La vittima di usura richiede il finanziamento speciale, ma la dichiarazione di fallimento non aspetta

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi, contemplata dall’art. 20, comma 4, l. n. 44/1999 in favore delle vittime di usura che hanno richiesto un finanziamento speciale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5259, depositata il 17 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello proposto dal rappresentante legale di una società contro la dichiarazione di fallimento di essa. L’attore ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’art. 20 l. n. 44/1999, che prevede la sospensione dei termini e delle azioni per la durata di 300 giorni, in attesa dell’elargizione del finanziamento speciale per le vittime di usura. Natura cognitiva della procedura. La Corte di Cassazione rileva che la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l’esecuzione individuale. Perciò, il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dall’art. 20, comma 4, l. n. 44/1999. Allo stesso modo, non potrebbe operarsi un’interpretazione estensiva della norma, fino a ricomprendere anche le procedure fallimentari, stante la rilevata natura cognitiva delle stesse. Situazione di insolvenza. Il ricorrente deduceva la sospensione prevista dalla norma anche in relazione alla situazione di insolvenza. Anche in questo caso, però, la Corte di Cassazione dà una risposta negativa il comma 1 della norma prevede solo una proroga dei termini di scadenza, ricadenti entro l’anno dalla data dell’evento lesivo, per il pagamento non già di qualsiasi debito, ma soltanto dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari. Tale proroga decorre dalle rispettive scadenze dei mutui, per cui solo in tali limiti e per detti contratti la norma può incidere sullo stato di insolvenza. I giudici di legittimità rilevano, quindi l’errore del ricorrente nella formulazione della sua censura infatti, avrebbe dovuto specificare le scadenze relative ai mutui bancari e ipotecari rientranti nell’anno dell’evento lesivo denunciato e l’entità dei relativi crediti, determinando l’impatto sulla complessiva situazione debitoria della società per le conseguenti valutazioni relative alla sussistenza o meno dello stato d’insolvenza. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 febbraio – 17 marzo 2015, n. 5259 Presidente Ceccherini – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo La Corte d'appello di Salerno, con sentenza depositata in data 25 maggio 2006, ha respinto l'appello proposto da A.F., in proprio e quale accomandatario legale rappresentante della Centro Ingrosso s.a.s. di A.F. e C., avverso la sentenza del Tribunale di Sala Consilina, di reiezione dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento della società e del soci, resa dal medesimo Tribunale il 1/8/2003. Nello specifico, quanto alla dedotta applicazione dell'articolo 20 della l. 44/1999, da cui la sospensione dei termini e delle azioni, anche di quella diretta alla dichiarazione di fallimento, per la durata di trecento giorni, in attesa dell'elargizione del finanziamento speciale per le vittime di usura, la Corte del merito ha ritenuto che la norma detta un' elencazione tassativa di natura eccezionale, da cui l'esclusione delle azioni per la dichiarazione di fallimento né ha ritenuto possibile l'interpretazione estensiva del dettato normativo, atteso il riferimento alla sospensione per singoli atti o attività e non per la condizione complessiva di insolvenza nel caso, la gravità del dissesto era evincibile dalla rilevante esposizione debitoria e dal numero dei creditori la riferibilità della sospensione in oggetto alle azioni esecutive, non escludeva l'operatività della stessa dopo la dichiarazione di fallimento, nella fase destinata all'esercizio delle azioni e delle attività dirette alla liquidazione dell'attivo. La Corte di merito ha posto altresì a fondamento del rigetto dell'appello l'assenza del parere favorevole del Prefetto, da rendersi previa consultazione del Presidente del Tribunale di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 l. 44/1999, rilevando che 1'A. aveva prodotto solo la nota della Prefettura di comunicazione dell'avvio della procedura con la richiesta di integrazione della domanda di mutuo senza interessi, né poteva avere tale valore l'attestazione del Ministro dell'interno del 9/3/2004, di avvenuta presentazione della domanda di accesso al fondo di solidarietà, in fase istruttoria. Ricorre avverso detta pronuncia A.F., anche nella qualità di accomandatario della società, sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese. Il giudizio veniva rinviato a nuovo ruolo per omessa comunicazione dell'avviso d'udienza. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza in forma semplificata. Motivi della decisione 1.1.-L'unico motivo del ricorso è infondato. In relazione alla possibilità di applicazione della sospensione prevista dall' articolo 20 della l. 44/1999, n. 44, in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, alla procedura prefallimentare, la giurisprudenza di questa Corte si è espressa in senso negativo nelle pronunce 8432/2012 e 22756/2012, rilevando in particolare che la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l'esecuzione individuale ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dall'articolo 20, comma 4, 1.44 cit., né potrebbe operarsi un'interpretazione estensiva della norma, sino a ricomprendere anche le procedure prefallimentari, stante la rilevata natura cognitiva delle stesse. Quanto alla ipotizzata sospensione ex articolo 20 l.cit. in relazione alla situazione di insolvenza, che il ricorrente fa altresì valere, va richiamata la pronuncia 8432/2012, che, in relazione proprio a detto profilo, ha concluso in senso negativo, rilevando specificamente che il 1° comma della norma prevede solo una proroga dei termini di scadenza,ricadenti entro l'anno dalla data dell'evento lesivo, per il pagamento non già di qualsiasi debito, ma soltanto dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, proroga decorrente dalle rispettive scadenze dei mutui, per cui solo in tali limiti e per detti contratti la norma può incidere sullo stato di insolvenza, e pertanto il ricorrente avrebbe dovuto formulare in tutt'altri termini la sua censura avrebbe dovuto cioè specificare, in particolare, le scadenze relative ai mutui bancari e ipotecari rientranti nell'anno dall'evento lesivo denunciato e l'entità dei relativi crediti, e determinarne l'impatto sulla complessiva situazione debitoria della società per le conseguenti valutazioni relative alla sussistenza o meno dello stato d'insolvenza . 2.1.- Il ricorso va pertanto respinto non v'è luogo alla pronuncia alle spese, non essendosi costituiti gli intimati. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso.