Trascrizione di un contratto: il conto alla rovescia termina prima del decreto di liquidazione

La data, a partire da cui si individua l’opponibilità degli atti, oggetto di trascrizione, è i l giorno in cui viene emesso il decreto ministeriale di assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa. No n rilevano, invece, il giorno di pubblicazione del provvedimento ministeriale o la sua conoscibilità.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5721, depositata il 12 marzo 2014. Il caso. Una s.p.a., in stato di liquidazione coatta amministrativa, conveniva in giudizio una donna, chiedendo l’inefficacia degli atti di compravendita, da lei compiuti, di alcuni immobili societari, in quanto erano stati trascritti 5 giorni dopo la dichiarazione di insolvenza della società. La Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda, rilevando che gli atti erano stati trascritti 5 giorni dopo la sentenza, con cui veniva dichiarato lo stato d’insolvenza, e lo stesso giorno in cui era stato emesso il decreto ministeriale di assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa. Quest’ultima è la data, a partire da cui si individua l’opponibilità degli atti, oggetto di trascrizione, ai sensi dell’art. 200 l.f., che disciplina gli effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresa. Non rileva, invece, la data di pubblicazione del provvedimento ministeriale, né la conoscibilità dello stesso, ma solo la sua giuridica esistenza. Trascrizione al fotofinish. La donna ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 45 Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori e 200 l.f., sostenendo che la locuzione dopo la data significhi successivamente” alla stessa, mentre prima della data significhi entro la stessa”. Nel caso di specie, la trascrizione della compravendita era avvenuta proprio lo stesso giorno dell’emissione del decreto di ammissione alla liquidazione coatta. In più, la ricorrente non avrebbe potuto conoscere il provvedimento di liquidazione, se non attraverso la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta, però, a trascrizione già eseguita. Disparità ingiustificata di trattamento. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione, innanzitutto, respingeva l’interpretazione della società, secondo cui, essendo, nella specie, stata emessa dal Tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza in data antecedente al provvedimento di messa in liquidazione, si sarebbe dovuto far riferimento alla data della sentenza di accertamento dell’insolvenza. In questo modo, i giudici di legittimità ritenevano, però, che si sarebbe realizzata una disparità di trattamento con il fallimento, considerando che questa interpretazione contrasta con il disposto di legge, che all’art. 200 l.f. rende applicabile anche l’art. 45 l.f. dalla data del provvedimento di liquidazione . Tuttavia, anche l’interpretazione della ricorrente era erronea, essendo in contrasto sia con il riferimento dell’art. 200 l.f. al prodursi degli effetti richiamati dalla data del provvedimento di liquidazione sia con quello dell’art. 45 l.f Ai fini dell’opponibilità al fallimento, quindi, l’atto non soltanto deve avere data certa, ma deve essere stato trascritto in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale. Il parere della Consulta. Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 337/1998, si era pronunciata sull’argomento, affermando che, venendo ad esistenza il decreto di liquidazione, come la sentenza dichiarativa di fallimento, solo con la sua esteriorizzazione, il debitore di un’impresa soggetta a liquidazione coatta può assumere, prima di pagare, le informazioni necessarie, presso l’amministrazione competente, sull’esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell’impresa. Inoltre, se il decreto di liquidazione è successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, i terzi coinvolti nella liquidazione coatta possono avere conoscenza, prima del decreto, di tale sentenza. Essendo, perciò, uguale la conoscibilità della sentenza e del decreto, è esclusa l’esistenza di qualsiasi discriminazione tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa. Per questi motivi, la Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 gennaio – 12 marzo 2014, n. 5721 Presidente Rordorf – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo FI.PRI.M. s.p.a. in l.c.a. agiva in giudizio nei confronti di L.G. , chiedendo la declaratoria di inefficacia ex articolo 64 l.f. dei due atti di compravendita specificamente indicati in subordine, chiedeva la declaratoria di simulazione degli atti di quietanza di pagamento del prezzo pattuito, con condanna della convenuta al pagamento ed alla riconsegna dei beni. Con successivo atto di citazione, la FI.PRI.M. in l.c.a. chiedeva nei confronti della L. l'inefficacia degli atti di compravendita in oggetto ai sensi degli artt. 45 e 200 l.f., per essere stati trascritti presso la Conservatoria Immobiliare il 20/7/89, e quindi cinque giorni dopo la dichiarazione di insolvenza della società. Riunite le cause, il Tribunale di Milano, con sentenza 4781/1995, dichiarava la nullità degli atti di vendita immobiliare e condannava la convenuta alla riconsegna degli immobili a favore della FI.PRI.M., nonché alle spese del giudizio. L'impugnazione proposta dalla L. veniva respinta dalla Corte d'appello. La Suprema Corte, con sentenza 18936/03 del 5/6/03, accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dalla L. , concernente il principio dell'apparenza del diritto, cassava con rinvio la pronuncia impugnata, demandando al Giudice del rinvio l'accertamento della concreta applicabilità del principio dell'apparenza del diritto in tema di rappresentanza e l'eventuale pronuncia sulle ulteriori domande proposte dalla l.c.a. Fiprim e rimaste assorbite . Il giudizio veniva riassunto dalla FI.PRI.M., che rinnovava le domande fatte valere, ripristinando l'ordine originario del secondo atto di citazione. La Corte d'appello, con sentenza 24/1/2007 - 13/2/2007, ha rigettato la domanda di nullità dei contratti intervenuti il 7 luglio 1989, mentre ha dichiarato l'inefficacia dei detti contratti nei confronti della FI.PRI.M. in l.c.a., ai sensi degli artt. 45 e 200 l.f. e conseguentemente, ha condannato la L. al rilascio degli immobili a favore della Procedura ha compensato le spese del giudizio di primo, di secondo grado e di cassazione, ed ha condannato la L. alle spese del giudizio di rinvio, negli importi liquidati. La Corte del merito, delimitato l'oggetto del proprio giudizio, ha esaminato prioritariamente, per ragioni di ordine logico, la domanda di nullità degli atti di compravendita, e l'ha respinta ha ritenuto invece fondata la domanda ex artt. 45 e 200 l.f., ed assorbite pertanto tutte le ulteriori domande, rilevando che gli atti del 7/7/89 erano stati trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Piacenza il 20 luglio 1989, successivamente alla sentenza del 13/15 luglio 1989, con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato lo stato di insolvenza, e lo stesso giorno in cui era stato emesso il decreto ministeriale di assoggettamento della FI.PRI.M. alla liquidazione coatta amministrativa, che segna la data a partire dalla quale si individua l'opponibilità degli atti oggetto di trascrizione, ai sensi dell'articolo 200 l.f., non rilevando allo scopo la data di pubblicazione del provvedimento ministeriale, né la conoscibilità dello stesso, ma solo la sua giuridica esistenza. Avverso detta pronuncia ricorre la L. , e solleva questione di costituzionalità in relazione alla decisione del Giudice del rinvio sulla questione di inopponibilità del contratto ex artt. 45 e 200 l.f., quale giudice di unico grado, suscettibile del solo ricorso per cassazione e non già del giudizio di secondo grado in appello nel resto, la parte articola un secondo motivo. Si difende con controricorso la FI.PRI.M. s.p.a. in l.c.a. La FI.PRI.M. ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- La questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente con il primo motivo è manifestamente infondata. La parte si duole della decisione del Giudice del rinvio sulla domanda avanzata dalla Procedura ex artt. 45 e 200 l.f., quale giudice di unico grado la sentenza cassata con rinvio aveva deciso su domanda diversa il Giudice di legittimità, con il rinvio, aveva richiesto una nuova valutazione della domanda, sulla base del principio di diritto espresso la Corte del merito aveva ritenuto di respingere la domanda di nullità, ed era pertanto passata ad esaminare la domanda subordinata, accogliendola . La prospettazione della ricorrente è basata sul non condivisibile assioma della costituzionalizzazione del doppio grado del giudizio, principio la cui esistenza è stata reiteratamente esclusa dalla Corte cost. con le pronunce 351/2007, 433/90, 301/86, non riconoscendosi il doppio grado quale necessaria garanzia di difesa. E la non costituzionalizzazione del doppio grado di merito è costantemente affermata, anche in relazione alla decisione nel merito del Giudice d'appello, nel caso di accertamento della nullità del primo giudizio, non rientrante nelle ipotesi di rimessione al primo giudice vedi le pronunce 18168/2013 e 27411/05 . 1.2.- Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 200 l.f., sostenendo che la locuzione dopo la data . significhi successivamente alla stessa, quindi dal giorno seguente in poi, mentre prima della data , significhi entro la stessa , e nel caso la trascrizione della compravendita è avvenuta lo stesso giorno dell’ammissione del decreto di ammissione alla liquidazione coatta, tanto più considerato che nella specie è stata accertata la buona fede della L. , né la stessa, che risiedeva e risiede a Piacenza., avrebbe potuto conoscere il provvedimento di liquidazione se non attraverso la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 26/7/89. E l'interpretazione offerta è coerente con le riforme degli ultimi anni, intese a garantire l'efficacia delle compravendite immobiliari ove, come nel caso, l'acquirente trasferisca nell'immobile la propria residenza ed il prezzo sia congruo. 2.1.- Il secondo motivo va respinto. Si deve a riguardo ritenere che non può aderirsi all'interpretazione offerta dalla FI.PRI.M. in l.c.a., secondo cui, essendo nella specie stata emessa dal Tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza in data antecedente al provvedimento di messa in liquidazione, occorrerebbe far riferimento alla data della sentenza che accerta l'insolvenza, realizzandosi altrimenti una evidente disparità di trattamento con il fallimento, atteso che tale interpretazione contrasta con il chiaro disposto di legge, che all'articolo 200 l.f. rende applicabili, tra gli altri, l'articolo 45, dalla data del provvedimento di liquidazione . Ciò posto, si deve rilevare che l'interpretazione offerta dal ricorrente è contrastata dall'inequivoco riferimento dell'articolo 200 l.f. al prodursi degli effetti richiamati dalla data del provvedimento di liquidazione . , ancor più chiaro del disposto di cui all'articolo 45 l.f., in ogni caso interpretato nel senso che ai fini dell'opponibilità al Fallimento, l'atto non soltanto deve avere data certa, ma deve essere stato trascritto in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale tra le ultime, le pronunce 11985/04, 23784/07 . E la compatibilità di detta interpretazione con i principi costituzionali, nello specifico riguardo alla necessità di tenere conto della data del provvedimento che dispone la messa in liquidazione coatta e non già di quella di pubblicazione del decreto ministeriale, deve ritenersi, per la trasponibilità del principio, alla stregua della pronuncia 337/98 del Giudice delle leggi, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 2, e 200 l.f., nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della conoscibilità del provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A tale conclusione, la Corte cost. è pervenuta rilevando che, posto che il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza dichiarativa di fallimento, solo con la sua esteriorizzazione , che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo, il debitore di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa può assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l'esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche eventualmente in via d'accesso informale articolo 3 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e nell'ipotesi in cui il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza articolo 195 L. f. , i terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza, prima del decreto, della predetta sentenza sicché, eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilità in capo ai terzi della sentenza e del decreto, resta esclusa l'esistenza di qualsiasi discriminazione, sotto l'aspetto denunziato, tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa. 3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.