pendenza del giudizio di impugnazione per la mancata convocazione del socio e per motivi di merito c che detta delibera non è stata dichiarata nulla solo per motivi formali, ma anche per la ritenuta inesistenza della morosità 3 sotto il profilo del vizio ex art. 360 numero 4 c.p.c., denuncia infine la violazione del giudicato, per essere stata sostanzialmente accertata, in forza della sentenza del S.comma 24322/07, nel giudizio di impugnazione della delibera dell'assemblea straordinaria del 30/9/90, l'insussistenza di ogni credito della Cooperativa risultante dal bilancio 1988/1989, ritenendosi trattarsi di mere pretese contestate sino al momento dell'accertamento giudiziale. 1.2.- Col quinto e sesto motivo, il ricorrente si duole, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di insufficiente e contraddittoria motivazione, della mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa avente ad oggetto l'impugnativa del bilancio del 1990. 1.3.- Con i motivi dal settimo al nono, il ricorrente, in relazione alla posta denominata varie di lire 9.499.910, si duole del vizio ex art. 360 numero 3 c.p.c. nonché del vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello a ritenuto pacifico il riaccredito di detto importo, invece contestato, basandosi sulla mera asserzione del C.T.U. fondata sulle dichiarazioni della Cooperativa, senza alcuna valutazione e senza alcun supporto documentale b considerata modesta l'incidenza dell'erronea contabilizzazione di detta somma avendo riguardo solo alla situazione contabile della Cooperativa e non anche relazionando la stessa al socio c omesso di valutare come il riaccredito successivo comprovasse la non veridicità dell'appostazione. 1.3.- Con il decimo ed undicesimo motivo, il ricorrente censura la pronuncia per i vizi ex art. 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., in relazione alla ritenuta inincidenza dell'inserimento dell'importo indicato come Anticipazioni per Lire 20.642.993 nel capitolo costi e spese , sostenendo che non avrebbe giustificazione contabile, in quanto in detto capitolo possono rientrare i soli interessi relativi alle anticipazioni e non tutta la sorte, e che le anticipazioni non sono spese sostenute, da ciò conseguendo la violazione del principio di chiarezza del bilancio. 1.4.- Col il dodicesimo motivo, lo S. si duole del vizio ex art. 360 numero 3 c.p.c., in relazione alla condanna alle spese, disposta dalla Corte del merito. 2.1.- I primi quattro motivi vanno accolti, nei limiti e per le argomentazioni che seguono. La Corte d'appello, nel ritenere che lo S. avrebbe dovuto impugnare anche il bilancio del 1991, considerando irrilevante l'impugnazione del bilancio dell'anno precedente, non solo perché ancora sub judice, ma in quanto l'annullamento della deliberazione era avvenuta per motivi formali omessa convocazione del socio , è incorsa nella violazione del principio, reiteratamente affermato, secondo il quale il bilancio di una società approvato dall'assemblea, stante l'efficacia vincolante che, a norma dell'art. 2377, 1 comma, c.c. la relativa delibera riveste nei confronti di tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, in mancanza di impugnazione, costituisce, in deroga all'art. 2709 c.c., piena prova dei crediti della società nei confronti dei soci stessi, allorquando gli stessi risultino chiaramente indicati nel bilancio approvato così le pronunce 15394/2013, relativa a controversia sempre tra lo S. e la Cooperativa Sportiva Marinella del Circeo,22475/06, 21831/05, 8938/97 . Nella fattispecie, non può ritenersi specificamente indicato il credito verso lo S. ricompreso nella dizione, priva di adeguata idoneità connotativa, di pregresse 1991 , tanto più considerandosi che detto credito figurava nel precedente bilancio del 1990, oggetto del giudizio di impugnazione da parte del socio, sia pure non ancora definito all'epoca con sentenza passata in giudicato. V'è altresì da rilevare che in forza della sentenza di questa Corte numero 15394 del 2013, resa tra lo S. e la Cooperativa Sportiva Marinella del Circeo, si è formato il giudicato in relazione all'inesistenza nel merito della pretesa della Cooperativa per la somma indebitamente percepita dallo S. come presidente della Cooperativa, per l'importo addebitato per la ritenuta appropriazione dell'enciclopedia e per i relativi interessi. Ed infatti, con detta pronuncia è stato respinto il ricorso proposto dalla Cooperativa avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, di reiezione dell'impugnazione proposta da detta parte avverso la sentenza del Tribunale, di accoglimento dell'opposizione dello S. al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cooperativa per il pagamento della somma di lire 9.785.075, in forza del bilancio consuntivo dell'esercizio del 1990 e del relativo stato di riparto, ritenendosi in particolare che la Cooperativa non aveva provato il credito fatto valere. E, come affermato nella pronuncia 14014/2007, ed in senso conforme, le successive 8614/2011 e 20802/2010, i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata impongono al giudice, anche in sede di legittimità, di rilevare d'ufficio l'esistenza di un eventuale giudicato esterno tale rilievo, in ragione del preminente interesse pubblico sotteso dai principi costituzionali sopra ricordati, deve avvenire anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, e - qualora il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione - facendo ricorso, se necessario, agli strumenti informatici ed alle banche dati elettroniche interne all'ufficio ove siano archiviati i ricorsi e le decisioni. 2.2.- Il quinto ed il sesto motivo restano assorbiti dall'accoglimento dei primi quattro motivi. 2.3.- I motivi settimo, ottavo e nono sono in parte inammissibili, in parte infondati o comunque inidonei a condurre alla cassazione della pronuncia. Le censure intese a richiedere il riesame dei documenti e della relazione del C.T.U. ed a mettere in discussione l'accertamento di merito dell'avvenuto riaccredito della somma di lire 9.499.000 sono da ritenersi inammissibili. Quanto all'argomento speso dallo S. , ovvero che il successivo riaccredito della somma proverebbe invero la non veridicità della posta, lo stesso, pur fondato, non conduce all'annullamento sul punto della sentenza impugnata, per doversi ritenere corretta la conclusione a cui è pervenuta la Corte capitolina, sia pure sotto il diverso profilo della carenza sopravvenuta di interesse all'impugnazione, in tal senso dovendosi ritenere emendata la motivazione sul punto, ex art. 384, 4 comma, c.p.c. ed assorbito l'ulteriore profilo della censura in relazione alla valutazione effettuata solo in relazione alla situazione della Cooperativa. Ed infatti, come affermato, tra le altre, nelle pronunce 11554/2008 e 10139/2007, nell'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio, il socio deve assumere di avere subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio, ed è onerato della indicazione di quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando poi al giudice, nel giudizio sulla fondatezza della domanda, logicamente successivo al vaglio sulla sussistenza del preliminare interesse della parte all'impugnazione, esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai precetti legali. 2.3.- i motivi dieci ed undici vanno accolti. I rilievi del ricorrente sono fondati, alla stregua del principio di chiarezza del bilancio ex art. 2423 c.c., che non risulta rispettato con l'appostazione sotto la voce costi e spese dell'importo riferentesi tra l'altro genericamente alle anticipazioni , che, come tali, indicano dei debiti verso coloro che abbiano anticipato oneri di pertinenza della società. 2.4.- Resta assorbito il dodicesimo motivo in punto spese. 3.1.- Conclusivamente, vanno accolti i primi quattro motivi del ricorso, nonché i motivi dieci ed undici, assorbiti i motivi quinto, sesto e dodicesimo, rigettati gli altri la sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2 comma c.p.c., con la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio del 25 aprile 1993. In considerazione dell'accoglimento solo parziale delle doglianze dello S. , si reputa di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso, nonché i motivi decimo ed undicesimo, assorbiti i motivi quinto, sesto e dodicesimo, rigettati gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara la nullità della delibera assembleare del 25 aprile 1993 compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.