Delibera di esclusione: incompletezza non vuol dire invalidità

In tema di società cooperative, la comunicazione al socio della delibera di esclusione, adottata ai sensi dell’art. 2533 c.c., ha la funzione di informarlo sulle ragioni giustificative dell’esclusione dall’organo deliberante e la sua incompletezza incide esclusivamente sulla decorrenza del termine per l’opposizione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3577 del 14 febbraio 2014. Il fatto. Un uomo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Modena la locale Associazione commercianti, deducendo di essere stato espulso per indegnità, in assenza dei presupposti per l’espulsione stessa. L’associazione resisteva in giudizio eccependo la decadenza ex art. 24 c.c. che prevede un termine di sei mesi per il ricorso all’autorità decorrente dal giorno in cui è comunicata la deliberazione di esclusione. In primo grado veniva accolta la domanda dell’attore, sulla base dell’estrema genericità delle norme dello statuto che disciplinano i casi di indegnità, tale da non consentire la preventiva individuazione dei comportamenti da evitare per non incorrere nella sanzione. Inoltre, quanto all’eccezione di decadenza, considerava irrilevante la circostanza della presenza dell’attore alla seduta del cda che aveva deliberato l’esclusione. L’Associazione proponeva appello che veniva accolto, in quanto la presenza dell’attore alla seduta del cda comportava necessariamente la conoscenza della delibera di esclusione e delle ragioni della sua adozione. L’uomo ricorre per cassazione, eccependo che solo la consegna del verbale consente all’associato di conoscere a pieno gli addebiti mossi e di verificare la legittimità della delibera. Pertanto, anche se l’associato partecipa alla seduta del cda ha diritto di avere la copia del verbale per poter valutare i motivi della deliberazione ai fini dell’eventuale impugnazione. Necessaria la conoscenza del contenuto della delibera di esclusione. La tesi del ricorrente è fondata un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 24, co. 3, c.c. richiede che l’associato sia posto in grado di conoscere il contenuto della delibera di esclusione e, in particolare, le cause che hanno giustificato l’esclusione. La Suprema Corte richiama, a tal proposito, una sua precedente pronuncia Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11558/14 secondo la quale, in tema di società cooperative, la comunicazione al socio della delibera di esclusione, adottata ai sensi dell’art. 2533 c.c., ha la funzione di informarlo non tanto di ciò che si è discusso nel corso del procedimento ma sulle ragioni giustificative dell’esclusione dall’organo deliberante. La sua incompletezza, quindi, incide esclusivamente sulla decorrenza del termine per l’opposizione gli addebiti contestatigli nel corso del procedimento non hanno rilievo, anche perché possono essere ridimensionati e configurati nella decisione finale. Il ricorso, di conseguenza, deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di Appello di Bologna.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 19 novembre 2013 – 14 febbraio 2014, n. 3577 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Rilevato che 1. M.R., in data 28 marzo 1993, ha convenuto davanti al Tribunale di Modena la locale Associazione Commercianti ASCOM - Confcommercio deducendo che, con delibera del 7 luglio 1992, era stato espulso dall'associazione per indegnità ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'espulsione e chiesto l'annullamento della delibera impugnata. 2. Ha resistito alla domanda l'ASCOM Confcommercio di Modena eccependo la decadenza ex art. 24 c.c. che prevede il termine di sei mesi per il ricorso all'autorità decorrente dal giorno in cui è comunicata la deliberazione di esclusione. 3. Il Tribunale di Modena con sentenza n. 1163/2003 ha accolto la domanda in quanto ha ritenuto che le norme dello Statuto che disciplinano i casi di indegnità sono estremamente generiche e non consentono agli associati di individuare preventivamente i comportamenti da evitare per non incorrere nella sanzione dell'esclusione dall'associazione e nello stesso tempo ha ritenuto che il comportamento tenuto dal R. non sia stato così grave da giustificare la sua esclusione. Quanto all'eccezione di decadenza l'ha respinta considerando irrilevante la circostanza della presenza del R. alla seduta del consiglio di amministrazione che aveva deliberato l'esclusione. Ha ritenuto infatti che l'art. 24 non prevede deroghe alla previsione per cui il termine per l'impugnazione decorre dalla notifica della delibera all'escluso. 4. Ha proposto appello l'Associazione insistendo nell'eccezione di decadenza e contestando la ritenuta necessità della tipizzazione e di una previa contestazione degli addebiti. 5. L'appello è stato accolto dalla Corte di appello che ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza rilevando che la presenza del R. alla seduta del consiglio di amministrazione comportava necessariamente la conoscenza della delibera di esclusione e delle ragioni ritenute dal c.d.a. per la sua adozione. 6. Propone ricorso per cassazione M.R. deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24, terzo comma, cod. civ., e dell'art. 12 preleggi oltre che degli artt. 24 e 111 della Costituzione. Il ricorrente contesta la tesi dell'equipollenza fra notifica del verbale deliberativo dell'esclusione e presenza alla seduta dell'organo dell'associazione che ha deliberato l'esclusione in quanto solo con la consegna del verbale di assemblea l'associato è in grado di prendere piena conoscenza degli addebiti mossi e verificare la legittimità della delibera e pertanto anche se l'associato ha partecipato alla seduta del c.d.a. ha diritto di avere copia del verbale onde valutare i motivi della deliberazione ai fini dell'eventuale impugnazione. 7. Non svolge difese l'Associazione commercianti. Ritenuto che 8. La tesi interpretativa dell'art. 24 perorata dal ricorrente appare fondata in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata del terzo comma di tale disposizione richiede necessariamente che l'associato sia posto in grado di conoscere il contenuto della delibera di esclusione e specificamente le cause ritenute dall'organo deliberante come integratrici dei presupposti per l'esclusione. 9. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. La Corte condivide pienamente tale relazione e richiama il precedente di questa Corte Cass. civ., sezione I, n. 11558 del 9 maggio 2008 secondo cui in tema di società cooperative, la comunicazione al socio della delibera di esclusione, adottata ai sensi dell'art. 2533 cod. civ., svolge la funzione d'informarlo non tanto di ciò di cui si è discusso nel corso del procedimento, bensì delle ragioni in concreto ritenute giustificative dell'esclusione dall'organo deliberante, dal momento che su di esse egli dovrà articolare le proprie difese la sua incompletezza non comporta pertanto l'invalidità dell'atto, ma incide esclusivamente sulla decorrenza del termine per l'opposizione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la conoscenza da parte del socio degli addebiti contestatigli nel corso del procedimento, in quanto gli stessi possono anche non coincidere con quelli posti a base dell'esclusione come deliberata dal competente organo societario, ben potendo accadere che gli iniziali addebiti siano ridimensionati o riconfigurati nella decisione finale, ovvero che quest'ultima, in caso di pluralità di addebiti, si basi soltanto su alcuni di essi. Ritiene pertanto di dover accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.