Equitalia può chiedere l’ammissione dei propri crediti al passivo in base della sola iscrizione a ruolo

In caso di fallimento del debitore, i crediti iscritti a ruolo ed azionati dalla società concessionaria per la riscossione seguono l’iter processuale prescritto per gli altri crediti concorsuali, risultando quindi legittima la chiesta di ammissione al passivo, se del caso con riserva, sulla base della sola iscrizione a ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore del fallimento.

È quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3876/15, depositata il 25 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente l’opposizione allo stato passivo di una società in stato di liquidazione, proposta da Equitalia Sud s.p.a Il giudice di merito ammetteva i soli crediti tributari iscritti a ruolo per i quali la società di riscossione aveva provveduto a notificare la cartella esattoriale, respingendo invece la domanda di ammissione di altri crediti di cui non era dimostrata la notificazione della cartella, in quanto affermava la necessità della notifica della cartella quale presupposto per l’ammissione al passivo di crediti tributari, al fine di consentire al debitore di averne conoscenza ed, eventualmente, proporre ricorso innanzi alle competenti commissioni tributarie. Per l’ammissione al passivo è necessaria la notifica della cartella esattoriale? La decisione è stata impugnata in Cassazione dal Fallimento in via principale, sostenendo l’erronea ammissione al passivo dei crediti erariali in quanto risulterebbe mancante la prova della notificazione delle relative cartelle e lamentando, in subordine, la nullità delle notifiche effettuate alla società debitrice, anziché alla curatela fallimentare, dopo la dichiarazione di fallimento. Propone ricorso incidentale Equitalia Sud, contestando l’erroneità della pronuncia di merito ravvisabile nell’aver escluso l’ammissione al passivo dei crediti tributari iscritti al ruolo la cui cartella non fosse stata preventivamente notificata. Il ricorso incidentale così formulato è ritenuto dai Giudici di legittimità meritevole di accoglimento. No, è sufficiente l’estratto del ruolo. Richiamando principi giurisprudenziali già affermati, si ribadisce che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società di riscossione seguono, in caso di fallimento del debitore, l’ iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss., l. fall Risulta dunque legittima la domanda di ammissione al passivo, eventualmente con riserva, dei crediti tributari iscritti a ruolo, essendo condizione necessaria e sufficiente la predetta iscrizione ed irrilevante la notifica della cartella esattoriale al debitore. La tesi di Equitalia Sud trova fondamento anche nella previsione di cui all’art. 87, comma 2, d.p.r. n. 602/73 come modificato dal d.lgs. n. 46/99 , che stabilisce che il concessionario alla riscossione può chiedere l’ammissione al passivo, per conto dell’Agenzia delle Entrate, sulla base del solo estratto del ruolo, escludendo in tal modo interpretazioni che forzino il tenore letterale della norma appena richiamata imponendo al concessionario l’onere preventivo di notificazione della cartella esattoriale. L’obbligo di provvedere al pagamento dei debiti tributari sorge infatti con la mera iscrizione a ruolo, con la conseguenza che il curatore che volesse contestare la pretesa tributaria è legittimato all’autonoma impugnazione del ruolo medesimo, senza la necessità di attendere la notificazione della cartella esattoriale. Il privilegio copre anche le spese processuali di Equitalia. Con un ulteriore motivo di ricorso, Equitalia Sud si doleva per il mancato riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2749 c.c Anche in riferimento a questa doglianza la S.C. riconosce il fondamento della tesi del ricorrente incidentale. Richiamando una precedente pronuncia della medesima Corte sentenza n. 4861/2010 , ribadisce che, poiché la procedura concorsuale assolve nei confronti della massa dei creditori la medesima funzione dell’esecuzione sui singoli beni del debitore nei confronti di singoli creditori, non è possibile giustificare un diverso trattamento per il rimborso delle spese ordinarie sostenute dal concessionario per il recupero della somma iscritta a ruolo c.d. aggio , con estensione dunque anche a quest’ultime del privilegio accordato dall’art. 2749 c.c Per questi motivi, la Suprema Corte accogli i motivi del ricorso incidentale, ritenendo assorbiti quelli proposti dal ricorrente principali, e cassa il decreto impugnato, con rinvio della causa al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 novembre 2014 – 25 febbraio 2015, n. 3876 Presidente Di Palma – Relatore Cristiano Fatto e diritto E' stata depositata la seguente relazione 1 II Tribunale di Bari, con decreto del 18.4.013, ha parzialmente accolto l'opposizione ex art. 98 I. fall. proposta da Equitalia Sud s.p.a per ottenere l'amissione allo stato passivo del Fallimento della Gestor s.p.a. del credito erariale di complessivi € 2.651.544,65 iscritto nei ruoli a carico della società poi fallita. Il giudice del merito ha disposto l'ammissione dei soli crediti iscritti a ruolo per i quali Equitalia aveva prodotto prova dell'avvenuta notifica della relativa cartella esattoriale ha invece respinto la domanda dell'opponente relativa ai crediti per i quali detta prova non era stata fornita, affermando che la preventiva notificazione della cartella esattoriale costituisce presupposto indefettibile di ammissione al passivo del credito stesso, in quanto necessario a consentire alla debitrice o al curatore di proporre ricorso dinanzi al giudice tributario, in modo che l'ammissione possa avvenire con riserva ha inoltre escluso che i crediti relativi al compenso spettante all'esattore c.d. aggio potessero ricevere collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2479 c.c., norma che riguarda il solo intervento nel processo esecutivo individuale. La decisione è stata impugnata in via principale dal Fallimento della Gestor s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Equitalia Sud s.p.a. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale per tre motivi, cui il Fallimento ha a sua volta replicato con controricorso. 2 Con il primo motivo del ricorso principale il Fallimento, lamentando violazione degli artt. 87 ed 88 dPR n. 602/73, sostiene che il giudice del merito avrebbe fatto errata applicazione del condivisibile principio di diritto enunciato a fondamento della decisione, in quanto avrebbe ammesso al passivo crediti erariali portati da cartelle esattoriali per le quali mancherebbe qualsivoglia prova delle notificazione o per le quali vi sarebbe prova della notifica alla sola Gestor s.p.a. allorché era ancora in bonis. 3 Col secondo ed il terzo motivo, denunciando rispettivamente violazione dell'art. 9 bis I. fall. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il Fallimento - premesso che la Gestor è stata dichiarata fallita il 14.2.011 dal Tribunale di Genova e che con sentenza dell'11.7.011 il Tribunale di Bari, dichiarato dalla Corte d'appello di Genova territorialmente competente ad emettere la pronuncia, ha disposto la prosecuzione del fallimento dinanzi a sé - deduce, in subordine, che non potrebbero in nessun caso essere ammessi al passivo i crediti esattoriali portati da cartelle notificate alla società debitrice, anziché al curatore, in data successiva al 14.2.011. 4 Con il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, Equitalia Sud, denunciando, rispettivamente, violazione degli artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/73 e 19 d. Igs. n. 465/92 e travalicamento della giurisdizione esclusiva del giudice tributario, deduce l'erroneità del provvedimento nella parte in cui ha respinto la domanda relativa ai crediti iscritti a ruolo per i quali mancava la prova della notifica della cartella esattoriale. Sostiene a riguardo che, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari, l'agente alla riscossione è tenuto a produrre unicamente il ruolo e non anche a notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale, con la quale è intimato il pagamento e che è atto prodromico all'esecuzione esattoriale, trattandosi di adempimento non necessario in caso di fallimento del debitore, cui, ai fini dell'eventuale proposizione dei ricorso dinanzi al giudice tributario da parte del curatore, supplisce il deposito della domanda di ammissione con il ruolo ad essa allegato. 6 Con il terzo motivo la ricorrente incidentale si duole del mancato riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2749 c.c. ai crediti per i compensi ad essa dovuti ai sensi dell'art. 17, commi 1-5, del d. Igs. n. 112/99. 6 In ordine logico, deve essere innanzitutto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, che appare manifestamente fondato. 7 Come già affermato da questa Corte cfr. Cass. n. 5063/08, Cass. ord. n. 12019/011 , i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. I. fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva ove vi siano contestazioni , sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore. L'assunto del tribunale, secondo cui, in difetto di notificazione della cartella, resterebbe precluso al curatore di contestare la sussistenza del credito dinanzi al giudice tributario, così che il credito possa essere ammesso con riserva, trova smentita nel mero rilievo che l'organo dei fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi dell'art. 19 del d. Igs. n. 465/92, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento. L'accoglimento del motivo comporterebbe l'assorbimento sia del secondo motivo del ricorso incidentale sia dei tre motivi di quello principale. 8 Anche il terzo motivo del ricorso incidentale appare manifestamente fondato. Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità della censura svolte dal Fallimento, atteso che la domanda è stata esaminata dal giudice del merito sicché non si comprende come possa affermarsi che non é stata prospettata in sede di opposizione e, riguardando una questione di puro diritto, non può ritenersi coperta dal giudicato esterno asseritamente formatosi per la mancata impugnazione, da parte di Equitalia Sud, di un'identica decisione assunta dal Tribunale di Bari in relazione ad ulteriori crediti erariali insinuati al passivo della medesima procedura. Ciò premesso va rilevato che, con la sentenza n. 4861/010, questa Corte ha affermato che poiché la procedura concorsuale assolve nei confronti della massa dei creditori la medesima funzione che l'esecuzione su singoli beni del debitore assolve nei confronti di un singolo o più creditori, non può ritenersi in alcun modo giustificato un diverso trattamento per il rimborso delle spese ordinarie che il concessionario incontra per il recupero della somma iscritta a ruolo il c.d. aggio promuovendo un'azione esecutiva e di quelle che incontra per l'ammissione al passivo di un fallimento. Ne consegue che a tali spese, ai sensi dell'art. 2749 c.c., si estende il medesimo privilegio accordato al credito. Va aggiunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il dispositivo della sentenza citata con il quale la Corte, decidendo nel merito, ha ammesso il credito al chirografo non contraddice tale assunto, posto che nel caso allora esaminato il credito medesimo era stato escluso dallo stato passivo e non era in discussione fra le parti se dovesse ricevere o meno collocazione privilegiata. Si dovrebbe pertanto concludere per l'accoglimento del primo e dei terzo motivo dei ricorso incidentale, assorbiti il secondo motivo dei medesimo ricorso e i tre motivi di quello principale, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bari in diversa composizione. Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. II Fallimento ha depositato memoria. II collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette dal Fallimento nella memoria depositata. La sentenza n. 6395/014 di questa Corte citata dal controricorrente che è peraltro riferita a fattispecie in cui non si discuteva dell'ammissione al passivo del credito tributario non smentisce la tesi di Equitalia, che, correttamente, si fonda sul rilievo della superfluità della notifica della cartella esattoriale nell'ambito di una procedura concorsuale, la cui pendenza comporta il divieto di promovimento o di prosecuzione di azioni esecutive individuali. Anche nella predetta sentenza si legge, infatti, che il ruolo è autonomamente impugnabile quando il relativo estratto è notificato al contribuente in luogo della cartella, in quanto in tal caso assume valenza di atto impositivo. E' questa, per l'appunto, l'ipotesi contemplata dall'art. 87 comma 2 del d.P.R. n. 602/73 così come modificato dal d. Igs. n. 46/99 , che stabilisce che il concessionario alla riscossione può chiedere l'ammissione al passivo, per conto dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dei solo estratto del ruolo non si comprende, infatti, perché, nonostante il tenore letterale della norma, il concessionario dovrebbe ritenersi ugualmente gravato di un onere preventivo di notificazione della cartella che non potendo, comunque, legittimarlo alla riscossione coattiva del credito nei confronti dei Fallimento assolverebbe alla mera funzione di informare il curatore della pretesa erariale derivante dall'awenuta iscrizione a ruolo del tributo, ovvero alla medesima funzione assolta attraverso il deposito della domanda di insinuazione contenente l'estratto del ruolo. D'altro canto, come chiarito nella sentenza n. 11736/011 della sez. V di questa Corte, il ruolo, benché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo di imposta cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili, sicché momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione, e non già quello della notificazione della cartella esattoriale. L'obbligo di pagamento per il contribuente viene dunque ad esistenza con la formazione dei ruolo non v'é dubbio, pertanto, che in un sistema, quale quello di verificazione del passivo in sede concorsuale, in cui l'agente alla riscossione può far accertare il credito mediante produzione dell'estratto dei ruolo, il curatore che intenda contestare la pretesa tributaria sia legittimato all'autonoma impugnazione del ruolo medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 19 lett. d del d. Igs. n. 465/92, e non abbia alcuna necessità di attendere la previa notifica della cartella esattoriale. Oltre che nelle sentenze citate nella relazione, tanto è stato ribadito, da ultimo, da Cass. nn. 6126/14, 6520/013 e 6646/013. Quanto agli ulteriori precedenti richiamati dal Fallimento, i più recenti sino a Cass. 23001/04 non sono pertinenti al caso di specie in quanto riferentisi all'ammissione al passivo di crediti IVA e, comunque, affrontano la diversa questione della necessità, ai fini di tale ammissione, della previa iscrizione a ruolo dei tributo peraltro risolta negativamente dalle SS.UU. con la sentenza n. 4126/012 gli altri sono invece espressione di un orientamento ormai abbandonato, comunque formatosi sotto il vigore dei testo del d.P.R. n. 602/73 non ancora riformato dal d. Igs. n. 46/99. Va infine ribadito, conformemente a quanto affermato da Cass. n. 4861/010, che non v'è ragione di escludere il compenso spettante al concessionario dal novero delle spese ordinarie sostenute dall'erario per ottenere l'ammissione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2749 c.c., l'eventuale privilegio accordato al credito si estende a tale compenso. Si deve pertanto concludere per l'accoglimento del primo e dei terzo motivo dei ricorso incidentale, con conseguente assorbimento sia del secondo motivo del medesimo ricorso sia del ricorso principale, per la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e per il rinvio della causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti il secondo motivo nonché il ricorso principale cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione, nche per le spese del giudizio di legittimità.