Fondo patrimoniale revocabile, la Costituzione non ha niente in contrario

In caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell’art. 64 l.f

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3568, depositata il 23 febbraio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Venezia accoglieva l’azione proposta da un fallimento, ai sensi dell’art. 64 l.f. atti a titolo gratuito , dichiarando inefficace il negozio costitutivo di fondo patrimoniale stipulato da due coniugi, uno dei quali era il titolare della società fallita. I giudici dichiaravano inammissibile, per difetto di specificità, l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’interpretazione che assoggetta l’atto di costituzione di fondo patrimoniale, in quanto atto a titolo gratuito, all’azione di inefficacia ex art. 64 l.f Infatti, non vengono violati i costituzionalizzati vincoli di solidarietà familiare. Inoltre, veniva ritenuta infondata la tesi secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe costituito l’adempimento di un dovere morale, mancando la prova della proporzionalità rispetto al patrimonio del donante. Il fallito ricorreva in Cassazione, riproponendo la tesi dell’illegittimità costituzionale. Atto a titolo gratuito. La Corte di Cassazione ricorda che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio. Infatti, l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta per essi l’obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, bensì nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori. Atto revocabile. Di conseguenza, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell’art. 64 l.f., dovendosi del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sé come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, integrando così una delle esenzioni previste dallo stesso art. 64 l.f L’unica possibilità è di dimostrare in concreto l’esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante tale atto. Nessun contrasto. In più, gli Ermellini richiamano il proprio precedente n. 7250/2013 , in cui era stata espressamente escluso ogni contrasto tra la qualificazione dell’atto a titolo gratuito e le esigenze della famiglia tratteggiate a livello costituzionale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 dicembre 2014 – 23 febbraio 2015, numero 3568 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che la Corte d'Appello di Venezia, confermando la pronuncia di primo grado ha accolto l'azione proposta ex art. 64 legge fall. dal fallimento Nord-Sud s.a.s. di V.S. e C. in ordine alla domanda di dichiarazione d'inefficacia del negozio costitutivo di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi S. B. in data 21/7/92. A sostegno della decisione la Corte ha affermato per quel che ancora interessa la natura meramente dichiarativa dell'azione d'inefficacia ex art. 64 legge fall. e la conseguente imprescrittibilità di essa l'inammissibilità per difetto di specificità della riproposizione dell'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'interpretazione che assoggetta l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, in quanto atto a titolo gratuito, all'azione d'inefficacia ex art. 64 legge fall. sul rilievo che in tale ipotesi non trovi inG.ficatamente applicazione il limite stabilito nell'art. 170 cod. civ. e si violino i costituzionalizzati vincoli di solidarietà familiare. Nella sentenza impugnata si è rilevato che non sono state censurate le ragioni del rigetto contenute nella sentenza di primo grado. L'infondatezza della tesi secondo la quale la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe costituito l'adempimento di un dovere morale, in radicale difetto di prova della proporzionalità della liberalità rispetto al patrimonio del donante. La compensazione delle spese di lite anche nei confronti della moglie del fallito, dall'appellante ritenuta illegittima dal momento che il fallimento nei confronti di tale parte era soccombente, si G.ficava sia per la natura di litisconsorte necessaria di tale parte, sia perché entrambi i coniugi erano assistiti dal medesimo difensore. Avverso questa pronuncia il ricorrente ha prospettato i seguenti tre motivi di ricorso cui ha resistito con controricorso la Curatela. Nel primo motivo è stata censurata la dedotta inammissibilità del motivo relativo alla proposta eccezione d'illegittimità costituzionale, riproponendone il contenuto. Il motivo è manifestamente infondato alla luce del costante orientamento di questa Corte che ha fermamente escluso che la costituzione del fondo patrimoniale sia finalizzata ai bisogni effettivi della famiglie e risponda a doveri di solidarietà morale. Al riguardo l'orientamento di questa Corte è fermo Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, senta che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori. Pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell'art. 64 legge fall, dovendosi del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sè, così ricadendo in una delle esenzioni previste dalla seconda parte del citato art 64 legge fall, come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, a meno che non si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione . Cass.18065 del 20014 cui è seguita la numero 2327 del 2006 . Peraltro il principio è stato di recente ribadito nella recente pronuncia numero 13039 del 2013 così massimata la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell'art. 64 legge fall, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione . Infine nella pronuncia numero 7250 del 2013 è stato espressamente escluso ogni contrasto tra la qualificazione dell'atto a titolo gratuito e le esigenze della famiglia così come tratteggiate a livello costituzionale. Nel secondo motivo viene censurata la stabilita inapplicabilità del secondo comma dell'art. 64 legge fall. al caso di specie senza esaminare specificamente i presupposti necessari a verificare se l'atto a titolo gratuito sia intervenuto in adempimento di un dovere morale di solidarietà familiare. Il motivo risulta inammissibile per radicale difetto di specificità. Deve aggiungersi, peraltro che la Corte d'Appello ha specificamente esaminato il profilo della proporzionalità escludendolo motivatamente. Nel terzo motivo viene dedotta l'illegittimità della decisione in ordine alla conferma della compensazione delle spese di lite operata in primo grado, attesa la soccombenza della curatela fallimentare nei confronti della moglie del fallito. La compensazione delle spese di lite può essere adottata anche quando vi sia soccombenza di una parte se il giudice del merito G.fica adeguatamente, com'è avvenuto nel caso di specie, i motivi della scelta. Peraltro non risulta formulata censura ex art. 360 numero 5 cod. proc. civ. In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto . Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata. Il ricorso, di conseguenza deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente procedimento nei confronti del contro ricorrente da liquidarsi in E 3000 per compensi E 100 per esborsi oltre ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.