Un aiutino nella procedura fa saltare la fila alla cassa

L’art. 111, comma 2, l.f. ricomprende nel novero dei crediti prededucibili anche quelli maturati prima dell’apertura dei procedimenti concorsuali, se funzionali al loro espletamento.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18922, depositata il 9 settembre 2014. Il caso. Un professionista presentava domanda di insinuazione al passivo per il credito dovuto a titolo di prestazioni professionali prestate, inerenti l’esame e lo studio della situazione patrimoniale e finanziaria della società poi fallita, la redazione e la presentazione dell’istanza di fallimento in proprio. L’attore chiedeva, in via principale, l’ammissione del credito in prededuzione, ai sensi dell’art. 111 l.f. e, in via subordinata, l’ammissione con il privilegio speciale ex artt. 2755 e 2770 c.c Il tribunale di Firenze ammetteva la domanda al passivo, ma negava il diritto alla prededucibilità del credito, ritenendo che l’art. 111, comma 2, l.f. si riferisca ai crediti sotto il controllo degli organi della procedura. L’attore ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 111 l.f. per quanto riguardava la limitazione della prededucibilità dei crediti. Funzionalità. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che l’art. 111, comma 2, l.f. ricomprende nel novero dei crediti prededucibili anche quelli maturati prima dell’apertura dei procedimenti concorsuali, se funzionali al loro espletamento. Il precedente. Già nella pronuncia n. 8533/2013 , i giudici di legittimità avevano riconosciuto la collocazione privilegiata del credito vantato da un professionista per l’assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Norma generale. Per la Cassazione, tale ultima situazione è paragonabile a quella del caso di specie, in cui il professionista aveva assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l’istanza di fallimento, anche se si tratta di attività che può essere svolta direttamente da quest’ultimo. Infatti il debitore può scegliere liberamente, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare tale compito ad un esperto di settore. L’art. 111 l. f. è una norma generale, applicabile, quindi, alla pluralità delle procedure concorsuali. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 giugno – 9 settembre 2014, n. 18922 Presidente Di Palma – Relatore Bernabai Ritenuto in fatto - che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380bis cod. proc. civile Con ricorso ex art. 93 l. fall., il dott. C.B. presentava domanda di insinuazione al passivo per l'importo di Euro 8.488,08, oltre Iva e cap, per il credito vantato in virtù delle prestazioni professionali prestate, inerenti l'esame e lo studio della situazione patrimoniale e finanziaria della società, poi fallita, e la redazione e presentazione dell'istanza di fallimento in proprio. Veniva richiesta, in via principale, l'ammissione di tale credito in prededuzione, ai sensi dell'art. 1111 fall in via subordinata, l'ammissione con il privilegio speciale di cui all'art. 2755 e 2770 cod. civ. Con decreto emesso in data 29 maggio 2012, il Giudice delegato ammetteva la suddetta domanda al passivo, per il minor importo di Euro 4.500,00 somma quantificata con riferimento al valore minimo previsto dalla previgente tariffa professionale , riconoscendo la sussistenza del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., ma non la natura prededucibile del credito, né il privilegio speciale per gli atti conservativi. Il dr. B., con ricorso ex art. 98 l. fall., proponeva opposizione al decreto che rendeva esecutivo lo stato passivo, chiedendo la liquidazione ai valori medi di tariffa, e insistendo per il riconoscimento del proprio diritto alla prededucibilità, ai sensi dell'art. 11 l. fall. o, in subordine, il riconoscimento del privilegio per atti conservativi. Si costituiva la Curatela della società Guelfo s. r.1 in liquidazione, contesta stando le ragioni dell'opponente in punto di quantum debeatur e in punto di prededucibilità del credito. In particolare, asseriva la resistente come la prededucibilità dei crediti del professionista sia ammissibile solo per quei crediti sorti durante la procedura, sotto il controllo del giudice. Al contrario, in caso di prestazioni professionali rese per l'accesso spontaneo alla procedura di fallimento, sarebbe necessaria una rigorosa prova circa la `funzionalità dell'attività prestata dal professionista, che dovrebbe configurarsi come funzionalmente strumentale e indispensabile per l'accesso alla procedura. In data 28 marzo 2013, il Tribunale di Firenze depositava e comunicava il decreto di rigetto dell'opposizione proposta dall'odierno ricorrente, con il quale ammetteva la somma di Euro 4.500,00 e negava il diritto alla prededucibilità dei credito, in adesione `alla tesi maggioritaria secondo la quale il dettato dell'art. 111 l. fall., al comma secondo, si riferisce ai crediti sorti sotto il controllo degli organi della procedura. Avverso tale decreto, proponeva ricorso per cassazione il dott. B., articolato in un solo motivo. Si costituiva la Curatela con controricorso. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 11 l. fall., con riferimento alla ritenuta limitazione della prededucibilità dei soli crediti sorti sotto il controllo degli organi della procedura. La censura sembra fondata. L 'art. 111 l. fall. nel prevedere testualmente, nel secondo comma, che sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge , ricomprende chiaramente nel novero dei crediti prededucibili anche quelli maturati prima del'apertura dei detti procedimenti, perché funzionali alloro espletamento. Questa Corte si è pronunciata, con una recente sentenza, richiamato dallo stesso ricorrente in ricorso, le cui argomentazioni risultano dirimenti nel caso di specie. E' stata riconosciuta infatti la collocazione privilegiata del credito vantato da un professionista per l'assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato preventivo Cass., sentenza 8 aprile 2013, n. 8533 . Non si vede motivo di diversificare il trattamento del professionista che sia stato d'ausilio all'imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all'ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l'istanza di fallimento, sebbene sia attività che possa essere svolta in proprio da quest'ultimo, ma che questo abbia scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare a un esperto di settore. L'art. 111 l. fall. si configura quale norma generale, applicabile alla pluralità delle procedure concorsuali. Privo di pregio è inoltre il riferimento effettuato dal fallimento resistente, nel proprio controricorso , all'art. 182- quater quarto comma, l. fall. Tale disposizione stabiliva, expressis verbis come solo gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato, ex art. 182 - bis erano considerati prededucibili. Tale norma viene ricostruita come norma eccezionale e attuativa dei principio generale sancito dall'ari. 111 l. fall. Il precipitato interpretativo era l'applicazione della prededucbilità solo ai crediti sorti in funzione dell'ammissione al concordato preventivo, perché espressamente prevista. Tale ricostruzione ermeneutica è divenuta inattuale, in seguito all'approvazione del d l 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla l di conversione 7 agosto 2012 n. 134, che ha abrogato il quarto comma dell'art. 182 - quater , fugando ogni dubbio interpretativo circa la generale portata applicativa dell'art. 111, secondo comma, l. fall., valevole per la generalità delle procedure concorsuali . - che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie Considerato in diritto - che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano - che il ricorso dev'essere dunque accolto, il provvedimento impugnato conseguentemente cassato, e il giudizio rinviato al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità. P.Q.M. - Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.