I soci sono gli eredi unici della società estinta

La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società di capitali indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa riconducibili.

A decorrere dal primo gennaio 2004, ex art. 2495 c.c., la cancellazione di una società di capitali dal registro dell'imprese è contestualmente atto e momento in cui si individua e da cui decorre l'estinzione della persona giuridica. L'estinzione della società di capitali determina la successione dei rapporti attivi e passivi dalla persona giuridica in favore dei soci, i quali rispondono nei limiti della responsabilità patrimoniale che caratterizzava la loro partecipazione nella società in bonis, ovvero, limitatamente al patrimonio ricevuto al termine della liquidazione soci limitatamente responsabili o illimitatamente soci illimitatamente responsabili . Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17564 del 18 luglio 2013. Il caso . Una persona fisica concedeva in locazione un immobile di sua proprietà in favore di una s.r.l. Nel corso della locazione, le parti stipulavano contratto preliminare di compravendita del medesimo immobile a fronte del quale il promittente venditore riceveva una somma a titolo di acconto. Successivamente, la compagine societaria veniva messa in liquidazione. Parte promittente venditrice conveniva in giudizio parte promittente acquirente - in liquidazione - affinché, ex art. 2932 c.c., fosse condannata alla stipula del contratto definitivo. Nelle more del giudizio, le parti si accordavano perché il preliminare perdesse efficacia, parte venditrice restituisse l'acconto e parte acquirente restituisse la disponibilità del cespite. I proprietari-locatori rispettavano l'accordo mentre parte conduttrice non restituiva l'immobile, sicché, i promittenti venditori attivavano una nuova contesa giudiziaria per effetto della quale, previo dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione, la compagine societaria veniva condannata a restituire il cespite ed a pagare le spese di lite. Detta statuizione veniva confermata anche dalla corte d'appello. Parte convenuta-conduttrice proponeva ricorso per cassazione. Società estinta e legittimazione processuale. Parte convenuta-inadempiente-condannata a restituire il cespite, nel giudizio di cassazione, ha affidato le proprie difese ad un unico motivo, rilevando che, nel corso del processo di appello, essa era sta cancellata dal registro delle imprese, si era estinta, quindi non esisteva e non poteva essere ne attrice ne convenuta e comunque non poteva partecipare al giudizio. La S.C. ha affrontato la questione con cronologica e certosina attenzione. Preliminarmente, i giudici di legittimità, hanno rilevato l'inammissibilità del ricorso presentato a titolo personale da colui che, prima dell'estinzione della società, aveva rivestito ruolo di liquidatore detto soggetto è certamente privo di ogni legittimazione. Il ricorso, come si dirà appresso, doveva essere formulato dai soci, unici eredi della estinta società. Nel merito, ferma l'inammissibilità del ricorso, la cassazione ha richiamato l'evoluzione normativa e le tesi dottrinarie e giurisprudenziali consolidate. Quando si estingue una società di capitali. A seguito della riforma dell'art. 2495 c.c., con decorrenza primo gennaio 2004, è principio giuridico certo che la cancellazione di una società di capitali dal registro dell'imprese è contestualmente atto e momento in cui si individua e da cui decorre l'estinzione della stessa. I soci sono eredi della società estinta. Acclarato che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società di capitali, occorre chiarire che destino viene riservato ai rapporti giuridici facenti capo alla società dipartita che risultino ancora attivi. Dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, attivando una azione di risarcimento danni, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi cfr art. 2495 comma 2 c.c. . Dunque, chiarisce la corte, l'estinzione della società di capitali determina la successione dei rapporti attivi e passivi dalla persona giuridica in favore dei soci, i quali rispondono nei limiti della responsabilità patrimoniale che caratterizzava la loro partecipazione nella società in bonis, ovvero, limitatamente al patrimonio ricevuto al termine della liquidazione soci limitatamente responsabili o illimitatamente soci illimitatamente responsabili . Successivamente alla estinzione, soggetti legittimati attivi e passivi a introdurre e resistere in giudizio sono i soci e non il liquidatore non più in carica, conseguentemente, ove sia in corso un giudizio esso subirà una fase di sospensione per essere - eventualmente - successivamente riassunto. In conclusione, così articolando, la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 maggio - 18 luglio 2013 numero 17564 Presidente Trifone – Relatore Uccella Svolgimento del processo In data 24 maggio 2006 il tribunale di Alba dichiarava risolto il contratto di locazione relativa ad una cantina ubicata ai numero 30 e 32 di via omissis stipulato il 31 dicembre 1991 tra B.A. , B.G. e la F.lli De Nicola s.r.l. e condannava la società in liquidazione in persona del liquidatore D.N.A. , nonché il liquidatore di persona al rilascio della cantina nel termine di sei mesi, oltre al pagamento delle spese processuali. Su gravame della F.lli De Nicola s.r.l. in liquidazione, cui resisteva B.G. quale unico erede di B.A. la Corte di appello di Torino in data 10 novembre 2008 confermava la sentenza di prime cure e condannava l'appellante alle spese del grado. Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione la società e di persona il suo liquidatore D.N.A. , affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il B. che ha depositato memoria. All'udienza del 18 ottobre 2012, il Collegio, rilevato che la questione giuridica, concernente la carenza di legittimazione a proporre ricorso da parte della società era sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte, rinviava la causa a nuovo ruolo. Motivi della decisione 1. - Con l’unico motivo violazione e falsa applicazione dell'articolo 2945 c.c. la società in liquidazione si duole che erroneamente il giudice dell'appello non avrebbe rilevato la propria carenza di legittimazione passiva in ragione dell'avvenuta estinzione della società a seguito di cancellazione della stessa dal registro delle imprese avvenuta in data 22 luglio 2005 per effetto del decreto del Giudice Delegato e, quindi, la domanda avrebbe dovuto essere riproposta nei confronti dei soci della società estinta p. 5 ricorso . Alla illustrazione del motivo viene formulato in modo corretto il quesito di diritto p. 10 ricorso Posto che la Corte di appello di Torino ha escluso che l'articolo 2495 c.c. nella parte in cui prevede la estinzione della società, possa trovare applicazione per il caso in cui la cancellazione della società dal R.I. non è intervenuta a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, conclusivo appunto di tale fase di liquidazione, ma in forma di ordinanza del giudice del R.I. quale effetto sanzionatorio per il mancato deposito del bilancio per tre anni consecutivi cosi che mancando la fase liquidatoria non sarebbe possibile per i criteri agire nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio o perché, mancando la fase liquidatoria nonostante il provvedimento di cancellazione la società ha continuato ad operare dica codesta Ecc.ma Corte di cassazione se l’articolo 2495 c.c. nella parte in cui prevede la estinzione della società trovi applicazione nel caso in cui la cancellazione della società dal registro delle imprese sia avvenuta a seguito di provvedimento del giudice del Registro delle imprese e se tale cancellazione determini la estinzione della società con efficacia irreversibile e ciò quand'anche sia mancata la fase di liquidazione e, di fatto, la società nel periodo successivo alla detta cancellazione, abbia proseguito la sua attività . 2. - In riferimento all'attuale giudizio il Collegio osserva. In primo luogo va dichiara la inammissibilità del ricorso proposto in proprio dal liquidatore in quanto soggetto non appellante. Infatti, l’appello fu proposto dalla De Nicola s.r.l. in liquidazione. In merito alla questione giuridica va precisato quanto segue. In punto di fatto A. e G B. proprietari di immobili promessi in vendita a D.N.A. che citavano avanti al Tribunale di Alba per ottenere sentenza ex articolo 2932, con scrittura del 12 ottobre 1992 conciliavano la lite concordemente e convenivano la risoluzione del preliminare di compravendita e la restituzione da parte dei B. della somma di Euro 260.000/00 al D.N. e la riconsegna da parte del D.N. ai B. degli immobili liberi entro il 30 giugno 2004. Il D.N. non adempiva e gli immobili erano occupati a far data dal 30 giugno 2004 alla F.lli De Nicola s.r.l. in forza del contratto di locazione stipulato il 31 dicembre 1991, per cui i B. si rivolgevano al Tribunale di Alba per la risoluzione del contratto di locazione della cantina ubicata ai numero 30 e 32 di via omissis per ottenerne il rilascio nel termine di mesi sei. Il Tribunale accoglieva la domanda. Nelle more dell'appello della società in liquidazione, proposto in nome e per conto di essa dal liquidatore A D.N. , all'udienza dell'8 febbraio 2007 la Corte territoriale dichiarava la interruzione del processo per morte di A B. . Il processo veniva riassunto dalla s.r.l. De Nicola in liquidazione in persona del suo liquidatore. Integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi, il giudice dell'appello, decidendo in via preliminare sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società stessa perché cancellata e, quindi, estinta in data 22 luglio 2005 e, pertanto, non essendovi più l’ente la società per cui neppure il liquidatore poteva ritenersi legittimato ad agire o ad essere convenuto, non ha condiviso questa impostazione. La società ricorrente ha contestato e contesta con il presente ricorso questa statuizione, alla luce dell'articolo 2495 c.c., così come novellato. 3.-In linea interpretativa va sottolineato che questa Corte, già con le sentenze gemelle numero 4060, 4061, 4062/10, in osmosi con specialistica dottrina, ha avuto modo di ravvisare nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'articolo 2495 c.c., rispetto alla formulazione del precedente articolo 2456, che disciplinava la medesima materia,una valenza innovativa, per cui la cancellazione di una società di capitali dal R.I. ora è da considerarsi senz' altro produttiva di un effetto estintivo destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa ha avuto luogo in data successiva al 1 gennaio 2004. Ma, l’intervento di questa Corte non si è fermato qui. Ritenuta la questione della legittimazione attiva o passiva della società estinta per cancellazione, come questione di notevole importanza, le Sezioni Unite con le sentenze gemelle numero 6070/13 e numero 6071/13 hanno statuito che il giudizio in cui la società attrice o convenuta sia cancellata dal R.I. e, quindi, estinta può essere proposto o proseguito nei confronti dei soci, ove si tratti di giudizio in cui i creditori abbiano convenuto in giudizio la società, mentre il giudizio può proseguire ad iniziativa dei soci nel caso di rapporti attivi della società. Di vero, con la riforma dell'articolo 2495 comma 2 c.c. - il comma 1 riproduce il contenuto di cui all'articolo 2456 comma 1 c.c. - la cancellazione ha assunto efficacia costitutiva e i creditori insoddisfatti possono notificare la propria domanda contro i soci e i liquidatori presso l’ultima sede della società e possono agire anche nei confronti del liquidatore deve intendersi, però, per risarcimento dei danni se il mancato pagamento dei debiti sociali sia dipeso da colpa di questi ma di tale ulteriore previsione non occorre occuparsi - osserva il Collegio -, non essendo stata esercitata alcuna azione contro il liquidatore nella vertenza in esame. Peraltro, l’efficacia costitutiva della cancellazione, che è disposta dall'ufficio del R.I. sotto la sorveglianza del giudice, che attiene al controllo formale del procedimento, determinando la estinzione della stessa, configura un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni di essa si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. In virtù di questo autorevole dictum , quindi, la F.lli De Nicola s.r.l. in liquidazione non poteva proporre ricorso per cassazione, in quanto il proposto mezzo deve provenire, a pena di inammissibilità, dai soci della stessa. In altri termini, una volta estinta, la società attrice o convenuta, ricorrente o resistente, non può essere soggetto e protagonista della vicenda processuale che la riguarda. Pertanto, il ricorso proposto dalla F.lli De Nicola in liquidazione va dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi, atteso l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte, successivo alla sentenza impugnata, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto in proprio da D.N.A. dichiara inammissibile il ricorso della società compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.