È nullo l’acquisto trascritto dopo che la società è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 45 e 200 l.f., è nullo l’atto di compravendita immobiliare effettuato da una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, quando la sua trascrizione è compiuta successivamente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Con la sentenza n. 17290, depositata il 30 luglio 2014, la Corte di Cassazione si occupa degli effetti legati all’insolvenza di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed alla inopponibilità degli atti di circolazione dei beni secondo il combinato disposto artt. 45 e 200 l.f Il fatto. La vicenda in esame trae origine dalla decisione del Tribunale, poi confermata dalla Corte d’appello, di dichiarare la nullità di un atto di compravendita immobiliare, con condanna della convenuta alla riconsegna degli immobili in favore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Veniva infatti accertato che l’atto di compravendita era stato trascritto presso la competente Conservatoria in data 20/07/1989 e, precisamente, cinque giorni dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di insolvenza della società. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione l’acquirente. La ricorrente si duole, essenzialmente, di non essere venuta a conoscenza del decreto ministeriale risiedendo in una città diversa ove è ubicato l’immobile, e che dello stesso vi era traccia solo nella Gazzetta Ufficiale pubblicata in data 26/07/1989, ferma la sua buona fede e congruità del prezzo versato. Data certa ed anteriore. La Corte di Cassazione ritiene il motivo di ricorso destituito di fondamento giuridico. Per gli Ermellini il combinato disposto degli artt. 45 e 200 L.F. è chiaro ai fini dell’opponibilità al fallimento, l’atto non solo deve avere data certa, ma deve essere stato trascritto in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale. E’ questa la regola aurea anche da applicare in caso di provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ove gli effetti rispetto ai terzi coincidono con la data di sua pubblicazione. Concludendo. Sotto questo profilo nessuna discriminazione può ravvisarsi con le regole proprie del fallimento. Infatti il debitore di una impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, attivandosi con la dovuta diligenza, prima di pagare può assumere presso la competente amministrazione tutte le necessarie informazioni sull’esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione, fino ad ottenerne copia anche con accesso informale. Qualora il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa di insolvenza ex art. 195 l.f., i terzi interessati nella liquidazione coatta amministrativa possono dunque avere conoscenza, prima del decreto, del predetto provvedimento. Da qui l’assoluta inesistenza di una differenza di trattamento tra terzi coinvolti in un fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 27 giugno – 30 luglio 2014, numero 17290 Presidente Vitrone – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo FI.PRI.M. s.p.a. in l.c.a. agiva in giudizio nei confronti di L.S. , chiedendo la declaratoria di inefficacia ex articolo 64 l.f. dell'atto di compravendita specificamente indicato in subordine, la declaratoria di simulazione dell'atto di quietanza di pagamento del prezzo pattuito, con condanna della convenuta al pagamento ed alla riconsegna dei beni. Con successivo atto di citazione, la FI.PRI.M. in l.c.a. chiedeva nei confronti della L. l'inefficacia ed inopponibilità dell'atto di compravendita in oggetto ai sensi degli artt. 45 e 200 l.f., per essere stato trascritto presso la Conservatoria Immobiliare il 20/7/89, e quindi cinque giorni dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di insolvenza della società. Riunite le cause, il Tribunale di Milano, con sentenza 4940/1995, dichiarava la nullità dell'atto di vendita immobiliare e condannava la convenuta alla riconsegna degli immobili a favore della FI.PRI.M., nonché alle spese del giudizio. L'impugnazione proposta dalla L. veniva respinta dalla Corte d'appello. La Suprema Corte, con sentenza 17701/03 del 5/6-21/11/03, accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dalla L. , concernente il principio dell'apparenza del diritto, cassava con rinvio la pronuncia impugnata, demandando al Giudice del rinvio l'accertamento della concreta applicabilità del principio dell'apparenza del diritto in tema di rappresentanza e l'eventuale pronuncia sulle ulteriori domande proposte dalla L.C.A. della soc. FIPRIM e rimaste assorbite. Il giudizio veniva riassunto dalla FI.PRI.M., che rinnovava le domande fatte valere. La Corte d'appello, con sentenza 24/5/2006- 18/7/2006, ha rigettato la domanda di nullità del contratto di compravendita intervenuto il 7 luglio 1989, mentre ha dichiarato l'inefficacia del detto contratto nei confronti della FI.PRI.M. in l.c.a., ai sensi degli artt. 45 e 200 l.f. e conseguentemente, ha condannato la L. al rilascio degli immobili a favore della Procedura ha confermato nel resto le statuizioni della sentenza del Tribunale di Milano numero 4940 del 1995 ha condannato la L. alle spese del giudizio di appello e del giudizio di rinvio, negli importi indicati, ed ha compensato le spese del giudizio di cassazione. La Corte del merito, delimitato l'oggetto del proprio giudizio, ha esaminato prioritariamente, per ragioni di ordine logico, la domanda di nullità dell'atto di compravendita, e l'ha respinta ha ritenuto invece fondata la domanda ex artt. 45 e 200 l.f., ed assorbite pertanto tutte le ulteriori domande, rilevando che l'atto del 7/7/89 era stato trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Piacenza il 20 luglio 1989, successivamente alla sentenza del 13/15 luglio 1989, con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società venditrice, e lo stesso giorno in cui era stato emesso il decreto ministeriale di assoggettamento della FI.PRI.M. alla liquidazione coatta amministrativa, che segna la data a partire dalla quale si individua l'opponibilità degli atti oggetto di trascrizione, ai sensi dell'articolo 200 l.f., non rilevando allo scopo la data di pubblicazione del provvedimento ministeriale, né la conoscibilità dello stesso, ma solo la sua giuridica esistenza. Avverso detta pronuncia ricorre la L. , e solleva questione di costituzionalità in relazione alla decisione del Giudice del rinvio sulla questione di inopponibilità del contratto ex artt. 45 e 200 l.f., quale giudice di unico grado, suscettibile del solo ricorso per cassazione e non già del giudizio di secondo grado in appello nel resto, la parte articola un secondo motivo. Si difende con controricorso la FI.PRI.M. s.p.a. in l.c.a La FI.PRI.M. ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- La questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente con il primo motivo è manifestamente infondata. La parte si duole della decisione del Giudice del rinvio sulla domanda avanzata dalla Procedura ex artt. 45 e 200 l.f., quale giudice di unico grado la sentenza cassata con rinvio aveva deciso su domanda diversa il Giudice di legittimità, con il rinvio, aveva richiesto una nuova valutazione della domanda, sulla base del principio di diritto espresso la Corte del merito aveva ritenuto di respingere la domanda di nullità, ed era pertanto passata ad esaminare la domanda subordinata, accogliendola . La prospettazione della ricorrente è basata sul non condivisibile assioma della costituzionalizzazione del doppio grado del giudizio, principio la cui esistenza è stata reiteratamente esclusa dalla Corte cost. con le pronunce 351/2007, 433/90, 301/86, non riconoscendosi il doppio grado quale necessaria garanzia di difesa. E la non costituzionalizzazione del doppio grado di merito è costantemente affermata, anche in relazione alla decisione nel merito del Giudice d'appello, nel caso di accertamento della nullità del primo giudizio, non rientrante nelle ipotesi di rimessione al primo giudice vedi le pronunce 18168/2013 e 27411/05 . 1.2.- Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 200 l.f., sostenendo che la locuzione dopo la data . significhi successivamente alla stessa, quindi dal giorno seguente in poi, mentre prima della data , significhi entro la stessa , e nel caso la trascrizione della compravendita è avvenuta lo stesso giorno dell'emissione del decreto di ammissione alla liquidazione coatta, tanto più considerato che nella specie è stata accertata la buona fede della L. , né la stessa, che risiedeva e risiede a Piacenza avrebbe potuto conoscere il provvedimento di liquidazione se non attraverso la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 26/7/89. E l'interpretazione offerta è coerente con le riforme degli ultimi anni, intese a garantire l'efficacia delle compravendite immobiliari ove, come nel caso, l'acquirente trasferisca nell'immobile la propria residenza ed il prezzo sia congrue. 2.1.- Il secondo motivo va respinto. Si deve a riguardo ritenere che non può aderirsi all'interpretazione offerta dalla FI.PRI.M. in l.c.a., secondo cui, essendo nella specie stata emessa dal Tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza in data antecedente al provvedimento di messa in liquidazione, occorrerebbe far riferimento alla data della sentenza che accerta l'insolvenza, realizzandosi altrimenti una evidente disparità di trattamento con il fallimento, atteso che tale interpretazione contrasta con il chiaro disposto di legge, che all'articolo 200 l.f. rende applicabili, tra gli altri, l'articolo 45, dalla data del provvedimento di liquidazione . Ciò posto, si deve rilevare che l'interpretazione offerta dalla ricorrente è contrastata dall'inequivoco riferimento dell'articolo 200 l.f. al prodursi degli effetti richiamati dalla data del provvedimento di liquidazione . , ancor più chiaro del disposto di cui all'articolo 45 l.f., in ogni caso interpretato nel senso che ai fini dell'opponibilità al Fallimento, l'atto non soltanto deve avere data certa, ma deve essere stato trascritto in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale tra le ultime, le pronunce 11985/04, 23784/07 . E la compatibilità di detta interpretazione con i principi costituzionali, nello specifico riguardo alla necessità di tenere conto della data del provvedimento che dispone la messa in liquidazione coatta e non già di quella di pubblicazione del decreto ministeriale, deve ritenersi, per la trasponibilità del principio, alla stregua della pronuncia 337/98 del Giudice delle leggi, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 2, e 200 l.f., nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della conoscibilità del provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in quanto - posto che il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza dichiarativa di fallimento, solo con la sua esteriorizzazione , che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo - il debitore di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa può assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l'esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, numero 241, anche eventualmente in via d'accesso informale articolo 3 d.P.R. 27 giugno 1992, numero 352 ed in quanto, nell'ipotesi in cui il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza articolo 195 l. f. , i terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza, prima del decreto, della predetta sentenza sicché, eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilità in capo ai terzi della sentenza e del decreto, resta esclusa l'esistenza di qualsiasi discriminazione, sotto l'aspetto denunziato, tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa. 3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella percentuale del 10%, oltre accessori di legge.