Giudizio di opposizione: spetta alla coop provare la validità della delibera impugnata

Nel procedimento di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe su quest’ultima l’onere di provare i fatti posti a base della deliberazione impugnata.

Questo è il principio stabilito dalla Prima sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 22097, depositata il 26 settembre 2013, chiamata ad esprimersi sulla questione relativa all’esclusione di un socio, deliberata nel lontano 1980, da una Cooperativa, avente forma di s.r.l., per una supposta morosità del suddetto. Il caso. Con atto di citazione notificato nel settembre del 1980il sig. M.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Messina la cooperativa edilizia N. a r.l., opponendosi alla sua esclusione da socio, deliberata a fronte dell’omesso pagamento di una somma, che egli assumeva essere stata pretesa senza adeguata motivazione. Si costituiva la Cooperativa, eccependo la morosità del socio, causa di esclusione ai sensi dello statuto, e con sentenza del 21 dicembre 2001, il Tribunale di Messina respingeva l’opposizione. Ricorreva quindi in appello il sig. M.G., e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 22 novembre 2005, in accoglimento del gravame dichiarava illegittima la delibera di esclusione e condannava la cooperativa alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Contro tale sentenza, ha presentato ricorso in Cassazione, basato su due motivi, la Cooperativa, e ha resistito con controricorso il sig. M.G. La Corte ha rigettato il ricorso e condannato la Cooperativa al pagamento delle spese legali. Posizione di convenuto puramente formale per la coop. Per la Cassazione, nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, la Cooperativa, la cui posizione di convenuto è puramente formale, ha l’intero onere della prova, come in qualunque altro giudizio a struttura oppositiva o impugnativa di un provvedimento giudiziale, quale ad esempio secondo la Corte , l’opposizione a decreto ingiuntivo senza che il giudice possa, ex officio, ricercare ulteriori ragioni di illegittimità dell’esclusione. Alla coop la prova della validità della delibera di esclusione del socio. Nulla del genere, secondo la Suprema Corte, è accaduto nel caso di specie, in cui la Cooperativa non ha assolto l’onere della prova, non riuscendo in alcun modo dimostrare l’asserita morosità del socio, sul cui presupposto era stata deliberata l’esclusione, ma limitandosi a sostenerla senza provarla. Inoltre, la Corte territoriale, con accertamento secondo la Cassazione impeccabile, ha ritenuto comunque sproporzionata, in assenza come detto di qualunque tipo di prova contraria, la sanzione inflitta al socio, annullandola anche sotto questo profilo. Di conseguenza, la Cassazione, ritenendo corretta la statuizione della Corte d’Appello sull’impugnativa della delibera di esclusione, ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando la sentenza impugnata e condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 luglio– 26 settembre 2013, numero 22097 Presidente Carnevale – Relatore Bernabai Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 3 settembre 1980 il sig. G.M. conveniva dinanzi al Tribunale di Messina la cooperativa edilizia Nomadelfia a resp. lim., opponendosi all'esclusione che gli era stata intimata a seguito dell'omesso pagamento di una somma che assumeva pretesa senza adeguata motivazione. Esponeva che, dopo aver chiesto delucidazioni con lettera ed aver cercato di partecipare ad un'assemblea sociale, andata peraltro deserta, si era dichiarato pronto al versamento richiesto, una volta conosciutane la causale ricevendo, per contro, la comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione che gli aveva irrogato la sanzione dell'esclusione per morosità, in base all'art. 10 dello statuto. Costituitasi ritualmente, la cooperativa eccepiva che l'attore era stato reso edotto dell'insufficienza del finanziamento accordato dal Ministero dei Lavori Pubblici per la costruzione dell'edificio programmato e della necessità, in attesa di altro mutuo bancario, di un versamento a titolo straordinario di lire 6.165.000 da parte di ciascuno dei soci. Dopo il rigetto dell'istanza di sospensione della delibera, il Tribunale di Messina con sentenza 21 dicembre 2001 respingeva l'opposizione. In accoglimento del successivo gravame, la Corte d'appello di Messina con sentenza 22 novembre 2005, dichiarava illegittima la delibera di esclusione e condannava la cooperativa alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Motivava Ndr pagina mancante qualità di socio od aspirante socio nonché sulle controversie tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali . Dalla narratio dello svolgimento del processo, contenuta sia nel ricorso, sia nella sentenza impugnata, non emerge in alcun punto che l'eccezione di carenza di giurisdizione sia stata sollevata nel giudizio di merito. Ne consegue il giudicato implicito e l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 37 cod. proc. civile, sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità Cass. sezioni unite 28 settembre 2011 numero 19.792 Cass., sez. unite 28 gennaio 2011 numero 2067 Cass. sez. unite 20 novembre 2008 numero 27.531 Cass. sez. unite 9 ottobre 2008 numero 24.833 . È appena il caso di notare, comunque, che il riparto di giurisdizione applicabile nella specie avrebbe comportato egualmente l'assegnazione della causa giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi del socio e non del perseguimento di interessi pubblici, caratterizzato da potere discrezionale e da interessi legittimi Cass., sez. unite, 7 ottobre 2010, numero 20772 Cass., sez. unite, 7 luglio 2009, numero 15853 . Solo le controversie di quest'ultimo tipo sono devolute alla Commissione Regionale di Vigilanza per l'Edilizia Economica e Popolare, che, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, in materia, si configura, come organo dello Stato ed in particolare, come organo del Ministero dei Lavori Pubblici Cons. di Stato, sez.5, 2 Agosto 2007 numero 4290 . Con il secondo motivo la cooperativa Nomadelfia censura la violazione degli articoli 1218, 2286, 2527 vecchio testo e 2697 cod. civ. per aver ritenuto carente di prova - il cui onere erroneamente sarebbe stato posto a suo carico - la sussistenza dei presupposti di legittimità della delibera di esclusione. Il motivo è infondato. Appare esatto, in punto di diritto, il principio enunciato dalla corte territoriale secondo cui, nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe su quest'ultima l'onere di provare i fatti posti a base della deliberazione impugnata Cass., sez. 1^, 20 luglio 1993 numero 8096 . La veste processuale di convenuta è infatti puramente formale non diversamente che in qualsiasi altro giudizio a struttura oppositiva o impugnativa di un provvedimento giudiziale o anche negoziale, ma a contenuto vincolato a requisiti formali e sostanziali sindacabili nel merito e dunque, non espressione di autonomia negoziale nella fase dell'ai . Costituisce esempio della tipologia in esame l'opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'onere della prova del credito incombe sull'opposta, attrice sostanziale e convenuta formale giur. costante Cass., sez. 6 - 3 11 marzo 2011 numero 5915 Cass., sez.3, 3 marzo 2009 numero 5071 Cass., sez.3,17 novembre 2003 numero 17371 . Analogo riparto dell'onere della prova si verifica nella materia - per certi versi, affine al caso in esame - dell'impugnazione del licenziamento del dipendente per giusta causa o giustificato motivo Cass., sez. lavoro, 14 marzo 2013 numero 6501 Cass., sez. lavoro, 14 maggio 2012 numero 7474 . Questa redistribuzione dell'onere della prova sui fatti costitutivi della fattispecie non porta, naturalmente, alla svalutazione della rilevanza dei motivi posti dal socio a sostegno della propria opposizione quasi che questa si risolva in una mera sollecitazione al controllo giurisdizionale dell'esclusione indipendentemente dagli argomenti addotti dall'interessato per contestarne la legittimità Cass., sez. I, 28 settembre 2004 numero 19414 . Anche in subiecta materia , infatti, l'onere della prova è pur sempre circoscritto a quel che forma oggetto della controversia, i cui confini non possono che essere desunti dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio senza che il giudice possa, ex officio, ricercare ulteriori ragioni di illegittimità della delibera di esclusione, onerando la società di provarne la conformità a legge e statuto oltre i motivi allegati dal socio. Nulla del genere è peraltro riscontrabile nella specie, in cui l'effettiva morosità del socio doveva essere dimostrata dalla cooperativa, che sulla base di tale allegazione aveva irrogato l'esclusione. Oltre a ciò, la corte territoriale, con accertamento di merito insindacabile in questa sede e sorretto da motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto sproporzionata e lesiva del diritto del socio la sanzione predetta, a fronte di una richiesta di chiarimenti che conteneva contestualmente la disponibilità del socio a pagare la somma, una volta accertatane la motivazione. Non vi è stata quindi alcuna erronea inversione dell'onere della prova e per di più, la censura mossa non coglie la ratio decidendi della sproporzione tra sanzione e comportamento addebitato, lesiva del criterio di buona fede oggettiva. Il ricorso è dunque infondato e va respinto con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compenso.