Pensione al fallito, la sua morte non trasferisce il diritto al coniuge

In caso di corresponsione di pensione, il diritto si estingue con la morte del fallito, per la conseguente cessazione del rapporto pensionistico di cui lo stesso era titolare, senza che si possa prospettare un trasferimento del diritto in favore del coniuge sotto forma di pensione di reversibilità.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2658, depositata l’11 febbraio 2015. Il caso. Il giudice delegato al fallimento di due coniugi rigettava l’istanza della donna volta ad ottenere, per il periodo successivo alla morte del marito, la corresponsione della somma corrispondente alla quota della pensione di cui era stato autorizzato il pagamento all’uomo. Il tribunale di Matera confermava la decisione, rilevando che la pretesa della fallita non aveva consistenza di diritto soggettivo, che l’attivo del fallimento non poteva essere depauperato non essendo il passivo del tutto stabilizzato e che non sussisteva lo stato di bisogno della fallita, considerando le esigenze del nucleo familiare ed il fatto che la donna disponeva di un trattamento di quiescenza di cui era stata autorizzata la corresponsione. La fallita ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 46 l.f., poiché i provvedimenti che avevano determinato le quote di stipendi e pensioni attribuite ai coniugi erano stati emessi nell’interesse non loro personale, ma della famiglia ed in quanto era irrilevante l’eventuale riduzione delle aspettative di soddisfacimento dei creditori. Provvedimento del giudice delegato. La Corte di Cassazione afferma che il provvedimento con cui il giudice delegato determina, ai sensi dell’art. 46, comma 2, l.f., i limiti entro cui sono esclusi dal fallimento gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari, nonché ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia, ha carattere meramente dichiarativo, essendo destinato ad individuare i limiti quantitativi di un diritto del fallito che ad esso preesiste. Questo decreto, pur tenendo presenti le necessità della famiglia del fallito, dichiara i limiti di un diritto che appartiene solamente a lui. Pensione. Perciò, in caso di corresponsione di pensione, il diritto si estingue con la morte del fallito, per la conseguente cessazione del rapporto pensionistico di cui lo stesso era titolare, senza che si possa prospettare un trasferimento del diritto in favore del coniuge sotto forma di pensione di reversibilità, il cui trattamento costituisce oggetto di un autonomo diritto, anche se con presupposti derivanti dal rapporto pensionistico del coniuge deceduto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 ottobre 2014 – 11 febbraio 2015, n. 2658 Presidente Rordorf – Relatore Di Amato Ritenuto in fatto e in diritto - che, con decreto del 18 luglio 2007, il Tribunale di Matera rigettava il reclamo proposto da A.B. avverso il decreto in data 9 gennaio 2007 con cui il giudice delegato al fallimento dei coniugi N.M. e A.B. aveva rigettato l'istanza di quest'ultima intesa ad ottenere, per il periodo successivo alla morte del marito, avvenuta nel settembre 1999, e sino al giugno 2006, la corresponsione della somma di lire 1.000.000 mensili, corrispondenti alla quota della pensione della quale era stato autorizzato il pagamento al M., ai sensi dell'art. 46, comma 1, n. 2 1. fall., per un totale di lire 82.000.000 E 42.349,47 . In particolare, il Tribunale osservava che la pretesa della fallita non aveva consistenza di diritto soggettivo, che l'attivo del fallimento non poteva essere depauperato in quanto il passivo non era del tutto stabilizzato, che non sussisteva lo stato di bisogno della fallita sia in considerazione delle esigenze del suo nucleo familiare sia in considerazione del fatto che la stessa disponeva di un trattamento di quiescenza di E 1.800,00 mensili del quale era stata autorizzata la corresponsione che, infine, le somme in questione non erano state acquisite dal fallimento ed anzi erano suscettibili, almeno in parte, di essere corrisposte alla B. a titolo di pensione di reversibilità. Considerazione quest'ultima che imponeva la trasmissione di copia dell'ordinanza all'INPDAP al fine di acquisire le somme in questione alla massa fallimentare - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.B., deducendo 1 la violazione dell'art. 47 recte 46 1. fall. in quanto i provvedimenti che avevano determinato le quote di stipendi e pensioni attribuite ai coniugi erano stati emessi nell'interesse non loro personale, ma della loro famiglia ed in quanto era irrilevante l'eventuale riduzione delle aspettative di soddisfacimento dei creditori 2 il vizio di ultrapetizione del provvedimento nella parte in cui aveva disposto la trasmissione di copia del provvedimento all'INPDAP per l'acquisizione alla massa fallimentare delle somme spettanti alla reclamante a titolo di pensione di reversibilità - che il fallimento non ha svolto attività difensiva - che il primo motivo è infondato, seppure il suo esame comporta una correzione della motivazione del decreto impugnato. Il provvedimento con il quale il giudice delegato determina, ai sensi dell'art. 46, comma 2, l. fall., i limiti entro i quali sono esclusi dal fallimento gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia ha carattere meramente dichiarativo in quanto destinato ad individuare i limiti quantitativi di un diritto del fallito che ad esso preesiste Cass. 27 settembre 2007, n. 20325 Cass. 31 ottobre 2012, n. 18843 . Pertanto, il decreto in questione, pur tenendo presenti le necessità della famiglia del fallito, dichiara i limiti di un diritto che appartiene esclusivamente a quest'ultimo. Ne discende che nel caso di corresponsione di pensione il diritto si estingue con la morte del fallito per la conseguente cessazione del rapporto pensionistico del quale lo stesso era titolare, senza che si possa prospettare un trasferimento del diritto in favore del coniuge sotto forma di pensione di reversibilità, il cui trattamento costituisce oggetto di un autonomo diritto, seppure con presupposti derivanti dal rapporto pensionistico del coniuge deceduto - che il secondo motivo è inammissibile in quanto relativo ad attività amministrativa, priva di carattere decisorio, svolta dal Tribunale quale organo investito dell'intera procedura fallimentare art. 23 l. fall. P.Q.M. rigetta il ricorso.