Possibile la dichiarazione di fallimento dei soci successivamente alla trasformazione

I creditori sociali possono liberare i soci illimitatamente responsabili mediante assenso presuntivo.

La trasformazione di una società di persone in società di capitali non determina l'estinzione del precedente soggetto e la creazione di un soggetto diverso e, pertanto, nell'ipotesi della persistenza delle obbligazioni contratte dalla società di persone e di successiva dichiarazione di fallimento della società di capitali, i soci illimitatamente responsabili della società di persone, a meno di adesione alla trasformazione della società di persone da parte dei creditori di tale società, possono essere sottoposti a fallimento. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 4498/15 della Cassazione, depositata il 5 marzo scorso. Il caso. Una società in nome collettivo veniva dichiarata fallita. Il Tribunale estendeva la dichiarazione di fallimento ai soci illimitatamente responsabili. La Corte d'appello, adita dai soci dichiarati falliti, confermava la sentenza di primo grado. I soci hanno proposto ricorso per cassazione. Fallimento e trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice. La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazione sociali sorte prima se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione a meno che non si dimostri che i creditori sociali hanno acconsentito alla trasformazione. La legge fallimentare art. 147 prevede la possibilità di estendere la dichiarazione di fallimento ai soci illimitatamente responsabili entro l'anno decorrente dalla cessazione della responsabilità illimitata. La cassazione ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale la trasformazione di una società di persone in società di capitali non determina l'estinzione del precedente soggetto e la creazione di un soggetto diverso e, pertanto, nell'ipotesi della persistenza delle obbligazioni contratte dalla società di persone e di successiva dichiarazione di fallimento della società di capitali, i soci illimitatamente responsabili della società di persone, a meno di adesione alla trasformazione della società di persone da parte dei creditori di tale società, possono essere sottoposti a fallimento, ai sensi dell'art. 147 l. fall Liberazione per consenso presunto. In caso di trasformazione la liberazione dei soci illimitatamente responsabili può avvenire per accettazione espressa o presunta da parte dei creditori. L'accettazione può presumersi soltanto se la delibera di trasformazione è stata comunicata per raccomandata ai creditori e questi non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione Cass. Civ. 8530/2008 . La liberazione del socio. In assenza di consenso esplicito o presunto alla liberazione dei soci, il socio illimitatamente responsabile non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente. Successivamente alla trasformazione, la nuova società risponderà delle nuove obbligazioni sociali escludendo qualsiasi ultrattività della responsabilità dei soci. Quanto appena detto, si completa con la previsione della legge fallimentare a tenore della quale decorso un anno dall'iscrizione della trasformazione non può più essere dichiarato il fallimento del socio illimitatamente responsabile. La cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso confermando l'estensione della dichiarazione di fallimento in ragione dell'assenza di prove liberatorie in favore dei creditori illimitatamente responsabili.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 febbraio – 5 marzo 215, n. 4498 Presidente Ceccherini – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo I ricorrenti propongono, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 27 giugno 2008, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 20 marzo 2008, che aveva dichiarato il loro fallimento in estensione nella qualità di soci illimitatamente responsabili della Maglificio Stefy di Bianchi Cinzia & amp C. s.n.c., in seguito trasformatasi in s.a.s Ha ritenuto la corte territoriale di confermare la sentenza dichiarativa del fallimento in estensione, posto che non era stata data la prova della liberazione dei soci già illimitatamente responsabili ed atteso, inoltre, che l'art. 2500 quinquies c.c., nel caso di fallimento, trova applicazione solo dopo l'anno dall'iscrizione della trasformazione della società nel registro delle imprese, per il disposto speciale dell'art. 147 l.f Resiste con controricorso la procedura. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto , per non avere la sentenza impugnata considerato che, trasformatasi una società in nome collettivo in accomandita semplice e divenuti taluni soci limitatamente responsabili, in presenza del consenso implicito od esplicito dei creditori alla trasformazione, ai sensi dell'art. 2500 quinquies c.c., ai predetti soci non può essere esteso il fallimento neppure entro l'anno dalla data di iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese. Con il secondo motivo, lamentano l'omessa o insufficiente motivazione, per avere la corte del merito, operando riferimento alla sentenza di primo grado, ritenuto non raggiunta la prova dell'assunto della mancata liberazione dei soci della precedente società in nome collettivo. 2. - I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto intimamente connessi, e sono infondati. Dispone l'art. 2500 quinquies c.c. che la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, a meno che risulti che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione . Dal suo canto, l'art. 147 l.f. prevede il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, entro l'anno dalla cessazione della responsabilità illimitata derivante anche dalla trasformazione, ove siano state osservate le dovute formalità. Questa Corte ha da tempo precisato che la trasformazione lascia immutata l'identità soggettiva dell'ente ed immutati i rapporti giuridici ad essa facenti capo, mantenendo inalterata ad ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori abbiano aderito alla trasformazione, onde tali soci sono soggetti all'automatica estensione personale del fallimento della società preesistente, ai sensi dell'art. 147 l.f. e senza che operi la regola del termine annuale di cui all'art. 10 l.f. Cass. 24 luglio 1997, n. 6925 . Si è poi puntualizzato che, in caso di trasformazione di società, la liberazione dei soci a responsabilità illimitata nei confronti dei creditori avviene soltanto a seguito del loro consenso espresso alla trasformazione, il quale può essere presunto unicamente allorché la delibera di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata ai creditori e questi non abbiano espressamente negato la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione Cass. 3 aprile 2008, n. 8530 . Si è anche chiarito come la liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione sia fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Invero, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo, soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 147, 2 comma, l.f., decorso un anno dall'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile Cass. 18 novembre 2013, n. 25846 . Le discipline degli art. 2500 quinquies c.c. e 147 l.f. sono, dunque, fra loro autonome, solo la seconda norma prevedendo il limite temporale annuale. Orbene, accanto alla confusione delle discipline, ricorrenti sostengono altresì di aver prodotto in fotocopia di gran parte delle comunicazioni dell'avvenuta trasformazione . a coloro che ritenevano creditori del Maglificio Stefy s.n.c. , e in particolare a tutti quelli ammessi al passivo, salvo tre, uno dei quali in forza di rapporto successivo alla trasformazione. L'esposizione, pertanto, si risolve in una sostanziale ammissione di non aver dimostrato l'avvenuta comunicazione a due creditori anteriori alla trasformazione né, a superare tale vizio, rileva l'impegno di essere disposti a saldare il debito. In conclusione, il ricorso va respinto. 3. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Fallimento, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.