Un credito fondiario, indipendentemente dal fine perseguito, è ammesso al privilegio ipotecario

È da escludere che la natura fondiaria del credito sia subordinata all’esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, assistito da garanzia ipotecaria necessariamente di primo grado. Invero, l’art. 38 T.U.B. non pone tali due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito fondiario che, pertanto, deve essere iscritto al rango privilegiato del passivo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 24038, depositata il 12 novembre 2014. Il fatto. Una banca proponeva opposizione ex art. 98 l. fall. avverso lo stato passivo personale del fallito in estensione con la società di cui era socio, lamentando l’esclusione del privilegio ipotecario di un credito traente origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti ai sensi dell’art. 38 e ss. del T.U.B Testo Unico Bancario . Il Tribunale di Macerata rigettava con decreto l’opposizione, confermando la decisione del giudice delegato. Il Tribunale motivava che il giudice delegato non aveva ammesso il credito in privilegio in ragione del fatto che il mutuo non perseguiva il fine dell’acquisto di un immobile, bensì l’estinzione di un debito preesistente, ed inoltre che al momento della stipula del contratto di mutuo esisteva una precedente iscrizione ipotecaria a garanzia di un diverso credito. Contro tale decreto la banca ha proposto ricorso per cassazione. Innanzitutto, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38 T.U.B., recante la nuova definizione della nozione di credito fondiario. Nozione ampia di credito fondiario. Il Collegio ritiene fondata tale censura sulla base di una serie di considerazioni che prendono il via dalla nuova e ampia nozione di credito fondiario introdotta dal Testo Unico Bancario d.lgs. n. 385/1993 . L’art. 38 T.U.B. dispone, al primo comma, che il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili statuendo, al secondo comma che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti . Nessuna distinzione tra credito fondiario e credito edilizio. A tal proposito, la Corte Costituzionale sentenza n. 175/2004 ha rilevato il venir meno della distinzione tra credito edilizio e credito fondiario realizzata, quale scelta di politica economica del legislatore, dal Testo Unico Bancario. A chiarimento sul tema sono intervenute anche due comunicazioni della Banca d’Italia precisando che, essendo venuta meno la distinzione tra credito fondiario e credito edilizio, l’espressione credito fondiario può riassumere in sé finanziamenti di varia natura in particolare, si afferma che l’art. 38 T.U.B. non prevede che il credito sia caratterizzato dallo scopo non sussistono pertanto vincoli di destinazione delle somme erogate. Nel caso di specie, quindi, osserva la Corte, il credito bancario avrebbe dovuto essere iscritto al rango privilegiato del passivo, a nulla rilevando che il finanziamento fosse stato concesso al fallito anche per la ristrutturazione di un debito residuo e quindi per un fine diverso dall’acquisto immobiliare. Inoltre, l’iscrizione ipotecaria che assisteva la banca non doveva essere considerata di primo grado. Fondato risulta essere anche il motivo con cui la ricorrente lamenta omessa pronuncia sulla domanda inerente l’ammissione al passivo del credito con privilegio ipotecario. La S.C. ha, pertanto, accolto il ricorso con la conseguente cassazione della sentenza ed il rinvio al Tribunale di Macerata in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 14 ottobre – 12 novembre 2014, numero 24038 Presidente Di Palma – Relatore Bernabai Ritenuto di fatto - che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civile La BANCA DELLE MARCHE S.P.A. proponeva opposizione ex art. 98 L.fall. avverso lo stato passivo personale del sig. Maurizio Cesari, dichiarato fallito in estensione con la LION LAVORAZIONE PREZIOSI DI SANTOLINI FABIO E CESARI MAURIZIO S.N.C. di cui era socio, lamentando l'esclusione del privilegio ipotecario di un credito pari a complessivi Euro 75.675,53, traente origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti ai sensi dell'art. 38 e ss. del T.U.B. Nella contumacia della curatela, il Tribunale di Macerata, con decreto del 14/09/2012, rigettava l'opposizione, confermando la decisione del giudice delegato. II tribunale motivava che il giudice delegato non aveva ammesso il credito in privilegio in ragione del fatto che il mutuo non perseguiva il fine dell'acquisto di un immobile, bensì l'estinzione di un debito preesistente, ed inoltre perchè che al momento della stipula del contratto di mutuo esisteva una precedente iscrizione ipotecaria a garanzia di un diverso credito Avverso il decreto del tribunale, non notificato, ma comunicato a mezzo PEC, ricorreva per cassazione la BANCA DELLE MARCHE S.P.A. deducendo quattro motivi di ricorso. Non svolgeva difese la curatela del fallimento. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articolo 99, comma XI, Lfall e 132 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360 numero 4 codproc.civ., osservando che il provvedimento difetterebbe dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'ari 38 del T. U.B., D.lgr, numero 38511992, recante la nuova definizione della nozione di credito fondiario. La prima censura appare infondata infatti il decreto è corredato di statuizioni che, seppur concisamente, permettono di rivelare le ragioni della decisione assunta in dispositivo. In ordine alla tema censura si osserva quanto segue. La nuova nozione di credito fondiario introdotta dal D. gs. numero 385/ 1993 Testo Unico Bancario , che ha modificato la disciplina contenuta nel R. D. del 16107/ 1905 numero 646 Approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario , si presenta molto ampia l'art. 38 del T. U .B. dispone, al primo comma, che `71 credito fondiaria ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili statuendo, al secondo comma che la Banca d'Italia, in conformità delle delíberazloni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. C A tal proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza del 22/06/2004 numero 175, nel dichiarare inammissibile una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli arti. 38 TU B. e 67 LF. in relazione all'ari. 3 Cost., ha rilevato il venir meno della distinzione tra credito edilizio e credito fondiario realizzata, quale scelta di politica economica del legislatore, dal testo unico bancario Pag. 9 della sentenza . A chiarire il tenore letterale della nuova disposizione sono altresì intervenute due comunicazioni della Banca d'Italia, Chiarimenti sul Testo unico bancario d. numero 385/93 , Comunicazioni del febbraio 1994 e del maggio 1994 Delibera CICR 22.4.1995 e Circolare B. Italia 26.6.1995 , precisando che, essendo venuta meno la distinzione fra credito fondiario e credito edilizio, l'espressione credito fondiario possa riassumere in sé finanziamenti di varia natura in particolare, l'allegato 1 della comunicazione sullo Scopo del credito fondiario chiarisce che ' a norma art. 38 T UB. non prevede che il credito sia caratterizzato dallo scopo non sussistono pertanto vincoli di destinazione delle somme erogate. Ciò rilevato, si deve quindi escludere che la natura fondiaria del credito sia subordinata all'esclusivo scopo acquisitivo di un immobile, assistito da garanzia ipotecaria necessariamente di l '& lt grado. Invero, la norma non pone tali due elementi come condizioni essenziali per configurare un credito come fondiario. Tutto quanto esposto consente di ritenere che, nel caso di specie, il tribunale avrebbe dovuto iscrivere il credito bancario al rango privilegiato del passivo, così confermandone la natura fondiaria, a nulla rilevando che il finanzaimento fosse stato concesso in ipotesi al fallito anche per la ristrutturazione dá un debito residuo e quindi, per un fine diverso dall'acquisto immobiliare e, parimenti, che !'iscrizione ipotecaria che assisteva la banca non fosse di primo grado. Natura dirimente ai fini della delibazione del ricorso presenta, tuttavia, il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia violazione dell'art. 112 cod proc. civ. sulla domanda da lei proposta in via subordinata, avente ad oggetto l'ammissione al passivo del credito con privilegio ipotecario, se non in virtù di contratto di mutuo fondiario, in virtù di contratto di mutuo comunque assistito da garanzia ipotecaria iscritta su un immobile di proprietà del fallito. Il motivo appare fondato invero dal decreto non risulta che il tribunale abbia esaminato e si sia conseguentemente pronunciato su tale seconda domanda una volta rigettata la principale. Né emerge dal provvedimento che il tribunale abbia inteso revocare !'ipoteca, ravvisando la natura simulata o indiretta dell'operazione in frode ai creditori. La fondatezza di quest'ultima censura permette di ritenere assorbito l'esame dell'ultimo motivo che lamenta l'omesso esame difatti ritenuti dalla ricorrente comprovanti la natura fondiaria del contratto di finanziamento intercorso tra le parti. - che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti - che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa Considerato in diritto - che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano, precisando che sia sia il secondo che il terzo motivo appaiono fondati, nell'ordine di priorità seguito dalla parte - che il ricorso dev'essere dunque accolto, nei limiti di cui sopra, con la conseguente cassazione della sentenza ed il rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità P.Q.M. - Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, assorbito il residuo cassa il decreto impegnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche le spese al Tribunale di Macerata in diversa composizione.