Il P.M. alza la mano: “Posso fare una domanda?”. Fallimento possibile

Quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il Tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell’art. 7 l. fall., la trasmissione degli atti al P.M Questo valuta se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice per il solo fatto che il Tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell’imprenditore a seguito della richiesta del P.M., conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7996, depositata il 4 aprile 2014. Il caso. La Corte d’appello di Milano accoglieva il reclamo contro la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato il fallimento di una società. La società fallita ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver revocato la dichiarazione di fallimento sull’assunto che la procedura era stata aperta in seguito all’iniziativa di un soggetto, considerato dalla Corte d’appello, non legittimato, cioè il Pubblico Ministero. Questo aveva avuto notizia della presumibile insolvenza da parte del Tribunale fallimentare a seguito della desistenza, in sede prefallimentare, di un creditore, che aveva proposto istanza di fallimento. Domanda del P.M. Analizzando la domanda, la Cassazione ricordava che le Sezioni Unite si erano già espresse sulla questione nella sentenza n. 9409/2013, chiarendo che, quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il Tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell’art. 7 l. fall., la trasmissione degli atti al P.M Questo valuta se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice per il solo fatto che il Tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell’imprenditore a seguito della richiesta del P.M., conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice. Potere generale. Infatti, l’art. 7 l. fall. stabilisce che il P.M. presenta la richiesta di fallimento, quando l’insolvenza risulti dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso del procedimento civile. La formulazione generale della norma, in cui non sono previsti eccezioni o limiti al potere di iniziativa del P.M., non consente, quindi, di escludere da tale previsione le eventuali segnalazioni effettuate nell’ambito di procedure fallimentari. Tale interpretazione si basa anche sulla considerazione che il precedente riferimento allo stato di insolvenza risultante nel giudizio civile e, perciò, non in una procedura prefallimentare , secondo il previgente art. 8 l. fall., è stato sostituito da quello della rilevazione effettuata nel corso di un procedimento civile, nel cui ambito va annoverata anche quella prefallimentare. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 febbraio – 4 aprile 2014, n. 7996 Presidente Salmè – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo Il fallimento B & amp B Consulting srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico articolato motivo avverso la sentenza n. 2642/10 della Corte d'appello di Milano con cui veniva accolto il reclamo ex art 18 l.f. contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 41/10 che ne aveva dichiarato il fallimento. La società intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il fallimento ricorrente contesta la decisione impugnata laddove la stessa ha revocato la dichiarazione di fallimento sull'assunto che la procedura era stata aperta a seguito dell'iniziativa di un soggetto non legittimato quale è stato ritenuto il Pubblico Ministero che aveva avuto notizia della presumibile insolvenza da parte del Tribunale fallimentare a seguito della desistenza in sede prefallimentare di un creditore che aveva proposto istanza di fallimento. La dibattuta questione sulla quale si era verificato un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte è stata ormai risolta dalle Sezioni Unite le quali hanno definitivamente chiarito che quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 Legge fall., la trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'ars. 1 l 1 cost., per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice. Cass 9409/13 sez un . Il particolare la sentenza citata ha osservato che l'art. 7 l.f., richiamando il potere di iniziativa del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento riconosciuto in via generale dall'art. 6 l.f. stabilisce, infatti che il PM presenta la relativa richiesta quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. La formulazione generale della norma, che riconduce il potere di iniziativa del P.M. alla detta segnalazione senza la previsione di eccezioni e limiti di sorta, non consente dunque di escludere dalla relativa previsione le eventuali segnalazioni effettuate nell'ambito di procedure fallimentari. Anzi le modifiche operate dal legislatore, per quanto certamente in parte sollecitate anche dalla intervenuta soppressione della dichiarazione di fallimento di ufficio, depongano per una previsione estensiva rispetto al passato del dovere di segnalazione, essendo stato sostituito il precedente riferimento allo stato di insolvenza risultante in giudizio civile art. 8 l.f. previgente - e quindi non in una procedura prefallimentare - con quello della rilevazione effettuata nel corso di un procedimento civile art. 7 l.f. , nel cui ambito va certamente annoverata anche quella prefallimentare . Cass 9409/13 sez un . Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che si atterri nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.