L'assunzione di dipendente di azienda concorrente può costituire atto di concorrenza sleale

L'assunzione di dipendente è atto di concorrenza sleale se preordinato a carpire segreti o notizie riservate.

In particolare, l'assunzione di dipendente di altrui azienda, con finalità speculative, ovvero, allo scopo di carpire tecniche e modalità produttive rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione, è condotta sleale rilevante ex art. 2598 n. 3 c.c. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1100 del 20 gennaio 2014. Il caso . Due società producevano prodotti similari. La prima instaurava un giudizio nei confronti della seconda affinché venisse accertata e dichiarata la condotta sleale della concorrente con conseguente condanna al risarcimento dei danni. Il tribunale, rilevava la condotta sleale atti finalizzati ad acquisire informazioni riservate - quali progetti, ricette, processi di lavorazione etc. e condannava la convenuta a risarcire i danni da liquidarsi in separato giudizio. Nel corso del giudizio, veniva esperita anche una CTU che accertava evidenti similitudini tra i prodotti delle due aziende. La corte d'appello confermava la sentenza di primo grado la convenuta ha proposto ricorso per cassazione. La concorrenza sleale. Secondo il disposto codicistico individuato all’art. 2598, n. 3, c.c., questa è individuabile, direttamente o indirettamente, in ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Il principio appena richiamato è generico, non individua una specifica fattispecie e ricomprende tutte le condotte scorrette idonee a procurare danni alla concorrente. La S.C. ha confermato che è condotta sleale quella rivolta a carpire segreti di ricette e/o processi produttivi ed anche l'acquisizione e diffusione di notizie che, pur non essendo qualificabili come veri e propri segreti, l'azienda sceglie di tenere riservate. In particolare, nel caso di specie, la condotta sleale era stata individuata in una serie di attività assunzione di dipendente della concorrente che, era stato accertato, aveva trasferito informazioni riservate relative a ricette, ingredienti e modalità produttive finalizzate a sottrarre informazioni non coperte da segreto ma costituenti nozioni capaci di connotare il ciclo produttivo, la qualità ed il prodotto, quindi, per loro natura costituenti elemento caratterizzante e vitale per l'azienda. L'assunzione di dipendente di altrui azienda. Con finalità speculative, ovvero, allo scopo di carpire tecniche e modalità produttive rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione, l’assunzione del dipendente di un’azienda concorrente è condotta sleale. L'indebita acquisizione di notizie. Questa non è superata dalla qualificazione generica del prodotto o dalla sua larga diffusione. La circostanza che il prodotto sia di uso comune o ampiamente diffuso non è scusante o semplice attenuante della condotta volta a carpire notizie coperte da segreto. Infatti, la fattispecie cui si riferisce il n. 3 dell'art. 2598 c.c., attiene la condotta esplicativa di un atto di scorrettezza professionale indipendentemente da ogni altra valutazione sul prodotto. Sul punto, ha osservato la cassazione, eventi lesivi del prodotto, dei segni distintivi o attività volte alla mera denigrazione, trovano espressa menzione nei punti 1 e 2 del medesimo art. 2598 c.c. In conclusione, la cassazione, ha precisato che, ogni motivo di ricorso, che è finalizzato a chiedere una rivisitazione nel merito degli argomenti decisi con adeguata motivazione logica e giuridica dal giudice di merito, è inammissibile in sede di legittimità, fase processuale in cui possono essere rilevati esclusivamente vizi di legittimità. Quanto all'operato del giudice distrettuale, nessuna doglianza può essere accolta considerato il corretto percorso logico, giuridico e motivazionale posto a supporto delle decisioni assunte. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 novembre 2013 - 20 gennaio 2014, n. 1100 Presidente Goldoni – Relatore Bursese Svolgimento del processo Il Tribunale di Rimini, accogliendo la domanda proposta da Pre Gel accertò e dichiarò il compimento, da parte della convenuta Mec 3 S.r.L. , di atti non conformi ai principi della correttezza professionale, idonei a recare danno all'azienda attrice ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., per avere illecitamente acquisito ed utilizzato notizie destinate a rimanere riservate sulla composizione del prodotti della ditta concorrente, sui fornitori e sui procedimenti produttivi, e dispose di conseguenza la inibitoria di tali condotte pregiudizievoli, con condanna della convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio. Nel motivare la decisione il giudice, tra l'altro, osservò a che dalle risultanze di causa e dalle deposizioni testimoniali emergeva l'esistenza di un progetto di Mec 3 volto ad impossessarsi del patrimonio tecnologico e produttivo dell'attrice, e, in particolare, delle tecnologie di produzione di suoi preparati di successo, sia sfruttando le informazioni fornite da un ex dipendente F.V. , sia acquistando sul mercato grandi quantitativi del preparato base per produzione di gelati denominato Yoggi di Pre Gel al fine di utilizzarlo nella realizzazione della propria base 11 Yoghin , sia cercando di ottenere surrettiziamente dai fornitori di Pre Gel i preparati confezionati esclusivamente per tale azienda b che le difese della società convenuta l'ex dipendente F.V. si era limitato ad utilizzare lecitamente il patrimonio di conoscenze acquisito nella precedente esperienza lavorativa, non essendo vincolato al precedente datore di lavoro da alcun patto di non concorrenza i nomi dei fornitori, la composizione e le pro cedure di preparazione dei prodotti, in quanto non tutelati da brevetto e non coperte da segreto, erano dati di comune conoscenza, liberamente acquisibili nel particolare settore di mercato non avevano pregio e contrastavano con gli orientamenti giurisprudenziali in materia c che la disposta Consulenza Tecnica di Ufficio confermava la presenza di inspiegabili e non occasionali affinità fra i prodotti delle due aziende, e che le deposizioni dei testi escussi fornivano un quadro sufficientemente chiaro del modus operandi della convenuta nella sua strategia per battere la concorrente. Avverso la decisione proponeva appello Optima S.r.l. già Mec 3 S.r.l. , riproponendo gli argomenti già svolti in primo grado e lamentando nei motivi che il primo giudice aveva errato nella valutazione delle risultanze istruttorie e dell'esito della C.T.U., tenendo conto dei soli elementi di prova offerti da controparte, omettendo ogni considerazione di quelli a favore di Mec 3 ed enfatizzando la deposizione del teste M.V. ex dipendente addetto al laboratorio di Mec 3 sottoposto a processo e poi condannato in primo grado per falsa testimonianza. L'appellante chiedeva pertanto la riforma della sentenza ed il rigetta delle domande di controparte. Si costituiva l'appellata Pre Gel insistendo per la conferma della decisione. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 1300/10, rigettava il gravame. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la Optima srl sulla base di sedici motivi cui resiste con controricorso la Pregel spa . Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge, in particolare dell'art. 2697 c.c., in relazione all'onere della prova ed all'uso di presunzioni circa la concorrenza sleale per scorrettezza professionale e violazione di segreti. La ricorrente sostiene che gli elementi di fatto su cui si basa la sentenza non erano stati in realtà provati e che era stato fatto un uso erroneo delle presunzioni in particolare quella secondo cui il F. , ex dipendente della Pre Gel , avrebbe trasferito alla ricorrente informazioni di pertinenza di quest'ultima per consentire la produzione di 11 Yoghin quando dalla CTU risultava che questo prodotto era di verso da quello della resistente Yoggi . Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità e del tutto generico. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 cod. prov. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. ex plurimis Cass. 1063/05 Cass. 11501/06 Cass. 5353/07 . Nel caso di specie, la ricorrente riassume in sintetici assunti quelli che ritiene essere stati gli elementi probatori posti a base della decisione negando apoditticamente la loro valenza probatoria senza tenere conto in alcun modo delle articolare argomentazioni poste dalla Corte d'appello a base della decisione basate su un attento e profuso esame delle risultanze processuali e senza spiegare come tali argomentazioni non fossero conformi alle norme che essa ricorrente assumeva violate. A tali elementi probatori la ricorrente contrappone quelli che a suo dire avrebbero dovuto essere gli elementi da porre a base della decisione, in tal modo prospettando invero più che un vizio di violazione di legge un vizio di motivazione ed in tal modo prospettando una censura di merito in quanto tendente a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali. Anche per quanto riguarda la contestazione circa il cattivo uso della presunzione, la ricorrente, anziché contestare il carattere grave, preciso e concordante delle presunzioni fatte valere dalla sentenza, si limita a contrapporre una diversa presunzione anche in tal modo proponendo una censura in punto di fatto che investe inammissibilmente il merito della decisione. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione in relazione alla imitazione del prodotto Fior di Panna e per il rinvio per relationem alla sentenza appellata. Il motivo in esame è palesemente infondato. Premesso che la sentenza impugnata ha effettuato una valutazione complessiva dell'attività concorrenziale slealmente posta in essere dalla ricorrente senza fare necessariamente riferimento ai singoli prodotti in relazione ai quali l'attività è stata svolta, si osserva che il prodotto Fior di Panna è stato oggetto di valutazione da parte della Corte d'appello laddove da atto pag 11 della sentenza della deposizione del teste N.G. che ha dichiarato che, a seguito di accertamenti effettuati sul mercato tedesco, il prodotto Tuttopanna della allora Mec 3 era identico in consistenza, aroma e struttura rispetto al prodotto Fiorpanna della resistente e che erano state effettuate a tale proposito analisi di laboratorio. È quindi di tutta evidenza che nessuna omessa motivazione vi è stata sul punto. Con il terzo motivo la società ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per aver la Corte d'appello deciso in base a norme a tutela del segreto senza aver identificato l'oggetto della tutela e sulla base del mero tentativo. In particolare, il motivo lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto che nel caso di specie l'oggetto della tutela non erano le notizie segrete di cui alla legge sulle invenzioni, ma le notizie riservate che rientravano tra le ipotesi indeterminate di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. mentre invece dovevano applicarsi i criteri delle notizie segrete previste dall'art. 98 del codice di proprietà industriale. Sostiene poi che sul punto la Corte territoriale, anziché esaminare le doglianze, abbia fatto un mero rinvio generico alla motivazione della sentenza di primo grado. Assume infine che nulla è stato precisato circa quali fossero le notizie segrete. Con il quarto motivo la Optima srl assume la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla prova della fattispecie costitutiva del diritto su notizie qualificabili come segrete. In particolare, sostiene che nessuna prova era stata fornita circa il carattere segreto delle notizie e dei dati tecnici che si assumevano essere stati carpiti da essa ricorrente mentre invece vi erano in atti risultanze testimoniali e documentali idonee a dimostrare che dette notizie ed i dati tecnici erano nella disponibilità di tutti. Con il quinto motivo si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto per omessa identificazione e accertamento delle misure destinate a mantenere riservate le notizie. Con il sesto motivo lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per violazione delle norme sull'onere della prova in ordine all'assunzione di misure destinate a mantenere segrete le notizie. I motivi in questione, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi sono infondati e per certi versi inammissibili. Per quanto concerne la segretezza, va preliminarmente osservato che è fuor di luogo il richiamo all'art. 98 c.p.i che risulta inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie, così come lo è l'art. 6 bis della legge sulle invenzioni del 1939, introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 198 del 1996, il cui contenuto è analogo a quello di cui all'art. 98 cpi che per la prima volta ha introdotto nel nostro ordinamento l'ipotesi di concorrenza sleale per acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza di informazioni aziendali segrete. La causa in oggetto è stata introdotta con atto di citazione del 1995 ed è, quindi, evidente che i fatti di cui si discute sono stati commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore delle due norme onde nessuna di esse è applicabile al caso di specie. L'unica norma applicabile è quindi l'art. 2598 n. 3 c.c., come correttamente ritenuto della Corte d'appello che ha concluso sul punto affermando che ogni deduzione dell'appellante in ordine alla nozione di segreto o notizia riservata, all'obbligo del segreto e alla disciplina e ai presupposti della relativa tutela in sé, considerati e analizzati al di fuori della ipotesi di cui all'art. 2958 n. 3 c.c. appare pertanto impropria . Da ciò inevitabilmente discende che sono manifestamente infondate tutte le doglianze svolte nei motivi in esame basate sulle norme inapplicabili dianzi esaminate art. 98 cpi e, in particolare, quelle contenute nel terzo motivo ed in parte nel quarto che tendono a determinare il concetto di segretezza in base alla non notorietà ed alla non facile accessibilità agli esperti del settore dell'insieme degli elementi riservati e quelle espresse nel quinto e nel sesto motivo ove si contesta la mancanza di prove circa l'esistenza di misure adeguate per mantenere le notizie segrete da parte della resistente, in quanto tale requisito non è previsto dall'art. 2598 n. 3 c.c. che, come è noto, prevedendo ipotesi di concorrenza sleale in via generale per comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale , riguarda in modo indeterminato qualunque condotta contraria ai principi di correttezza ed idonea in concreto a produrre danni al concorrente. ex plurimis Cass. 1392/94 . Chiarito quanto sopra, la motivazione della Corte d'appello circa la individuazione della natura delle notizie riservate suscettibili di protezione ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. appare del tutto corretta. La stessa è infatti basata sulla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo cui l'imprenditore non è tutelato, ai sensi dell'art. 2598 comma 3 c.c., soltanto nei confronti di atti di concorrenza rivolti a carpirgli segreti nei procedimenti produttivi o in genere attinenti all'organizzazione dell'impresa, ma anche di atti volti ad appurare con mezzi subdoli notizie che, senza che siano veri e propri segreti, l'impresa concorrente non ritenga di mettere a disposizione del pubblico. Cass. 2199/71 Cass. 1413/83 . Alla luce di siffatti principi la Corte d'appello, sulla base di un analitico ed approfondito esame delle risultanze processuali ha ritenuto che la ricorrente avesse, in violazione della correttezza professionale, acquisito notizie riservate facenti capo alla resistente. In particolare, la sentenza impugnata ha accertato a che lo yogurt denominato Yoggi della resistente era prodotto utilizzando un aroma prodotto da una società olandese che aveva un codice segreto b che la Mec 3 aveva acquistato nel 1993 e 1994 ingenti quantitativi di siffatto yogurt c che risultava, in base alle deposizioni testimoniali, che il dipendente della Pre Gel F. , poco prima della interruzione del rapporto di lavoro aveva chiesto un elenco aggiornato di tutti i fornitori delle materie prime, comprendente il tipo di prodotto, il prezzo e il relativo codice, aveva fatto richiedere ai fornitori le schede tecniche di materie prime, ed era stato notato copiare l'elenco contenente i dati di ph e brix del preparati e che, tra il marzo e l'aprile 1994, il F. aveva assiduamente frequentato per intere giornate lo stabilimento della Mec 3 pur in assenza di un rapporto di lavoro d che la Mec 3 aveva ripetutamente tentato di ottenere dai fornitori della Pre Gel campioni di preparati forniti in esclusiva a quest'ultima e che la Mec 3 aveva chiesto alla ditta Battaggion di fornire informazioni su macchinari usati dalla Pre gel . Da tale univoco complesso probatorio ed indiziario, la Corte d'appello ha desunto in via presuntiva che la Mec 3 aveva posto in essere una attività volta a carpire informazioni sui processi produttivi della PreGel e sulle sostanze utilizzate per produrre i suoi prodotti e che aveva acquisito dall'ex dipendente della pre.Gel sig. F. l’elenco aggiornato di tutti i fornitori delle materie prime, comprendente il tipo di prodotto, il prezzo e il relativo codice, le schede tecniche di materie prime acquistate dai fornitori e l'elenco contenente i dati di ph e brix dei preparati. Da ciò risulta che la Corte d'appello ha implicitamente ritenuto che le informazioni citate rivestissero carattere riservato e, come tali, fossero state acquisite in violazione delle regole di correttezza professionale. Sul punto deve dunque ritenersi che dalla motivazione della sentenza impugnata risultino quelle che sono state le notizie riservate indebitamente acquisite dalla ricorrente da un ex dipendente della Pre Gel e tale valutazione appare del tutto corretta poiché l'elenco dei fornitori, quello delle materie prime usate e della loro composizione sono per loro natura delle notizie riservate in quanto valgono proprio ad assicurare la qualità dei prodotti di una impresa ed a differenziarlo da quelli delle altre imprese a tutela della propria quota di mercato. È appena il caso di rammentare che questa corte ha ripetutamente affermato a tale proposito che costituisce concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3, cod. civ. l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per la utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con animus nocendi , ossia con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione. Cass. 9386/12 - Cass. 13424/08 . La ricorrente non censura la dianzi indicata pronuncia ma nei motivi in esame in particolare nel terzo e nel quarto si limita a negare apoditticamente l'individuazione delle notizie segrete sottratte e ad affermare la violazione dell'onere della prova. Tali censure sono infondate e per certi versi inammissibili. Anzitutto grattandosi di presunzioni, la ricorrente avrebbe dovuto contestare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. in ordine alla gravità precisione e concordanza delle stesse. In secondo luogo, la stessa tende a proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione. Quanto poi alla lamentata violazione dell'onere della prova, è appena il caso di rammentare che il giudice decide sulla base di tutti gli elementi acquisiti in giudizio, da qualunque parte siano stati forniti, è ciò è quanto avvenuto nel caso di specie senza che vi sia stata alcuna violazione dell'onere della prova. I motivi vanno complessivamente respinti. Con il settimo motivo la Optima srl deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non aver la sentenza preso atto della assenza di prova in ordine alla asserita copiatura del prodotto Yoggi. Con l'ottavo motivo contesta la violazione e falsa applicazione di norme di legge e contraddittoria motivazione per avere la sentenza violato le norme in tema di onere della prova una volta preso atto che non era provato che i campioni del 1994 esaminati fossero di Optima. Con il nono motivo assume la contraddittoria, insufficiente motivazione della sentenza per non avere il giudice di merito sufficientemente argomentato o aver argomentato contraddittoriamente in ordine ai motivi che avrebbero consentito di superare la carenza di prova. Con il decimo motivo contesta la ritenuta illiceità del mero tentativo dell'atto di scorrettezza professionale. I motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente. Gli stessi sono infondati e per certi versi inammissibili. Con tali motivi la ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che poiché la CTU non aveva potuto accertare in base ai campioni prodotti se lo yogurt 11 Yoghin di Mac 3 fosse simile nel 1994 allo yogurt Yoggi della resistente, non vi era prova della concorrenza sleale ed al massimo poteva ritenersi esservi stato un tentativo che, come tale, non costituiva violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c L'intera questione risulta risolta in modo dirimente dalla Corte d'appello laddove in relazione al dedotto tentativo ha rilevato che l'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., per usa di mezzi non conformi alla correttezza professionale, non può infatti che prescindere dall'accertamento della eventuale imitazio ne o contraffazione, come dalla confondibilità oggettiva o soggettiva dell'uno o dell'altro prodotto a confronto, verifica che è invece richiesta nelle ipotesi tipiche previste dal n. 1 della stessa disposizione in tal senso Cass. 4029/1985 . È appena il caso di soggiungere che, essendo l'oggetto della controversia costituito dalla violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., per indebita acquisizione di notizie riservate relative ai componenti dei prodotti ed alle procedure di lavorazione della Pre Gel , l'illecito risulta commesso per il solo fatto della avvenuta acquisizione, come la stessa è stata accertata,quanto meno in relazione alle informazioni ed ai dati trasmessi alla Mac 3 dall'ex dipendente Pro Gel signor F. , senza che a tal fine sia necessario l'accertamento della presenza di prodotti simili sul mercato vedi in tal senso Cass. 1392/94 Cass. 17699/05 . Con l'undicesimo motivo la ricorrente contesta la violazione dell'art 2697 c.c. in relazione all'accertamento circa l'appropriazione di notizie relativamente a talune componenti dei prodotti Pre Gel . Contesta in sostanza che la Corte d'appello si sarebbe pronunciata sulla questione circa l'acquisizione di notizie da parte della Mac 3 sull'uso di pectina, carrigenina, lecitina di soia, del Centrylex, del Vanalex e del potassio sorbante nonché di tecniche per la produzione di gelati fornendo una motivazione per relationem alle motivazioni della sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile. Posto infatti che nessun cenno a siffatta questione si rinviene nella sentenza impugnata, era onere della ricorrente,riportare, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, i brani dell'atto di appello ove aveva prospettato siffatta questione. In assenza di ciò il motivo non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Con il dodicesimo motivo deduce il vizio di omessa od insufficiente motivazione circa le condotte contestate ad essa ricorrente in presenza di accertamenti tecnici, di una sentenza penale e di prove testimoniali che confutavano le deposizioni testimoniali poste a base della decisione impugnata. Il motivo è inammissibile. La ricorrente riprendendo doglianze in parte già esposte nei precedenti motivi contesta la valutazione delle emergenze processuali fatta dalla sentenza impugnata riproponendo l'esame di testimonianze testi M. , P. , Ma. , C. , Pa. , V.S. , M.S. , G. , etc e di documenti vari. Il ricorrente in sostanza chiede a questa Corte una rivalutazione degli elementi di fatto posti dal giudice di merito a base della decisione richiesta non ammissibile in questa sede di legittimità. Con il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo la società ricorrente contesta l'omessa motivazione in ordine alle censure relative alla esistenza del danno ed al fatto che comunque, essendosi trattato di tentativo, questo non era produttore di danno. I motivi sono inammissibili. Gli stessi non riportano infatti, ancora una volta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, i motivi di appello riguardanti il risarcimento del danno onde nessun vaglio è possibile a questa Corte, cui è inibito l'accesso agli atti della fase di merito, in ordine alla fondatezza delle doglianze. Con il quindicesimo e sedicesimo motivo la Optima srl contesta un vizio di motivazione in ordine alla omessa menzione di risultanze processuali di segno contrario a quelle poste alla base della decisione nonché alla scelta delle deposizioni testimoniali attendibili in presenza di una testimonianza falsa. I motivi da esaminarsi congiuntamente sono infondati e per certi versi inammissibili. Sul punto è appena il caso di rammentare che,quanto al contenuto dell'onere motivazionale che grava sul giudice di appello, la sentenza di secondo grado deve esplicitare gli elementi imprescindibili a rendere chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione Cass. Sez. un. n. 10892 del 2001 , ma l'onere di adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni della parte, ne' che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. È, infatti, sufficiente che il giudice dell'impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse e disattesi, per implicito, i rilievi e le tesi i quali, se pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la conclusione affermata e con l'iter argomentativo svolto per affermarla Cass., n. 696 del 2002 n. 10569 del 2001 n. 13342 del 1999 è,cioè, sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l'atto di appello Cass. n. 9670 del 2003 Cass. n. 2078 del 1998 . Nel caso di specie pertanto, la Corte d'appello ha correttamente selezionato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere ed in base ad essi ha argomentato la propria decisione. Le censure che il ricorrente propone a tale motivazione tendono in realtà a sollecitare, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi cfr. Cass. n. 12984 del 2006 Cass., 14/3/2006, n. 5443 . Quanto poi al mancato esame di tre testimonianze ed alla mancata valutazione di alcuni documenti, va ulteriormente osservato che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non riporta nel ricorso il testo di tali testimonianze né il contenuto testuale dei documenti. Impedendo in tal modo a questa Corte,cui è inibito prendere visione degli atti processuali, di disporre degli elementi per poter valutare il fondamento della doglianza. Il ricorso va in conclusione respinto. La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 11.250,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.