Possibile la simulazione anche rispetto alla quietanza

La revoca della confessione è possibile quando essa sia stata viziata da errore o da violenza.

Inoltre la Cassazione con la sentenza n. 587/15, depositata il 15 gennaio, ha aggiunto che la simulazione è possibile anche rispetto ad una quietanza, incontra i limiti in tema di prova per testimoni e presunzioni e non incontra nessun limite rispetto alla controdichiarazione proveniente dalle parti. Il caso. Due parti sottoscrivevano una scrittura privata al fine di compravendere quote di una società. L'acquirente versava solo una parte del prezzo pattuito. Il venditore chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per la riscossione del prezzo residuo. L'acquirente moroso proponeva opposizione a d.i. rilevando che la cessione di quote sociali era avvenuta mediante due atti stipulati in pari data un atto pubblico che dava atto di un prezzo di cessione minore ed una scrittura privata che regolamentava il pagamento di un prezzo superiore. La seconda scrittura conteneva una clausola che regolamentava l'ipotetico ritardo di versamento del prezzo attribuendo al venditore la facoltà di trattenere il prezzo già versato liberandosi definitivamente dall'obbligo di cessione. Dunque, parte debitrice, richiamando la prima scrittura sosteneva che il prezzo era stato versato per intero, mentre, richiamando la seconda scrittura affermava il diritto della parte venditrice di trattenere prezzo e quote sociali ma non anche di agire per il versamento del residuo. Il Tribunale respingeva le difese e condannava l'acquirente al versamento del residuo prezzo. La Corte d'appello confermava la decisione del Tribunale e rilevava la singolare difesa della parte ingiunta che, a sostegno della tesi difensiva, aveva richiamato sia l'atto pubblico che la scrittura privata, prima per dire che il prezzo era stato interamente versato e poi per sostenere che parte venditrice aveva solo diritto di trattenere azioni e prezzo, così confermando il suo inadempimento. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione. Clausola che regolamenta l'inadempimento. Parte acquirente ha sostenuto che i giudici di merito hanno mal interpretato la clausola che regolamentava l'ipotesi di mancato pagamento del prezzo, non attribuendole valore di clausola di riservato dominio sui generis . I giudici di legittimità hanno rigettato la doglianza rilevando che, invece, la Corte d'appello aveva effettivamente riconosciuto l'atipicità della clausola ma anche escluso che potesse essere interpretata secondo le indicazioni del debitore, preferendo la soluzione proposta da parte attrice. Simulazione della quietanza. I giudici di legittimità hanno chiarito che la simulazione è possibile anche rispetto ad una quietanza Cass. n. 23971/2013 con i consueti limiti in tema di prova per testimoni e presunzioni e nessun limite rispetto alla controdichiarazione proveniente dalle parti. Revoca della confessione. La revoca della confessione è possibile quando essa sia stata viziata da errore o da violenza. In ragione di queste argomentazioni la Cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 novembre 2014 – 15 gennaio 2015, n. 587 Presidente Ceccherini – Relatore Di Amato Ritenuto in fatto e in diritto - che, con sentenza del 31 gennaio 2009, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza in data 28 ottobre 2006 nella parte in cui il Tribunale della stessa città, rigettando le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte da P.C. e Pe.Ni. , aveva condannato gli opponenti al pagamento in favore di L.F. della somma di Euro 78.878,46 a titolo di residuo corrispettivo della cessione di quote sociali della s.r.l. Isalmet, secondo quanto risultava dalla scrittura privata del 24 giugno 1998, redatta lo stesso giorno in cui le parti avevano stipulato un atto pubblico di cessione, nel quale si indicava un corrispettivo minore e si affermava che lo stesso era stato interamente versato. In particolare, la Corte di appello, per quanto ancora interessa, osservava che 1 la clausola della scrittura privata, secondo cui il mancato pagamento di cinque rate della somma pattuita o di due consecutive” avrebbe prodotto per il creditore il diritto a richiedere il rimborso delle quote e rientrare in possesso delle stesse”, non poteva essere interpretata nel senso che il venditore, in caso di inadempimento delle controparti, avrebbe avuto soltanto la facoltà di richiedere la restituzione delle quote e non anche il pagamento del prezzo. Infatti, la predetta clausola aveva soltanto lo scopo di definire quale tipo di inadempimento avrebbe potuto giustificare la risoluzione dell'accordo 2 quanto alla simulazione del prezzo, ritenuta provata dal Tribunale sulla base della scrittura privata del 24 giugno 1998, erano incomprensibili le doglianze del P. che, da un lato, allegando la mancanza di certezza della data, ne contestava l'operatività e, dall'altro, ne invocava l'applicazione con riferimento alla clausola che disciplinava gli effetti del mancato pagamento delle rate. In ogni caso, poiché la data della scrittura non era stata disconosciuta, la stessa doveva ritenersi redatta nello stesso giorno dell'atto pubblico e ne integrava le pattuizioni - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.C. , deducendo 1 la violazione degli artt. 1322, 1362, 1366, 1367, 1453, 1525 e 1526 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché il vizio di motivazione poiché la clausola relativa agli effetti del mancato pagamento doveva essere interpretata nel senso che, come consentito all'autonomia delle parti, dettava una deroga al disposto dell'art. 1453 c.c. in tema di risoluzione del contratto per grave inadempimento e imponeva di ricondurre la fattispecie ad una ipotesi di vendita con patto di riservato dominio sui generis 2 la violazione degli artt. 1998, 2697, 2700, 2721, 2722, 2732 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché il vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata aveva attribuito rilevanza, ai fini della simulazione, alla scrittura privata del 24 giugno 1998 senza considerare che l'efficacia della quietanza recata nell'atto pubblico poteva venire meno solo di fronte alla prova dell'errore e della violenza - che L.F. resiste con controricorso, formulando domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, mentre Pe.Ni. non ha svolto attività difensiva - che il ricorrente ha presentato memoria - che il primo motivo è inammissibile laddove pone un quesito di diritto sulla derogabilità dell'art. 1453 c.c. poiché non coglie la ratio decidendi , atteso che la Corte di appello non ha affatto negato tale derogabilità, ma ha invece escluso che la clausola invocata possa essere interpretata nel senso invocato dall'odierno ricorrente il motivo è, poi, inammissibile laddove propone un vizio di motivazione nell'interpretazione della clausola poiché non corredato dal momento di sintesi richiesto dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis . Restano assorbite ulteriori considerazioni sulla manifesta inconcludenza dei pretesi elementi testuali e logici dedotti dal ricorrente a sostegno di una deroga al principio generale dettato dall'art. 1453 c.c. in tema di scelta, riservata alla parte adempiente, tra azione di adempimento ed azione di risoluzione e risarcimento dei danni - che il secondo motivo è manifestamente infondato invero, la simulazione è possibile anche rispetto ad una quietanza e plurimis e da ultimo Cass. 22 ottobre 2013, n. 23971 ed incontra i limiti in tema di prova per testimoni e per presunzioni derivanti dagli artt. 1417, 2722 e 2724 c.c. mentre nessun limite è previsto per la controdichiarazione scritta proveniente dalle parti, rispetto alla quale non può porsi alcuna questione di certezza della data poiché la disciplina dettata dall'art. 2704 c.c. riguarda la certezza della data nei confronti dei terzi e non nei confronti delle parti. Del tutto inconferente è, poi, il richiamo dell'art. 2732 in tema di limiti alla revoca della confessione, ipotesi che suppone la corrispondenza della volontà con la dichiarazione e contempla la possibilità, consentendo eccezionalmente la revoca, che la volontà sia viziata da errore o da violenza. Restano assorbite ulteriori considerazioni in ordine alla contraddittorietà della condotta del ricorrente che sull'efficacia della detta scrittura ha fondato la questione proposta con il primo motivo ed in ordine al fatto che la sentenza di appello, proprio sulla base di detta scrittura, ha rigettato la domanda di rivalsa proposta dal Pe. nei confronti dell'odierno ricorrente - che la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. deve essere respinta poiché il controricorrente non ha assolto l'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in Euro 12.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CP.