Partecipazioni sociali: quando l’intestazione fiduciaria rischia di incidere sulla soccombenza?

L’obbligo assunto dai fiduciari nei confronti del proprio fiduciante di trasferire azioni o quote, di cui erano titolari in base al factum fiduciae, allo stesso fiduciante o ad un terzo da questi designato, può essere eseguito con la sentenza resa ex art. 2932 c.c. esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto .

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14417 del 7 giugno 2013. Il caso . L’intricata vicenda processuale riguardava il trasferimento di quote sociali di s.r.l. e azioni di s.p.a. oggetto di un contratto preliminare di vendita di cosa altrui stipulato tra parte promittente venditrice e parte promissaria acquirente. Nel caso di specie il passaggio era doppio” perché le quote e le azioni venivano intestate non al promittente venditore, bensì ai suoi fiduciari a mezzo di un negozio fiduciario, con l’obbligo per questi di trasferirle definitivamente al promissario acquirente. Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento delle pretese del promissario acquirente e con il trasferimento ex art. 2932 c.c. delle quote in questione, nonostante le eccezioni di inadempimento sollevate da parte venditrice. In particolare la sentenza del tribunale indicava come venditori obbligati al trasferimento solo i fiduciari del promittente venditore. Questi impugnava la sentenza in appello al fine ottenere un ribaltamento della decisione che aveva imposto il passaggio delle sue partecipazioni seppure possedute dai suoi fiduciari . La Corte territoriale però respingeva in rito il gravame affermando la carenza di interesse ad agire del promittente venditore, che, in effetti, non risultava formalmente” soccombente nella sentenza di primo grado, poiché essa, come detto, menzionava solamente i suoi fiduciari. La controversia finisce davanti ai Giudici della Suprema Corte chiamati fondamentalmente a dirimere la questione preliminare processuale relativa alla legittimazione ad impugnare del promittente venditore e quindi il suo interesse ad agire. Cos’è il negozio fiduciario? In primo luogo è però opportuno chiarire brevemente cosa si intenda per negozio fiduciario. Secondo l’impostazione del nostro ordinamento, è l’accordo con cui il fiduciante si impegna a trasferire al fiduciario generalmente senza corrispettivo un bene mobile o immobile che questi dovrà amministrare secondo le istruzioni fornite per poi ritrasferirlo al fiduciante. Rientra nella categoria più generale dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta, ma si differenzia dalla simulazione perché nel caso in esame le parti vogliono davvero gli effetti dell’accordo stipulato e non semplicemente gli effetti di un negozio diverso e nascosto . Peraltro, non essendo tale fattispecie contrattuale espressamente disciplinata dalla legge e non essendoci una disposizione esplicita in senso contrario, essa è soggetta al principio generale della libertà della forma vedi Cass. 14654/2012 . Inoltre la prova dell'intestazione fiduciaria, integrando una ipotesi comunemente definita di interposizione reale”, non incontra i limiti della simulazione previsti dall'art. 1417 c.c. e può essere data con ogni mezzo, compresa la prova testimoniale così Tribunale di Roma, 17.5.2012 . Discusso è se con tale negozio si trasferisca la piena proprietà del bene secondo lo schema della cosiddetta fiducia romanistica” , oppure se si trasmetta solo una legittimazione all’esercizio dei diritti e prerogative inerenti la proprietà secondo il modello della fiducia germanistica” . Questo secondo tipo di impostazione meglio si attaglia al caso di specie in cui oggetto dell’accordo sono quote di partecipazioni societarie per le quali è consentito dalla legge divaricare titolarità e legittimazione vedi Torrente, Manuale di diritto privato, 2009, p. 584 . Con la sentenza in commento, la Corte giudica corretta la qualificazione giuridica della fattispecie data in secondo grado preliminare di vendita di cosa altrui , ma ritiene riduttiva la lettura e l’interpretazione della sentenza del Tribunale fornita dalla Corte d’appello. In altre parole, è vero che formalmente il trasferimento delle quote vedeva come parte venditrice i fiduciari del promittente venditore, ma è altrettanto vero che il pactum fiduciae ha valenza meramente interna tra i relativi contraenti. Dal punto di vista sostanziale quindi la pronuncia che ha determinato il trasferimento coattivo delle quote comporta necessariamente la soccombenza il promittente venditore e non solo e non tanto dei suoi fiduciari . Nel caso di specie, osservano i giudici, i fiduciari si erano obbligati nei confronti del loro fiduciante a trasferire la proprietà delle partecipazioni al promissario acquirente in quanto persona indicata nel contratto stesso quale soggetto destinatario dell’obbligazione. Chi è legittimato ad impugnare? Il promittente venditore non rimaneva allora certo insensibile alle sorti del capitale sociale e quindi a ragione ha impugnato la sentenza d’appello essendo pienamente legittimato a sollevare le eccezioni relative all’inadempimento del promissario acquirente. Del resto, continuano gli Ermellini, il promittente venditore non poteva essere considerato indifferente rispetto al passaggio delle partecipazioni possedute dai fiduciari essendo egli, di fatto, la vera controparte dell’attore. Infatti, in caso di rigetto della domanda del promissario acquirente, egli avrebbe potuto disporre in altro modo delle quote e azioni oggetto della controversia. Per tali motivi la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando il tutto alla Corte d’Appello in diversa composizione per la decisione della controversia attenendosi ai principi indicati dagli Ermellini.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 marzo - 7 giugno 2013, n. 14417 Presidente Carnevale – Relatore Cristiano Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, pronunciando in una serie di giudizi riuniti, dispose, fra l'altro, la convalida del sequestro giudiziario del capitale sociale delle immobiliari Corvara s.p.a. e Parchi S. a r.l. autorizzato ante causam su ricorso proposto da A.A. nei confronti di A M. , C V.G. e Gi Ac. e, in parziale accoglimento delle domande formulate nel merito da A. , trasferì in proprietà della stessa le azioni costituenti l'intero capitale sociale della prima società e la quota costituente l'intero capitale sociale della seconda società, fiduciariamente intestate a V.G. , le azioni costituenti l'intero capitale sociale di Ermete s.p.a., fiduciariamente intestate a M. e le azioni pari allo 0,8% del capitale sociale della Occidental Trust S.A., fiduciariamente intestate ad Ac. tanto, in esecuzione del contratto stipulato il 12 febbraio 1992 fra A. e M. e dei negozi fiduciari intercorsi fra quest'ultimo e Finanziaria del Ticino S.A., C V.G. e Gi Ac. . Respinse, invece, la domanda risarcitoria avanzata da A M. in via riconvenzionale nei confronti di A. . Il tribunale accertò che col contratto del 12. 2.92 M.A. aveva ceduto in garanzia ad A. , per il prezzo di 5 miliardi di lire, la proprietà dell'intero capitale sociale della holding Finanziaria del Ticino, società da lui interamente detenuta e intestataria in via fiduciaria delle partecipazioni societarie nelle immobiliari Corvara, Ermete, Parchi ed Occidental Trust, impegnandosi nel contempo a trasferire tali partecipazioni alle persone fisiche e/o giuridiche estero - residenti che A. avrebbe dovuto indicare nei successivi trenta giorni o, in mancanza di tale indicazione, a suoi fiduciari che avrebbero a loro volta dovuto trasferirle ai soggetti indicati dalla cessionaria. Qualificò per tale parte il contratto come preliminare di vendita di bene altrui, con il quale il promittente venditore M. si era obbligato a procurare al promissario acquirente A. la proprietà delle partecipazioni mediante la stipulazione del contratto definitivo. Rilevò quindi che dopo la stipula della scrittura, Finanziaria del Ticino aveva trasferito, in via fiduciaria, l'intero capitale sociale di Corvara e di Parchi a V.G. e quello di Ermete, nonché l'8% delle azioni di Occidental Trust, ad Ac. , con sottostante obbligazione di questi ultimi di cedere le partecipazioni allo stesso M. od a soggetti da lui indicati che in effetti Ac. aveva ritrasferito al M. il capitale sociale di Ermete che tali trasferimenti avvenuti in virtù del patto fiduciario fra Finanziaria del Ticino e M. costituivano atti esecutivi del contratto del 12.2.92, cosicché i fiduciari del M. avevano acquisito, nell'ambito del rapporto con quest'ultimo, l'obbligo di trasferire la proprietà delle partecipazioni ad A. , persona indicata dal fiduciante quale destinataria di tale obbligazione. L'appello proposto da A M. contro la decisione è stato respinto dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 1.12.2005. La Corte, preso atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla titolarità delle azioni della Ermete ovvero delle uniche azioni fiduciariamente intestate a M. , ha ritenuto che l'appellante fosse privo di interesse ad impugnare i capi della sentenza di primo grado con i quali era stato convalidato il sequestro del capitale sociale di Corvara e di Parchi ed era stato ordinato il trasferimento in proprietà ad A. del capitale sociale delle predette società nonché dell'8% delle azioni di Occidental Trust, in quanto tali pronunce avevano come esclusivi destinatari C V.G. e Ac.Gi. , e rispetto ad esse M. non poteva ritenersi soccombente. Ha ancora osservato che la richiesta di M. di dichiarare l'inadempimento di A. al contratto del 12.2.92 era inammissibile ove rivolta ad introdurre per la prima volta in grado d'appello una domanda di accertamento negativo, mentre se interpretata come mera eccezione risultava inconferente, in quanto avrebbe potuto essere scrutinata solo rispetto all'avversa domanda di trasferimento delle azioni di Ermete, in ordine alla quale era cessata la materia del contendere. Ha infine condiviso l'assunto del primo giudice, secondo cui non v'era prova di illeciti commessi da A A. che avevano nuociuto alla reputazione ed all'immagine del M. , posto che le iniziative dell'appellata nei confronti di banche che erano in rapporto con società di capitali di cui l'appellante era all'epoca amministratore avrebbero, se mai, potuto pregiudicare dette società ha aggiunto che il M. non aveva contestato, per tale parte, la decisione e che, comunque, non aveva neppure allegato i fatti utili alla quantificazione equitativa del danno. La sentenza è stata impugnata da M.A. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui A.A. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. C V.G. e Gi Ac. non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1 Col primo motivo A M. lamenta violazione dell'art. 100 c.p.c. e vizio di motivazione. Rileva la contraddittorietà della pronuncia impugnata, che ha da un lato riconosciuto la sua legittimazione processuale e dall'altro ha escluso il suo interesse ad impugnare una sentenza che lo vedeva chiaramente soccombente. 2 Col secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 100 c.p.c., 1372 e 2932 c.c. nonché vizio di motivazione, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che egli fosse privo di interesse ad appellare capi della pronuncia di primo grado diversi da quello avente ad oggetto il trasferimento in proprietà ad A. delle azioni della Ermete. Rileva che A A. aveva avanzato la domanda di adempimento del contratto nei suoi esclusivi confronti e non certo contro V.G. od Ac. , atteso che questi ultimi non solo non figuravano come parti contraenti, ma non avevano mai conosciuto l'attrice, né avevano mai assunto verso la stessa obbligazioni suscettibili di adempimento coattivo ex art. 2932 c.c. osserva che la decisione risulta palesemente contraddittoria, in quanto il giudice d'appello, dopo aver correttamente qualificato il contratto come preliminare di vendita di cosa altrui attraverso il quale egli aveva assunto l'impegno di procurare ad A. il trasferimento di pacchetti azionari di proprietà di terzi , ovvero come un contratto avente natura meramente obbligatoria, in presenza del quale il promissario acquirente non può intentare alcuna azione nei confronti del proprietario, ha poi ritenuto che i fiduciari potessero essere destinatari diretti della domanda di A. precisa che il fatto che V.G. ed Ac. fossero suoi fiduciari non era idoneo a renderli legittimati passivi ed interessati, in suo luogo, a resistere alla domanda, in quanto il pactum fiduciae, comportante interposizione reale e dunque l'effettiva titolarità in capo agli stessi delle azioni o delle quote societarie che egli si era obbligato a trasferire, restava un accordo meramente interno, insuscettibile di acquistare rilevanza per i terzi ad esso estranei afferma, in conclusione, che la qualificazione operata dai giudici comportava come diretta ed ineludibile conseguenza che nessuna azione e nessuna pronuncia ex art. 2932 c.c. potesse essere emessa nei confronti dei fiduciari. Sotto altro profilo, il ricorrente contesta l'interpretazione della sentenza di primo grado fornita dal giudice d'appello ed esclude che il tribunale abbia ritenuto V.G. ed Ac. esclusivi destinatari della pronuncia ex art. 2932 c.c. in relazione alle azioni od alle quote di cui erano intestatari in via fiduciaria rileva, peraltro, che anche in questo caso egli avrebbe avuto interesse ad appellare la sentenza, per affermare la propria esclusiva legittimazione passiva, far valere l'inadempimento di A. al contratto e vederne respinta la domanda. 3 Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 345 c.p.c., 1460, 1478 e 2932 c.c. nonché vizio di motivazione, A M. lamenta che la corte territoriale abbia ritenuto inammissibile, in quanto nuova, la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale di A. e che abbia escluso il suo interesse a far valere l'inadempimento in via di eccezione. Osserva, in primo luogo, che la sua richiesta, volta esclusivamente a paralizzare l'avversa pretesa, non poteva che rivestire i caratteri dell'eccezione, pienamente ammissibile, quand'anche formulata per la prima volta in grado d'appello, versandosi in causa soggetta al rito anteriore all'entrata in vigore della L. n. 353/90 aggiunge che, in realtà, essa era stata tempestivamente sollevata sin dal primo grado del giudizio rileva, ancora, che l'eccezione, fondata sulla dichiarazione di natura confessoria di A. , di aver corrisposto solo in parte il prezzo pattuito per la cessione, non era stata ritenuta inconferente dal primo giudice, che l'aveva respinta in base all'errato rilievo che la scrittura non prevedeva l'obbligo di pagamento dell'intero prezzo prima della cessione delle partecipazioni in essa indicate ed avrebbe dovuto essere riesaminata dal giudice d'appello, posto che il suo eventuale accoglimento avrebbe giustificato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il rigetto della domanda di adempimento formulata dall'attrice/appellata nei suoi esclusivi confronti. 4 Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 100 e 680 c.p.c. ed ulteriore vizio di motivazione, il ricorrente deduce, sulla scorta delle argomentazioni già svolte nei precedenti motivi, che egli aveva interesse ad impugnare anche la pronuncia di convalida del sequestro giudiziario. I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e devono essere accolti. La corte territoriale ha basato la propria decisione su una lettura riduttiva del dispositivo della sentenza di primo grado, omettendo di collegarne il capo con il quale è stato disposto il trasferimento ad A. delle partecipazioni in Corvara s.p.a., Parchi S.a r.l. e Occidental Trust S.A. con le motivazioni che lo sorreggono, e tralasciando, inoltre, di considerare che in giudizio si dibatteva di un contratto di promessa di vendita di cosa altrui stipulato soltanto fra A. e M. . E, poiché il tribunale ha accolto la domanda di A. , pronunciando una sentenza ex art. 2932 c.c. che ha tenuto luogo del contratto definitivo non concluso, la pronuncia non può essere stata resa che nei confronti di M.A. , unica controparte dell'attrice, ritenuto inadempiente all'obbligo contrattualmente assunto di farle ottenere la titolarità delle partecipazioni societarie che, alla data del 12.2.92, di stipulazione della promessa di vendita, erano fiduciariamente intestate a Finanziaria del Ticino S.A. e che successivamente erano state trasferite, sempre in via fiduciaria, a V.G. e ad Ac. . Il fatto che il primo giudice abbia disposto il trasferimento della proprietà delle partecipazioni, in via diretta, dai fiduciari ad A. non contrasta con l'individuazione di M.A. quale unica parte soccombente rispetto alla domanda di esecuzione specifica del contratto avanzata in giudizio come è chiarito nelle motivazioni della sentenza di primo grado, e come è precisato anche nel dispositivo, il tribunale ha infatti ritenuto che l'obbligo assunto dai fiduciari nei confronti del proprio fiduciante ovvero del M. , di trasferire le azioni o le quote, di cui erano divenuti titolari in base al pactum fiduciae , allo stesso M. o ad un terzo da questi designato, ben potesse essere eseguito con la sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., posto che alla promessa di vendita accedeva la previsione di adempimento del negozio fiduciario nei confronti diretti della promissaria acquirente. In buona sostanza, secondo quanto accertato dal primo giudice, V.G. ed Ac. si obbligarono nei confronti di M. a trasferire la proprietà delle partecipazioni ad A. , in quanto persona indicata nel medesimo contratto dal loro fiduciante quale terza effettiva destinataria dell'obbligazione. Né può ritenersi, secondo quanto implicitamente ricavabile dalla lettura della sentenza d'appello, che M. fosse indifferente alla sorte delle partecipazioni possedute dai fiduciari al contrario, proprio l'esistenza del pactum fiduciae rendeva evidente che, nel caso di rigetto della domanda dell'attrice, egli avrebbe potuto disporre in altro modo delle quote e delle azioni di cui A. pretendeva il trasferimento. Ne deriva, sotto ogni profilo, l'interesse di M. a far accertare, in sede di appello, il mancato pagamento del prezzo della cessione, o per ottenere, in riforma solo parziale della decisione di primo grado, una pronuncia di trasferimento della proprietà delle azioni e delle quote di Corvara, Parchi ed Occidental Trust subordinata al pagamento, ovvero, in alternativa, per far valere l'inadempimento contrattuale di A. , con conseguente suo diritto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., a rifiutare l'adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. Va aggiunto che, quand'anche il primo giudice avesse ritenuto i fiduciari esclusivi legittimati passivi alla domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento delle partecipazioni, non per questo l'interesse del M. ad impugnare la pronuncia potrebbe ritenersi venuto meno l'eventuale accertamento in fatto dell'inesistenza di obbligazioni assunte in via diretta da V.G. e da Ac. nei confronti di A. ricondurrebbe infatti il giudizio ad una controversia fra le originarie parti stipulanti il contratto 12.2.92, e dunque negli stessi limiti che si sono appena sopra precisati. 5 Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 2697, 2043, 2056, 1126 c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta il rigetto della domanda risarcitoria da lui proposta in via riconvenzionale. Osserva a riguardo che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, egli ha specificamente indicato le condotte pregiudizievoli poste in essere da A. la quale, d'altro canto, non ha mai contestato i fatti addebitatile ed ha dedotto anche in grado d'appello che tali condotte hanno provocato un danno alla sua immagine e non solo alle società di cui si discuteva in giudizio. Il motivo, che si risolve nella generica contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, che non indica quali siano gli elementi istruttori da questi trascurati o malamente interpretati e che neppure precisa in quale parte dell'atto d'appello sia stata specificamente censurata l'affermazione del tribunale secondo cui le condotte imputate all'A. avrebbero, tutt'al più, arrecato un danno patrimoniale alle società di capitali di cui M. era all'epoca amministratore unico, va dichiarato inammissibile. All'accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso e dichiara inammissibile il quinto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.