Se l’irreperibilità dell’amministratore è obiettiva, è inutile richiedere una nuova certificazione anagrafica

In base alla disciplina anteriore alla procedimentalizzazione dell’istruttoria prefallimentare, quando la situazione di oggettiva irreperibilità dell’imprenditore sia da imputare alla sua negligenza e a una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico, il Tribunale è esonerato dall’adempimento delle formalità previste dal codice di rito in materia di notificazione dell’avviso di comparizione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9319/13, depositata il 17 aprile. Il caso. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Milano accoglie l’opposizione proposta dal legale rappresentante di una s.r.l. contro la dichiarazione di fallimento della predetta società su istanza di un creditore. La notifica di comparizione del decreto era stata effettuata all’amministratore unico ex art. 143 c.p.c. notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti in quanto la società non era risultata reperibile presso la sede e l’amministratore era risultato irreperibile presso l’ultima residenza l’irreperibilità, però, non è stata supportata né dalla richiesta di un certificato anagrafico né da ricerche presso l’ultima abitazione nota e pertanto la notificazione non poteva essere considerata valida. L’irreperibilità era programmata? Il creditore ricorre allora per cassazione, lamentando che la Corte di Appello avrebbe erroneamente omesso di considerare che la società e il suo amministratore avevano programmato la loro irreperibilità. Non rileva la consegna alla figlia. Gli Ermellini rilevano che i giudici di merito hanno escluso la sussistenza di un’accertata irreperibilità basandosi sull’avvenuta consegna di un atto all’amministratore presso il domicilio della figlia e sul mutamento di residenza risultante dal certificato storico anagrafico. La prima circostanza, tuttavia, non rileva in quanto il creditore istante aveva tentato qualche settimana prima una notificazione a quell’indirizzo, con esito negativo. L’oggettiva irreperibilità esonera dalle formalità di rito. Quanto alle risultanze anagrafiche, idonee, secondo la Corte territoriale, ad escludere l’irreperibilità dell’amministratore, la S.C. precisa che in base alla disciplina applicabile al caso in esame anteriore alla procedimentalizzazione dell’istruttoria prefallimentare , l’obbligo di effettuare ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza e operatività tipiche del procedimento concorsuale quando la situazione di oggettiva irreperibilità dell’imprenditore sia da imputare alla sua negligenza e a una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico, il Tribunale è esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, anche se previste dal codice di rito. La situazione era chiara inutile chiedere una nuova certificazione. A giudizio della S.C., nella fattispecie la situazione di oggettiva irreperibilità risulta attestata dal mancato reperimento della società presso la sede sociale e dell’amministratore presso la sua residenza risultante dalle certificazioni anagrafiche e dalle visure camerali. La Corte di Appello, inoltre, non ha tenuto conto che in data successiva alla tentata notifica, l’amministratore aveva ancora indicato come propria residenza quella risultante dal certificato anagrafico e dalla visura camerale di conseguenza, è da escludere che vi fosse l’onere di richiedere una nuova certificazione confermativa della situazione di oggettiva irreperibilità. Per questi motivi la Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 febbraio – 17 aprile 2013, n. 9319 Presidente Salmè – Relatore Di Amato Svolgimento del processo Con sentenza del 22 maggio 2006, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza resa in data 22 dicembre 2004 dal Tribunale della stessa città, accoglieva l'opposizione proposta da A.G. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. S.E.I.C.A. - Società Edile Italiana Ca' Bianca, alla dichiarazione di fallimento della predetta società su istanza del creditore R M. . In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte di appello osservava che 1 in sede di istruttoria prefallimentare il decreto di comparizione per il giorno 23 maggio 2003 era stato notificato a A.G. , amministratore unico della s.r.l. Società Edile Italiana Ca' Bianca, in data 10 aprile 2003, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. 2 la notifica era stata effettuata all'amministratore in quanto la società non era risultata reperibile presso la sede di via Ludovico il Moro 117, Milano ed era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in quanto l'A. a non era risultato reperibile in data 8 gennaio 2003 presso il luogo di residenza anagrafica coincidente con la sede della società b era risultato trasferito dal luogo di abitazione in omissis , c era risultato anagraficamente residente in via omissis sulla base di certificazione comunale del 22 gennaio 2003 3 dopo quest'ultima data e, più precisamente dopo il 7 aprile 2003, data nella quale era stata rilasciata al creditore istante copia del decreto di comparizione da notificare, non era stata eseguita alcuna indagine, ivi compresa una ricerca anagrafica, per accertare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora dell'A. 4 dal certificato storico del Comune di Milano risultava che A.G. dal 5 marzo 2003 era residente in omissis 5 dagli atti risultava che il creditore istante in data 3 marzo 2003 aveva notificato, a mezzo del servizio postale, un atto ad A A. nel suo domicilio di omissis e che nell'occasione l'atto era stato consegnato a A.G. nella qualità di padre convivente ciò nonostante nessuna ricerca era stata eseguita presso tale abitazione 6 dalla relata dell'ufficiale giudiziario risultava che l'atto era stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in quanto l'A. era risultato irreperibile presso l'ultima residenza, ma l'irreperibilità non era supportata né dalla richiesta di un certificato anagrafico né da ricerche presso l'ultima abitazione nota la notificazione non poteva, pertanto, essere considerata valida. R M. , creditore istante, propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo. Il fallimento, la s.r.l. Società Edile Italiana Ca' Bianca e G A. , regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo dedotto il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 15 l. fall, e 143 c.p.c. nonché il vizio di motivazione, assumendo che erroneamente la Corte di appello aveva omesso di considerare che la SEICA ed il suo amministratore avevano programmato la loro irreperibilità. La prima, infatti, pur avendo lasciata immutata la sede legale non era più reperibile presso di essa il secondo, pur essendo scomparso dal luogo di residenza anagrafica, coincidente con la sede legale della società, e dal luogo di presunta dimora, ancora con lettera in data 31 marzo 2003, depositata il 7.4.2003 presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, aveva indicato di essere residente in via Ludovico il Moro 117, residenza che alla data del 9 luglio 2003 risultava anche dalla visura camerale prodotta dagli opponenti. Inoltre, secondo il ricorrente, il certificato storico richiesto in data 9 maggio 2003 e depositato dagli opponenti in data 6 ottobre 2005, pur attestando che l'A. era residente in OMISSIS dal 6 marzo 2003 non attestava affatto che tale circostanza sarebbe risultata da un certificato di residenza richiesto tra il 6 marzo ed il 10 aprile del 2003, come confermato dal fatto che nel modulo di richiesta del cambio di abitazione veniva testualmente richiamata l'attenzione sul fatto che il Comune non procede subito all'iscrizione della nuova residenza, ma lo fa solo al termine degli accertamenti previsti per legge”. Anche l'assunto della necessità di ricerche dell'A. presso l'abitazione di OMISSIS , era erroneo poiché la precedente notifica in data 8 gennaio 2003 presso quell'indirizzo aveva avuto esito negativo e poiché la dicitura convivente nella relata di notifica era prestampata e non corrispondeva ad una certificazione. Il ricorso è fondato. La Corte di appello ha escluso la sussistenza di una situazione di accertata irreperibilità facendo perno tanto sulla avvenuta consegna di un atto all'A. presso il domicilio della figlia, destinataria di una notificazione a mezzo posta da parte dello stesso creditore istante per il fallimento dell'A. , quanto sul mutamento di residenza risultante dal certificato storico anagrafico. Orbene, il rilievo della prima circostanza - la cui portata non implica alcuna verifica da parte dell'ufficiale postale e plurimis Cass. 12 aprile 2011, n. 8306 e si esaurisce nel fatto che l'A. aveva dichiarato la convivenza - è rimasto neutralizzato dal fatto che presso quell'indirizzo il creditore istante, appena qualche settimana prima, aveva tentato una notificazione con esito negativo. Quanto alle risultanze anagrafiche, idonee ad escludere, secondo la Corte territoriale, l'irreperibilità dell'A. , la fattispecie è anteriore alla riforma che ha comportato la procedimentalizzazione dell'istruttoria prefallimentare con la conseguente applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile alla notificazione a cura di parte del decreto di comparizione , ma ha anche previsto la possibilità di provvedimenti cautelari inaudita altera parte. Con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis e come risultante dalla pronunzia di illegittimità costituzionale dell'art. 15 l. fall., di cui alla sentenza Corte cost. n. 141/1970, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il rispetto dell'obbligo del tribunale di disporre la previa comparizione del debitore in camera di consiglio, effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale pertanto, il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico Cass. 20 marzo 1996, n. 2368 Cass. 23 ottobre 1996, n. 9218 Cass. 7 gennaio 2008, n. 32 Cass. ord. 8 febbraio 2011, n. 3062 . Nella specie la situazione di oggettiva irreperibilità era attestata dal mancato reperimento della società presso la sede sociale e dell'amministratore presso la sua residenza risultante dalle certificazioni anagrafiche al 22 gennaio 2003 e dalle visure camerali anche successive. Una diversa valutazione della situazione non poteva essere indotta dal certificato storico anagrafico prodotto dagli opponenti, sia perché questo non poteva attestare quali fossero le certificazioni ottenibili nel mese intercorso tra il cambio di residenza e la notificazione, sia soprattutto perché la Corte di appello non ha tenuto presente che lo stesso A. in una istanza depositata in data 7 aprile 2003 presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano aveva ancora indicato come propria residenza come emerge dalla intestazione della carta quella di via omissis e perciò proprio quella residenza risultante dal certificato anagrafico e dalla visura camerale, ove tuttavia in data 8 gennaio 2003 era stata tentata inutilmente una notifica. Da tale circostanza, idonea ad escludere l'onere di richiedere nuovamente una certificazione anagrafica e confermativa della situazione di obiettiva irreperibilità determinata dalla condotta della società e del suo amministratore, consegue l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione per la pronunzia sul motivo di appello, rimasto assorbito, relativo alla sussistenza dello stato di insolvenza della s.r.l. S.E.I.C.A. - Società Edile Italiana Ca' Bianca. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.