Debito non ancora scaduto, ma per la verifica dello stato di insolvenza non conta

La verifica dello stato d’insolvenza prescinde dall’indagine sull’effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, tanto che, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la qualità di creditore, necessaria per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 6 l.f., si estende a tutti coloro che vantano un credito, nei confronti del debitore, anche se non necessariamente certo, liquido ed esigibile.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2566, depositata il 10 febbraio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma confermava la dichiarazione di fallimento di una società. Questa ricorreva in Cassazione, contestando l’accertamento dello stato di insolvenza sarebbero stati considerati solo alcuni fatti, tra cui un’esposizione debitoria di 500.000 euro in cui sarebbero stati ricompresi anche dei debiti non scaduti, a discapito di altri regolare pagamento di un mutuo contratto con una banca, un ingente credito vantato nei confronti della ASL, l’assenza di protesti e di azioni esecutive . Debiti non scaduti. La Corte di Cassazione ribatte, però, che, riguardo ai debiti non ancora scaduti, la verifica dello stato d’insolvenza prescinde dall’indagine sull’effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, tanto che, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la qualità di creditore, necessaria per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 6 l.f., si estende a tutti coloro che vantano un credito, nei confronti del debitore, anche se non necessariamente certo, liquido ed esigibile. Il giudice di merito ha il compito di individuare le fonti del proprio convincimento ed ha la facoltà di scegliere quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi. Elementi rilevanti per la dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, correttamente la Corte d’appello di Roma aveva verificato la sussistenza dello stato di insolvenza, intesa come situazione di impotenza economico-patrimoniale idonea a privare l’imprenditore della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti, da una serie di elementi di fatto l’infruttuoso tentativo del creditore istante di incassare gli assegni consegnatigli dalla società debitrice, le ammissioni della rappresentante legale, le ricorrenti perdite di esercizio, nonché il complesso di debiti, anche tributari, anche se non scaduti. Si trattava di elementi rilevanti, che permettevano di prescindere da un’indagine sull’esistenza e l’esigibilità di ciascuno dei crediti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 dicembre 2014 – 10 febbraio 2015, numero 2566 Presidente Di Palma – Relatore Scaldaferri In fatto e in diritto 1. E' stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che TERME F. di F. M. & amp C. S.numero c. e M. F. in qualità di socia illimitatamente responsabile, con atto notificato il 3 ottobre 2012, hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 19 luglio 2012 e notificata il 3 settembre 2012, con la quale la Corte d'appello di Roma ha rigettato il reclamo, ex art. 18 l.fall., proposto dalle stesse ricorrenti avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Latina ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di VA.BAR. S.r.l. che l'intimata Curatela del Fallimento TERME F. di F. M. & amp C. S.numero c. resiste con controricorso, mentre VA.BAR. S.r.l. non ha svolto difese considerato che con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 l.fall., e con il secondo motivo il vizio di motivazione, dolendosi in particolare dell'accertamento dello stato di insolvenza espresso dalla corte territoriale, la quale avrebbe considerato solo taluni fatti le perdite di esercizio subite negli anni 2009-2011, l'insinuazione di Equitalia nel passivo della società fallita e un'esposizione debitoria complessiva pari a euro 500.000,00 nella quale la corte di merito avrebbe illegittimamente ricompreso anche debiti non scaduti , e omesso di esaminarne altri il regolare pagamento delle rate di un mutuo contratto con Unicredit S.p.a., un credito pari a circa euro 200.000,00 vantato nei confronti della ASL di Latina, l'assenza di protesti e azioni esecutive ritenuto che occorre in primo luogo rilevare come sia priva di pregio la censura relativa alla illegittimità della dichiarazione dello stato di insolvenza basata anche su debiti non ancora scaduti, atteso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la verifica dello stato d'insolvenza prescinde dall'indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, tanto che in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ex art. 6 l.fall., si estende a tutti coloro che vantano un credito, nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente certo, liquido ed esigibile cfr. ex multis Cass. S.U. numero 1521/13 Sez. 6-1 numero 3472/11 S.U. numero 1997/03 che, inoltre -premesso che al solo giudice del merito spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di scegliere quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova-, occorre rilevare come il convincimento raggiunto dalla corte di merito si sottragga alle censure rivolte in ricorso, risultando da un esame coerente di quelle, tra le prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che sono state ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo cfr. ex multis Cass. numero 73947/10 per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato. 2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria di parte ricorrente, condivide le considerazioni esposte nella relazione. La Corte di merito ha rettamente verificato la sussistenza nella specie dello stato di insolvenza, quale situazione di impotenza economico patrimoniale idonea a privare l'imprenditore della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti, da una serie di elementi di fatto infruttuoso tentativo del creditore istante di incassare gli assegni consegnatigli dalla società debitrice ammissioni della legale rappresentante di quest'ultima ricorrenti perdite di esercizio nell'ultimo biennio complesso di debiti, anche tributari, pur se non scaduti che, valutati complessivamente, sono stati non illogicamente ritenuti sufficienti a provare quella situazione, prescindendo dall'indagine su esistenza ed esigibilità di ciascuno dei suddetti crediti cfr.ex multis Cass.numero 1997/03 numero 26217/05 numero 1645/14 . Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna dei ricorrenti alle spese, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in € 5.100,00 di cui € 100,00 per esborsi oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.