Aveva messo a disposizione la provvista economica: consapevole del pregiudizio alla società alienante

In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azione è sostanzialmente analoga a quella del debitore.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27546, depositata il 30 dicembre 2014. Il fatto. Il Tribunale di Roma dichiarava l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della società in liquidazione, del contratto di compravendita immobiliare stipulato da questa con altra società. Tale sentenza veniva riformata dalla Corte d’appello di Roma, la quale, nel respingere l’azione revocatoria, riteneva non provata la consapevolezza del terzo acquirente circa il pregiudizio derivante alla società alienante dalla compravendita in questione, nella considerazione che tale consapevolezza non poteva essere riferita come aveva fatto il primo giudice all’avvocato che all’epoca dei fatti era socio di maggioranza della società acquirente, ma non ne aveva la rappresentanza. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società in liquidazione. Condizione per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria. Il Collegio, nel ritenere il ricorso fondato, ricorda il principio giurisprudenziale ormai consolidato in base al quale, in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azione è sostanzialmente analoga a quella del debitore la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. La consapevolezza di ledere le ragioni del credito. La sentenza si manifesta, a parere del Collegio, eversiva rispetto a tale principio giuridico. Infatti, se è vero che l’avvocato è non solo colui il quale è socio di maggioranza della società acquirente, ma è anche colui il quale ha messo a disposizione la provvista economica attraverso la quale la società ha acquistato e pagato il bene nelle mani dei soci di fatto della società in liquidazione, non è comprensibile, afferma il Collegio, la ragione per cui a costui non possa e debba essere attribuita la consapevolezza di ledere le ragioni del credito. La circostanza, poi, che l’avvocato in questione non sia stato presente nel giudizio non ha alcuna rilevanza, ai fini dell’accertamento relativo alla consapevolezza del pregiudizio da parte della società acquirente. Tutte queste considerazioni, nonché le altre svolte dalla società ricorrente, se compiutamente esaminate, avrebbero portato il giudice di merito a conseguenze opposte rispetto a quelle raggiunte. Pertanto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale dovrà rivalutare la vicenda in base al principio di diritto sopra enunciato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 novembre – 30 dicembre 2014, n. 27546 Presidente e Relatore Spirito Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma dichiarò l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della soc. MACI 95 in liquidazione del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra le società Anphitryon e Maci 95 in data 19 dicembre 1996. La sentenza è stata riformata dalla Corte d'appello di Roma, la quale, nel respingere la domanda, ha ritenuto non provata la consapevolezza del terzo acquirente circa il pregiudizio derivante alla società alienante dalla compravendita in questione precisando, in particolare, che il primo giudice aveva errato nell'attribuire la consapevolezza del pregiudizio all'avv. A.A. all'epoca socio di maggioranza dell'Anphitryon e fornitore della provvista per l'acquisto , ma non legale rappresentante dell'acquirente. Propone ricorso per cassazione la MACI 95 in liquidazione attraverso due motivi. Rispondono con controricorso la Anphitryon in liquidazione, nonché l'Avvocatura Generale dello Stato per l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la quale chiede l'accoglimento del ricorso della MACI 95. Motivi della decisione Con riguardo all'azione revocatoria proposta dalla società MACI 95, la sentenza impugnata ha accertato l'esistenza del credito, riferito all'aspettativa che avevano i soci alla ripartizione degli utili, ai sensi dell'art. 2433 c.c. il pregiudizio economico subito dalla società alienante per non aver percepito il prezzo della vendita, pur essendosi spogliata della proprietà dell'immobile il versamento del prezzo della compravendita non all'amministratore della società alienante, bensì ai C. / Ci. la qualità di questi di soci di fatto, ma non formali della MACI 95, alla quale non ritrasferirono il prezzo della compravendita dopo averlo percepito. Tuttavia, il giudice d'appello ha respinto la revocatoria per mancanza del presupposto della consapevolezza da parte del terzo acquirente la soc. Anphitryon del pregiudizio derivante alla società alienante la MACI 95 , nella considerazione che tale consapevolezza non poteva essere riferita come aveva fatto il primo giudice all'avv. A.A. , il quale all'epoca era socio di maggioranza della società acquirente, ma ne non aveva la rappresentanza ed era, peraltro, rimasto estraneo al giudizio in cui non ha potuto difendersi . Nei due motivi di ricorso la MACI 95 rappresenta una serie di circostanze attraverso le quali tende a dimostrare che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge e vizio della motivazione. Con la società ricorrente - come s'è visto - solidarizza l'Avvocatura dello Stato, che è presente nel giudizio per l' Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata . Il ricorso è fondato. In tema di azione revocatoria ordinaria, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione è sostanzialmente analoga a quella del debitore la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato tra le più recenti, cfr. Cass. n. 17327/11 . Negli atti del giudizio di cassazione è incontroverso che l'atto di trasferimento in questione fu stipulato nel 1996 e la venditrice società dichiarò di aver già in precedenza ricevuto la somma di L. 150 milioni. Nel 2000, nell'ambito di un procedimento di prevenzione vennero confiscati in danno della Ci. e del C. soci di fatto ma non formali della MACI 95, come la stessa sentenza impugnata ammette mobili, immobili, quote sociali e titoli della MA-CI 95 in liquidazione, con nomina di un amministratore giudiziario il dr. P. . Quest'ultimo, con la G.d.F. accertò che nessun prezzo era stato in realtà corrisposto dall'acquirente società la Anphitryon per l'acquisto dell'appartamento. Ecco, allora, che il P. promosse la presente azione per far valere la nullità del contratto, la sua simulazione o comunque l'inefficacia, con restituzione del bene. Ciò premesso, deve rilevarsi che la sentenza, già sulla base delle sue sole considerazioni, si manifesta non soltanto eversiva rispetto al principio giuridico summenzionato, ma, soprattutto, affatto illogica nelle ragioni in base alle quali è pervenuta alle proprie conclusioni. Se è vero, infatti, che l'avv. Giovanni Abet è non solo colui il quale è socio di maggioranza della società acquirente, ma è anche colui il quale ha messo a disposizione la provvista economica attraverso la quale la Anphitryon ha acquistato e pagato il bene nelle mani dei Ci. / C. , non è comprensibile la ragione per la quale a costui non possa e debba essere attribuita la consapevolezza di ledere le ragioni del credito. La circostanza, poi, che il menzionato avvocato A.A. non sia stato presente nel giudizio non ha alcuna rilevanza, ai fini dell'accertamento relativo alla consapevolezza del pregiudizio da parte della società acquirente. A ciò deve aggiungersi che la stessa sentenza riferisce dei rapporti tra i Ci. / C. ed il menzionato professionista, pur dando come indimostrata l'affermazione della C. secondo cui l'acquisto dell'immobile era sostanzialmente da considerarsi come una permuta senza passaggio, dunque, di denaro a fronte delle prestazioni professionali svolte dall'Abet. Oltre a quelle sopra esposte, devono essere annoverate una serie di altre considerazioni svolte dalla ricorrente società, le quali, se compiutamente esaminate dal giudice, lo avrebbero portato a conseguenze logiche affatto opposte rispetto a quelle raggiunte. Dall'interrogatorio formale di A.G. , figlio del menzionato A. e legale rappresentante della società acquirente, risulta che egli, alcune settimane prima del rogito, si portò con suo padre A. presso l'abitazione dove i Ci. / C. erano sottoposti ad arresti domiciliari e dove, in mani di questi ultimi, avvenne la consegna del prezzo in contanti L. 150 milioni , senza che in cambio fosse rilasciata alcuna ricevuta la somma pagata fu tratta da un conto personale del socio di maggioranza A.A. , in mancanza di alcun conto corrente bancario intestato alla Anphitryon benché questa avesse come principale oggetto sociale l'attività immobiliare ed edilizia . I fatti, così come narrati da A.G. , risultano sostanzialmente confermati dal testimone Ar. . È rimasto, inoltre, accertato che la società acquirente era stata costituita lo stesso giorno della compravendita, innanzi allo stesso notaio. Circostanza, questa, dalla quale si deve necessariamente dedurre che, quando l'avvocato A.A. pagò, con proprio denaro, l'appartamento alcune settimane prima del rogito , la società acquirente neppure esisteva, sicché appare del tutto incomprensibile come la sentenza abbia preteso di collegare il presupposto della consapevolezza del pregiudizio alla persona di Giovanni Abet rappresentante legale della società che si costituirà solo il giorno del rogito e non a quella di A.A. che è il vero artefice dell'operazione, per avere egli stesso messo a disposizione la provvista economica necessaria per il pagamento del prezzo e per essere egli divenuto poi socio di maggioranza della società acquirente amministrata da suo figlio . La sentenza deve essere, dunque, cassata ed il giudice del rinvio provvederà a rivalutare la vicenda in base al principio di diritto sopra enunciato ed ai rilievi sopra svolti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.