L’onere della prova grava sull’ex sindaco della società fallita, se vuole ottenere i propri compensi

In assenza di specifiche previsioni statutarie o delibere assembleari relative al compenso spettante ai sindaci, grava sull’ex sindaco interessato l’onere della prova circa lo svolgimento effettivo della funzione sindacale e del quantum a lui spettante, risultando inconferente l’assenza di una specifica contestazione della controparte circa lo svolgimento dell’incarico.

Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3566/15, depositata il 23 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Lucca rigettava l’opposizione allo stato passivo promossa dall’ ex sindaco di una s.r.l. in liquidazione e relativa al credito per l’attività sindacale svolta presso la stessa. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’ ex sindaco, lamentando la violazione dell’art. 2233 c.c. per aver i giudici di merito ritenuto che il ricorrente avesse dovuto fornire la prova puntuale della sua attività, nonché per il mancato riconoscimento di un precedente accordo tra le parti relativo al compenso, attestato dal regolare pagamento per l’attività negli anni precedenti. L’onere della prova dell’attività svolta. Il motivo di ricorso così prospettato viene dichiarato infondato. La motivazione della sentenza di merito correttamente affermava che, in assenza di previsioni statutarie o delibere assembleari in ordine al compenso per i sindaci, doveva essere applicato l’art. 2233 c.c. nella parte in cui rimette al giudice la determinazione del compenso in questione. Tuttavia, ai fini della valutazione giudiziale del compenso spettante al sindaco, risulta imprescindibile che il professionista alleghi la prova specifica dell’attività svolta che, nel caso di specie, non era stata fornita dal ricorrente. La contestazione del ruolo di sindaco. Risulta inoltre inconferente la mancata contestazione, da parte della curatela fallimentare, del ruolo di sindaco svolto dal ricorrente, in quanto veniva comunque contestato il grave inadempimento nello svolgimento dell’incarico. In questo senso, la Corte di Cassazione conferma la valutazione del Tribunale affermando che l’eccepito grave inadempimento nello svolgimento delle funzioni di verifica e controllo, tipiche dell’attività sindacale, pur in assenza di specifica contestazione del medesimo ruolo, ne integra ampiamente il contenuto. La prova di un precedente accordo. Per quanto riguarda invece la doglianza relativa all’esistenza di un precedente accordo tra le parti, la S.C. ritiene che il pregresso pagamento dell’unilaterale richiesta di compensi, allegato dal ricorrente, non possa costituire il fondamento per una presunzione assoluta ed univoca circa l’esistenza di un preventivo patto opponibile al fallimento, dovendo anche in questo caso ricondurre in capo al ricorrente l’onere della prova del quantum a lui spettante. Per questi motivi la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 dicembre 2014 – 23 febbraio 2015, n. 3566 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che è stata depositata la seguente relazione Con il decreto impugnato, il Tribunale di Lucca rigettava l'opposizione allo stato passivo promossa da M.G., in qualità di ex sindaco della s.r.l. fallita Prima Logistica in liquidazione, al quale era stato escluso il credito azionato per l'attività svolta nel 2010. A sostegno del rigetto il Tribunale ha affermato che, poiché lo statuto sociale non prevedeva il compenso per i sindaci né risultava che tale compenso fosse stato stabilito da una delibera assembleare, potesse trovare applicazione l'art. 2233 cod. civ. nella parte in cui rimette al giudice la determinazione del compenso in questione. Precisava, tuttavia, il Tribunale che la determinazione giudiziale del compenso richiede che il professionista alleghi specificamente l'attività compiuta e ne dia prova puntuale. Nella specie il professionista si è limitato a produrre un avviso di notula senza dare alcuna prova dell'attività svolta. Né al riguardo può soccorrere il principio di non contestazione in quanto la curatela fallimentare ha escluso il credito sul rilievo che il sindaco fosse gravemente inadempiente all'incarico conferitogli. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione M.G Ha resistito con controricorso il fallimento. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 2233 cod. civ. per avere il Tribunale erroneamente applicato tale norma ritenendo che il ricorrente dovesse fornire la prova puntuale della sua attività. Al contrario, la Curatela non ha mai contestato lo svolgimento della funzione di sindaco da parte del G. né che tale attività fosse onerosa, limitandosi a dedurre che, in ordine al quomodo, l'attività non fosse stata svolta con adeguata diligenza. Inoltre il Tribunale non avrebbe tenuto conto del criterio gerarchico contenuto nell'art. 2233 cod. civ. ed, in particolare, che nella specie il compenso era frutto di accordo tra le parti attestato dal regolare pagamento dei compensi negli anni precedenti. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato sotto entrambi i profili indicati. In ordine alla non contestazione, l'eccepito grave inadempimento nello svolgimento della funzione di verifica e controllo propria dell'attività sindacale ne integra ampiamente il contenuto, trattandosi di un'allegazione del tutto incompatibile con la non contestazione sull'esecuzione dell'incarico per il quale viene richiesto il compenso, essendo negata proprio la diligente esecuzione del nucleo della funzione sindacale. In ordine all'esistenza di un preventivo accordo tra le parti, a parte la novità della questione, deve osservarsi che il pregresso pagamento dell'unilaterale richiesta di compenso non costituisce una condotta dalla quale si può desumere univocamente l'esistenza di un patto preventivo, opponibile al fallimento, dovendo la prova del quantum soggiacere alle tassative condizioni stabilite dall'art. 2402 cod. civ., del tutto mancanti nella specie, ovvero la previsione statutaria o quella derivante da una delibera assembleare. Cass. 14640 del 2008 7424 del 1983 Nel secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale travalicato i confini del thema decidendum, non limitando l'accertamento allo svolgimento non contestato dell'incarico per cui era stato richiesto il compenso. Il motivo è inammissibile perché meramente riproduttivo di una parte del primo. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere il Tribunale respinto l'opposizione pur in presenza di fatti pacificamente comprovanti l'esistenza del credito, non avendo la Curatela mai contestato l'esecuzione dell'incarico. Anche il terzo motivo risulta un'inammissibile riproposizione del primo motivo. Nel quarto motivo viene dedotto il vizio di motivazione per non avere il Tribunale considerato le valutazioni espresse nel provvedimento di reclamo cautelare dal Tribunale di Lucca in sede di revoca del sequestro conservativo disposto nei confronti dell'intero collegio sindacale. Il motivo è inammissibile perché non risulta individuato all'interno degli stralci del provvedimento richiamato, il fatto decisivo la cui valutazione è stata omessa dal Tribunale. Peraltro esso mira a richiedere un'inammissibile rivalutazione dei fatti alternativa a quella posta a base della decisione dal giudice del merito S.U. 24148 del 2013 . Il Tribunale, infine, non è entrato nel merito della sussistenza dell'inadempimento o della responsabilità del ricorrente limitandosi ad escludere che, a fronte di tale puntuale contestazione, fosse stata fornita la prova dell'esecuzione diligente dell'incarico, cui il richiedente era tenuto ex art. 2233 cod. civ., al fine di rimettere la valutazione del quantum al giudice. In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento da liquidarsi in E 4000 per compensi E 100 per esborsi oltre accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei requisiti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.