Debiti della s.a.s., il creditore non può “chiedere la testa” del socio accomandante

E’ da escludersi la possibilità di un’azione diretta del creditore della società nei confronti del socio accomandante.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6017, depositata il 25 marzo 2015. Il caso. Il gdp di Viareggio confermava il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di un’azienda, dichiaratasi creditrice di un’altra società, nei confronti di quest’ultima, del socio accomandante e del socio accomandatario. Il tribunale di Lucca accoglieva l’appello del socio accomandante, rilevando l’insussistenza di una sua responsabilità diretta nei confronti dei creditori, sia pure nei limiti della quota di conferimento. La società creditrice ricorreva in Cassazione, deducendo che, sulla base degli artt. 2313 nozione di società in accomandita semplice e 2324 diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione c.c., il socio accomandante risponde delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita. Responsabilità del socio accomandante. La Corte di Cassazione riconosce che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, ma ciò significa solo che l’accomandante è tenuto al conferimento promesso nei confronti della società ed è obbligato esclusivamente nei confronti di quest’ultima. Di conseguenza, è da escludersi la possibilità di un’azione diretta del creditore della società nei confronti del socio accomandante. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 novembre 2014 – 25 marzo 2015, numero 6017 Presidente Forte – Relatore Bisogni Rilevato che 1. Il Giudice di pace di Viareggio, con sentenza numero 939/2009, ha respinto l'opposizione di L.T. avverso il decreto ingiuntivo, per la somma di 2.143,22 euro, emesso su ricorso della P.A.M. GEL s.r.l. dichiaratasi creditrice nei suoi confronti in quanto socio accomandante della New Pit Stop s.a.s. anche essa ingiunta insieme al socio accomandatario R.S 2. Il Tribunale di Lucca ha accolto l'appello del T. rilevando l'insussistenza della responsabilità diretta dell'accomandante nei confronti dei creditori, sia pure nei limiti della quota di conferimento. 3. Ricorre per cassazione P.A.M. GEL s.r.l. affidandosi a quattro motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva, con i quali deduce a nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 numero 4 c.p.e., a seguito di errata applicazione degli artt. 281 sexies c.p.c. e 352 c.p.c. b violazione e falsa applicazione di norme di diritto artt. 2313, 2324 c.c. in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 numero 5 c.p.c. c violazione e falsa applicazione di norme di diritto artt. 647 c.p.c., 2318, 2320 c.c. in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 numero 5 c.p.c. d violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 2313 c.c., art. 345, II comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 numero 5 C.P.C. 4. Si difende con controricorso L.T Ritenuto che 5. Con il primo motivo di ricorso si rileva la inapplicabilità dell'art. 281 sexies c.p.c. che permette di disporre la discussione orale ed emettere la sentenza in udienza. 6. I1 motivo è infondato secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la norma dell'art. 281 sexies c.p.c., - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello. 7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce sulla base degli artt. 2313 e 2324 c.c. che il socio accomandante risponde delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita. 8. Con il terzo motivo di ricorso si rileva che il decreto ingiuntivo ha acquisito efficacia di giudicato nei confronti della società determinando l'esclusione della legittimazione del socio accomandante. 9. Con il quarto motivo si rileva che il T. avrebbe dovuto eccepire in primo grado la sua estraneità al rapporto della società con il terzo creditore. 10.11 secondo motivo è infondato. L'affermazione secondo cui i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita è corretta ma significa che l'accomandante è tenuto al conferimento promesso nei confronti della società ed è obbligato solo nei confronti di quest'ultima. Conseguentemente deve ritenersi esclusa la possibilità di un'azione diretta del creditore della società nei confronti del socio accomandante. 11. I1 terzo e quarto motivo sono assorbiti dal rigetto del secondo. La società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 2.200 euro di cui 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.