Inammissibile la simulazione del conferimento in caso di aumento del capitale sociale

In tema di aumento di capitale deliberato dall’assemblea di società di capitali, non è configurabile la simulazione in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l’amministratore che, anche qualora sia delegato al compimento delle operazioni necessarie all’esecuzione delle deliberazioni, non avendo poteri legali di rappresentanza della società medesima negli atti di gestione attinenti all’organizzazione della società, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti.

Con la sentenza n. 17467 del 17 luglio 2013 la Corte di Cassazione affronta l’interessante e, a quanto consta, inedita, questione dell’ammissibilità o meno della simulazione del conferimento nell’ipotesi di aumento di capitale e, quindi, di società già costituita. Il caso. La vicenda risolta dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha origine dalla richiesta di accertamento della simulazione di un conferimento di azienda in occasione di un aumento di capitale. Alla base della domanda, tra l’altro, gli attori producevano una scrittura sottoscritta dalla società conferitaria del bene nella persona del legale rappresentante, nella quale si affermava che il conferimento era effettivamente simulato e che l’azienda apparentemente conferita era, invece, rimasta nella disponibilità del socio conferente. La domanda viene rigettata in primo e parzialmente accolta in appello, sul rilievo dell’applicabilità, anche nel diritto societario, dei principi previsti dal codice civile per i negozi simulati. La società conferitaria ricorre quindi in Cassazione, che si esprime nel senso dell’inammissibilità della simulazione del conferimento, ritenendo tale negozio direttamente ed inscindibilmente collegato alla delibera di aumento del capitale sociale. Conferimento ed aumento di capitale un inscindibile collegamento. La sentenza in esame, come visto in precedenza, affronta una questione inedita, analizzando, preliminarmente, il rapporto che intercorre tra conferimento ed aumento di capitale per poi soffermarsi sul profilo della simulazione. Al riguardo, i Giudici di Piazza Cavour si esprimono nel senso che il conferimento in una società di capitali già costituita è un atto con il quale il socio o un terzo, sul presupposto di una deliberazione di aumento del capitale approvata dall’organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della sua partecipazione alla medesima società. Il conferimento trova quindi un collegamento essenziale con la delibera di aumento del capitale e con la sua causa negoziale, così che le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non posso essere oggetto di un esame indipendente da quelle della deliberazione medesima. E’ ammissibile la simulazione dell’atto costitutivo di società? No La prevalente giurisprudenza esclude, per illustrare un caso analogo a quello oggetto della pronuncia in esame, l’ammissibilità della simulazione del negozio costitutivo di società di capitali. Al riguardo, si sostiene che l’iscrizione nel registro delle imprese comporta che la simulazione dell’atto costitutivo, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative di nullità della società, non sia mai invocabile, dal momento che le esigenze di tutela dei terzi, attraverso la pubblicità, divengono preminenti rispetto all’effettiva intenzione delle parti. La simulazione non è quindi configurabile in riferimento alle società di capitali, una volta che queste siano iscritte nel registro delle imprese, in quanto fenomeno estraneo alle cause di invalidità previste tassativamente dal legislatore nell’art. 2332 c.c. e non può neanche provarsi per testi. Non può, del pari, essere fornita per testi stante l’espresso divieto sancito dall’art. 1417 c.c. la prova diretta ad accertare la simulazione dell’operazione di aumento del capitale sociale relativamente alla determinazione del quantum delle quote in tale sede sottoscritte, per far emergere la realtà del dissimulato contestuale patto parasociale da cui risulta la fissazione di un prezzo di acquisto delle quote superiore al loro valore nominale. Negozio fiduciario e costituzione di società. Integra, invece, una fattispecie di negozio fiduciario stipulato mediante interposizione reale di persona, e non già di simulazione relativa per interposizione fittizia, l’accordo con il quale due o più persone convengono di dare vita ad una società di capitali il cui capitale sociale sia stato conferito effettivamente da uno solo di essi, mentre gli altri sono solo apparentemente e fiduciariamente intestatari di azioni o quote sociali ed hanno assunto l’obbligo di trasferire dette azioni o quote a chi ne ha somministrato i relativi mezzi economici pertanto, a tale negozio non si applicano le limitazioni di prova previste dal codice civile, qualora non venga in considerazione il trasferimento di diritti per i quali la legge richieda l’atto scritto ad substantiam . Simulazione no, comunione sì. In un caso, peraltro, la Cassazione ha effettivamente riconosciuto che, qualora una società per azioni, successivamente trasformata in snc, limiti fin dall’inizio la sua attività, contrariamente al dichiarato scopo sociale, al godimento dei beni sociali, costituiti da immobili, ricorre un’ipotesi di simulazione e la società deve considerarsi inesistente, con conseguente applicabilità ex tunc delle norme sulla comunione. Potere di gestione e potere di rappresentanza come e perché. Oltre che per quanto sopra illustrato in ordine al legame, inscindibile, tra conferimento e delibera di aumento di capitale, il S.C. esclude la configurabilità di una simulazione del negozio di conferimento esaminando il diverso profilo della rappresentanza della società. Al riguardo, si deve osservare che quando l’attività di gestione di una società dotata di personalità giuridica è affidata ad un consiglio di amministrazione si verifica a differenza del caso dell’amministratore unico una separazione del potere deliberativo, diretto a formare la volontà, dell’ente, da quello di rappresentanza esterna, in quanto il primo appartiene al consiglio di amministrazione, mentre il secondo spetta al presidente o all’amministratore cui esso sia stato espressamente conferito pertanto, la delibera consiliare in cui si concreta la volontà dell’organo collegiale di compiere un atto rientrante nell’oggetto sociale non ha valore di proposta di contratto art. 1326 c.c. , ma costituisce atto interno con effetto limitato ai soggetti legati dal rapporto sociale ed è solo necessario presupposto della manifestazione di volontà del soggetto investito del potere rappresentativo. Nel caso di specie, la Corte afferma che l’amministratore non ha alcun potere per sottoscrivere il negozio simulato, non rientrando tale facoltà nei suoi poteri e, quindi, risultando inopponibile alla società l’eventuale negozio in tal senso stipulato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 maggio - 17 luglio 2013, n. 17467 Presidente Rordorf – Relatore Ceccherini Svolgimento del processo 1. F.G. e U. , agendo quali eredi di F.C. , deceduto ab intestato nel OMISSIS , citarono davanti al Tribunale di Milano la Monteromolo s.r.l. Esposero che il desiderio del padre era stato quello di lasciare l'agricola Monte Romolo in parti uguali ai quattro figli, e cioè, oltre agli esponenti, anche a F.A. e a M.P. e che egli, solo per mettere il suo patrimonio al riparo delle azioni dei creditori, aveva simulatamente conferito l'azienda medesima, il 14 giugno 1884, nell'Erida Seconda s.r.l., della quale era socio al 99,5%, con conseguente deliberazione di aumento di capitale adottata dalla predetta società, che contestualmente mutava la sua denominazione in Monte Romolo s.r.l. . Le quote della società appartenenti a C F. erano pervenute il giorno 16 settembre 1984, attraverso due passaggi intermedi, al notaio Z.S. , marito di sua figlia M.P. . La simulazione era provata da un documento a firma di C F. , sottoscritto per conferma e accettazione dal rappresentante dell'Erida seconda s.r.l., nel quale si affermava che l'azienda rimaneva nell'esclusiva disponibilità del conferente, che si riservava anche di procedere alla vendita degli immobili senza necessità di preventivo assenso da parte della società, che s'impegnava a formalizzare gli atti necessari. Gli attori chiesero - per quel che rileva in questa sede - che fosse accertata l'inefficacia, per simulazione assoluta, dell'atto di conferimento . La società resistette alla domanda, negando, tra l'altro, l'ammissibilità della simulazione di un atto di conferimento in società, tanto più che nella fattispecie si era accompagnato a una modificazione dell'oggetto sociale da attività di scambio nel settore immobiliare in attività agricola e agrituristica ed eccependo la mancata impugnazione ex art. 2377 c.c. della delibera dell'Immobiliare Seconda a r.l. in data 14 giugno 1984. Nel giudizio intervenne il dottor S Z. , quale socio titolare delle quote del 99,5% della Monteromolo e terzo in buona fede, chiedendo il rigetto delle domande attrici, e in via riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi di accoglimento di esse, tra l'altro la condanna degli attori al pagamento dell'importo corrisposto per l'acquisto del 99,5% delle quote di Monteromolo s.r.l. con rivalutazione monetaria dal 1984, o della somma corrispondente al 99,5% del valore attuale dell'immobile costituente patrimonio societario. 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 6 luglio 2004, dichiarò, per quel che qui rileva, inammissibile l'intervento di S Z. , perché non meramente adesivo, respingendo tutte le domande proposte da e contro l'intervenuto. Respinse le altre domande attrici, escludendo la configurabilità della simulazione di un conferimento societario in natura, perché in contrasto con la disciplina delle società di capitale, che a tutela del mercato e dei terzi esclude l'applicazione delle regole generali sull'invalidità - inefficacia degli atti aventi rilievo organizzativo esterno, e rilevando che le norme imperative societarie escludono proprio l'effetto che la domanda degli attori voleva ottenere, e cioè la restituzione del conferimento al di fuori dei meccanismi tipici e inderogabili previsti dal diritto societario. 3. Contro la sentenza gli attori proposero appello in via principale, e gli appellati proposero appello in via incidentale. In particolare, S Z. censurò la dichiarazione d'inammissibilità del suo intervento in giudizio e ripropose le sue domande subordinate. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 18 dicembre 2007, ha dichiarato l'inefficacia per simulazione assoluta dell'atto di conferimento dell'azienda agricola Monte Romolo dal signor F.C. all'Erida Seconda s.r.l., e ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. La corte ha ritenuto che le norme sulla simulazione trovano applicazione anche con riferimento ai conferimenti societari. Ha poi osservato che esiste uno stretto collegamento negoziale tra la simulazione del conferimento e la delibera di aumento di capitale che ne costituisce il presupposto logico - giuridico. Ne ha dedotto che la nullità del conferimento si estende a tale atto inerente al medesimo rapporto, perché gli effetti della simulazione e dell'annullamento di una deliberazione assembleare della società si ripercuotono sulle delibere successive senza che vi sia onere di impugnazione di queste, e che la nullità della deliberazione di aumento di capitale, in quanto anch'essa simulata, è rilevabile d'ufficio stante l'imprescrittibilità dell'azione di simulazione. 4. Contro la sentenza hanno proposto separati ricorsi la Monteromolo s.r.l., per tre motivi e S Z. per quattro motivi, i primi tre dei quali ricalcano pedissequamente in via d'intervento adesivo quelli del ricorrente principale, mentre il quarto cen-sura la dichiarata inammissibilità del suo intervento nel giudizio, in quanto non adesivo. G F. e U F. resistono con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie di udienza. Ragioni della decisione 5. I primi tre motivi sono comuni ai due ricorsi, e sono pertanto esaminati insieme. Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione dell'art. 1414 c.c. al conferimento in una società a responsabilità limitata compiuto in esecuzione di una deliberazione di aumento del capitale sociale. Si sostiene che la disciplina imperativa delle società di capitale impedisce che, salvo i casi espressamente previsti dal legislatore, possa sortirsi l'effetto della restituzione del conferimento al socio con corrispondente depauperamento del capitale e del patrimonio sociale in ragione di vizi del contratto di società o delle delibere di aumento del capitale cui il conferimento accede, in violazione delle forme tipiche attraverso le quali è possibile dar corso alla restituzione di conferimenti ai soci riduzione di capitale, scioglimento e liquidazione della società . Con il quesito si propone il principio di diritto che la disciplina generale della simulazione dei contratti dettata dal codice civile e così la regola dell'inefficacia o invalidità del contratto simulato fra le parti non trova applicazione, a tutela dell'interesse generale del mercato, nonché dei creditori sociali e dei terzi, al contratto di società di capitale iscritta nel registro delle imprese e all'operazione di aumento di capitale sociale effettuato tramite conferimento in natura e non può provocare la restituzione del conferimento al conferente. Con il secondo motivo si censura l'affermazione del giudice d'appello, fatta d'ufficio, che la simulazione del conferimento comporti la nullità della delibera di aumento del capitale. Si eccepisce che era decorso il termine entro il quale poteva essere fatta valere la nullità della deliberazione. Sono proposti due quesiti. Il primo verte sulla violazione delle norme del codice civile in tema d'impugnazione delle delibere delle società il secondo sull'ultrapetizione. 6. I due motivi, intrinsecamente collegati, devono essere esaminati congiuntamente, per le ragioni che meglio risulteranno dalle considerazioni che seguono. Essi si sottraggono alle censure d'inammissibilità, sollevate dai resistenti, posto che individuano con chiarezza i punti di diritto sui quali la corte è chiamata a pronunciarsi, e propongono con sufficiente univocità le soluzioni alternative dalle quali dipende l'esito della controversia. Quanto, in particolare, al quesito del primo motivo, la sua apparente estensione al tema della simulazione dell'atto costitutivo estranea alla fattispecie di causa non ha che un valore dimostrativo, di argomento proposto a sostegno della soluzione auspicata, e perché aggiunta, come tale facilmente e-strapolabile senza che il quesito ne risulti sostanzialmente modificato, costituisce una mera improprietà di formulazione, inidonea a inficiare l'ammissibilità del quesito medesimo. 7. Si chiede, dunque, se sia ammissibile la simulazione del conferimento eseguito in una società capitalistica in relazione a una deliberazione di aumento di capitale, regolarmente approvata dall'assemblea straordinaria della società e non impugnata. Sulla questione non vi sono precedenti puntuali nella giurisprudenza della corte. Non sembra possibile, infatti, una semplice estensione al caso qui esaminato della simulazione dell'aumento di capitale, dei risultati raggiunti in tema di simulazione del contratto costitutivo di società dalla giurisprudenza che, già prima della Novella n. 6 del 2003, riteneva inammissibile la simulazione della società nelle società capitalistiche Cass. 28 aprile 1997 n. 3666, 17 novembre 1992 n. 12302 , e di recente ha affermato l'inammissibilità della simulazione dello stesso contratto costitutivo di società Cass. 29 dicembre 2011 n. 30020 . La differenza essenziale tra le due ipotesi è costituita dal fatto che nel secondo caso la società ancora non esiste, e l'accordo simulatorio interviene tra i costituenti, per i quali la società costituenda e i conferimenti destinati a formarne il capitale sono oggetto di contrattazione nel primo caso, la società esiste ed è la controparte diretta del conferimento. Nel caso in esame, dunque, diversamente dall'altro, la simulazione non incide sull'esistenza della società e, quanto alla tutela dei terzi e dei creditori rispetto alla simulazione, essa sarebbe pur sempre assicurata, seppure entro i limiti stabiliti in generale dagli artt. 1415-1417, nonché, per la pubblicità sul registro delle imprese, dall'art. 2193 c.c Neppure offrono elementi utili alla decisione le sentenze con le quali questa corte ha in passato ammesso la revocabilità del conferimento eseguito in pregiudizio dei creditori del socio conferente Cass. 18 febbraio 2000, n. 1804, Cass. 5 novembre 1999, n. 12317 e Cass. 22 novembre 1996, n. 10359 , tenuto conto del carattere meramente relativo degli effetti della revoca, di contro a quello reale e assoluto dell'accertamento della simulazione né la più risalente Cass. 27 febbraio 1976, n. 639, che ha ammesso anche la rescissione per lesione, perché questo vizio non presenta le stesse difficoltà ricostruttive offerte dalla fattispecie dell'accordo simulatorio, secondo quanto si dirà in seguito. 8. La risposta al quesito suppone l'identificazione della fattispecie negoziale, in relazione alla quale si assume esservi stata simulazione. Il conferimento in società costituisce, infatti, un elemento di un procedimento che realizza, con l'aumento del capitale sociale, al tempo stesso un'esigenza organizzativa della società e l'interesse del conferente a partecipare alla società o - se già socio - ad accrescere il valore della sua partecipazione. In altre parole, sebbene nella fattispecie si discuta di un conferimento in natura, non pare corretta la considerazione isolata del conferimento, alla stregua di un negozio unilaterale, in relazione al quale si tratterebbe di verificare l'asserita simulazione della volontà di trasferire il bene alla società. Vero è invece che, solo nel suo essenziale collegamento con la precedente - almeno in senso logico e giuridico - deliberazione di aumento del capitale, il trasferimento rivela la sua funzione economico-sociale, dunque la sua causa negoziale e conseguentemente è solo con riguardo alla complessa fattispecie costituita dalla deliberazione dell'assemblea della società e dall'atto del trasferimento che si coglie la causa del negozio, in relazione al quale è consentito far questione di volontà o di simulazione. Sebbene la fattispecie in esame non si lasci ricondurre a un comune contratto di scambio, almeno nel senso che non troverebbero applicazione alcune regole comuni ai contratti sinallagmatici, come ad esempio quelle in tema di risoluzione per inadempimento, è indubbio che anche qui vi sia uno scambio tra reciproche prestazioni, e, precisamente, tra l'acquisto patrimoniale a favore della società e l'incremento del valore della partecipazione sociale a favore del socio conferente. Su questo punto, che da solo non è sufficiente a dirimere la controversia, ma che a questo fine ha un valore logico pregiudiziale, si deve pertanto dissentire dall'impostazione che è stata data, peraltro almeno in parte sulla scorta delle difese degli attori appellanti, dalla corte territoriale, affrontando il tema della simulazione di un supposto autonomo negozio di conferimento, e interrogandosi sulla sussistenza della volontà in relazione a esso, isolatamente considerato. L'errata impostazione ha condotto il giudice di merito, per superare i problemi che ne deriverebbero, all'inversione logica, censurata con il secondo motivo di ricorso, di supporre che la nullità dell'aumento di capitale sarebbe una conseguenza della simulazione del conferimento. Occorre invece chiarire che una simulazione potrebbe teoricamente ammettersi solo in relazione all'unica fattispecie complessa, che coinvolge necessariamente l'aumento del capitale sociale e l'aumento della partecipazione del socio e dunque la deliberazione di aumentare il capitale con i previsti conferimenti, e il conferimento del socio che a quella si ricollega. È sufficiente, a conferma di questa impostazione, richiamare la ricostruzione che del fenomeno era già stata offerta da questa corte, sebbene ad altro proposito, affermando che i nuovi conferimenti, che possono essere effettuati dai vecchi, come - secondo i casi - da nuovi soci trovano la loro collocazione all'interno di un'operazione che richiede il concorso della volontà della società, manifestata attraverso la delibera di emissione delle nuove azioni o quote, e dei conferenti espressa con la sottoscrizione delle azioni o quote un'operazione che si configura come contratto consensuale , il quale si perfeziona per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti Cass. 19 aprile 2000 n. 5190, e già Cass. 26 gennaio 1996 n. 611 afferma il carattere commutativo del conferimento in natura in sede di aumento di capitale la stessa Cass. 27 febbraio 1976, n. 639, sopra citata . Come si è anticipato, peraltro, l'operazione presenta degli elementi specifici che non potrebbero essere ignorati. Per ciò che attiene all'aumento di capitale, si tratta innanzi tutto di un atto di organizzazione interno alla società, per il quale il potere è di regola riservato all'assemblea dei soci, chiamata ad esprimere la volontà della società attraverso i quorum e le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto. Questa funzione organizzativa interna della deliberazione di aumento del capitale - che implica tra l'altro una modificazione statutaria - non esclude tuttavia una diversa concorrente funzione, assimilabile ad una vera e propria proposta negoziale, indirizzata ai soci o ai terzi secondo la diversa incidenza del diritto di opzione nei diversi casi che possono darsi, e avente ad oggetto una partecipazione, o una maggiore partecipazione al capitale della società una funzione, dunque, che non si esaurisce all'interno della società, ma è diretta all'instaurazione di rapporti intersoggettivi tali sono anche quelli con i soci, in quanto autori di nuovi conferimenti . Né il fenomeno si presenta diversamente nel caso particolare, non infrequente, come quello oggetto della presente controversia, in cui la deliberazione di aumento del capitale, attraverso un previsto conferimento in natura, sia indirizzata ad un soggetto particolare, socio o terzo, per la ritenuta essenzialità del suo conferimento. Quanto ai conferenti, la manifestazione di volontà di corrispondere all'opportunità offerta dalla deliberazione di aumento del capitale può aversi con la semplice sottoscrizione delle quote o azioni rispetto alla quale il successivo pagamento costituirebbe mero adempimento , o, specificamente nel caso di conferimento in natura e come è avvenuto nella fattispecie di causa, anche direttamente con il conferimento. Non rilevano qui, infatti, le diverse modalità offerte dalla casistica, attraverso le quali il conferente si obbliga alla prestazione o la esegue direttamente, così perfezionando l'operazione di aumento del capitale. Ciò che rileva, invece, è che in ogni caso l'esame della possibilità di una simulazione del conferimento non può essere scisso dalla considerazione della volontà dell'altra parte, e cioè della società che ha deliberato l'aumento di capitale, e che al predetto aumento ha dato corso a seguito dell'esecuzione del conferimento. Non vale a spezzare l'essenzialità di questa connessione la circostanza - valorizzata nella discussione dalla difesa dei resistenti, per argomentarne la parziale sopravvivenza dell'aumento di capitale all'invalidità di uno dei conferimenti - il fatto che al conferimento in natura si accompagni il conferimento in denaro degli altri soci in questo caso dell'unico altro socio , in funzione del mantenimento della proporzione di partecipazione al capitale. La regola anche prima della riforma , infatti, è quella dell'inscindibilità dell'aumento in mancanza di espressa previsione diversa nella stessa deliberazione art. 2439, richiamato dall'art. 2495 nel testo applicabile ratione temporis oggi art. 2481 bis c.c. , che coinvolge nella questione di validità anche l'altro conferimento. Ma, in ogni caso, l'eventuale deliberazione di scindibilità dell'aumento di capitale attiene all'autonomia reciproca dei conferimenti, e non al rapporto tra il singolo conferimento e il corrispondente aumento di capitate sociale. Questo rapporto si realizza per entrambe le parti con il conferimento da un lato e con l'iscrizione dell'aumento di capitale dall'altro , o per nessuna di esse, e non è riconducibile al caso di un aumento di capitale deliberato e poi non eseguito. Non si da simulazione del conferimento, dunque, senza simulazione dell'aumento di capitale, e senza accordo simulatorio, richiesto, del resto, persino nel caso della simulazione degli atti unilaterali anche nell'ipotesi, qui respinta, che il conferimento fosse qualificabile come atto unilaterale, dovrebbe trovare applicazione la previsione dell'art. 1414 comma terzo c.c. . E l'accordo simulatorio non può che investire, al tempo stesso, il conferimento e l'aumento di capitale sociale, nella quota attribuita al conferente. 9. Il problema della configurabilità di una simulazione nel caso in esame si tradurrebbe allora in quello dell'identificazione delle parti dell'accordo simulatorio. In questi termini, l'interrogativo parrebbe retorico, essendo indubitabile che l'accordo simulatorio non possa intervenire se non tra stesse parti del negozio simulato. Esso è tuttavia giustificato dall'esigenza di considerare innanzi tutto un'ipotesi che appare molto realistica quella, cioè, che l'accordo simulatorio circa il conferimento sia concluso tra i soci, o dal conferente con i soci, vale a dire tra o con i soggetti che, in assemblea, sono chiamati a decidere sull'aumento di capitale sulla base di scelte di convenienza individuale. In tal caso l'accordo potrebbe anzi coinvolgere anche tutti i soci, specialmente nelle società con ristretta base sociale nella fattispecie di causa, in cui i soci erano soltanto due, e conferente era il socio di maggioranza, sarebbe stato agevole per questi concordare con il socio di minoranza la simulazione del suo conferimento. Non è questa, tuttavia, la tesi sostenuta dagli attori nel giudizio e, del resto, è di tutta evidenza che in un caso del genere si avrebbe un patto parasociale, vincolante tra i soci ma inopponibile alla società, soggetto terzo. 10. È certo, allora, che l'eventuale accordo simulatorio dovrebbe intervenire tra il conferente e la società, ma il vero problema, per la configurabilità della simulazione del conferimento, è l'identificazione dell'organo sociale che, in tale accordo, dovrebbe rappresentare la società. In memoria i ricorrenti, sebbene a proposito del vizio di motivazione denunciato con il terzo motivo, osservano che la controdichiarazione che esprime e documenta il carattere fittizio dell'operazione dovrebbe assumere la veste di una delibera societaria che, come tale e siccome proveniente dall'organo che delibera in merito all'aumento di capitale simulato, ne rivela appunto tale carattere. L'osservazione, paradossale la controdichiarazione dovrebbe essere consacrata da un verbale assembleare redatto in presenza di un notaio , tocca un punto decisivo della questione. Nel giudizio di merito gli odierni resistenti hanno fatto valere una controdichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico della società, e la corte territoriale ha ritenuto la scrittura idonea a provare la simulazione, sul tacito presupposto che l'amministratore unico di una società a responsabilità limitata ha la rappresentanza generale della società. Questo potere di rappresentanza, tuttavia, non può eccedere quello conferito dalla legge all'amministratore nella gestione della società. Deve essere richiamata in proposito la distinzione tradizionale - che del resto neppure la riforma della legge n. 6 del 2003 ha sostanzialmente fatto venir meno, nonostante l'ampliamento dei poteri conferiti agli amministratori - tra atti di gestione attinenti all'organizzazione della società e atti di gestione attinenti all'esercizio dell'impresa sociale. Nella formulazione anteriore alla riforma, l'art. 2384 c.c. conferiva agli amministratori che hanno la rappresentanza della società il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale dopo la riforma, la limitazione della competenza generale degli amministratori agli atti di gestione dell'impresa sociale è stata espressamente precisata, per le società per azioni, nell'art. 2380 bis c.c. . È principio tradizionale e consolidato che agli amministratori della società capitalistica non spetti il potere di gestione della società, e dunque neppure quello di disporre l'aumento del capitale sociale. L'amministratore non ha alcun potere originario di concludere in nome della società un accordo, con soci o con terzi, in ordine all'aumento o alla riduzione del capitale sociale, e perciò neppure di simulare tali operazioni. Dunque, se non v'è difficoltà ad ammettere che un contratto di scambio con una società possa essere simulato, attraverso un accordo simulatorio concluso con la società rappresentata dal suo amministratore, il quale agisce in tal caso nell'esercizio della sua ordinaria attività gestoria, lo stesso non può dirsi quando il negozio simulato attenga all'organizzazione della società, per la quale la titolarità del potere spetta di regola all'assemblea. 11. Vero è che, oggi, il potere di decidere l'aumento del capitale sociale, pur rimanendo riservato all'assemblea della società a responsabilità limitata, può essere attribuito dall'atto costitutivo agli amministratori possibilità controversa prima della riforma del 2003 determinandone i limiti e le modalità di esercizio art. 2481 c.c. e che, anche prima della riforma, con la deliberazione di aumento del capitale sociale l'amministratore poteva essere delegato alla sua esecuzione, e, secondo una prassi diffusa e ritenuta legittima, anche ad apportare all'atto, da solo, tutte le modifiche necessarie per la sua esecuzione. Ora, la questione dei limiti della delega statutaria all'aumento di capitale non deve essere esaminata in questa sede, non rilevando per la decisione. Quanto alla delega assembleare, si tratta in ogni caso di poteri conferiti dall'assemblea per l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e in tale delega non può ritenersi compresa quella al compimento di azioni e alla stipulazione di negozi tendenti non già ad eseguire, ma al contrario a privare di contenuto la deliberazione adottata, simulandone l'esecuzione. V è qui un'impossibilità logica, prima che giuridica, di leggere, nella delega all'amministratore di eseguire la deliberazione di aumento di capitale, un'autorizzazione tacita, o addirittura implicita, a simularla, e ciò indipendentemente dalla questione dell'ammissibilità negata da Cass. Sez. un. 29 agosto 2008 n. 21933 di deliberazioni assembleari tacite o implicite. 12. Le considerazioni che precedono inducono a escludere che l'organo amministrativo della società capitalistica abbia il potere di concludere, nell'esecuzione della deliberazione dell'aumento di capitale, un accordo con il socio o il terzo diretto a simulare il conferimento. Alla controdichiarazione sottoscritta dal conferente e dall'amministratore di società, in ordine alla simulazione del conferimento, non poteva di conseguenza riconoscersi alcun valore, e in ogni caso la stessa non potrebbe essere opposta alla società. 13. I due motivi di ricorso in esame devono pertanto essere accolti, e la sentenza deve essere cassata in applicazione dei seguenti principi di diritto - il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della sua partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima - in tema di aumento di capitale deliberato dall'assemblea di una società capitalistica, non è configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l'amministratore della società, che, anche qualora sia delegato al compimento delle operazioni necessarie all'esecuzione della deliberazione, non avendo poteri legali di rappresentanza della società medesima negli atti di gestione attinenti all'organizzazione della società, non è legittimato a rappresentarla nella stipulazione di accordi diretti a simulare i conferimenti. 14. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe il terzo motivo, vertente su vizi di motivazione sulla prova della simulazione. Resta altresì assorbito l'esame del quarto motivo d'impugnazione del ricorso incidentale di S Z. , vertente sull'ammissibilità del suo intervento di terzo, posto che, a seguito dell'accoglimento dei primi tre motivi, egli non vi ha più interesse. 15. La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito - non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di merito - con il rigetto della domanda proposta dagli attori, di accertamento della simulazione del conferimento eseguito da C F. , il 14 giugno 1884, nell'Erida Seconda s.r.l 16. Le spese del giudizio sono compensate tra tutte le parti, tenuto conto dell'assenza di precedenti specifici sul punto decisivo della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi dei ricorsi principale e incidentale, e dichiara assorbito il terzo dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda attrice di accertamento della simulazione assoluta del conferimento eseguito da C F. in data 14 giugno 1984 nell'Erida Seconda s.r.l. compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.