La mancata indicazione del bene degrada il credito di rivalsa IVA in chirografo

Al centro dell’attenzione la problematica concernente l’ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata del credito di rivalsa IVA spettante al prestatore di servizi.

Al fine di risolvere tale quaestio , si registra l’intervento della Cassazione, con sentenza del 19 giugno 2014 n. 13978, richiamando un precedente giurisprudenziale Cass., n. 6149/1995 conclude che la mancata indicazione da parte del creditore del bene, o dei beni, sui quali egli intende debba trovare collocazione il titolo di prelazione speciale richiesto, non consente al giudice di valutare se il privilegio abbia o non un contenuto, ed inoltre se egli sia privo di contenuto ab origine ed in maniera assoluta, ovvero per situazione contingente, per cui la relativa domanda non può essere considerata carente in relazione all’individuazione in concreto della prelazione richiesta ed il credito essere ammesso al passivo con rango chirografario. Caso de quo. La vicenda si svolge nei seguenti termini Tizio, proponendo opposizione allo stato passivo di un fallimento, chiede che venga ammesso in via privilegiata, ex art. 2758, secondo comma, c.c., il credito Iva, relativo a prestazioni professionali esercitato per conto della società fallita. Il Tribunale di Chiavari, tuttavia, rigetta l’opposizione rilevando che il ricorrente non aveva provato il collegamento tra l’attività professionale svolta ed uno specifico bene del fallimento. Avverso quest’ultimo provvedimento Tizio ricorre quindi in Cassazione sostenendo, invero, che il privilegio di cui all’art. 2758, secondo comma, c.c. si estende al credito Iva per prestazioni professionali. Gli Ermellini, ut supra , respingono in toto il ricorso, e dando seguito al succitato precedente precisano che costituisce onere del creditore, da adempiere in sede di domanda di ammissione al passivo, quello di indicare non solo il titolo della prelazione speciale richiesta ma, altresì il bene costituente l’oggetto specifico della prelazione stessa. Nella specie, la mancata possibilità di individuare l’oggetto della prelazione speciale deriva proprio dalla indicazione del tutto generale e conseguentemente generica effettuata dal ricorrente che non ha indicato un bene specifico riferibile al servizio professionale prestato sul quale riconoscere il privilegio, trasformando in tal modo di fatto il privilegio speciale in un privilegio generale per il cui riconoscimento non ricorrono i presupposti. Il privilegio IVA dei prestatori di servizi. L’articolo 2758, secondo comma, c.c. e l’articolo 18 del D.P.R. 633/1972 sanciscono che il credito di rivalsa per l’IVA derivante da forniture di beni o prestazioni di servizi ha privilegio speciale sui beni oggetto della cessione e della prestazione. Se l’argomento presenta pochi margini di discussione per quanto riguarda le forniture di beni, molte sono le questioni sorte attorno alle prestazioni di servizi, le quali - di frequente – non possono, di fatto, giovarsi del privilegio mancando la possibilità di individuare il bene su cui il privilegio, in ipotesi, insiste. Il credito per IVA di rivalsa gode del privilegio speciale di cui all'art. 2758, comma 2, c.c., che è autonomo e indipendente da eventuali privilegi che assistono il credito per capitale. Come tutti i privilegi speciali, va riconosciuto se esiste nell'attivo il bene oggetto dello stesso, e comunque, quel bene non può essere in qualche modo recuperato. Il credito per IVA di rivalsa degradato in chirografo. In sede di riparto dell’attivo il credito per Iva di rivalsa viene soddisfatto integralmente se il bene che assiste il privilegio viene rinvenuto nell’attivo e se, dalla vendita dello stesso, vengono ricavate somme sufficienti per garantire il soddisfacimento del privilegio speciale. In caso di non acquisizione del bene, ovvero, nell’ipotesi di ricavo, in sede di vendita, insufficiente alla copertura per credito IVA, detto credito in tutto od in parte, viene degradato a rango di chirografario con sua soddisfazione nella percentuale che risulterà a favore dei creditori chirografari, tra i quali saranno compresi i fornitori, non solo per gli importi della sorte, ma anche per quella dell’IVA di rivalsa che non ha potuto trovare soddisfazione. E’ di tutta evidenza che nella prestazione di servizi, è il caso dei professionisti, non sarà praticamente possibile rinvenire il bene che assiste il privilegio speciale per IVA e, quindi, il credito per l’IVA di rivalsa non potrà sfuggire al degrado in chirografo. Difatti il credito di rivalsa può giovarsi del solo privilegio speciale di cui all’art. 2758, secondo comma, c.c., nel testo di cui all’art. 5 della legge n. 426/1975, ove sussistano beni - che il creditore ha l’onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo - su cui esercitare la causa di prelazione. I corrispettivi a titolo di rivalsa IVA sono garantiti da privilegio speciale. L’art. 2758, secondo comma, c.c. stabilisce che i corrispettivi a titolo di rivalsa IVA sono garantiti da privilegio speciale mobiliare sui beni che formano oggetto di cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con la conseguenza, pertanto, che la rivalsa non potrà essere soddisfatta mediante collocazione preferenziale sugli altri beni presenti nel patrimonio del debitore. Nel solo caso particolare in cui il bene oggetto di cessione sia un immobile, l’art. 2772, terzo comma, c.c., prevede per la rivalsa IVA un privilegio speciale immobiliare. Il credito di rivalsa IVA nelle prestazioni professionali. È evidente che il legame normativamente fissato tra la spettanza del privilegio speciale e l’esistenza dei beni oggetto della fornitura, che il creditore ha l’onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo, di fatto crea una disparità di trattamento tra i creditori di rivalsa IVA che abbiano ceduto beni, rispetto a quelli che abbiano erogato un servizio. In buona sostanza il professionista che sia rimasto creditore nei confronti della procedura fallimentare in base ad una prestazione svolta, e per la quale abbia emesso regolare fattura con addebito di IVA, non potrà invocare per tale credito IVA il privilegio speciale sui mobili di cui all’art. 2758, secondo comma, c.c., e dovrà accontentarsi della collocazione in chirografo. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale degli artt. 2758 e 2772 c.c. in relazione all’art. 3 della Costituzione alla luce della concreta inefficacia del privilegio speciale mobiliare riconosciuto al credito di rivalsa IVA nel caso di cessione di beni consumabili e prestazioni di servizi relative a tali beni o comunque non riferibili a singoli beni come le prestazioni professionali, ha più volte ribadito che la scelta del legislatore non dà luogo ad una disparità di trattamento relativamente ad una categoria di situazioni omogenee, ma discende da una scelta del legislatore che solo da quest’ultimo può essere corretta.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 aprile – 19 giugno 2014, n. 13978 Presidente Ceccherini – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo F.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi,illustrati con memoria, avverso il decreto, depositato il 14.7.12, del Tribunale di Chiavari con cui veniva rigettata l'opposizione alla stato passivo proposto avverso l'esclusione del privilegio ex art. 2758, comma 2, c.c. per il credito Iva relativo a prestazioni professionali esercitato per conto della società fallita. Il fallimento intimato non ha svolto attività difensiva. La causa, chiamata a seguito di relazione ex art. 380 bis cpc per l'udienza in camera di consiglio della Sezione Sesta, veniva rimessa alla pubblica udienza innanzi questa Prima Sezione. Motivi della decisione Con il motivo di ricorso la ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che al credito Iva per prestazioni professionali il privilegio di cui all'art. 2758 comma 2 c.c Il Tribunale ha rigettato l'opposizione rilevando che il ricorrente non aveva provato il collegamento tra l'attività professionale svolta ed uno specifico bene del fallimento avendo egli indicato una vasta serie di beni individuabili con quelli dell'intera massa. La questione è già stata esaminata da questa Corte Cass. 6149/95 che si è pronunciata nel senso che segue. Invero, un credito fruente di privilegio speciale secondo la generale previsione di legge, può presentarsi al concorso - con altri crediti in più situazioni diverse, e cioè a sussistenza del bene oggetto della prelazione la momento della verifica del credito b contingente insussistenza del bene nel patrimonio del fallito al momento della verifica del credito c Non individuabilità, al momento stesso del sorgere del credito, di alcun bene o valore sul quale il privilegio possa trovare collocazione, per cui la mancanza di detto bene nell'attivo al momento della verifica del credito, non integra una situazione contingente, ma una situazione inerente alla stessa natura dell'operazione costituente fonte del credito professionale. Oltre che nel caso sub a nel quale con evidenza tutti presupposti del privilegio speciale già sussisterebbero al momento della verificazione del credito , anche nel caso sub b la verificazione del credito deve riflettere la sua qualifica privilegiata, non potendosi escludere la successiva acquisizione all'attivo fallimentare del bene costituente l'oggetto della causa di prelazione speciale, per cui deve demandarsi alla fase del riparto la constatazione della sussistenza, o non, del bene destinato a dare capienza al credito munito della prelazione speciale. Diverso è, invece, il criterio da seguire nel caso sub c , nel quale alla generale previsione del privilegio speciale per i crediti di una determinata natura, non si accompagna in concreto la possibilità della sussistenza di un bene sul quale il privilegio speciale possa mai trovare una qualsiasi collocazione satisfattiva. Si tratta di un privilegio meramente astratto privo di un qualsiasi possibile contenuto ed oggetto una situazione giuridica senza possibile oggetto costituisce una situazione insussistente e, come tale non riconoscibile in sede di verificazione. In ordine all'attività professionale, per es. diversa è la soluzione nell'ipotesi di attività volta al recupero di un credito che nel credito ha l'oggetto del proprio privilegio speciale , da quello dell'attività di mera consulenza non collegabile ad un oggetto specifico, economicamente valutabile che del privilegio speciale possa costituire oggetto . omissis . Un privilegio speciale è, per parte sua, una garanzia più limitata rispetto a quello generale sui mobili in quanto può trovare collocazione prioritaria solo sul valore di determinati beni, se ed in quanto quel valore sia acquisito alla massa attiva fallimentare e se ancora sia disponibile dopo avere soddisfatto i privilegi generali con collocazione prioritaria omissis Un credito, quindi, che non trovi nel patrimonio il valore del bene sul quale soddisfarsi con la prelazione speciale riconosciuta dalla legge, è ridotto alla stregua di un chirografo secondo il principio della par condicio creditorum. Se la mancanza di oggetto della prelazione speciale costituisce contenuto di un accertamento allo stato, il riconoscimento del titolo di prelazione deve avvenire in sede di verificazione, demandandosi al riparto la valutazione della capienza del credito. Se, per contro, il singolo credito nasce ab origine senza un possibile oggetto sul quale fare valere un privilegio, esso è ab origine da considerarsi alla stregua di un chirografario mancando comunque un possibile valore sul quale la causa di prelazione possa trovare collocazione. In virtù della diversa posizione in cui la prelazione speciale può porsi nel concorso rispetto alla individualità di un valore che la identifichi in concreto costituisce onere del creditore, da adempiere in sede di domanda di ammissione al passivo, quello di indicare non solo il titolo della prelazione speciale richiesta ma, altresì il bene costituente l'oggetto specifico della prelazione stessa. La mancata indicazione da parte del creditore del bene, o dei beni, sui quali egli intende debba trovare collocazione il titolo di prelazione speciale richiesto, non consente al giudice di valutare se il privilegio abbia o non un contenuto, ed inoltre se egli sia privo di contenuto ab origine ed in materia assoluta, ovvero per situazione contingente, per cui la relativa domanda non può essere considerata carente in relazione all'individuazione in concreto della prelazione richiesta ed il credito essere ammesso al passivo con rango chirografario . Nella specie, la mancata possibilità di individuare l'oggetto della prelazione speciale deriva proprio dalla indicazione del tutto generale e conseguentemente generica effettuata dal ricorrente che non ha indicato un bene specifico riferibile al servizio professionale prestato sul quale riconoscere il privilegio, trasformando in tal modo di fatto il privilegio speciale in una privilegio generale per il cui riconoscimento non ricorrono i presupposti. Il ricorso va in conclusione respinto. Non si procede a liquidazione delle spese non avendo il fallimento svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso.