Compenso del curatore: nessuna liquidazione prima della fine del procedimento

Anche nel vigore del testo originario dell’art. 39 l.f., al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura di fallimento poteva essere attribuito un acconto sul futuro compenso. Questo, invece, non poteva essere liquidato in via definitiva prima che la procedura concorsuale fosse giunta a compimento.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4378, depositata il 4 marzo 2015. Il caso. Nel 2007, l tribunale di Castrovillari, nell’ambito di una procedura relativa al fallimento di una s.n.c., liquidava ad un avvocato, che aveva svolto le funzioni di curatore fino alla sua rinuncia dall’incarico, una somma di 250 euro, a titolo di compenso finale per la sua attività. Il legale ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 39 l.f. compenso del curatore , nel testo vigente anteriormente alla modifica da parte del d.lgs. n. 5/2006 il provvedimento di liquidazione era stato illegittimamente emesso nel corso della procedura fallimentare. Invece, salva la facoltà di liquidare acconti, non è possibile provvedere, prima che la procedura fallimentare sia portata a termine, alla liquidazione definitiva del compenso del curatore cessato. Vecchia e nuova disciplina dicono la stessa cosa. La Corte di Cassazione ricorda che, anche nel vigore del testo originario dell’art. 39 l.f., al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura di fallimento poteva essere attribuito un acconto sul futuro compenso, il quale, però, non poteva essere liquidato in via definitiva prima che la procedura concorsuale fosse giunta a compimento. Ora ciò viene espressamente stabilito dal nuovo art. 39 l.f., ma lo stesso risultato poteva appunto essere raggiunto anche con la vecchia disciplina, dovendo considerarsi principalmente la necessità di una valutazione unitaria dei fatti della procedura concorsuale rilevanti ai fini della liquidazione del compenso spettanti agli organi della liquidazione stessa. Solo al momento della conclusione della procedura è, infatti, possibile stabilire, nell’ambito di un compenso idealmente riferibile all’intera procedura, la quota spettante a ciascuno dei curatori che hanno concorso alla sua definizione. Perciò, la Corte di Cassazione ritiene illegittimo il provvedimento impugnato che ha disposto, durante la procedura, la liquidazione definitiva del compenso spettante al ricorrente cessata dalla carica, la cui istanza doveva essere dichiarata improcedibile. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 27 novembre 2014 – 4 marzo 2015, numero 4378 Presidente Ceccherini – Relatore Scaldaferri In fatto e in diritto 1. Con decreto depositato in data 23 novembre 2007, e notificato il 5 dicembre successivo, il Tribunale di Castrovillari, nell'ambito della procedura relativa al fallimento -dichiarato nel maggio 2002 della s.numero c. Organizzazione Commerciale G.V. e dei suoi soci illimitatamente responsabili, ha liquidato all'avv.G. A., che aveva svolto le funzioni di curatore sino alla sua rinuncia all'incarico 24.3.2006 , la somma di E 250,00 a titolo di compenso finale per la attività espletata. 2. Avverso tale provvedimento l'avv.A. ha proposto ricorso per cassazione a norma dell'articolo lll Cost., affidato a due motivi. La intimata Curatela del fallimento non ha svolto difese. 3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 39 legge fallimentare nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui al D.Lgs.numero 5/2006, inapplicabile alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore , osservando che il provvedimento impugnato è stato illegittimamente emesso nel corso della procedura di liquidazione fallimentare, atteso che -salva la facoltà di liquidare acconti, nella specie non esercitata non è possibile provvedere, prima che la procedura fallimentare sia portata a termine, alla liquidazione definitiva del compenso del curatore cessato. Con il secondo motivo lamenta poi la mera apparenza della motivazione della liquidazione operata. 4. I1 ricorso è ammissibile, in quanto al provvedimento impugnato, risultando testualmente diretto alla liquidazione del compenso non già di un mero acconto sulla liquidazione finale, deve attribuirsi la natura decisoria e definitiva propria delle sentenze, con quanto ne consegue ai fini della applicabilità nella specie dell'articolo 111 comma VII Cost. cfr.Cass.S.U numero 26730/07 . 5. I1 primo motivo di ricorso è fondato. In una fattispecie identica a quella qui in esame, le sezioni unite civili di questa Corte, risolvendo un precedente contrasto, hanno con la sentenza sopra richiamata affermato il principio di diritto secondo cui, anche nel vigore del testo originario dell'articolo 39 l.fall., al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura di fallimento può essere attribuito un acconto sul futuro compenso, ma tale compenso non può essere invece liquidato in via definitiva prima che la procedura concorsuale sia giunta a compimento. A tale conclusione, che il nuovo testo dell'articolo 39 l.fall. introdotto dal D.Lgs.numero 5/2006 afferma espressamente, la Corte ha ritenuto doversi pervenire anche con riguardo alle procedure iniziate prima di tale intervento legislativo, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della normativa precedente non altrettanto esplicita con riguardo alla ipotesi in esame , che induce a considerare principalmente la necessità di una valutazione unitaria dei fatti della procedura concorsuale rilevanti ai fini della liquidazione del compenso spettante agli organi della liquidazione stessa, sì che solo al momento della sua conclusione è possibile stabilire, nell'ambito di un compenso idealmente riferibile all'intera procedura, la quota spettante a ciascuno dei curatori che hanno concorso alla sua definizione. Sulla base di tale orientamento, ribadito anche di recente da questa sezione numero 10455/14 e che il Collegio fa proprio, deve ritenersi l'illegittimità del provvedimento impugnato che ha disposto, in corso di procedura, la liquidazione definitiva del compenso spettante alla ricorrente cessata dalla carica, la cui istanza avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile. 6. Si impone pertanto, per tale motivo, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, restando assorbita l'altra doglianza sulla motivazione del provvedimento stesso. 7. Quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, si ritiene giustificato lasciarle a carico della ricorrente, che vi ha dato causa con la sua istanza di liquidazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa il provvedimento impugnato e dispone che le spese di questo giudizio di cassazione restino a carico della parte ricorrente.