Anche il socio accomandante privo di “delega di cassa” può fallire

La Suprema Corte torna sulla questione della limitazione di responsabilità del socio accomandante, inscindibilmente legata anche al problema, di notevole ricorrenza, dell’estensibilità del fallimento sociale al socio accomandante stesso.

Quanto alla responsabilità del socio accomandante, in particolare, con riferimento alla delega bancaria, i giudici della Prima Sezione Civile di Piazza Cavour, con la sentenza n. 23651 del 6 novembre 2014, chiariscono che il socio accomandante, il quale emetta assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome della società e per conto della stessa, in difetto della prova della sussistenza di una mera delega di cassa assume solidale ed illimitata responsabilità ai sensi dell’art. 2320 c.c. per tutte le obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della società, è assoggettabile al fallimento in proprio. Quanto invece all’estensione del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomodante, gli Ermellini nel solco della pregressa giurisprudenza di legittimità, Cass., n. 17492/2008 , precisano che neppure la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce situazione che comporti il venir meno della responsabilità illimitata, per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale, con conseguente inapplicabilità da tale data del termine annuale per la dichiarazione del fallimento in estensione. Il fatto. Il fallimento di una società in accomandita semplice viene esteso a Tizio, socio accomandante della stessa. L’opposizione al fallimento proposta da Tizio viene respinta sia in primo grado che in seconda istanza dalla Corte d’appello di Napoli. Avverso quest’ultima decisione Tizio attua la tutela di legittimità, articolando due distinti motivi di censura con il primo lo stesso denuncia violazione degli artt. 2320 c.c. e 1 l. fall. per il fatto che l’apposizione della propria firma su quattro assegni non integra un’ingerenza dell’accomandante, bensì una mera delega di cassa. Con il secondo motivo, invece, Tizio lamenta la violazione degli artt. 2320 c.c. e 10 e 147 l. fall. posto che l’impresa perde la sua capacità operativa al momento della dichiarazione di fallimento. Invero gli Ermellini respingono in toto le predette censure precisando che la firma apposta da Tizio su quattro assegni sotto il timbro della società in accomandita semplice, dimostrano la piena disponibilità del conto corrente sociale, con conseguente decadenza dal beneficio della responsabilità limitata, ex art. 2320 c.c. responsabilità illimitata del socio che non viene meno neppure con la sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente inapplicabilità da tale data del termine annuale per la dichiarazione del fallimento in estensione. La decadenza dal beneficio della responsabilità limitata del socio accomandante. I soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla loro quota. Al beneficio della responsabilità limitata è collegato il divieto di amministrare la società. I soci accomandanti, difatti, possono soltanto prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori ed anche, se è consentito dal contratto sociale, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza ma non possono compiere autonomamente atti di amministrazione o di rappresentanza, trattando o concludendo affari in nome della società. Se violano detto divieto, i soci accomandanti, sul piano esterno, assumono responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, ex art. 2320 c.c., comprese quelle sorte anteriormente all’atto di ingerenza sul piano interno, possono essere esclusi dalla società e, secondo la giurisprudenza, devono ripartire le perdite con i soci accomandatari. La legittimità del potere autorizzativo dell’accomandante. L’art. 2320 c.c. sancisce la legittimità del potere autorizzativo dell’accomandante, senza specificare, tuttavia, quali operazioni soggiacciono a tale potere. Il concetto di operazione, esattamente come quello di affare, è di per sé molto generico e può essere riferito sia ad una complessità di atti giuridici posti in essere allo scopo di perseguire un determinato obiettivo, sia a singoli atti. L'unico criterio distintivo che la norma fornisce all'interprete fa riferimento al cosiddetto principio della determinatezza delle operazioni. Tale principio trae la propria ragion d'essere dall'intenzione del legislatore di evitare che il divieto d'ingerenza possa essere violato dall'introduzione, nello statuto, di clausole che prevedano l'autorizzazione dell’ accomandante per tutti gli atti d'amministrazione o per la maggior parte di essi. Il conferimento al socio accomandante di una mera delega di cassa”. Quanto alla delega bancaria occorre perciò dimostrare che l’operazione bancaria delegata, o quella concretamente posta in essere, non integri un atto gestorio - che si potrebbe verificare nel caso in cui all’accomandante venga rilasciata non già una procura o delega ad operare sul conto, ma una semplice delega di cassa” per il compimento di atti di esecuzione -. L’ipotesi, che qui ci occupa, dell’emissione di assegni in nome e per conto della società, peraltro - precisano i Supremi giudici - non può essere assimilata al caso in cui l’accomandante abbia prestato garanzie e sostegno finanziario alla società o effettuato illeciti prelievi dalle casse sociali, perché ivi il socio spende, appunto, il proprio nome ed effettua finanziamenti con proprio denaro o, all’opposto, si appropria indebitamente di fondi della società, onde si è del tutto fuori da un’attività di gestione degli affari sociali. Di conseguenza, il socio accomandante che in virtù di una procura generale abbia emesso assegni bancari tratti sul conto della società ed all’ordine di terzi assume illimitata responsabilità ai sensi dell’art. 2320 c.c. e come tale, in caso di fallimento della società, è assoggettabile al fallimento in proprio. L’estensione del fallimento della società al socio accomandante. La disciplina dell'articolo 147 l. fall. - nel testo ratione temporis applicabile risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006 e nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 319/2000 - , in tema di estensione del fallimento della società ai soci illimitatamente responsabili, si riferisce non soltanto ai soci illimitatamente responsabili per contratto sociale, ma anche a quegli altri soci che, pur non essendo tenuti in base al contratto sociale a rispondere illimitatamente, abbiano assunto responsabilità illimitate solidali verso i terzi in tutte le obbligazioni sociali e, pertanto, il fallimento della società in accomandita semplice deve essere esteso anche all’accomandante che si è ingerito nell'amministrazione della società. In conclusione la sentenza della Suprema Corte, nell’affermare la fallibilità del socio accomandante, ha precisato che neppure la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce situazione che comporti il venir meno della responsabilità illimitata del socio stesso, per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale, con conseguente inapplicabilità da tale data del termine annuale per la dichiarazione del fallimento in estensione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 ottobre – 6 novembre 2014, n. 23651 Presidente Ceccherini – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo T.D. nel giugno 2008 ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26 marzo 2008, la quale ha respinto l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 15 ottobre 2004 di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione del suo fallimento in estensione di quello della Tema s.a.s., di cui egli era socio accomandante. Ha resistito il creditore M.M. con controricorso, mentre non è costituita la curatela intimata. Nel novembre 2008, il ricorrente ha notificato a controparte un secondo ricorso, nel quale viene formulato un terzo motivo. Motivi della decisione 1. - Preliminarmente i due successivi ricorsi, proposti avverso la sentenza dal T. , devono essere riuniti. 2. - Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli art. 2320 c.c. e 1 l.f., oltre al vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata considerato che l'apposizione della propria firma su quattro assegni per un solo affare non integra ingerenza dell'accomandante, ma è attività solo esecutiva, volta alla mera estinzione delle obbligazioni sociali e non al loro sorgere, quale semplice delega di cassa . Con il secondo motivo, lamenta la violazione degli art. 2320 c.c., 10 e 147 l.f., posto che l'impresa perde la sua capacità operativa al momento della dichiarazione di fallimento, onde, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 2000, non può più dichiararsi il fallimento in estensione del socio accomandante ingeritosi, decorso un anno dal fallimento della società. 3. - Il primo motivo è infondato. La corte territoriale ha ritenuto che la firma apposta dal T. su quattro assegni sotto il timbro della Tema s.a.s., di cui la moglie era socia accomandataria, dimostra la spendita del nome sociale e della stessa qualità di amministratore, senza alcuna procura speciale per i singoli atti, dimostrando altresì la piena disponibilità del conto corrente sociale, a riprova dell'esercizio di un potere autonomo di disposizione del patrimonio della società, con conseguente decadenza dal beneficio della responsabilità limitata ex art. 2320 c.c La pronuncia non si presta alle censure formulate. È noto che, a norma dell'art. 2320 c.c., i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Con il divieto stabilito, per il socio accomandante, di compiere atti di amministrazione, trattare o concludere affari in nome della società, se non in base a procura speciale per singoli affari pena l'assunzione di una responsabilità illimitata verso i terzi , il legislatore ha inteso precisare in modo netto i limiti entro cui l'accomandante può operare senza trasformarsi, di fatto, in accomandatario. Da tempo si è chiarito che, dunque, il socio accomandante non può, in linea di principio, compiere atti di amministrazione, ossia quelli che non sono di mero ordine od esecutivi, ed identico divieto è posto per la trattazione o conclusione di affari cfr. Cass. 17 marzo 1998, n. 2854, in motivazione e che il divieto agli accomandanti di trattare e concludere affari in nome della società è derogabile per gli atti esterni solo in forza di procura speciale per i singoli affari Cass. 28 luglio 1986, n. 4824 , mentre in generale l'orientamento circa gli atti ammessi è stato sempre restrittivo cfr. Cass. 6 giugno 2000, n. 7554, con riguardo agli atti interni Cass. 28 luglio 1986, n. 4824, sul potere di far valere, ai fini del recesso dal contratto di locazione di un immobile adibito ad uso non abitativo, ai sensi degli art. 73 e 29 l. 27 luglio 1978, n. 392, l'intenzione della società di esercitare nell'immobile stesso la propria attività commerciale Cass. 15 dicembre 1982, n. 6906, che richiede trattarsi di opera di mera collaborazione subordinata . Dunque, il socio accomandante che, in assenza di una procura speciale per i singoli atti e al di fuori di un rapporto di subordinazione diretto con il socio accomandatario, si ingerisce nella gestione della società, così violando il divieto previsto dall'art. 2320, 1 comma, c.c., risponde solidalmente ed illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali, indipendentemente dall'intensità e dalla continuità della sua indebita ingerenza, ed è assoggettabile a fallimento, ex art. 147 legge fall. In particolare, quanto alla procura bancaria, ha osservato questa Corte, nella citata decisione n. 2854 del 1998, come il legislatore abbia imposto angusti limiti alla procura speciale per singoli affari e che occorre perciò dimostrare che l'operazione bancaria delegata, o quella concretamente posta in essere, non integri un atto gestorio ed ivi si menziona l'ipotesi in cui sia, nel rispetto del divieto di immistione dell'accomandante, al medesimo rilasciata non già una procura o delega ad operare sul conto, ma una semplice delega di cassa per il compimento di atti esecutivi per definizione ”. Più di recente, si è bensì confermata la valutazione del giudice di merito di assenza di immistione, ma in quanto non erano stati spesi i poteri di delega bancaria e sussistevano documenti idonei a circoscrivere i minori poteri invece spesi dall'accomandante Cass. 9 luglio 2014, n. 15600 . Né l'emissione di assegni in nome e per conto della società, dal suo canto, può essere assimilata al caso in cui l'accomandante abbia prestato garanzie e sostegno finanziario alla società o effettuato illeciti prelievi di denaro dalle casse sociali situazione al cui cospetto questa Corte ha escluso la violazione del divieto di ingerenza cfr. Cass. 3 giugno 2010, n. 13468 - perché ivi il socio spende, appunto, il proprio nome ed effettua finanziamenti con proprio denaro o, all'opposto, si appropria indebitamente di fondi della società, onde si è del tutto fuori da un'attività di gestione degli affari sociali. Nella specie, invece, come rileva la corte territoriale, da un lato assume rilievo l'avvenuta sottoscrizione degli assegni sotto il nome ed il timbro sociale, nel luogo fisico, cioè, dove viene usualmente apposta la firma dell'amministratore nella qualità dall'altro lato, della limitazione ad una mera delega di cassa accenna la parte nel suo ricorso, ma non vi è alcuna menzione nella pronuncia impugnata, né viene dal ricorrente precisato il luogo ed il tempo della relativa deduzione, onde l'assunto resta inammissibile in questa sede. In conclusione, il socio accomandante, il quale emetta assegni bancari tratti sul conto della società all'ordine di terzi, apponendovi la propria firma sotto il nome della società e per conto della stessa, in difetto della prova della sussistenza di una mera delega di cassa assume solidale ed illimitata responsabilità ai sensi dell'art. 2320 c.c. per tutte le obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della società, è assoggettabile al fallimento in proprio. 4. - Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante il decorso di tre anni tra l'ingerenza del socio accomandante e la dichiarazione del fallimento in estensione, unico requisito temporale essendo quello della dichiarazione stessa entro un anno dalla cessazione dell'attività sociale. In tal modo, la corte territoriale ha applicato il principio da questa Corte affermato, secondo cui, a norma dell'art. 147 l.f. nel testo anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e nella formulazione risultante dalla sentenza della corte costituzionale 21 luglio 2000, n. 319 , l'estensione del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante non è soggetta ad altro termine di decadenza che non sia l'anno dalla iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale ad esempio il recesso o societaria ad esempio la trasformazione della società , che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata, escludendosi, invece, la possibilità di ancorare la decorrenza di detto termine alla mera cessazione dell'ingerenza nella amministrazione Cass. 7 dicembre 2012, n. 22246 . La Corte ha pure chiarito Cass. 26 giugno 2008, n. 17492 che a tale ipotesi non può essere assimilato il caso in cui sia decorso un anno dal momento in cui la società in accomandita semplice sia stata posta in liquidazione, poiché tale evenienza non comporta affatto il venir meno della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali. A tali principi va ora affiancata la precisazione che neppure la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce situazione che comporti il venir meno della responsabilità illimitata, per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale, con conseguente inapplicabilità da tale data del termine annuale per la dichiarazione del fallimento in estensione. 5. - Il secondo ricorso, notificato dal T. alle controparti nel novembre 2008, è inammissibile, essendo a tale momento ormai decorso il termine ex art. 325 c.p.c., onde il terzo motivo in esso articolato non può essere esaminato. Invero, il primo ricorso proposto era stato notificato e depositato tempestivamente, onde è inammissibile un secondo ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli dedotti con il primo gravame, ove la seconda impugnazione risulti, dal suo canto, tardiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima. 6 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'unico intimato costituitosi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di M.M. , che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.