Compravendita con la sua società: possibile non conoscere la situazione di crisi?

In tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 1, numero 1, l.f., va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l’impresa, all’occasionalità oppure alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all’epoca dell’atto rispetto alla dichiarazione di fallimento.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17286, depositata il 30 luglio 2014. Il caso. Il curatore del fallimento della società venditrice domandava la revocatoria per notevole sproporzione della compravendita di un immobile. La Corte d’appello di Messina rigettava la domanda, in quanto risultava dagli elementi acquisiti agli atti che l’acquirente non fosse consapevole dello stato di insolvenza e che non sussistesse una notevole sproporzione tra le prestazioni. Il curatore ricorreva in Cassazione, deducendo che erroneamente fosse stata ritenuta l’ inscentia decoctionis dell’acquirente, il quale era anche azionista della società fallita e parente dei soci del gruppo. Le circostanze ritenute rilevanti dai giudici territoriali, riguardo alla situazione debitoria, erano state dedotte ma non provate dal convenuto ed erano state contestate dal curatore. Conoscenza presunta. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricorda che, in tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 1, numero 1, l.f. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore , la certezza della sua esclusione richiede, anche mediante presunzioni, dei concreti collegamenti tra il convenuto ed i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, di tale stato. Prova contraria. Di conseguenza, va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l’impresa, all’occasionalità oppure alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all’epoca dell’atto rispetto alla dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, nella sentenza mancava, invece, qualsiasi riferimento a questi elementi. In più, i giudici territoriali avevano valorizzato l’esistenza di rate di mutuo scadute, per escludere la sproporzione delle prestazioni. Questo dato non era ricompreso nel prezzo pattuito, ma, per converso, avrebbe dovuto far ritenere probabile la conoscenza dello stato di insolvenza della società venditrice. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava la causa al giudice di merito per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 27 giugno – 30 luglio 2014, n. 17286 Presidente Vitrone – Relatore Didone Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata depositata il 10.2.2006 la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di revocatoria per notevole sproporzione della compravendita di un immobile proposta dal curatore del fallimento della s.p.a. SI.CO.M. - società venditrice - nei confronti di m.a. . L'attore aveva agito quale curatore del fallimento della Manganaro Costruzioni Generali s.p.a., s.p.a. SI.CO.M., s.p.a. SICILCOMAR, s.p.a. SIALP, s.d.f. Ma.An. e Ma.Bi. nonché di essi soci illimitatamente responsabili. Secondo la Corte di appello, pur avendo errato il tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che gravasse sul curatore la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, l'atto non era revocabile sia perché risultava dagli elementi acquisiti agli atti che l'acquirente non era consapevole dello stato di insolvenza sia perché non sussisteva notevole sproporzione tra le prestazioni, essendo stato valutato l'immobile dal c.t.u. L. 348.774.000 e il costo sopportato dall'acquirente era stato di L. 309.832.992, di cui L. 34.200.000 per IVA, L. 37.000.000 per accollo di mutuo e L. 132.179.722 per rate di mutuo scadute. Ciò anche se il prezzo pattuito era pari a L. 180.000.000 oltre IVA. La sproporzione, poi, era inesistente anche scomputando dal prezzo l'ammontare dell'IVA. Contro la sentenza di appello il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso m.a Motivi della decisione 2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 67 l. fall., e 2727, 2729 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5. Deduce che erroneamente è stata ritenuta l'inscientia decoctionis dell'acquirente, peraltro azionista della Manganaro Costruzioni Generali s.p.a. e parente dei soci del Gruppo Manganaro dichiarato fallito. Le circostanze ritenute rilevanti dalla Corte, quanto a situazione debitoria della SICOM, erano state dedotte ma non provate dal convenuto ed erano state contestate dal curatore. 2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 67 l. fall., e 1273 c.c. per erronea esclusione della notevole sproporzione. 2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia l'erroneo rigetto della domanda relativa alla percezione dei canoni di locazione dell'immobile. 2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente deduce che l'accoglimento del ricorso comporterebbe una pronuncia a sé favorevole sulle spese. 3.- Osserva preliminarmente la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. è infondata, posto che la sentenza impugnata è stata depositata prima dell'entrata in vigore della l. n. 40 del 2006. Ciò posto, va rilevato che il ricorso è fondato nei limiti infrascritti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n. 1, legge fall., la certezza della sua esclusione esige, anche mediante il ricorso a presunzioni, concreti collegamenti tra il convenuto e i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, del predetto stato ne consegue che va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l'impresa, alla occasionante ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all'epoca dell'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento Sez. 1, n. 3781/2008 . Ma, in proposito, dalla sentenza impugnata emergono elementi che non depongono, per converso, per la sussistenza della prova affermativa di tale presupposto soggettivo. Invero, va rilevato che le circostanze relative ai rapporti tra l'acquirente e il gruppo dichiarato fallito che, secondo il ricorrente, sono desumibili dallo stralcio di consulenza tecnica espletata nel giudizio penale contro Ma.Bi. + 6 circostanze non specificamente contestate dal controricorrente non risultano neppure menzionate nella sentenza impugnata. Manca, dunque, nella sentenza impugnata, qualsiasi riferimento alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l'impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza”. La Corte di merito, d'altra parte, al fine di escludere la sproporzione delle prestazioni, ha valorizzato un elemento l'esistenza di rate di mutuo scadute per lire 132.179.722 non ricompreso nel prezzo pattuito ma che, per converso, avrebbero dovuto far ritenere probabile la conoscenza dello stato di insolvenza della società venditrice. Si impone, dunque, un nuovo esame della causa da parte del giudice del rinvio il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Messina in diversa composizione.