L’amministratore giudiziario non è un ausiliario del giudice ...

La pronuncia in rassegna affronta la questione se l’amministratore giudiziario, nominato nel procedimento disciplinato dall’art. 2409 c.c., rientri o meno nella categoria degli ausiliari del giudice.

E la Prima sezione Civile di Piazza Cavour, nella sentenza n. 18080 del 25 luglio 2013, risolve la quaestio precisando che l’amministratore giudiziario nominato nel procedimento disciplinato dall’art. 2409 c.c., per la natura stessa che gli è demandata dal giudice, che si concreta nella gestione della società, strumentale al ripristino del suo corretto funzionamento, non rientra nella categoria degli ausiliari del giudice prevista dall’art. 11 del d.p.r. n. 115/2002 con la conseguenza che il rimedio dato contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l’opera da esso prestata non può consistere nell’opposizione prevista dall’art. 170 del citato d.p.r. n. 115/2002, ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto pronunciata ai sensi dell’art. 92, ultimo comma, disp. att. c.p.c., nel rimedio di carattere generale previsto dall’art. 645 c.p.c Quanto alla trattazione del procedimento de quo - di opposizione al decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice -, sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale cfr. Cass., 21786/2010 , la sentenza che qui ci occupa ribadisce che non è a trattazione collegiale ma, per espressa previsione dell’art. 170, comma 2, d.p.r. n. 115/2002, è trattato davanti al Tribunale in composizione monocratica. Il fatto. Il Tribunale di Roma in persona del giudice relatore nominato dal Presidente della sezione designato con delega dal Presidente del tribunale, con ordinanza, provvedeva sull’opposizione proposta ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 da una s.p.a. avverso precedente decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato la misura del compenso dovuto all’amministratore giudiziario della predetta s.p.a., nominato ex art. 2409 c.c In particolare, il Tribunale di Roma in persona del giudice relatore ridimensionava diminuendo il precedente compenso attribuito all’amministratore giudiziario. Quest’ultimo attivava quindi la tutela in legittimità, articolando sei distinti motivi di censura. Con il primo motivo, il ricorrente chiedeva se nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare del giudice, ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002, la competenza del tribunale fosse o meno inderogabile e non delegabile. E, gli Ermellini, richiamando un precedente delle Sezioni Unite cfr. Cass. 6817/2007 precisano che la competenza a provvedere appartiene ad un giudice singolo del tribunale oppure della corte d’appello a seconda dell’appartenenza del magistrato che ha emanato il decreto di liquidazione oggetto di impugnazione , ed il giudice monocratico va identificato con il presidente dell’ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. I supremi giudici accolgono invece il gravame riguardante la definizione della figura dell’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’art. 2409 c.c. precisando, ut supra, che al pari dell’ispettore giudiziario e del commissionario ex art. 532 c.p.c. non rientra tra le figure di ausiliari del giudice contemplati dall’art. 11, L. n. 319/1980. E - aggiungono gli Ermellini – dovendosi seguire l’orientamento secondo il quale il provvedimento liquidatorio ha natura monitoria, ne deriverebbe che alla parte obbligata a corrispondere il compenso medesimo sono offerti i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, da tale natura, costituiti per il commissario, in caso di rigetto totale o parziale della sua istanza di liquidazione, dalla possibilità di sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640, comma 3, c.p.c. e per la parte tenuta a corrispondere il compenso, l’opposizione prevista dall’art. 645 stesso codice. Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c Il controllo del tribunale sulla società per azioni è collocato, già da prima della riforma del diritto societario, che ne ha conservato l’originario assetto, alla fine della sezione VI sugli organi sociali, subito dopo le norme disciplinanti il collegio sindacale. La norma che lo prevede, l’art. 2409 c c., assume le fattezze di una norma di chiusura. Il controllo giudiziario sulla società rappresenta una extrema ratio , cui si fa ricorso nei casi in cui il controllo interno sulla gestione e sulla contabilità , affidato ai sindaci, non abbia funzionato, non avendo i sindaci voluto o potuto impedire la commissione di gravi irregolarità nella gestione della società. La funzione del controllo giudiziario, oltre ad aver conservato la stessa collocazione normativa non ha mutato aspetto con la riforma del diritto societario. L’applicazione dell’istituto continua ad essere considerata dall’ordinamento come eccezionale. La nomina dell’amministratore giudiziario. La nomina di un amministratore giudiziario è un provvedimento inscindibile ed unitario che può essere assunto soltanto in caso di gravi irregolarità non altrimenti eliminabili. Lo scopo del provvedimento non è sanzionatorio per questo motivo, possono essere revocati anche soggetti cui le irregolarità non siano immediatamente imputabili, compresi quelli che non erano in carica al momento della commissione delle stesse. Può essere nominato anche un collegio di amministratori nei casi più complessi. L’art. 2409, sesto comma, c.c. stabilisce a carico dell’amministratore giudiziario di rendere conto al tribunale, depositando una relazione al termine della sua gestione, per riferire circa le attività compiute nell’espletamento del suo incarico. L’amministratore giudiziario non è un ausiliario del giudice. Come affermato chiaramente dal decisum che qui ci occupa, l’amministratore giudiziario nonostante rivesta nell’espletamento del suo incarico l’indubbia ed indiscussa veste di pubblico ufficiale, espleta opera di carattere non meramente esecutivo né affatto valutativa, e non nell’alveo del procedimento ma al di fuori di esso, nell’ambito della società che è chiamato a gestire, per stessa definizione della sua figura, non al fine di coadiuvare il giudice ma nell’esclusivo interesse della stessa società, e con l’obbligo di diligenza richiesta dalla natura del suo ufficio, cui si riconnette logicamente l’obbligo di rendere al tribunale il conto della sua gestione, secondo quanto ora previsto dall’art. 94 disp. att. c.c. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6/2003 art. 9, comma 1, lett. b in vigore dal primo gennaio 2004, seppur inapplicabile nella specie ratione temporis , comunque esplicativo della configurazione tipica della figura in parola. Il compenso dell’amministratore giudiziario. Quanto alla liquidazione del compenso dovuto all’amministratore giudiziario per l’opera svolta nell’esercizio di tale funzione, che prescinde dall’ordinario criterio della soccombenza, cui di contro è improntata l’individuazione della parte tenuta nei confronti degli ausiliari del giudice, grava comunque e sempre sulla società, con cui oltretutto può essere concordato nella misura che il giudice può assumere a parametro di riferimento ai fini della liquidazione, non essendo siffatta intesa in astratto né preclusa né tanto meno inficiata da vizio alcuno. Opposizione ex art. 645 al decreto di liquidazione del compenso. Il corollario comporta che il decreto di liquidazione, non equiparandosi quel compenso a quello spettante al c.t.u., in considerazione della sua natura monitoria prevista dal disposto dell’art. 92, ultimo comma, disp. att. c.c., può essere contestato dalla società obbligata esclusivamente col rimedio di carattere generale individuabile nell’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 24 aprile - 25 luglio 2013, n. 18080 Presidente Salvago – Relatore Cultrera Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma in persona del giudice relatore nominato dal Presidente della sezione designato con delega dal Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata il 29 marzo 2007 e notificata il successivo 24 maggio, provvedendo sull'opposizione proposta a mente dell'art. 170 d.p.r. n. 115/2002 dalla società Nuova Villa Claudia s.p.a. avverso precedente decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato nella somma di Euro 676.174,92 la misura del compenso dovuto al Dott. F S. per l'espletamento della funzione di amministratore giudiziario della menzionata società nominato a mente dell'art. 2409 c.c., ha rideterminato suddetto importo, che ha quindi ridotto alla minor somma di Euro 150.000. Ha provveduto in via equitativa ritenendo di dover escludere l'applicabilità sia della tariffa professionale dei dottori commercialisti che della normativa applicabile agli ausiliari del giudice - periti e c.t.u- Avverso il provvedimento il Dott. F S. ha proposto ricorso per cassazione in base a sei motivi cui ha resistito con controricorso la società Nuova Villa Claudia s.p.a Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva a mente dell'art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce incompetenza funzionale del giudice designato e violazione dell'art. 170 d.p.r. n. 115/2002 nella parte in cui prevede la competenza del Presidente del Tribunale o di altro giudice ad esso sostituito ai sensi degli artt. 39, 99 e 101 c.p.c. e r.d. n. 12/1941, e violazione degli artt. 28 e ss. Legge n. 794/1942 sull'assunto che l'opposizione al decreto di liquidazione avrebbe dovuto essere decisa dal Presidente del Tribunale, non essendo prevista la delega ad altri magistrati dello stesso ufficio. Il quesito di diritto chiede se è vero che nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliare del giudice ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 la competenza del Presidente del Tribunale è inderogabile e non delegabile ovvero attribuibile ad altro magistrato dell'ufficio se non in applicazione delle norme che disciplinano sostituzioni e supplenze - artt. 39, 99 e 101 c.p.c. e r.d. n. 12/1941, e ciò a maggior ragione se l'opposizione riguarda provvedimento emesso da organo collegiale. Il motivo devesi dichiarare infondato alla luce del principio enunciato in materia da questa Corte con sentenza n. 9879/2012 cui in piena condivisione s'intende in questa sede dare continuità, secondo cui In tema di spese di giustizia, stante la previsione secondo cui, quando è proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 , la competenza a provvedere appartiene ad un giudice singolo del tribunale oppure della corte d'appello a seconda dell'appartenenza del magistrato che ha emanato il decreto di liquidazione oggetto di impugnazione - Cass. n. 217986/2010-, ed il giudice monocratico va identificato con il presidente dell'ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato Cass. pen., Sez. Un., 16 febbraio 2007, n. 6817, Mulas . E poiché nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario - tribunale o corte d'appello - non sono configurabili questioni di competenza tra presidente e giudici da lui delegati, ma solo di distribuzione interna degli affari in base alle tabelle di organizzazione dell'ufficio Cass., Sez. 3, 3 aprile 2001, n. 4884 , va escluso che costituisca ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione al provvedimento di liquidazione, il fatto che essa sia stata emessa da un giudice addetto al tribunale anziché dal presidente dello stesso . Il motivo, non sorretto da argomenti di smentita che inducano a rivisitazione dell'esegesi, deve pertanto essere rigettato. 2.- Col secondo mezzo il ricorrente denuncia nullità del provvedimento impugnato ex art. 158 c.p.c. per vizio di costituzione del giudice e violazione e falsa applicazione degli artt. 168 bis e 275 c.p.c., sull'assunto che il giudice nominato relatore ha pronunciato in carenza di potere giurisdizionale e formula quesito di diritto con cui chiede se l'ordinanza pronunciata ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 dal giudice nominato relatore è nulla e se tale vizio è riconducibile a quello di costituzione del giudice. Connessa logicamente a quella esposta con il precedente mezzo, la censura merita analoga sorte. Secondo quanto si è sopra osservato, il procedimento in oggetto non è a trattazione collegiale ma, per espressa previsione dell'art. 170 comma 2, è trattato davanti al Tribunale in composizione monocratica Cass. citata n. 21786/2010 . Il giudice relatore ha pertanto nella specie definito il procedimento munito di relativo potere nella veste assunta in delega del Presidente del Tribunale. Col terzo mezzo il ricorrente denuncia ancora violazione dell'art. 170 e del'art. 3 lett. n del citato d.p.r. n. 115/2002 nonché dell'art. 2409 c.c. e degli artt. 92 e 93 disp. att. c.c. Sostiene che dal momento che il commissario giudiziario nominato a mente dell'art. 2409 c.c. non è annoverabile tra gli ausiliari del giudice, attesa la natura gestoria dell'attività che gli è demandata, finalizzata al ripristino del corretto funzionamento della società, nel cui esercizio egli opera jure proprio ed in qualità di pubblico ufficiale, né è annoverabile tra i liberi professionisti, con conseguente inapplicabilità delle relative tabelle professionali, il giudice adito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il procedimento essendo all'uopo attivabile il solo rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c Il quesito di diritto chiede se, non rientrando l'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c. nel novero degli ausiliari del giudice l'unico rimedio esperibile dal soggetto onerato è rappresentato dall'ordinaria opposizione a decreto ingiuntivo. Il motivo è fondato. Consolidato orientamento di questa Corte di recente ribadito con sentenza n. 7631/2011 afferma, in continuità al proprio precedente insegnamento Cass. n. 14456/1999 n. 13134/2003 n. 18451/2004 contraddetto solo da isolata pronunzia Cass. n. 3345/1999 , che .poiché l'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale nel corso del procedimento ex art. 2409 c.c. non rientra, al pari dell'ispettore giudiziario previsto dalla stessa norma e dal commissionario ex art. 532 c.p.c. tra le figure di ausiliari del giudice contemplati dalla L. n. 319 del 1980, art. 11 non v'è dubbio, a prescindere dalla specificità delle funzioni svolte su di un piano non meramente esecutivo o valutativo, che debba valere anche per tale soggetto l'esclusione dall'ambito di applicazione di detta norma e della L. n. 794 del 1942, art. 29 da essa richiamato E dovendosi seguire l'orientamento secondo il quale il provvedimento liquidatorio ha natura monitoria, ne deriverebbe che alla parte obbligata a corrispondere il compenso medesimo sono offerti i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, da tale natura, costituiti per il commissario, in caso di rigetto totale o parziale della sua istanza di liquidazione, dalla possibilità di sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640 c.p.c., comma 3, e per la parte tenuta a corrispondere il compenso, l'opposizione prevista dall'art. 645 stesso codice cfr. n. 13134/2003 sopra citata . La costruzione esegetica, riferita alle disposizioni del precedente dettato normativo sancito dalla legge. 319 del 1990, va affermata anche con riguardo al regime applicabile ratione temporis al caso di specie previsto dal d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, che nell'art. 168 comma 1 opera generale riferimento agli ausiliari del magistrato, la cui definizione, espressa nell'art. 3 lett. n , si riferisce oltre che alle figure di ausiliari già previste dalla legge n. 319/1980 a qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge , in conformità alla definizione contenuta nell'art. 68 c.p.c Trattasi dunque della categoria degli altri ausiliari, diversi dal c.t.u. e dal custode, di cui gli organi giudiziari possono avvalersi per risolvere questioni che necessitano di particolari cognizioni tecniche, i quali sono chiamati ad espletare, nel processo e per il processo e al solo fine di coadiuvare o assistere l'organo officiante, l'incarico loro affidato, la cui funzione ed i cui effetti si esauriscono esclusivamente in quell'alveo. Occorrendo dunque aver riguardo alla specificità del ruolo che l'ausiliare, secondo il disposto normativo richiamato, assume nel processo, non è né decisivo né sufficiente, al fine ricondurre al suo paradigma la figura dell'amministratore giudiziario in discorso, l'attribuzione dell'incarico per nomina del giudice. Secondo quanto questa Corte ha già rilevato cfr. Cass. n. 9241/2012 , l'amministratore, nell'ipotesi considerata, benché officiato dal giudice nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 2409 e.e, e, giova aggiungere, nonostante egli rivesta nell'espletamento del suo incarico l'indubbia ed indiscussa veste di pubblico ufficiale, espleta opera di carattere non meramente esecutivo né affatto valutativa, e non nell'alveo del procedimento ma al di fuori di esso, nell'ambito della società che è chiamato a gestire, per stessa definizione della sua figura, non al fine di coadiuvare il giudice ma nell'esclusivo interesse della stessa società, e con l'obbligo di diligenza richiesta dalla natura del suo ufficio, cui si riconnette logicamente l'obbligo di rendere al Tribunale il conto della sua gestione, secondo quanto ora previsto dal disposto dell'art. 94 disp. att. c.c. nel testo introdotto dal d.ls n. 6 del 2003 art. 9 comma 1 lett. b in vigore dal 1 gennaio 2004, seppur inapplicabile nella specie ratione temporis , comunque esplicativo della configurazione tipica della figura in parola. La costruzione trova conferma nella fase conclusiva del procedimento, quella per cui è causa, relativa alla liquidazione del compenso dovuto per l'opera svolta nell'esercizio di tale funzione, che prescinde dall'ordinario criterio della soccombenza, cui è di contro improntata l'individuazione della parte tenuta nei confronti degli ausiliari del giudice, gravando comunque e sempre sulla società Cass. n. 27663/2011 , con cui può oltretutto essere concordato nella misura che il giudice può assumere a parametro di riferimento ai fini della liquidazione, non essendo siffatta intesa in astratto né preclusa né tanto meno inficiata da vizio alcuno Cass. n. 9241/2012 cit. . Il corollario comporta che il decreto di liquidazione, non equiparandosi quel compenso a quello spettante al c.t.u., in considerazione della sua natura monitoria prevista dal disposto dell'art. 92 ultimo comma disp. att. c.c., può essere contestato dalla società obbligata esclusivamente col rimedio di carattere generale individuabile nell'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c Il motivo merita per l'effetto accoglimento ponendosi l'ordinanza impugnata in contrasto col principio di diritto applicabile nel caso di specie, secondo cui l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c., per la natura stessa dell'attività che gli è demandata dal giudice, che si concreta nella gestione della società, strumentale al ripristino del suo corretto funzionamento, non rientra nella categoria degli ausiliari del giudice prevista dall'art. 11 del d.p.r. n. 115/2002 con la conseguenza che il rimedio dato contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l'opera da esso prestata non può consistere nell'opposizione prevista dall'art. 170 del citato d.p.r. n. 115/2002, ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto pronunciata ai sensi dell'art. 92 ultimo comma disp. att. c.p.c., nel rimedio di carattere generale previsto dall'art. 645 c.p.c. Restano assorbite le restanti censure 4 - denuncia di violazione degli artt. 170 del citato d.p.r. n. 115/2002, 28 legge n. 794/1942 e dell'art. 2409 c.c. cui conseguirebbe l'inammissibilità del criterio equitativo applicato dal Tribunale 5 - denuncia di violazione altresì dell'art. 29 legge n. 794/1942 e dell'art. 645 c.p.c. per mancato rispetto dei termini minimi a comparire nel procedimento 6 - denuncia altresì di violazione degli artt. 92 disp. att. c.c. e 2225 c.c. per omessa applicazione della tariffa professionale. Resta inoltre assorbita l'indagine sui motivi del ricorso incidentale condizionato il 1 con cui si denuncia violazione degli artt. 2225, 2233 e 2409 c.c. nonché dell'art. 92 disp. att. c.c. e correlato vizio di motivazione nella parte in cui non si sarebbe tenuto conto della durata dell'incarico espletato per soli quattro mesi, l'altro con cui si denuncia omessa motivazione in ordine all'applicazione del criterio di liquidazione del compenso prescelto. Alla luce di quanto premesso l'ordinanza impugnata deve essere cassata senza rinvio non potendo la causa essere proposta a mente del d.p.r. n. 115/2002 art. 170 e, con riguardo al governo delle spese, deve disporsene la compensazione integrale sia per la presente fase di legittimità che per quella di merito stante la natura controversa del rimedio attivabile nel caso di specie. P.Q.M. La corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi nonché il ricorso incidentale cassa senza rinvio il decreto impugnato. Compensa le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità.