Sconti cambiari: il cliente acquista l’immediata disponibilità del denaro

In presenza di operazioni di sconto di titoli cambiari con accredito al netto ricavo sul conto corrente, il saldo va determinato considerando che il cliente acquista immediata disponibilità del denaro, accreditato sul conto corrente a fronte della cessione del credito verso terzi, e che l’eventuale mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto.

E’ stato così affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15605, depositata il 9 luglio 2014. Il caso. Il Tribunale di primo grado condannava la banca al pagamento di una somma in favore del fallimento di una società, oltre rivalutazione ed interessi dalle rimesse sul conto corrente della società, derivanti dal netto ricavo dello sconto di 12 cambiali. In parziale riforma, la Corte d’appello escludeva la rivalutazione monetaria sulle somme oggetto delle rimesse revocate. I Giudici territoriali avevano ritenuto la natura solutoria delle rimesse, non essendo stata provata l’esistenza di un’apertura di credito, ed avevano ritenuto illegittima la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Avverso tale sentenza ricorreva in Cassazione la Banca. Quando sussiste la disponibilità delle anticipazioni della banca in virtù dello sconto di cambiali? La sentenza impugnata aveva ritenuto insussistente la disponibilità degli importi anticipati dalla banca al correntista in virtù di operazioni di sconto di 12 cambiali, collocando tale disponibilità non al momento dello sconto dei titoli, ma a quello dell’incasso degli stessi. La questione, oggetto dell’esame della Corte di legittimità, riguarda pertanto il momento in cui possa ritenersi o meno sussistente la disponibilità delle anticipazioni operate dalla banca in virtù dello sconto di cambiali eseguito su conto corrente, ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse. Da considerare il criterio del saldo disponibile. La Cassazione ha ricordato i principi ormai consolidati, secondo cui in tema di revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell’imprenditore successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 l.f., quando il conto stesso, all’atto della rimessa, risulti scoperto” pertanto al fine di accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia quindi funzione solutoria, ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento al criterio del saldo disponibile” del conto, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca non è, invece, idoneo né il criterio del saldo contabile”, che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del saldo per valuta”, che è effetto del posizionamento delle perdite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi Cass., n. 16608/2010 . Natura del contratto di sconto. Precisa poi la Corte, che, con il contratto di sconto art. 1858 c.c. , la banca anticipa al cliente l’importo di un credito mediante la cessione del credito stesso, salvo buon fine. In particolare, in riferimento allo sconto di cambiali art. 1859 c.c. nel caso di mancato pagamento, si prevede il diritto della banca alla restituzione della somma anticipata. Dunque, il cliente può disporre da subito della somma, ne ha infatti l’immediata disponibilità, che ne costituisce l’effettiva causa negoziale. Lo sconto, d’altra parte, non è un mandato all’incasso, bensì l’operazione con cui la banca anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, con la cessione del credito stesso. Il mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto, o se si vuole – specifica il Collegio – come effetto sospensivo del diritto della banca alla restituzione, ma non opera come condizione sospensiva dell’accredito al cliente . L’accredito del corrispettivo è immediatamente disponibile. In estrema sintesi, l’accredito del corrispettivo in conto corrente dà la disponibilità immediata della somma, anche se pende la condizione risolutiva del mancato pagamento dell’obbligato cambiario alla scadenza, così aveva difatti affermato la Cassazione nella sentenza n. 12079/2013. La sentenza impugnata ha disatteso i principi riportati dalla Corte Suprema, che ha deciso di cassare con rinvio alla Corte d’appello. La Cassazione aggiunge, infine, il principio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., a cui dovranno attenersi i giudici del rinvio le rimesse sul conto corrente dell’imprenditore successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell’art. 67 l.f., quando il conto stesso risulti scoperto” secondo il criterio del saldo disponibile”, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca pertanto, in presenza di operazioni di sconto di titoli cambiari con accredito al netto ricavo sul conto corrente, tale saldo va determinato considerando che il cliente acquista immediata disponibilità del denaro, accreditato sul conto corrente a fronte della cessione del credito verso terzi, e che l’eventuale mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 maggio – 9 luglio 2014, n. 15605 Presidente Ceccherini – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo Con sentenza del 30 gennaio 2004, il Tribunale di Cassino, in accoglimento dell'azione proposta ex art. 67, 2 comma, l. fall., ha condannato la Banca Popolare del Cassinate soc. coop. per azioni al pagamento in favore del Fallimento della So.L.Ar. s.r.l. delle somme di Euro 265.873,17 ed Euro 5.505,43, oltre rivalutazione ed interessi dalle rimesse sul conto corrente della società, derivanti dal netto ricavo dello sconto di dodici cambiali. Con sentenza del 5 febbraio 2007, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso la rivalutazione monetaria sulle somme oggetto delle rimesse revocate. La Corte ha ritenuto la natura solutoria delle rimesse, in quanto non è stata provata l'esistenza di un'apertura di credito, cui non è equiparabile il castelletto di sconto , mentre ha reputato illegittima la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca, sulla base di un motivo. Resiste la curatela con controricorso. Le parti hanno, altresì, depositato le memorie di cui all'art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con l'unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli art. 67, 2 comma, l. fall., 1842 e 1858 c.c., nonché il vizio di motivazione, per avere la corte d'appello, in accordo con le risultanze della c.t.u., considerato sussistere la disponibilità delle somme, accreditate in virtù dello sconto di dodici cambiali, non al momento dell'operazione, come sarebbe stato corretto, ma a quello dell'incasso dei titoli, non tenendo così conto dell'accreditamento del netto ricavo dello sconto delle cambiali medesime secondo tale corretto criterio, invece, soltanto quattro delle undici rimesse, eseguite fra il marzo ed il giugno 1991 per L. 33.836.857, atteso l'esito, avrebbero potuto considerarsi revocabili. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto insussistente la disponibilità degli importi anticipati dalla banca al correntista in virtù di operazioni di sconto di dodici cambiali, collocando tale disponibilità non al momento dello sconto dei titoli, ma a quello dell'incasso dei medesimi. La questione riguarda, pertanto, il momento in cui possa ritenersi sussistere la disponibilità delle anticipazioni operate dalla banca in virtù dello sconto di cambiali eseguito su conto corrente, ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse. Secondo la nota giurisprudenza di questa Corte in tema di revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell'art. 67 l. fall., quando il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti scoperto” pertanto al fine di accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia quindi funzione solutoria, ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento al criterio del saldo disponibile” del conto, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca non è, invece, idoneo né il criterio del saldo contabile”, che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né quello del saldo per valuta”, che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi cfr., fra le altre, Cass. 15 luglio 2010, n. 16608 e 3 luglio 2013, n. 16610 . Poiché la revocabilità, ex art. 67 legge fall., delle rimesse in conto corrente bancario eseguite dall'imprenditore poi fallito nel periodo sospetto è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio delle disponibilità, la c.d. copertura di un conto corrente bancario si da nel caso di apertura di credito, che è onere della banca provare, in quanto solo grazie alle caratteristiche di tale contratto, posto che non vi è credito esigibile della banca - in quanto lo diventerà solo al momento della cessazione dell'apertura stessa - può affermarsi che le rimesse non costituiscano pagamento di recente, Cass. 22 ottobre 2013, n. 23975 nonché es. 9 novembre 2007, n. 23393 11 settembre 1998, n. 9018 . È pur vero, poi, che il contratto di apertura di credito va distinto da altri strumenti bancari, quali il castelletto di sconto, al primo non equiparabile in quanto, di per sé, non attribuisce al cliente la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro ed è esclusivamente fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, i titoli cfr. Cass. 20 marzo 2008, n. 7451 5 giugno 2007, n. 13176 ed altre , quale tipo di contratto normativo. Ma altro è il c.d. castelletto di sconto, altro l'accredito su quel conto scaturente dalle specifiche operazioni di sconto poste in essere dal correntista. Con il contratto di sconto di cui all'art. 1858 c.c., la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Quanto, in particolare, allo sconto di cambiali, l'art. 1859 c.c. prevede, per il caso di mancato pagamento, il diritto della banca alla restituzione della somma anticipata. Dunque, il cliente può disporre da subito della somma, di cui pertanto consegue l'immediata disponibilità, che ne costituisce l'effettiva causa negoziale. Né tale efficacia del contratto è smentita dall'inciso salvo buon fine”, il quale importa che, ove il terzo resti inadempiente, sorgerà in capo al correntista l'obbligo di restituzione dell'importo anticipato. Ciò in quanto lo sconto non è un mandato all'incasso, bensì l'operazione con cui la banca anticipa al cliente, previa deduzione dell'interesse, l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso. Il mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto o, se si vuole, come effetto sospensivo del diritto della banca alla restituzione , e non come condizione sospensiva dell'accredito al cliente come accade nell'ipotesi, affatto diversa, del versamento di titoli senza sconto cfr. Cass. 19 agosto 1996, n. 7615 . L'accredito del corrispettivo in conto corrente, dunque, da la disponibilità immediata della somma, anche se sotto condizione risolutiva del mancato pagamento dell'obbligato cambiario alla scadenza per la condizione risolutiva si pronunciano Cass. 17 maggio 2013, n. 12079 23 settembre 2002, n. 13823 10 agosto 1990, n. 8128 e v. già Cass. 14 luglio 1975, n. 2780 16 luglio 1969, n. 2620 8 gennaio 1969, n. 33 24 luglio 1964, n. 2018 11 maggio 1957, n. 1659 . In tale contesto, resta isolato il precedente citato nell'impugnata sentenza Cass. 21 gennaio 2000, n. 656 , che nega l'immediata disponibilità in caso di sconto di cambiali. Non essendosi la sentenza attenuta a quanto esposto, essa va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione, si adeguerà al seguente principio, enunciato ex art. 384, primo comma, c.p.c Le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore successivamente fallito sono legittimamente revocabili, ai sensi dell'art. 67 l. fall., quando il conto stesso risulti scoperto” secondo il criterio del saldo disponibile”, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca pertanto, in presenza di operazioni di sconto di titoli cambiari con accredito del netto ricavo sul conto corrente, tale saldo va determinato considerando che il cliente acquista l'immediata disponibilità del denaro, accreditato sul conto corrente a fronte della cessione del credito verso terzi, e che l'eventuale mancato buon fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto. La Corte del merito provvederà alla liquidazione delle spese per il presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.