Banca risarcisce il cliente per assegno con firma contraffatta

Ai fini della valutazione della responsabilità della banca nel mancato riconoscimento di un assegno falso, è compito del giudice chiamato in causa indagare l'oggettiva difficoltà nel rilevamento secondo la diligenza dell' accorto banchiere , attraverso una valutazione delle competenze che non possono essere cristallizzate nel tempo ma, al contrario, devono basarsi sulla condotta esigibile, in quel dato momento storico e in quel particolare contesto , prescindendo dal possesso di particolari apparecchiature specialistiche.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 6513 del 20 marzo 2014, ha affermato che la banca è tenuta a risarcire il cliente che paga un assegno con una firma falsa, anche nell’ipotesi che in sede di accertamento sia verificato che la contraffazione della sottoscrizione del cliente è stata fatta in modo molto attento. Il caso. La vicenda vede coinvolte una società del Gruppo Poste Italiane e una nota banca italiana alla base del contenzioso approdato davanti alla Corte di Cassazione, c’è stato il verificarsi del fatto che sul conto corrente della società veniva incassato, presso la banca, un assegno tratto sul medesimo conto, con firma falsa di traenza del presidente della società. L’assegno era in parte di un blocco di moduli di assegni bancari in bianco, oggetto di un precedente furto in danno della società ricorrente, scoperto soltanto qualche giorno dopo l’incasso del titolo falsificato. La società, quindi, chiamava in giudizio la banca per il pagamento di un importo di oltre 19 milioni delle vecchie lire , oltre agli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno patito a seguito dell’inadempimento del contratto di conto corrente bancario, sostenendo l’imprudenza e l’imperizia della banca, per aver omesso , un adeguato controllo della firma di traenza. La Corte di Appello, contrariamente a quanto sentenziato dai giudici di primo grado, aveva ravvisato la responsabilità della banca , al momento della presentazione dell’assegno, per non aver percepito la falsificazione della firma dell’assegno avendo un tracciato assolutamente piatto, osservando che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di diligenza di un buon banchiere, la banca deve compiere un esame superficiale ma pur sempre a vista, allo scopo di rilevare difformità morfologiche o strutturali del supporto cartaceo e della grafia, e senza necessità di avvalersi dell’ausilio di strumentazioni meccaniche o di sostanze chimiche o di persone particolarmente esperte in grafologia. Nel caso in esame, tuttavia, era da escludere la responsabilità degli istituti di credito, perché non risultava alcuna difformità tra la sottoscrizione presente sull’assegno e lo specimen”, né poteva attribuirsi valore dirimente alla pretesa rilevabilità al tatto dell’assoluta piattezza del tracciato grafico, posto che esistono tipologie di scritture penna stilografica, roller , la cui percebilità al tatto è quanto meno estremamente difficile e, comunque, condizionata a capacità percettive individuali e non esigibili da un cassiere pur diligente e scrupoloso. Alcuni precedenti orientamenti giurisprudenziali. Prima di procedere all’analisi della sentenza in commento, si ritiene utile richiamare 2 precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità su una questione analoga. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17269/2013, ha affermato che l’istituto bancario è da ritenersi responsabile della riconducibilità all’azienda della persona che firma l’assegno. Per i giudici di legittimità la normativa tuttora vigente stabilisce, infatti, che la girata dell’assegno alla banca trattaria vale come quietanza e presuppone che l’assegno sia pagato o accreditato, allo stesso autore, della girata e non esenta la banca da responsabilità per il pagamento a favore di soggetto diverso dal legittimo portatore dell’assegno. I giudici di legittimità nell’analizzare il ricorso della banca evidenziano preliminarmente che occorre muovere dal consolidato insegnamento della Cassazione, in tema di sottoscrizione di titoli di credito. La sottoscrizione di girata di un assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dall’art. 11 r.d. numero 1736/1933, improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, sicché in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Tali prescrizioni non vengono meno per il caso in cui l’assegno sia emesso o girato da un ente collettivo persona giuridica, società commerciale richiedendosi anche, nel caso suddetto, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, in modo che non vi siano dubbi in riferimento al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente. La Corte di Cassazione con la sentenza numero 20292/2011, scorso ha fornito un importante chiarimento secondo il quale la banca non può essere sempre ritenuta responsabile del pagamento di un assegno che si è poi rilevato falso nella firma. La Cassazione ha, quindi, respinto il ricorso di un correntista di una nota banca italiana, che aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni in relazione al pagamento di un assegno bancario falso tratto dal suo conto corrente. La banca può essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato solo a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi ” in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, ne è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Conoscenze del bancario medio. Con riferimento alla sentenza oggetto del presente commento la Cassazione è chiamata in causa sulla questione relativa al fatto se a fronte di un pagamento di un assegno bancario falsificato nella firma di traenza, sussista la responsabilità della banca per il danno patito dal correntista apparentemente traente dell’assegno. La Corte di Appello, affermano i giudici di legittimità, con la sentenza impugnata dalla società ha escluso la responsabilità , sostenendo che non è sufficiente la mera rilevabilità dell’alterazione , occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi , in base a conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo. I giudici di legittimità osservano che la conclusione a cui è pervenuto il giudice di secondo grado non si sottrae, però, alle censure mosse con il ricorso, le quali nella sostanza, colgono nella scarsa diligenza ritenuta esigibile in capo alla banca, nel caso di falsificazione dell’assegno bancario portato all’incasso, ed il giudizio di fatto in ordine alla ravvisata irrilevanza della concreta falsificazione, ai fini dell’affermazione di responsabilità per il pagamento dell’assegno oggetto di alterazione. E’ nella diligenza richiesta al professionista qual è l’istituto di credito nello svolgimento della sua attività di raccolta e gestione del risparmio, cui si riconnette anche il rapporto contrattuale di conto corrente bancario, sulla quale si viene ad innestare la convenzione di assegno. Una diligenza che deve essere valutata secondo standard oggettivi i quali tengano conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, ma che , al tempo stesso, vengano ad adeguarsi alla realtà peculiare dello specifico rapporto contrattuale interessato. Le conclusioni. Per i giudici di legittimità è basilare il principio per cui la responsabilità della banca verso il traente per l’avvenuto pagamento di un assegno falsificato richiede un grado di diligenza rapportato alla professionalità del servizio bancario. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con rinvio ai giudici , da individuarsi nella Corte di Appello in diversa composizione, che si dovrà attenere , nell’indagine in ordine alla sussistenza, o meno, della responsabilità della banca trattaria nel pagamento dell’assegno dell’apparente traente al seguente principio Nel caso di falsificazione di un assegno bancario nella firma di traenza, la quale presenti, nella specie un tracciato assolutamente piatto, la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell’accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell’attività esercitata , alla stregua del paradigma di cui al secondo comma , dell’art. 1176 del c.c Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando un accertamento di fatto , che sia in grado di verificare la esigibilità della diligenza della banca.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 gennaio – 20 marzo 2014, n. 6513 Presidente Berruti – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - Sul conto corrente bancario acceso dalla SDA Express Courier S.p.A. presso la sede romana del Banco Ambrosiano Veneto BAV veniva incassato, in data 7 luglio 1997, presso la Banca Nazionale del Lavoro BNL , un assegno, tratto sul medesimo conto, con falsa firma di traenza del presidente della società assegno che era parte di un blocco di moduli di assegni bancari in bianco, oggetto di un precedente furto in danno della SDA S.p.A. scoperto soltanto qualche giorno dopo l'incasso del titolo falsificato. 1.1. - La SDA Express Courier S.p.A. conveniva, quindi, in giudizio il BAV per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 19.652.000, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno patito a seguito dell'inadempimento dell'anzidetto contratto di conto corrente bancario, allegando l'imprudenza e l'imperizia del Banco nel consentire la negoziazione del titolo, avendo omesso, in stanza di compensazione, un adeguato controllo della firma di traenza. 2.1. - Costituitosi il convenuto BAV che contestava la fondatezza della domanda , autorizzata la chiamata in causa della BNL, riassunto il giudizio nei confronti della stessa BNL e della IntesaBci S.p.A. nella quale era stato incorporato il BAV , l'adito Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda attorea, condannava IntesaBci al pagamento in favore della SDA S.p.A. della somma di Euro 11.397,78, oltre interessi, nonché, ritenuto un pari concorso di colpa della BNL, la condannava a rimborsare ad IntesaBci la metà di quanto versato alla società attrice. 2. - Sull'appello principale della BNL e su quello incidentale di Banca Intesa già IntesaBci , nel contraddittorio con la SDA Express Courier S.p.A., la Corte di appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 22 novembre 2007, rigettava la domanda proposta dalla società attrice, che condannava alla rifusione delle spese del doppio grado. 2.1. - La Corte territoriale, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado - che aveva ravvisato la responsabilità della BNL, al momento della presentazione dell'assegno, e della Banca Intesa, in stanza di compensazione, per non aver percepito la falsificazione della firma dell'assegno avente un tracciato assolutamente piatto” - osservava, sulla scorta della giurisprudenza in tema di diligenza del buon banchiere”, che la banca deve, al riguardo, compiere un esame superficiale ma pur sempre a vista, allo scopo di rilevare difformità morfologiche o strutturali del supporto cartaceo e della grafia, e senza necessità di avvalersi dell'ausilio di strumentazioni meccaniche o di sostanze chimiche o di persone particolarmente esperte in grafologia . Il giudizio di responsabilità - soggiungeva il giudice del gravame - dovrà vertere nel valutare se vi fosse difformità tra la sottoscrizione del titolo e quella depositata o desumibile da altre fonti attendibili e se, eventualmente, tale difformità fosse eclatante, dovuta, cioè, ad una notevole differenza di caratteristiche fondamentali della grafia dovrà inoltre verificarsi se sussistessero elementi come ad esempio, abrasioni, scritturazioni sovrapposte, sbavature tali da far insorgere - in soggetto diligente ed accorto - il legittimo sospetto di ritocchi, correzioni o manipolazioni . 2.2. - Sicché, ad avviso della Corte territoriale, nella specie era da escludere la responsabilità degli istituti di credito, giacché non risultava alcuna difformità tra la sottoscrizione presente sull'assegno e lo specimen, né poteva attribuirsi valore dirimente alla pretesa rilevabilità al tatto dell'assoluta piattezza del tracciato grafico”, posto che esistono tipologie di scritture penna stilografica, roller , la cui percepibilità al tatto è quanto meno estremamente difficile e comunque condizionata a capacità percettive individuali e non esigibili da un cassiere pur diligente e scrupoloso . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la SDA Express Courier S.p.A. - Gruppo Poste Italiane, affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi. Resistono con controricorso sia la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., sia Intesa Sanpaolo S.p.A. già Banca Intesa S.p.A. . Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ Considerato in diritto 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. in relazione agli artt. 38 e 43 del r.d. n. 1763 del 1933 e 2082 cod. civ La Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare, in capo, segnatamente, ad Intesa Sanpaolo, la mancanza di diligenza qualificata prevista dal secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., con la conseguenza che l'istituto di credito avrebbe dovuto attenersi a tutti gli accorgimenti materiali ed intellettuali idonei ad assicurare l'adempimento del contratto di conto corrente bancario. Ad avviso della ricorrente andrebbe, infatti, rimeditato l'orientamento giurisprudenziale, su cui il giudice d'appello ha fondato la propria decisione, che impernia la verifica della diligenza del banchiere, in relazione all'incasso dell'assegno falsificato nella sottoscrizione, sulla mera percezione visiva della falsificazione in relazione allo specimen depositato presso l'Istituto di credito, dovendosi escludere anche un esame tattile del titolo . Si tratterebbe di un indirizzo ormai inappagante, posto che il criterio della delibazione a vista dell'eventuale falsificazione della firma di traenza appare del tutto superato o addirittura anacronistico rispetto alla evoluzione che hanno subito le tecniche informatiche di riproduzione e falsificazione delle sottoscrizioni . Sicché, la diligenza del banchiere, imprenditore che svolge l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, deve estendersi, nella specie, anche ad un esame affidato a strumentazioni idonee a ravvisare falsificazioni della grafia , oltre che all'esame tattile del titolo, che è comunque un esame sensoriale e dunque non potrebbe essere escluso, come invece avviene da parte degli istituti di credito. Peraltro, ove si ritenesse che la diligenza del banchiere fosse quella del buon padre di famiglia , di cui al primo comma dell'art. 1176 cod. civ., si porrebbe questione di violazione del principio di eguaglianza, posto che il criterio della diligenza adempitiva del banchiere verrebbe irragionevolmente differenziato da quello degli altri esercenti le attività imprenditoriali, i quali sono soggetti al criterio di diligenza stabilito dal secondo comma dell'art. 1176 cod. civ Vengono formulati i seguenti quesiti di diritto, subordinati tra loro Dica la Suprema Corte di Cassazione se, sul presupposto di fatto che l'assegno n. 409392719, tratto sul c.c.b. intestato alla SDA Express Courier acceso presso il banco Ambrosiano Veneto, oggi Intesa Sanpaolo è stato illegittimamente incassato con la falsificazione della firma di traenza del Dott. Pa. vice Presidente della SDA , ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. interpretato anche in relazione all'art. 38 e 43 R.D. 1736/1933 ed all'art. 2082 c.c., la diligenza adempitiva dell'accorto banchiere al fine di individuare la falsità della sottoscrizione si esaurisca nel mero esame visivo del titolo, ovvero, come ritiene questa difesa, circoscrivere la diligenza adempitiva a tale esame sia ormai da ritenere anacronistico, e l'art. 1176, comma 2, letto in relazione alle citate norme, invece imponga all'accorto banchiere di effettuare l'esame della rispondenza della sottoscrizione del titolo con lo specimen depositato anche con l'utilizzo di appositi macchinari che possano verificare l'apposizione di sottoscrizioni falsificate con l'utilizzo di apparati elettronici In via subordinata Dica la Suprema Corte di Cassazione se, sul presupposto di fatto che l'assegno n. 409392719, tratto sul c.c.b. intestato alla SDA Express Courier acceso presso il banco Ambrosiano Veneto, oggi Intesa Sanpaolo è stato illegittimamente incassato con la falsificazione della firma di traenza del Dott. Pa. vice Presidente della SDA , ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. interpretato anche in relazione all'art. 38 e 43 R.D. 1736/1933 ed all'art. 2082 c.c., la diligenza adempitivi dell'accorto banchiere al fine di individuare la falsità della sottoscrizione si esaurisca nella mera rinvenibilità della falsità della sottoscrizione mediante il mero esame visivo del titolo, ovvero, come ritiene questa difesa, unitamente a tale esame visivo l'accorto e diligente bancario sia tenuto anche ad un esame tattile del titolo al fine di verificare se sul titolo sia presente la normale pressione lasciata dalla mano del sottoscrittore In via ancor più subordinata Dica la Suprema Corte di Cassazione se, sul presupposto che l'attività imprenditoriale nel settore del credito dalla Intesa Sanpaolo è pacificamente attività economica professionalmente esercitata e che tale attività al pari delle professioni intellettuali rientri nell'alveo del criterio di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c., il combinato disposto degli artt. 1856, 1710, comma 1, c.c. e con riferimento all'art. 1176, comma 1, c.c. comporti che tale istituto di credito sia tenuto alla diligenza adempitiva del buon padre di famiglia e in tal caso se l'art. 1856, comma 1, c.c. sia costituzionalmente illegittimo, come ritiene questa difesa, con riferimento all'art. 3, comma 1, Cost. poiché esclude illegittimamente ed irrazionalmente l'impresa bancaria dal criterio adempitivo di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., ai quali sono legati tutti gli esercenti una attività professionale” . 2. - Con il secondo mezzo è dedotta insufficiente e/o omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine al fatto controverso costituito dalla riconoscibilità della falsità della firma del vice presidente SDA Dott. Pa. in base al tracciato piatto della sottoscrizione . La Corte territoriale avrebbe fornito una insufficiente motivazione in ordine alla esclusa ravvisabilità della falsificazione da parte del banchiere diligente a seguito della assenza della pressione esercitata naturalmente dal sottoscrittore sul titolo , adducendo l'esistenza di strumenti grafici, quali penne stilografiche o penne roller, che renderebbero irrilevante tale esame . Ciò, tuttavia, senza provvedere ad alcuna indagine al fine di verificare se vi fossero divergenze pressorie tra la sottoscrizione del Dott. Pa. e il resto degli elementi grafici presenti nell'assegno , cosi come richiesto da essa SDA, anche tramite la reiterazione dell'istanza di produzione dell'originale del titolo e di ammissione di una c.t.u. per l'accertamento delle modalità di contraffazione, che era avvenuta con strumenti elettronici in relazione alla sola sottoscrizione dell'assegno medesimo e non già in riferimento alle altre parti di esso. La ricorrente, quindi, pone espressamente in rilievo pp. 18 e 19 del ricorso una sintesi dei censurabili passaggi logici della motivazione, che si assume insufficiente. 3. - Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni in rito sollevate dalla controricorrente Intesa Sanpaolo S.p.A 3.1. - In primo luogo, l'indicazione specifica, emergente dal ricorso, dell'assegno n. 409392719, tratto sul conto corrente bancario intestato alla SDA Express Courier S.p.A. ed acceso presso il Banco Ambrosiano Veneto successivamente Banca Intesa BCI e, poi, Intesa Sanpaolo , negoziato presso la Agenzia n. X della B.N.L. in e prodotto in copia in giudizio da Banca Intesa, risulta sufficiente al fini di soddisfare la previsione di cui al n. 6 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., focalizzandosi l'impugnazione sul predetto documento. 3.2. - Quanto, poi, alla eccepita inammissibilità del ricorso per la formulazione di quesiti plurimi , occorre ribadire che una siffatta tecnica redazionale, in esito all'illustrazione di un unico motivo di ricorso per cassazione, non può ritenersi contrastante, di per sé, con la disposizione dell'art. 366-bis cod. proc. civ. Cass., 9 giugno 2010, n. 13868 , giacché il motivo stesso - come nel caso in esame - può svilupparsi attraverso una peculiare modulazione delle censure in diritto, tale da metterne gradualmente in risalto l'intensità rispetto agli esiti sperati, anche subordinando l'uno agli altri. Sicché il quesito che, nella specie, è stato innanzi trascritto , nel rispecchiare siffatta articolazione, può ben assumere una forma, anche dal punto di vista grafico, separata. Inoltre, sotto il profilo contenutistico, la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo può ritenersi sufficientemente idonea allo scopo emergendo da essi i connotati essenziali della vicenda controversa, la ratio decidendo, della sentenza, le censure alla stessa, anche sotto l'aspetto delle presunte aporie motivazionali , là dove, in particolare, quello che assiste il dedotto vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è ricavabile nella esplicita sintesi dei rilevanti passaggi logici della motivazione rispetto ai quali si appuntano le doglianze, messa in apposito risalto, anche grafico. 4. - I motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati, sono fondati nei termini di seguito precisati. 4.1. - La questione che viene, nello specifico, all'esame della Corte è la seguente se, a fronte del pagamento di un assegno bancario falsificato nella firma di traenza, che presentava un tracciato assolutamente piatto , sussista la responsabilità della banca - quella trattaria siccome essa sola investita, dapprima, dalla domanda risarcitoria avanzata originariamente dalla SDA S.p.A. e, ora, dall'impugnazione svolta in questa sede dalla medesima società - per il danno patito dal correntista apparentemente traente di detto assegno. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata dalla SDA ricorrente, ha escluso una siffatta responsabilità, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto, a tal fine, non sufficiente la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo. La Corte territoriale ha, altresì, precisato che, nella specie, non poteva attribuirsi valore dirimente alla pretesa rilevabilità al tatto dell'assoluta piattezza del tracciato grafico , posto che esistono tipologie di scritture penna roller o stilografica la cui percepibilità al tatto è estremamente difficile e comunque condizionata a capacità percettive individuali e non esigibili da un cassiere pur diligente e scrupoloso . 4.2. - La conclusione cui è pervenuto il giudice del merito non si sottrae, però, alle censure mosse con il ricorso, le quali, nella sostanza, colgono lo iato tra la diligenza ritenuta esigibile in capo alla banca, nel caso di falsificazione dell'assegno bancario portato all'incasso, ed il giudizio di fatto in ordine alla ravvisata irrilevanza della concreta falsificazione, ai fini della affermazione di responsabilità per il pagamento dell'assegno oggetto di alterazione. 4.3. - La giurisprudenza di questa Corte è orientata, in linea del tutto prevalente, a rapportare, nella fattispecie in esame, la misura della diligenza della banca a quella dell'accorto o del buon banchiere, avuto riguardo, dunque, alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. tra le altre, Cass., 29 giugno 1981, n. 4209 Cass., 7 luglio 1982, n. 4043 Cass., 12 ottobre 1982, n. 5267 Cass., 9 maggio 1985, n. 2885 Cass., 7 novembre 1989, n. 4642 Cass., 19 maggio 2000, n. 6524 Cass., 5 maggio 2000, n. 11637 Cass., 12 ottobre 2001, n. 12471 Cass., 25 febbraio 2004, n. 3729 Cass., 23 aprile 2004, n. 7761 Cass., 23 febbraio 2005, n. 3780 . Si tratta, dunque, della misura della diligenza che è richiesta al professionista, qual é l'istituto di credito nello svolgimento della sua attività di raccolta e gestione del risparmio, cui si riconnette anche il rapporto contrattuale di conto corrente bancario, sul quale si viene ad innestare la convenzione di assegno. Dunque, una diligenza che, assumendo natura tecnica Cass., 12 giugno 2007, n. 13777 , deve essere valutata secondo standard oggettivi i quali tengano conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, ma che, al tempo stesso, vengano ad adeguarsi alla realtà peculiare dello specifico rapporto contrattuale interessato. È, pertanto, sulla base di siffatta premessa che devono leggersi le ulteriori specificazioni del principio per cui la responsabilità della banca verso il traente per l'avvenuto pagamento di un assegno falsificato richiede un grado di diligenza rapportato alla professionalità del servizio bancario. In quest'ottica si è difatti affermato che la diligenza che la banca deve spiegare nell'esame della genuinità e fedeltà dell'assegno presentato per il pagamento deve essere riferita non a quella di un qualsiasi osservatore di medio interesse e di media diligenza, bensì a quella di un esaminatore attento e previdente, per il maggior grado di attenzione e di prudenza che la professionalità del servizio consente di attendersi Cass. n. 5267 del 1982, cit. Cass. n. 4642 del 1989, cit. . Di qui si è, quindi, inferito che la responsabilità risarcitoria della banca non è esclusa per il solo fatto che il giudice penale abbia affermato la sussistenza del reato di falso escludendo il carattere grossolano della falsificazione, atteso che in una verifica non superficiale di un accorto funzionario di banca un'alterazione anche di non grossolana macroscopicità può essere riconosciuta cosi, le pronunce sopra richiamate . 4.4. - Dunque, l'indirizzo prevalente, che ravvisa nella diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. il paradigma al quale, nella specie, fare riferimento, non è contraddetto da quelle pronunce tra le altre, Cass., 23 dicembre 1993, n. 12761 Cass., 19 maggio 2000, n. 6524 Cass., 15 luglio 2005, n. 15066 Cass., 4 ottobre 2011, n. 20292 che affermano non essere la banca tenuta a predisporre una attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione né gli impiegati di banca, preposti al pagamento degli assegni, esser tenuti a dotarsi di una solida competenza in materia grafologica, potendosi far carico agli stessi soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche o strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso. Ne è riprova lo stesso richiamo, che si apprezza proprio nelle pronunce da ultimo citate, ad una peculiare connotazione della condotta richiesta alla banca, la quale non si ritiene esonerata dalla predisposizione di qualsivoglia strumentario tecnico di rilevamento della falsificazione, bensì da una attrezzatura qualificata o particolare cosi come gli impiegati di sportello sono esonerati dall'avere una solida o specifica competenza grafologica, non già, anche in tal caso, da una qualsiasi, minima, competenza in materia. Si tratta, in sostanza, di puntualizzazioni che attingono al dato esperienziale della condotta implicata e che ponderano il grado di esigibilità della diligenza richiesta, la quale, in linea di principio, rimane comunque ancorata a quella, di natura tecnica, dell'accorto banchiere e che, per l'appunto, spetta al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, misurare in concreto e caso per caso. Tuttavia, tale apprezzamento non può prescindere, come detto, dalla considerazione del carattere dinamico del concetto di diligenza e dalla sua specifica connotazione tecnica, rivelata dal secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., per cui, in quanto valutazione attinente ad una clausola generale, essa non può essere cristallizzata, ma deve modularsi in base alle condizioni, storicamente date, del contesto in cui si svolge l'attività professionale che, di volta in volta, viene in rilievo. Il che - giova precisare - non implica, in ogni caso, una confusione di piani con il distinto ambito della conformazione della prestazione dovuta, la quale, come tale, non verrà automaticamente ad implementarsi di ulteriori contenuti obbligatori, ma seguirà il già segnato programma contrattuale, da svolgersi secondo gli ordinari canoni della buona fede e correttezza. 4.5. - Sicché, nel contesto di riferimento bancario, è riservata al giudice del merito la valutazione in ordine alla rilevanza della falsificazione dell'assegno, nel suo peculiare atteggiarsi, e quale sia, in concreto, il tipo di riscontro che ne riveli l'esistenza. Ed è in siffatta prospettiva che, di regola, l'accertamento di fatto avrà di mira se il falso possa, o meno, essere oggetto di riscontro attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, da parte dell'impiegato addetto, siccome dotato di competenza teorica-tecnica comune, ovvero in forza di mezzi e strumenti, presenti sui normali canali del mercato di consumo, che ne consentano agevolmente la rilevazione stessa quand'anche si tratti di assenza di autografia della firma rivelabile in base al tracciato scolpito sul supporto cartaceo o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo. Un'indagine, questa, che, dunque, non potrà non calibrare prudentemente la specifica tipologia di falsificazione dell'assegno, in concreto rilevante, con la condotta esigibile, in quel dato momento storico e in quel particolare contesto, dalla banca, la quale non è tenuta, a tal fine, a predisporre mezzi e risorse straordinari o, comunque, eccedenti la portata tipica dell'attività esercitata e della prestazione resa, dovendo però attrezzarsi in forza di cautele attuali ed adeguate, che possono essere agevolmente apprestate secondo il profilo tecnico della diligenza ad essa richiesta. Nella delineata ottica rimane, altresì, evidente che una siffatta diligente condotta, siccome contenuta entro limiti di esigibilità ordinaria, alla stregua del parametro di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., non può dirsi di serio ostacolo alla celere circolazione dei rapporti giuridici e del denaro, tenuto, altresì, conto che il contesto storico di riferimento registra il dato della compresenza, in relazione agli strumenti di pagamento, di sistemi elettronici ed informatici sempre più di ampio utilizzo, con sensibile contrazione degli spazi in precedenza occupati dall'assegno. 5. - L'indagine anzidetta non è stata congruamente attivata dalla Corte territoriale, la quale - anche alla luce di un inquadramento della diligenza richiesta all'accorto banchiere non del tutto collimante con le coordinate giuridiche sopra delineate si è limitata alla mera ed astratta considerazione della difficoltà di rilevamento della piattezza del tracciato , per esservi tipologie di scrittura che darebbero un siffatto esito, senza, tuttavia, saggiare, effettivamente ed in concreto, il grado di una tale difficoltà, semmai anche tramite l'ammissione e l'espletamento di consulenza tecnica a detto scopo rivolta c.t.u. richiesta, del resto, dalla stessa appellata SDA Express Courier S.p.A. . Il ricorso deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione ed il giudice del rinvio - che è da individuarsi nella medesima Corte di appello di Roma, ma in diversa composizione - si dovrà attenere, nell'indagine in ordine alla sussistenza, o meno, della responsabilità della banca trattarla nel pagamento dell'assegno dell'apparente traente SDA Express Courier S.p.A. al seguente principio di diritto Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, un tracciato assolutamente piatto - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di esigibilità della diligenza stessa verifica che, di regola, verrà a svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.