Revocabilità della fideiussione “gratuita”

Il decisum in commento affronta il tema della revoca della fideiussione, che s’inquadra nella più generale fattispecie della revoca delle garanzie prestate dal fallito per debiti altrui.

La prestazione di garanzia fideiussoria può essere ritenuta tanto atto a titolo gratuito quanto atto a titolo oneroso, trattandosi di negozio di per sé neutro e suscettibile di soddisfare interessi patrimoniali e non delle parti. Nello specifico, i giudici della Prima Sezione Civile di piazza Cavour, con la sentenza n. 25507 datata 2 dicembre 2014, richiamando un grand arrêt delle Sezioni Unite del 2010 n. 6538, precisano che in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64 l. fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio posto in essere da un soggetto terzo poi fallito va compiuta con riguardo esclusivo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico dello stesso con la conseguenza che l’atto deve ritenersi gratuito quando dall’operazione il terzo non tragga alcun concreto vantaggio patrimoniale avendo inteso avvantaggiare unicamente il debitore , mentre deve ritenersi oneroso tutte le volte in cui riceva invece un vantaggio dallo stesso debitore, dal creditore o anche da terzi. Il predetto principio – in cui si discuteva della gratuità del pagamento del debito effettuato dal terzo poi fallito – è perfettamente applicabile anche alla fattispecie in esame. Quanto al fatto che il credito della banca sia portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento della società, gli Ermellini, nel solco della pregressa giurisprudenza di legittimità, Cass., n. 7774/2012 , affermano che il giudicato formatosi tra il fallito ed un creditore sulla validità dell’atto a titolo gratuito compiuto nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento non preclude al curatore di farne valere l’inefficacia nei confronti della massa, ai sensi dell’art. 64 l. fall., in quanto tale conseguenza, derivante dal fallimento e quindi non deducibile prima, non incide sull’accertamento contenuto nel giudicato alla stregua di fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito , ma soltanto su detta opponibilità. Il fatto. Il caso di specie origina dall'impugnazione per cassazione presentata dal Fallimento di una s.r.l. avverso la decisione della Corte di merito, che, accogliendo l’opposizione, ex art. 98 l. fall., proposta da un istituto di credito, aveva ammesso allo stato passivo del predetto Fallimento il credito vantato dall’opponente, derivante dalla fideiussione prestata dalla società poi fallita a garanzia dei debiti contratti verso la banca stessa da un’altra società e portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo, riconoscendogli collocazione ipotecaria in ragione dell’ipoteca giudiziale iscritta dalla creditrice sull’immobile di proprietà dell’ingiunta. In particolare, il ricorrente lamentava, in sede di legittimità, la violazione dell’art. 64 l.fall. poiché il tribunale, pur riconoscendo che la società poi fallita non aveva tratto alcun vantaggio dall’aver prestato la garanzia, aveva escluso la gratuità dell’atto. E, gli Ermellini accolgono il succitato gravame, precisando come la banca non ha illustrato le ragioni per le quali la gratuità o l’onerosità della garanzia prestata per un altrui debito non dovrebbero essere valutate al pari del pagamento del terzo con riguardo alla causa concreta del negozio e dunque al vantaggio che ne ha o meno tratto colui che l’ha posto in essere. L’accoglimento del predetto motivo del ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato. La revocatoria degli atti a titolo gratuito. L’art. 64 l. fall., non modificato dalle recenti riforme, sancisce l’inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. La norma, peraltro, propone un concetto ampio di gratuità, che si fonda unicamente sulla diminuzione del patrimonio del fallito senza corrispettivo. Difatti, la nozione ricavabile dalla lettera e dalla collocazione dell’art. 64 l. fall. è che per atto gratuito deve intendersi l’atto di disposizione compiuto dal fallito senza alcun corrispettivo, diretto o indiretto ossia, la norma colpisce, con la dichiarazione di inefficacia, l’atto gratuito in quanto esso refluisce negativamente sul patrimonio del fallito diminuendo la garanzia dei creditori, senza tener conto della posizione del terzo contraente, sicché nessuna protezione viene a questi accordata quando non abbia sopportato alcun sacrificio riversabile nel patrimonio del fallito, perché la legge ha come punto di riferimento la tutela dei creditori per gli effetti dell’atto sul patrimonio del fallito. La problematica dell’efficacia della fideiussione prestata in caso di fallimento del fideiussore. Nell’ipotesi, che qui ci occupa, del fallimento del fideiussore, la soluzione della problematica dell’efficacia della fideiussione prestata dipende dall’accertamento della natura onerosa o gratuita dell’atto e dalla contestualità dello stesso rispetto al sorgere del credito garantito, ex art. 2901, comma 2, c.c Ciò in quanto l’art. 67 l.fall. ha equiparato agli atti a titolo oneroso gli atti costitutivi di garanzia compiuti dal fallito in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, distinguendo ai fini della revocatoria fra atti contestuali ed atti non contestuali al credito garantito. La contestualità dell’assunzione di garanzia. La contestualità non deve essere intesa in senso meramente cronologico come contemporaneità e simultaneità ma in senso funzionale. Pertanto, la distinzione tra crediti preesistenti e contestuali, ai fini della revoca delle garanzie, non si fonda su un criterio meramente temporale ma su quello della unicità o meno del rapporto. E’ di tutta evidenza che la distinzione trova la sua ragione nel fatto che, mentre la richiesta di garanzia per un debito preesistente costituisce sintomo dell’insolvenza del debitore e di consapevolezza di essa da parte del creditore, il quale appunto per tale ragione pretende la garanzia, che non aveva ritenuto necessaria al momento della nascita dell’obbligazione, la medesima richiesta laddove sia contestuale al debito garantito rientra nella normale prudenza e non può costituire indice di consapevolezza in ordine alle condizioni del fallito. Secondo la giurisprudenza prevalente la contestualità tra la prestazione della garanzia e l’erogazione del credito rende l’atto oneroso. Nel caso de quo, il tribunale aveva escluso che la garanzia prestata dalla società poi fallita potesse ritenersi inopponibile alla procedura ai sensi dell’art. 64 l. fall., rilevando che, pur essendo pacifico che si trattasse di garanzia non contestuale al sorgere del credito ai fini della gratuità o dell’onerosità dell’atto non doveva aversi riguardo al patrimonio della garante ma a quello della debitrice principale, che a seguito del rilascio della fideiussione, aveva ottenuto una dilazione nei pagamenti. La valutazione della gratuità di un negozio va compiuta con riguardo alla causa concreta. In generale, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, anche più recente, in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64 l. fall., la valutazione di onerosità o gratuità di un negozio va compiuta con riguardo esclusivo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico dello stesso. Le Sezioni Unite, nella decisione ut supra richiamata, con specifico riguardo ad un atto di adempimento del debito del terzo, affermano che l’individuazione degli atti a titolo gratuito e la loro distinzione da quelli a titolo oneroso deve essere individuata avuto riguardo allo scopo pratico destinato ad essere realizzato dall’operazione contrattuale non potendosi affermare semplicisticamente che l’adempimento del terzo sia atto a titolo gratuito isolando la posizione di accipiens e terzo ovvero oneroso isolando la posizione dell’ accipiens e quella del debitore sostituito. Occorrerà, dunque, in armonia con le recenti acquisizioni in materia di causa, in concreto verificare lo scopo effettivo dell’adempimento eseguito dal terzo onde stabilire se si sia trattato di un atto a titolo gratuito od oneroso ai fini dell’esperibilità della revocatoria fallimentare. La prestazione di garanzia fideiussoria come atto a titolo oneroso ovvero gratuito. Il codice civile non contiene alcun riferimento al carattere gratuito od oneroso della fideiussione. Il silenzio normativo deve intendersi come una rimessione totale alla volontà delle parti della pattuizione o meno di un corrispettivo per la prestazione di garanzia. Nella prassi, la fideiussione si configura come onerosa o gratuita a seconda del concreto interesse che muove l’assunzione della garanzia e, di regola, si presenta come onerosa, anche in ragione della sua diffusione nel settore dei traffici commerciali e finanziari. Occorre, dunque, un’indagine delle singole fattispecie fideiussorie al fine di stabilire se la garanzia sia stata prestata onerosamente o gratuitamente. Tale indagine, secondo autorevole dottrina, risulta concludente anche nel caso in cui la garanzia sia stata assunta spontaneamente, dal momento che la spontaneità non contrasta con la promessa o con la successiva dazione di un corrispettivo per la prestazione di garanzia, dovendosi ritenere spontanea la fideiussione con riferimento alla circostanza che l’iter negoziale è stato iniziato dal fideiussore senza lo stimolo di una precedente obbligazione. E, nel caso de quo , il tribunale, con accertamento in fatto non impugnato dall’istituto di credito, ha per l’appunto affermato che la società poi fallita non ha ricevuto alcun compenso per aver prestato la garanzia, espressamente rilevando, peraltro, che la fideiussione dovrebbe essere considerata atto a titolo gratuito se valutata in relazione al patrimonio della debitrice.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 giugno – 2 dicembre 2014, n. 25507 Presidente Di Palma – Relatore Cristiano E' stata depositata la seguente relazione 1 II Tribunale di Mantova, con decreto del 2.4.012, accogliendo l'opposizione ex art. 98 L.F. proposta da Unicredit Credit Management Bank nella sua qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., ha ammesso allo stato passivo dei Fallimento della Oxford s.r.l. il credito dell'opponente di € 1.184.802,36 oltre interessi, derivante dalla fideiussione prestata dalla società poi fallita a garanzia dei debiti contratti verso la banca dalla Hefen s.r.l. e portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo, riconoscendogli collocazione ipotecaria in ragione dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla creditrice sull'immobile di proprietà dell'ingiunta . II tribunale ha preliminarmente respinto l'eccezione del Fallimento di inammissibilità dell'opposizione, sollevata in base al duplice rilievo che la banca non aveva presentato osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore che prevedeva l'esclusione del credito ai sensi dell'art. 64 Lfall. in quanto fondato su un atto a titolo gratuito stipulato nel biennio anteriore al fallimento in tal modo prestandovi acquiescenza, e che nel giudizio ex art. 98 l.fall. aveva proposto una domanda nuova, volta ad accertare l'onerosità della fideiussione. Nel merito, il tribunale ha escluso che la garanzia prestata dalla Oxford potesse ritenersi inopponibile alla procedura ai sensi dell'art. 64 I. fall, , rilevando che, pur essendo pacifico che si trattasse di garanzia non contestuale al sorgere del credito e in relazione alla quale, pertanto, non operava la presunzione di cui all'art. 2901 2° comma c.c. ai fini della valutazione della gratuità o dell'onerosità dell'atto non doveva aversi riguardo al patrimonio della garante ma a quello della debitrice principale che, a seguito del rilascio della fideiussione, aveva ottenuto una dilazione nei pagamenti. Il decreto è stato impugnato dal Fallimento della Oxford con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Unicredit Credit Management Bank, nell'indicata qualità, ha resistito con controricorso. 2 Con il primo motivo il ricorrente lamenta il rigetto dell'eccezione svolta in rito. Ribadisce che Unicredit non aveva presentato osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore, prestandovi acquiescenza, e che pertanto le era precluso di proporre l'opposizione fondando la richiesta di ammissione del credito non già sul titolo giudiziale prodotto in sede di verifica ma sulla domanda di accertamento dell'onerosità della garanzia prestata in suo favore dalla Oxford. Il motivo appare manifestamente infondato. Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione il disposto dell'art. 329 c.p.c non può infatti trovare applicazione rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso e neppure può ritenersi che il termine di cui l'art. 95 2° comma, l. fall., introdotto dal d.lgs.12 dicembre 2007, n. 169 a norma del quale i creditori possono esaminare il progetto depositato dal curatore e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino alla prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione cfr. Cass. n. 5659/012 nonché Cass. n. 11026/2013 . Risulta poi incomprensibile la deduzione della novità della domanda svolta dalla banca in sede di opposizione, atteso che, richiedendo l'accertamento della onerosità della fideiussione prestata dalla Oxford, l'opponente non ha fatto altro che contrastare l'eccezione di inefficacia in base alla quale il credito era stato escluso. 2 Col secondo motivo il Fallimento, deducendo violazione dell'art. 64 I. fall. oltre che vizio di motivazione, si duole che il tribunale, pur riconoscendo che la società poi fallita non aveva tratto alcun vantaggio dall'aver prestato la garanzia, abbia escluso la gratuità dell'atto, pacificamente non contestuale al sorgere del credito, in considerazione dell'utilità economica che ne aveva ricavato la debitrice principale. Assume che la decisione si pone in contrasto con il principio enunciato da Cass. S.U. n. 6538/010, secondo cui, ai fini della valutazione della gratuità o dell'onerosità dell'attribuzione patrimoniale effettuata da un terzo poi fallito deve aversi riguardo alla causa concreta del negozio, che è da considerarsi onerosa solo nel caso in cui questi abbia ricevuto un vantaggio per la sua prestazione, dal debitore, dal creditore o anche da altri. Deduce inoltre, sotto il profilo del vizio di motivazione, che il giudice del merito non ha tenuto conto di una serie di circostanze l'entità del credito garantito, l'assenza di collegamenti fra Oxford ed Hefner, la revoca pressoché immediata da parte di Unicredit, dopo il rilascio della garanzia, dell'affidamento di cui la debitrice principale godeva, l'assenza di qualsivoglia vantaggio per la garante dalle quali si desumeva inequivocabilmente la gratuità della garanzia. II motivo appare manifestamente fondato. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità della censura, svolta dalla banca sul rilievo che la stessa sarebbe stata erroneamente formulata tanto ai sensi del n. 3 che del n. 5 del I comma dell'art. 360 c.p.c. l'eventuale mancata illustrazione di effettivi profili di contraddittorietà della motivazione non esclude, infatti, che possa esaminarsi la questione di diritto, separatamente prospettata, inerente al denunciato vizio di violazione di legge. Ciò precisato, tale vizio deve ritenersi sussistente. Infatti, con la sentenza n. 6538/010 cit. le SS.UU. di questa Corte, componendo il contrasto esistente in materia, hanno affermato che in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 I. fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio posto in essere da un soggetto terzo poi fallito va compiuta con riguardo esclusivo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico dello stesso con la conseguenza che l'atto deve ritenersi gratuito quando dall'operazione il terzo non tragga alcun concreto vantaggio patrimoniale avendo inteso avvantaggiare unicamente il debitore , mentre deve ritenersi oneroso tutte le volte in cui riceva invece un vantaggio dallo stesso debitore, dal creditore o anche da terzi. Contrariamente a quanto sostenuto da Unicredit, e come può facilmente desumersi dalla lettura della motivazione della sentenza, il principio è perfettamente applicabile anche alla fattispecie in esame e non unicamente a quella dedotta nel giudizio deciso dalle SS.UU. in cui si discuteva della gratuità del pagamento del debito effettuato dal terzo poi fallito la banca, peraltro, non ha illustrato le ragioni per le quali la gratuità o l'onerosità della garanzia prestata per un altrui debito non dovrebbero essere valutate al pari del pagamento del terzo con riguardo alla causa concreta del negozio e dunque al vantaggio che ne ha o meno tratto colui che l'ha posto in essere e, nel caso, il tribunale, con accertamento in fatto non impugnato da Unicredit, ha per l'appunto affermato che Oxford s.r.l. non ha ricevuto alcun compenso per aver prestato la garanzia, Non rileva, infine, che il credito della banca sia portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento della Oxford. Questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che il giudicato formatosi tra il fallito ed un creditore sulla validità dell'atto a titolo gratuito compiuto nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento non preclude al curatore di farne valere l'inefficacia nei confronti della massa, ai sensi dell'art. 64 legge fall., in quanto tale conseguenza, derivante dal fallimento e quindi non deducibile prima, non incide sull'accertamento contenuto nel giudicato alla stregua di fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito , ma soltanto su detta opponibilità. Cass. n. 7774/2012 . Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cpc. Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dalle ulteriori difese delle parti. II Fallimento, infatti, nella propria memoria insiste in una tesi dell'inammissibilità dell'opposizione qualora il creditore non abbia presentato osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore di cui questa Corte ha già rilevato l'assoluta infondatezza con le sentenze nn. 5659/012 ed 11026/013, senza addurre nuovi argomenti e, soprattutto, senza chiarire perché, a fronte del disposto dell'art. 99 I. fall., che consente al creditore escluso non solo di opporsi al provvedimento del G.D. ma anche di produrre nuove prove e di sollevare nuove eccezioni, la natura pacificamente impugnatoria del giudizio di opposizione dovrebbe addirittura precludere il diritto di azione del medesimo creditore, ove questi non abbia mosso osservazioni al progetto del curatore che non è un provvedimento giurisdizionale e che non vincola il G.D. . La banca, d'altro canto, dà un'errata lettura del decreto impugnato, che ha chiaramente accertato che non risulta alcun compenso a favore di Oxford per la prestazione della garanzia , espressamente rilevando, peraltro, che la fideiussione dovrebbe essere considerata atto a titolo gratuito se valutata in relazione al patrimonio della debitrice. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e, pertanto, rigettare l'opposizione proposta da Unicredit. Le spese del grado di merito e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo del ricorso cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione allo stato passivo del Fallimento della Oxford s.r.l. proposta da Unicredit Managemente Bank s.p.a., nella sua qualità di mandataria di Unicredit s.p.a. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in rispettivi € 11.200, di cui € 200 per esborsi, € 1.500 er diritti ed € 9.500 per onorari, nonché di quelle del giudizio di legittimità, che liqui a in € 12.100, di cui € 100 per esborsi, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario ed accessori legge.