Relazione del concordato: il redattore non deve mettersi in fila per il credito

I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.f

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1765, depositata il 30 gennaio 2015. Il caso. Un professionista veniva incaricato di predisporre la relazione ex art. 161, comma 3, l.f. veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano di concordato preventivo . Il credito, derivante da tale attività, veniva ammesso allo stato passivo del fallimento in privilegio ex art. 2751, n. 2, c.c., invece che in prededuzione ex art. 111 l.f Il professionista ricorreva in Cassazione, contestando l’affermazione dei giudici di merito, secondo cui era necessaria, per il riconoscimento della prededuzione, la dimostrazione dell’utilità professionale svolta ex art. 161 l.f., nonostante tale relazione sia richiesta dalla stessa legge, a pena di inammissibilità della domanda di concordato. Prestazione a favore del fallimento. La Corte di Cassazione ricorda che i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza e dunque a fortiori se sorti a seguito dell’essenziale attività dell’attestatore rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.f La norma, indicando come prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, favorendo il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, introduce un eccezione al principio della par condicio creditorum , estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, ammette il credito del ricorrente in prededuzione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 novembre 2014 – 30 gennaio 2015, numero 1765 Presidente Di Palma – Relatore Scaldaferri In fatto e in diritto È stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che M.S. , con atto notificato il 12 ottobre 2012, ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato il 25 agosto 2012 e comunicato in pari data, con il quale il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento ADRIATJC SHIPYARDS S.p.a. con socio unico in liquidazione proposta dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento con il quale il G.D. aveva ammesso il credito derivante dall'attività svolta nel 2009 dal ricorrente incaricato di predisporre la relazione di cui all'articolo 161, comma 3, L. fall. in privilegio ex articolo 2751 numero 2 cod.civ., anziché in prededuzione ex articolo 111 L. fall. come richiesto in via principale che l'intimata Curatela non ha svolto difese considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum di cui agli artt. 112 e 345 cod.proc.civ. e, con il terzo motivo, il vizio di motivazione, avendo il Tribunale respinto la domanda di ammissione del credito in prededuzione sul presupposto che fosse carente la prova della utilità, per la massa dei creditori, della prestazione eseguita da esso ricorrente, nonostante l'unico motivo di opposizione proposto e l'unico motivo di rigetto dell'istanza di insinuazione vertesse sull'applicabilità dell’articolo 111 comma II L. fall. alla procedura del concordato preventivo che con il secondo motivo si duole, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 111 comma II l.fall., delle affermazioni con cui il Tribunale ha ritenuto necessaria, ai fini del riconoscimento della prededuzione, la dimostrazione dell'utilità dell'attività professionale svolta ex articolo 161 l.fall., sebbene la relazione da lui predisposta sia richiesta - a pena di inammissibilità della domanda di concordato - dalla stessa legge ritenuto che il ricorso sia meritevole di accoglimento atteso che la questione posta nel secondo motivo è stata già affrontata da questa Corte in fattispecie analoghe a quella in esame ed è stata risolta nel senso che i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza — e dunque a fortiori se sorti a seguito dell'essenziale attività dell'attestatore - rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, comma 2, l.fall., come modificato dall'articolo 99 del D.Lgs. numero 5/06 si è difatti affermato che tale disposizione, nell'indicare come prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge , detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum , estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali cfr. ex multis Cass. numero 5098/14 numero 8958/14 numero 9489/13 numero 8533/13 che il disposto dell'articolo 182 quater l.fall. che al comma 4 subordinava la prededucibilità ad un'espressa disposizione del provvedimento di ammissione al concordato preventivo o all'omologa del relativo accordo , immoovatamente valorizzato dal Tribunale a sostegno di una interpretazione restrittiva dell'articolo 111 con riguardo al credito dell'attestatore, non sembra possa assumere rilevanza nel caso in esame, nel quale il credito del ricorrente è sorto prima della introduzione della norma stessa con il D.L.numero 78/2010 , peraltro poi abrogata con la legge numero l34/12 che il primo ed il terzo motivo sono da considerare assorbiti per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell'articolo 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto . In esito alla odierna adunanza, il Collegio condivide pienamente le considerazioni esposte nella relazione, che conducono all'accoglimento del secondo motivo di ricorso — assorbiti gli altri - e — non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - a provvedere nel merito, con l'ammissione del credito del ricorrente in prededuzione a norma dell'articolo 111 comma secondo l.fall Le spese del giudizio di merito e di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ammette il credito del ricorrente, nella misura già accertata dal giudice delegato, in prededuzione a norma dell'articolo 111 comma secondo l.fall. Condanna il Fallimento ADRIATIC SHIPYARDS S.p.a. con socio unico al rimborso in favore del ricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali forfetarie e accessori di legge, e del giudizio di merito,'in Euro 4.400,00 di cui Euro 642,00 per diritti e Euro 3.500,00 per onorari oltre accessori di legge.