Società cancellata dal Registro Imprese: il trasferimento della legittimazione attiva passa ai soci

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa agire in giudizio.

Se l’estinzione avviene in corso di causa, e quindi anche in caso di impugnazione della sentenza di primo grado, si determina un evento interruttivo del processo, ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c., con possibile successiva prosecuzione o riassunzione da parte dei soci, in particolare nel caso in cui l’evento interruttivo non sia stato fatto constare con i modi previsti dal c.p.c. In mancanza, l’impugnazione è inammissibile. Questo è il principio stabilito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 6071 depositata il 12 marzo 2013, chiamate ad esprimersi sulla questione del trasferimento della legittimazione attiva ai soci di società cessata in riferimento ad un giudizio in corso. Il caso. Con sentenza del 24 novembre 2008, la Corte d’appello di Brescia aveva dichiarato l’inesistenza giuridica della decisione di primo grado che aveva condannato un istituto di credito a pagare ad una società, già in liquidazione, delle somme indebitamente iscritte in conto corrente, per un ammontare complessivo di oltre 450.000 €. Tale decisione era stata presa in virtù del fatto che la società U. S.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese il 6 agosto 2002 con effetti però, ai sensi del D.Lgs. n. 6/2003, dal 1° gennaio 2004 , il che implicava anche l’inammissibilità dell’appello incidentale, proposto dal suo ex legale rappresentante, nonché dell’intervento in appello dei soci della ormai cessata società. Questi ultimi hanno quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo la legittimità del loro intervento e dell’appello incidentale in qualità di successori della cessata società l’Istituto di credito, a sua volta, ha resistito con controricorso. La Prima sezione Civile della Suprema Corte, ravvisandone l’opportunità, ha rimesso la questione alle sezioni unite. Successione dei soci nei rapporti attivi e passivi. Necessità di prosecuzione del giudizio in corso da parte dei soci. Dopo lunga analisi della questione, la Suprema Corte ha stabilito che qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di natura successoria in capo ai soci. Pertanto, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione o illimitatamente, a seconda della loro posizione di responsabilità per i debiti sociali limitata o illimitata . Ugualmente, si trasferiscono ai soci i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, pur se azionate o azionabili in giudizio, il cui espletamento avrebbe avuto bisogno di attività ulteriore non essendo questa stata espletata dal liquidatore, la Cassazione statuisce che si possa ritenere che la società vi abbia rinunciato. Secondo la Suprema Corte, infatti, la cancellazione della società impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio nel caso, però, di estinzione della società in pendenza di un giudizio del quale la società è parte ricordiamo che nel caso che ci occupa, pur essendosi cancellata la società nell’agosto 2002, il relativo effetto, ai sensi del D. Lgs. 6/2003, si è verificato dal 1° gennaio 2004 e quindi nel corso del giudizio di primo grado , si determina l’evento interruttivo del processo ma con la possibilità di prosecuzione da parte dei soci inoltre, ove tale evento non sia dichiarato nei modi previsti dal codice di procedura civile, l’impugnazione o la prosecuzione devono provenire dai soci succeduti alla società estinta, come è avvenuto in questo caso. Applicazione del principio di diritto. In applicazione di detti principi, la Suprema Corte, dato che nel giudizio di secondo grado erano intervenuti in causa i soci, quali successori della società estinta, ha giudicato legittimo tale intervento come pure l’appello incidentale da essi proposto, statuendo che il giudizio fosse quindi proceduto in modo corretto, dato che sussisteva piena legittimazione in capo ai soci, nella qualità indicata. Di conseguenza, ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, tesi appunto a rivendicare la legittimità dell’intervento e dell’appello incidentale, erroneamente dichiarati inammissibili dalla Corte d’Appello, cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia. Due sentenze fotocopia. Va precisato che la Corte di Cassazione, nello stesso giorno, ha emesso, oltre alla sentenza oggetto di commento, altre due pronunce identiche la n. 6070/2013 e la n. 6072/2013, che si allegano per completezza.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 12 febbraio - 12 marzo 2013, n. 6072 Presidente Preden – Relatore Rordorf Svolgimento del processo La Corte d’appello di Trento, con decreto depositato in cancelleria il 18 ottobre 2011, rigettò la domanda di equa riparazione proposta l’8 maggio 2011 dalla disciolta società Fomar s.n.c. di F. A. & amp C. in prosieguo indicata come Formar e dai soci sigg.ri A.F. e M.S., i quali si erano lamentati dell’eccessiva durata di un giudizio civile, tuttora pendente, cui detta società aveva partecipato. La domanda fu rigettata in base al rilievo che la società Formar doveva considerarsi estinta, essendo stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 22 aprile 2004, e che i soci non avevano mai personalmente partecipato al giudizio della cui eccessiva durata si dolevano. I sigg.ri F. e S., il primo anche nella dichiarata qualità di legale rappresentante della società Formar, hanno proposto ricorso per cassazione, al quale il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. La Seconda Sezione Civile, con ordinanza n. 16606 del 2012, ha sollecitato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite per la definizione della questione di massima di particolare importanza consistente nell’individuare la sorte delle sopravvenienze attive scoperte dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese o dei residui patrimoniali attivi non liquidati prima della cancellazione, con l’ulteriore interrogativo, specifico dei giudizi per equa riparazione promossi a norma della legge n. 89/2011, consistente nello stabilire se il diritto in tale sede azionato possa dirsi sussistente nel patrimonio sociale ab initio , e quindi già al tempo della cancellazione dal registro, o se invece si configuri come una mera pretesa, rispetto alla quale sarebbe da valutare il significato della sopravvenuta decisione della società di farsi cancellare dal registro delle imprese. Il ricorso è stato pertanto discusso all'odierna udienza dinanzi alle sezioni unite. Motivi della decisione 1. La corte è chiamata a prendere posizione su un nodo tematico - gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal d.lgs n. 6 del 2003 – in parte già esaminato da alcune sentenze delle sezioni unite nel corso dell'anno 2010. Giova dir subito che non v'è ragione per rimettere qui in discussione i principi in quelle sentenze affermati, dalle quali occorre invece partire, senza ovviamente ripercorrerne l'intero percorso motivazionale ma ricapitolandone brevemente i punti salienti, per cercare di far chiarezza su una serie di ulteriori ricadute derivanti dalla suaccennata riforma del diritto societario. Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324 . La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Ma è bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 4826 del 2010 ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla cancellazione della pregressa cancellazione cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta , in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere. 2. Ferme tali premesse, si tratta ora di mettere meglio a fuoco le conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è trascurati li si potrebbe allora definire residui non liquidati o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza li si suole definire sopravvenienze . Converrà farlo tenendo separati, per maggiore chiarezza espositiva, i rapporti passivi, cioè quelli implicanti l'esistenza di obbligazioni gravanti sulla società, dai rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la società poteva vantare diritti e converrà esaminare anzitutto i profili di diritto sostanziale e poi le conseguenze che se ne debbano trarre sul piano processuale. 3. Il legislatore del codice civile, anche in occasione della già ricordata riforma del diritto societario, si è preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro. Il secondo comma del citato art. 2495 riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il secondo comma del previgente art. 2456 stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. È prevista, inoltre, anche la possibilità di agire deve intendersi, però, per risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui ma di tale ulteriore previsione non occorre qui occuparsi, non essendo stata esercitata azione alcuna contro il liquidatore nella vertenza in esame. Un'analoga disposizione è dettata, per le società in nome collettivo, dal secondo comma del pure già citato art. 2312, salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell'ente ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali. La stessa regola si ripropone per la società in accomandita semplice, ma l'ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società fa sì che, anche dopo la cancellazione, l'accomandante risponda solo entro i limiti della sua quota di liquidazione art. 2324 . Lo scarno tessuto normativo cui s'è fatto cenno non sembra autorizzare la conclusione che, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano , e ciò pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione. Ipotizzare - come pure si è fatto da taluni - che la volontaria estinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l'accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori sacrificio che non verrebbe sanato dalla possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione dell'art. 2495, se quest'azione fosse concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella già intrapresa verso la società, non foss'altro che per la necessità di dover riprendere il giudizio da capo con maggiori oneri e col rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate. Ma se allora, anche per non vulnerare il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, deve escludersi che la cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica. La ratio della norma dianzi citata, d'altronde, palesemente risiede proprio in questo nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori sembra dubitarne Cass. 13 luglio 2012, n. 11968, ma in base ad una motivazione in buona parte imperniata sulla disposizione dell'art. 36, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, operante solo nello specifico settore del diritto tributario . Puntualmente autorevole dottrina ha affermato che la responsabilità dei soci trova giustificazione nel carattere strumentale del soggetto società venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto . Persuade di ciò anche il fatto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non sì configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica si veda, in argomento, Cass. 3 aprile 2003, n. 5113 . Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D'altro canto, alla tesi - pure in sé certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali o il socio accomandante della società in accomandita semplice abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453 , sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione anche, come si dirà, ai fini processuali , fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo. Della correttezza della ricostruzione sistematica dell'istituto in termini almeno lato sensu successori è d'altronde lo stesso legislatore a fornire un indizio assai significativo, disponendo che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede della medesima società art. 2495 cit., secondo comma, ultima parte . Non interessa qui soffermarsi sulle perplessità che da talune parti sono state solevate quanto all'idoneità di tale disposizione ad assicurare adeguatamente il diritto di difesa dei soci nei cui confronti la domanda sia proposta. Importa notare come il legislatore, inserendo siffatta previsione processuale nel corpo di un articolo del codice civile, si sia palesemente ispirato al secondo comma dell'art. 303 c.p.c., che consente, entro l'anno dalla morte della parte, di notificare l'atto di riassunzione agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto testimonianza evidente di una visione in chiave successoria del meccanismo in forza del quale i soci possono esser chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della società estinta. Ed è appena il caso di aggiungere che, per ovvie ragioni di coerenza dell'ordinamento, la medesima conseguenza sistematica non potrebbe non esser tratta anche per quel che concerne gli effetti successori della cancellazione dal registro di una società di persone che non abbia liquidato interamente i rapporti pendenti, quantunque a questo tipo di società non si applichi la speciale disposizione del citato secondo comma dell'art. 2495. 4. Meno agevole è individuare la sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro, perché il legislatore ne tace. 4.1. È ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva o si può ragionevolmente presumere che avesse contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758 ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito incerto o comunque illiquido privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci al netto dei debiti , un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive. 4.2. Escluso, per le ragioni già da principio accennate, che l'esistenza di tali residui o sopravveniente sia da sola sufficiente a giustificare la revoca della cancellazione della società dal registro, o che valga altrimenti ad impedire l'estinzione dell'ente collettivo, sono state prospettate tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell'eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica degli artt. 528 e segg. c.c Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive. Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione. 5. Occorre ora spostare l'attenzione sul piano processuale, traendo le conseguenze di quanto appena detto. È del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta salvo quanto si dirà a proposito del fallimento , e che, ove nondimeno residuino diritto o obblighi deducibili in giudizio, la relativa legittimazione compete invece ai soci, in quanto successori questioni ulteriori si pongono qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata, ma esse non rilevano nella presente vertenza . Una sola eccezione va segnalata - ma si tratta, appunto, dì un'eccezione, come tale destinata ad operare sono nello stretto ambito in cui il legislatore la ha prevista - con riguardo alla disciplina del fallimento. La possibilità, espressamente contemplata dall'art. 10 L. fall., che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatone continuino a svolgersi nei confronti della società e per essa del suo legale rappresentante , ad onta della sua cancellazione dal registro ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547 . È una fictio iuris , che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto come del resto accade anche per l'imprenditore persona Fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi. 6. Traendo le fila del discorso svolto, in relazione alle questioni per le quali il ricorso è stato portato all'esame delle sezioni unite, si possono dunque enunciare i seguenti principi di diritto Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale a le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali b si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore giudiziale o extragiudiziale il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”. La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio”. 7. Facendo applicazione di tali principi nel presente caso, appare anzitutto evidente che debba esser dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla non più esistente società Formar. Quanto al ricorso proposto dai soci sigg.ri F. e S., va dichiarato inammissibile il primo motivo, col quale essi denunciano un vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte nell’affermare che solo la società Formar, nel frattempo peraltro cancellata dal registro delle imprese, e non anche i suoi soci personalmente avevano preso parte ai diversi gradi del giudizio della cui eccessiva durata gli stessi ricorrenti si dolgono. Una tale censura, se pure quanto i ricorrenti sostengono eventualmente rispondesse al vero, varrebbe ad evidenziare non già un vizio di motivazione compiuto dal giudice di merito, bensì un errore di percezione del dato processuale in cui egli sarebbe incorso. Si tratterebbe quindi, semmai, di un vizio revocatorio, che non è però denunciabile con ricorso per cassazione. Infondato è invece il secondo motivo del medesimo ricorso, in cui si sostiene che i soci, in quanto successori della società estinta, sarebbero stati legittimati a far valere il diritto dell’equo indennizzo maturato in favore della società medesima. È bensì vero che il diritto all’equo indennizzo sorge per effetto del protrarsi oltre il limite di ragione del processo di cui il soggetto sia parte, come può agevolmente dedursi dalla circostanza che l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali riconosce alla parte in causa il diritto ad una decisione in un tempo ragionevole per il fatto stesso di essere parte in causa onde non v’è motivo di dubitare che la lesione di quel diritto, derivante dall’eccessivo protrarsi del giudizio, immediatamente dia luogo al sorgere del diritto consequenziale della parte ad essere equamente indennizzata. Sicché non si tratta di una mera aspettativa, ma di un diritto di credito, che è suscettibile di successivo accertamento ma esiste nel patrimonio del relativo titolare sin dal momento in cui ne siano maturate le condizioni ed in tal senso deve rispondersi all’ulteriore quesito contenuto nell’ordinanza con la quale è stata sollecitata la rimessione nel presente ricorso all’esame delle Sezioni Unite. Non v’è dubbio, però, che nella fattispecie in esame quel credito, sorto originariamente in capo alla società, che era parte del giudizio lungamente protrattosi, risultava controverso e perciò ancora abbisognoso di accertamento ed alla liquidazione del credito stesso, per poter poi provvedere all’eventuale ripartizione del ricavato tra i soci. I quali, perciò, non possono qualificarsi come successori della società nella titolarità di un credito cui la società medesima ha rinunciato. 8. Pertanto il ricorso proposto in proprio dai soci sigg.ri F. e S. deve essere rigettato, pur dovendosi la motivazione dell’impugnato provvedimento modificare nei termini sopra enunciati. 9. La novità dei profili giuridici esaminati suggerisce di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Formar s.n.c. di F. A. & amp C., rigetta il ricorso proposto dai sigg.ri A.F. e M.S. e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 12 febbraio - 12 marzo 2013, n. 6071 Presidente Preden – Relatore Rordorf Svolgimento del processo Con sentenza depositata in cancelleria il 24 novembre 2008 la Corte d'appello di Brescia dichiarò l'inesistenza giuridica di una precedente decisione del Tribunale di Mantova che aveva condannato il Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a. in prosieguo indicato come Banco di Brescia a restituire alla società Unic s.r.l., in liquidazione, somme indebitamente iscritte in conto corrente per un ammontare complessivo di Euro 457.167,97. La corte d'appello rilevò, infatti, che la predetta società era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 6 agosto 2002, ossia in epoca precedente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, notificata il 2 dicembre 2002, e che pertanto tale domanda risultava formulata da un soggetto ormai inesistente il che implicava altresì l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla stessa società Unic, a mezzo del suo ex legale rappresentante, essendo ugualmente inammissibile l'intervento spiegato in appello personalmente dai soci sigg.ri B.U. ed A. . Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso il Banco di Brescia. Entrambe le parti hanno depositato memorie. La prima sezione civile di questa corte, con ordinanza n. 14390 del 2012, muovendo dal presupposto che l'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese, se intervenuta in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 quando sono entrate in vigore le modifiche apportate dal d. lgs. n. 6 del 2003 al testo dell'art. 2495 c.c. , si verifica solo a partire da quella data, ha ravvisato l'opportunità che il ricorso sia rimesso all'esame delle sezioni unite per la definizione di una questione di massima di particolare importanza questione concernente l'attribuzione dei rapporti pendenti al momento dell'estinzione della società, ma che siano stati trascurati nella liquidazione, e la legittimazione processuale a dedurli in giudizio. Il ricorso è stato pertanto discusso all'odierna udienza dinanzi alle sezioni unite. Motivi della decisione 1. La corte è chiamata a prendere posizione su un nodo tematico - gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal d. lgs n. 6 del 2003 – in parte già esaminato da alcune sentenze delle sezioni unite nel corso dell'anno 2010. Giova dir subito che non v'è ragione per rimettere qui in discussione i principi in quelle sentenze affermati, dalle quali occorre invece partire, senza ovviamente ripercorrerne l'intero percorso motivazionale ma ricapitolandone brevemente i punti salienti, per cercare di far chiarezza su una serie di ulteriori ricadute derivanti dalla suaccennata riforma del diritto societario. Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324 . La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Ma è bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 4826 del 2010 ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla cancellazione della pregressa cancellazione cioè alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta , in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere. 2. Ferme tali premesse, si tratta ora di mettere meglio a fuoco le conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è trascurati li si potrebbe allora definire residui non liquidati o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza li si suole definire sopravvenienze . Converrà farlo tenendo separati, per maggiore chiarezza espositiva, i rapporti passivi, cioè quelli implicanti l'esistenza di obbligazioni gravanti sulla società, dai rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la società poteva vantare diritti e converrà esaminare anzitutto i profili di diritto sostanziale e poi le conseguenze che se ne debbano trarre sul piano processuale. 3. Il legislatore del codice civile, anche in occasione della già ricordata riforma del diritto societario, si è preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro. Il secondo comma del citato art. 2495 riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il secondo comma del previgente art. 2456 stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. È prevista, inoltre, anche la possibilità di agire deve intendersi, però, per risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui ma di tale ulteriore previsione non occorre qui occuparsi, non essendo stata esercitata azione alcuna contro il liquidatore nella vertenza in esame. Un'analoga disposizione è dettata, per le società in nome collettivo, dal secondo comma del pure già citato art. 2312, salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell'ente ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali. La stessa regola si ripropone per la società in accomandita semplice, ma l'ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società fa sì che, anche dopo la cancellazione, l'accomandante risponda solo entro i limiti della sua quota di liquidazione art. 2324 . Lo scarno tessuto normativo cui s'è fatto cenno non sembra autorizzare la conclusione che, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano , e ciò pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione. Ipotizzare - come pure si è fatto da taluni - che la volontaria estinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l'accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori sacrificio che non verrebbe sanato dalla possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione dell'art. 2495, se quest'azione fosse concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella già intrapresa verso la società, non foss'altro che per la necessità di dover riprendere il giudizio da capo con maggiori oneri e col rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate. Ma se allora, anche per non vulnerare il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, deve escludersi che la cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica. La ratio della norma dianzi citata, d'altronde, palesemente risiede proprio in questo nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori sembra dubitarne Cass. 13 luglio 2012, n. 11968, ma in base ad una motivazione in buona parte imperniata sulla disposizione dell'art. 36, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, operante solo nello specifico settore del diritto tributario . Puntualmente autorevole dottrina ha affermato che la responsabilità dei soci trova giustificazione nel carattere strumentale del soggetto società venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto . Persuade di ciò anche il fatto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non sì configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica si veda, in argomento, Cass. 3 aprile 2003, n. 5113 . Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D'altro canto, alla tesi - pure in sé certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali o il socio accomandante della società in accomandita semplice abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453 , sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione anche, come si dirà, ai fini processuali , fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo. Della correttezza della ricostruzione sistematica dell'istituto in termini almeno lato sensu successori è d'altronde lo stesso legislatore a fornire un indizio assai significativo, disponendo che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede della medesima società art. 2495 cit., secondo comma, ultima parte . Non interessa qui soffermarsi sulle perplessità che da talune parti sono state solevate quanto all'idoneità di tale disposizione ad assicurare adeguatamente il diritto di difesa dei soci nei cui confronti la domanda sia proposta. Importa notare come il legislatore, inserendo siffatta previsione processuale nel corpo di un articolo del codice civile, si sia palesemente ispirato al secondo comma dell'art. 303 c.p.c., che consente, entro l'anno dalla morte della parte, di notificare l'atto di riassunzione agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto testimonianza evidente di una visione in chiave successoria del meccanismo in forza del quale i soci possono esser chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della società estinta. Ed è appena il caso di aggiungere che, per ovvie ragioni di coerenza dell'ordinamento, la medesima conseguenza sistematica non potrebbe non esser tratta anche per quel che concerne gli effetti successori della cancellazione dal registro di una società di persone che non abbia liquidato interamente i rapporti pendenti, quantunque a questo tipo di società non si applichi la speciale disposizione del citato secondo comma dell'art. 2495. 4. Meno agevole è individuare la sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro, perché il legislatore ne tace. 4.1. È ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva o si può ragionevolmente presumere che avesse contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758 ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito incerto o comunque illiquido privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci al netto dei debiti , un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive. 4.2. Escluso, per le ragioni già da principio accennate, che l'esistenza di tali residui o sopravveniente sia da sola sufficiente a giustificare la revoca della cancellazione della società dal registro, o che valga altrimenti ad impedire l'estinzione dell'ente collettivo, sono state prospettate tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell'eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica degli artt. 528 e segg. c.c Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive. Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione. 5. Occorre ora spostare l'attenzione sul piano processuale, traendo le conseguenze di quanto appena detto. È del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta salvo quanto si dirà a proposito del fallimento . Problemi più complicati si pongono però qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata. In situazioni di tal fatta questa corte ha già in più occasioni avuto modo di affermare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società estinta si vedano Cass. 15 aprile 2010, n. 9032 e Cass. 8 ottobre 2010, n. 20878 , così come di quella proposta nei suoi nei confronti Cass. 10 novembre 2010, n. 22830 e si è ritenuto che, nei processi in corso, anche se non siano stati interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo Cass. 6 giugno 2012, n. 9110 e Cass. 30 luglio 2012, n. 12796 si veda anche, per, un'applicazione di tali principi mediata dalla peculiarità della normativa tributaria, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21773 . 5.1. Le indicazioni giurisprudenziali cui da ultimo s'è fatto cenno appaiono meritevoli di essere avallate. L'aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio - sia pure connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società - consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. come già affermato anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110 . Tale disposizione contempla, infatti, non solo la morte come tale riferibile unicamente alle persone fisiche , ma altresì qualsiasi altra causa per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo. Non parrebbe invece altrettanto plausibile, in simile circostanza, invocare il disposto del successivo art. Ili per la decisiva ragione che il fenomeno successorio di cui si sta parlando non è in alcun modo riconducibile ad un trasferimento tra vivi, o ad un trasferimento mortis causa a titolo particolare che postuli al tempo stesso l'esistenza di un diverso successore universale. Non v'è alcun soggetto diverso dal successore cioè dai soci nei cui confronti possa proseguire il processo di cui era parte la società frattanto cancellata dal registro. Stando così le cose, non v'è motivo per non ritenere applicabili a tale fattispecie le disposizioni dettate dagli artt. 299 e segg. c.p.c. in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa così anche Cass. 16 maggio 2012, n. 7676 . La perdita della capacità di stare in giudizio , cui dette norme alludono, è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa e ricorrono qui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato la suaccennata disciplina dell'interruzione e dell'eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte. Una sola eccezione va segnalata - ma si tratta, appunto, di un'eccezione, come tale destinata ad operare sono nello stretto ambito in cui il legislatore la ha prevista - con riguardo alla disciplina del fallimento. La possibilità, espressamente contemplata dall'art. 10 l. fall., che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnazione continuino a svolgersi nei confronti della società e per essa del suo legale rappresentante , ad onta della sua cancellazione dal registro ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547 . È una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi. 5.2. Ulteriori interrogativi sorgono quando, essendosi il giudizio svolto senza interruzione, la necessità di confrontarsi con la sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese si ponga nel passaggio al grado successivo. Il che può accadere o perché in precedenza siano mancate la dichiarazione dell'evento estintivo o il suo accertamento in una delle altre forme prescritte dai citati artt. 299 e segg. , oppure perché quell'evento si è verificato quando ormai, nel grado precedente, non sarebbe più stato possibile farlo constare, ovvero ancora perché l'estinzione è sopravvenuta dopo la pronuncia della sentenza che ha concluso il grado precedente di giudizio e durante la pendenza del termine d'impugnazione. Pur nella consapevolezza di indicazioni giurisprudenziali non sempre univoche sul punto, le sezioni unite ritengono che l'esigenza di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, se l'evento interruttivo non sia stato fatto constare nel modi di legge, debba considerarsi limitata al grado di giudizio in cui quell'evento è occorso, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione. Viceversa, è principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della giusta parte si vedano, tra le altre, Cass. 3 agosto 2012, n. 14106 Cass. 8 febbraio 2012, n. 1760 Cass. 13 maggio 2011, n. 10649 Cass. 7 gennaio 2011, n. 259 Sez. un. 18 giugno 2010, n. 14699 Cass. 8 giugno 2007, n. 13395 Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783 . Non appare davvero un onere troppo gravoso - né tanto meno un'ingiustificata limitazione del diritto d'azione, a fronte dell'esigenza di tutelare anche i successori della controparte, che potrebbero essere ignari della pendenza giudiziaria - quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite. Né giova qui soffermarsi a discutere del se ed in quale eventuale misura tale regola sia suscettibile di attenuazione o di correttivi quando la parte impugnante non sia in condizione, neppure adoperando l'ordinaria diligenza, di conoscere l'evento estintivo che ha interessato la controparte, né quindi d'individuare i successori nei cui confronti indirizzare correttamente l'atto d'impugnazione. L'evento estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale. Salvo impedimenti particolari sempre in teoria possibili, ma da dimostrare di volta in volta ai fini di un'eventuale rimessione in termini , non appare quindi ammissibile che l'impugnazione provenga dalla - o sia indirizzata alla - società cancellata, e perciò non più esistente, giacché la pubblicità legale cui l'evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza e la necessaria visione unitaria dell'ordinamento non consente di limitare al solo campo del diritto sostanziale la portata delle suaccennate regole inerenti al regime di pubblicità, escludendone l'applicazione in ambito processuale, salvo che vi siano diverse e più specifiche disposizioni processuali di segno contrario come accade per il verificarsi dell'evento interruttivo nell'ambito del singolo grado di giudizio . Non ci si nasconde che ad una logica parzialmente difforme sembra rispondere il principio affermato da queste sezioni unite nel caso d'impugnazione proposta nei confronti di società incorporata a seguito di fusione, nel regime anteriore alla riforma societaria del 2003. La sentenza 14 settembre 2010, n. 19509, ha infatti ammesso che, in quel caso, l'impugnazione possa essere validamente notificata al procuratore costituito di una società che nel precedente grado, successivamente alla chiusura della discussione o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica , si era estinta per incorporazione, qualora l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità giuridica della società mediante la notificazione di esso. Senonché tale affermazione appare condizionata, in quel caso, dal preliminare diniego dell'effetto processuale interruttivo della fusione e dalla considerazione che, nell'incorporazione per fusione, la società incorporante, già prima della citata novella del 2003, partecipando essa stessa alla fusione, non è mai totalmente distinta dalla parte già costituita, onde quel tipo di operazione dipende interamente dalla volontà degli stessi organi delle due società che ne sono protagoniste, ivi compresa l'incorporante che è destinata a subentrare nella posizione processuale dell'incorporata nello stesso senso si veda anche la quasi coeva Sez. un. 19 settembre 2010, n. 19698 . Ben diverso è il caso dell'estinzione conseguente a cancellazione della società dal registro delle imprese, che certamente può anch'essa dipendere da un atto volontario della parte, ma alla quale non può dirsi partecipe il soggetto il socio destinato a succederle nel processo, al quale può essere sì talvolta imputato di aver concorso con la sua volontà a porre la società in liquidazione, ma di regola non certo di averne determinato l'estinzione, a seguito di cancellazione dal registro, nonostante la pendenza di rapporti non ancora definiti. Sicché riemergono appieno, in questo caso, le già accennate esigenze di tutela del successore che sono a base tanto dell'istituto dell'interruzione quanto del principio per cui il giudizio d'impugnazione deve esser sempre instaurato nei confronti della giusta parte , cui soltanto ormai fa capo il rapporto litigioso. 5.3. In caso di violazione del principio appena ricordato, quando cioè l'impugnazione non sia diretta nei confronti della giusta parte , o non provenga da essa, l'impugnazione medesima dev'essere dichiarata inammissibile. È vero che la giurisprudenza di questa corte è apparsa talora incline a ritenere nullo, per errore sull'identità del soggetto anziché inammissibile , l'atto d'impugnazione rivolto ad una parte ormai estinta anziché ai successori si vedano, ad esempio, Cass. 30 marzo 2007, n. 7981 e Cass. 8 giugno 2007, n. 13395 . Ma tale indicazione appare difficilmente condivisibile, ove si rifletta sul fatto che la nullità, in coerenza con la funzione anche informativa dell'atto introduttivo del giudizio, è contemplata dagli artt. 163, comma 3, n. 2, e 164, comma 1, c.p.c. nel caso in cui la lettura di quell'atto evidenzi l'omissione o l'assoluta incertezza degli elementi che occorrono per la corretta identificazione delle parti. Non di questo si tratta nella situazione di cui si sta qui discutendo perché, lungi dall'esservi incertezza sull'identità della parte, questa è ben chiara, ma accade che il giudizio sia stato promosso, oppure che in esso sia stata evocata, una parte la società estinta diversa da quella i relativi soci che quel giudizio avrebbero potuto promuovere, o che avrebbero dovuto esservi evocati. Non è, insomma, l'identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di assumere la veste di parte per l'autore o per il destinatario della chiamata in giudizio. Ed allora, ove tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio o grado di giudizio che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo donde l'inammissibilità dell'atto che lo promuove. 6. Traendo le fila del discorso svolto, in relazione alle questioni per le quali il ricorso è stato portato all'esame delle sezioni unite, si possono dunque enunciare i seguenti principi di diritto Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale a le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali b si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore giudiziale o extragiudiziale il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato . La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta . 7. Facendo applicazione di tali principi nel presente caso, appaiono senz'altro fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, volti entrambi a rivendicare la legittimità sia dell'intervento in causa dei soci, quali successori della società estinta, sia dell'appello incidentale da loro proposto, erroneamente dichiarato inammissibile dalla corte territoriale, restando in ciò assorbito l'esame del primo motivo. Giova solo sottolineare come a tale conclusione non osti il fatto che quello originariamente azionato in giudizio dalla società poi estinta sia un credito da considerarsi allo stato ancora incerto nell'an e nel quantum. Vero è, infatti, che la società attrice ha deciso di farsi cancellare dal registro delle imprese a pochi mesi di distanza dall'esercizio dell'azione tuttavia, non è in questo caso possibile desumere da tale scelta una volontà di rinuncia a detto credito, perché che l'estinzione della società non è dipesa dalla cancellazione intervenuta nell'anno 2002 , e dunque non poteva essere prevista da chi la cancellazione ha deciso, ma è stata invece effetto della successiva riforma del diritto societario entrata in vigore nel 2004 . 8. Ne consegue la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione , cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del primo cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 12 febbraio - 12 marzo 2013, n. 6070 Presidente Preden – Relatore Rordorf Svolgimento del processo La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata in cancelleria il 23 dicembre 2008, in parziale riforma di una precedente pronuncia del Tribunale di Avellino, condannò il Comune di Avellino a pagare alla s.a.s. R.C. di V.M. & amp C. in liquidazione d'ora innanzi indicata come R. la somma di euro 402.649,22, oltre ad interessi, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori pubblici eseguiti da detta società su incarico dell'ente locale. La sentenza è stata impugnata dal Comune di Avellino con ricorso per cassazione notificato ai procuratori domiciliatari della R. nel giudizio d'appello. L'ammissibilità del ricorso è stata però contestata dalla Compagnia Generali Servizi e Finanza s.p.a. in prosieguo indicata come Compagnia Generali , che ha depositato un controricorso nel quale, premesso che il 15 giugno 2005 il credito dedotto in lite le era stato ceduto dalla R., ha fatto presente che quest'ultima società è da considerare estinta sin dai 25 maggio 2007, data in cui è stata cancellata dal registro delle imprese, onde l'impugnazione non avrebbe potuto essere ad essa indirizzata. Altro ricorso avverso la medesima sentenza della Corte d'appello di Napoli, notificato al Comune di Avellino ed alla società R., è stato proposto dall'avv. G.R., difensore dell'anzidetta società nel giudizio di merito, il quale si è lamentato della mancata distrazione delle spese processuali in suo favore. Riuniti i due ricorsi, la prima sezione dì questa corte, con ordinanza n. 9943 del 2012, ne ha sollecitato la rimessione alle sezioni unite affinché sia decisa la questione di massima di particolare importanza consistente nell'individuare la sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una società nella specie una società di persone venga cancellata dal registro delle imprese. I ricorsi riuniti sono stati perciò discussi all'odierna udienza dinanzi alle sezioni unite. Motivi della decisione 1. La corte è chiamata a prendere posizione su un nodo tematico - gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal d.lgs n. 6 del 2003 - in parte già esaminato da alcune sentenze delle sezioni unite nel corso dell'anno 2010. Giova dir subito che non v'è ragione per rimettere qui in discussione i principi in quelle sentenze affermati, dalle quali occorre invece partire, senza ovviamente ripercorrerne l'intero percorso motivazionale ma ricapitolandone brevemente i punti salienti, per cercare di far chiarezza su una serie di ulteriori ricadute derivanti dalla suaccennata riforma del diritto societario. Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione dì una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti dì cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324 . La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Ma è bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro. Ed è questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 4826 del 2010 ha poi ricollegato anche la possibilità che, tanto per le società di persone quanto per le società di capitali, si addivenga anche d'ufficio alla cancellazione della pregressa cancellazione cioè alla rimozione delta cancellazione dal registro in precedenza intervenuta , in forza del disposto dell'art. 2191 c.c., con la conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere. 2. Ferme tali premesse, si tratta ora di mettere meglio a fuoco le conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perché li si è trascurati li si potrebbe allora definire residui non liquidati o perché solo in seguito se ne è scoperta l'esistenza li si suole definire sopravvenienze . Converrà farlo tenendo separati, per maggiore chiarezza espositiva, i rapporti passivi, cioè quelli implicanti l'esistenza di obbligazioni gravanti sulla società, dai rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la società poteva vantare diritti e converrà esaminare anzitutto i profili di diritto sostanziale e poi le conseguenze che se ne debbano trarre sul piano processuale. 3. Il legislatore del codice civile, anche in occasione della già ricordata riforma del diritto societario, si è preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro. Il secondo comma del citato art. 2495 riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il secondo comma del previgente art. 2456 stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. E' prevista, inoltre, anche la possibilità di agire deve intendersi, però, per risarcimento dei danni nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui ma di tale ulteriore previsione non occorre qui occuparsi, non essendo stata esercitata azione alcuna contro il liquidatore nella vertenza in esame. Un'analoga disposizione è dettata, per le società in nome collettivo, dal secondo comma del pure già citato art. 2312, salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell'ente ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali. La stessa regola si ripropone per la società in accomandita semplice, ma l'ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società fa sì che, anche dopo la cancellazione, l'accomandante risponda solo entro ì limiti della sua quota di liquidazione art. 2324 . Lo scarno tessuto normativo cui s'è fatto cenno non sembra autorizzare la conclusione che, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano , e ciò pare tanto più inammissibile In un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione. Ipotizzare - come pure si è fatto da taluni - che la volontaria estinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l'accertamento dì debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori sacrificio che non verrebbe sanato dalla possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione dell'art. 2495, se quest'azione fosse concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella già intrapresa verso la società, non foss'altro che per la necessità di dover riprendere il giudizio da capo con maggiori oneri e col rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate. Ma se allora, anche per non vulnerare il diritto dì difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, deve escludersi che la cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, è del tutto naturale immaginare che questi debiti sì trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica. La ratio della norma dianzi citata, d'altronde, palesemente risiede proprio in questo nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta sì trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori sembra dubitarne Cass. 13 luglio 2012, n. 11968, ma in base ad una motivazione in buona parte imperniata sulla disposizione dell'art. 36, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, operante solo nello specifico settore del diritto tributario . Puntualmente autorevole dottrina ha affermato che la responsabilità dei soci trova giustificazione nel carattere strumentale del soggetto società venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto . Persuade di ciò anche il fatto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica si veda, in argomento, Cass. 3 aprile 2003, n. 5113 . Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati ì pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D'altro canto, alla tesi - pure in sé certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui ì soci di società di capitali o il socio accomandante della società in accomandita semplice abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453 , sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione anche, come sì dirà, ai fini processuali , fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'Inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo. Della correttezza della ricostruzione sistematica dell'istituto in termini almeno lato sensu successori è d'altronde lo stesso legislatore a fornire un indizio assai significativo, disponendo che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede della medesima società art. 2495 cit. secondo comma, ultima parte . Non interessa qui soffermarsi sulle perplessità che da talune parti sono state solevate quanto all'idoneità dì tale disposizione ad assicurare adeguatamente il diritto dì difesa dei soci nei cui confronti la domanda sia proposta. Importa notare come il legislatore, inserendo siffatta previsione processuale nel corpo di un articolo del codice civile, si sia palesemente ispirato al secondo comma dell'art. 303 c.p.c., che consente, entro l'anno dalla morte della parte, di notificare l'atto di riassunzione agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto testimonianza evidente di una visione in chiave successoria del meccanismo in forza del quale i soci possono esser chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della società estinta. Ed è appena il caso dì aggiungere che, per ovvie ragioni dì coerenza dell'ordinamento, la medesima conseguenza sistematica non potrebbe non esser tratta anche per quel che concerne gli effetti successori della cancellazione dal registro di una società di persone che non abbia liquidato interamente i rapporti pendenti, quantunque a questo tipo dì società non si applichi la speciale disposizione del citato secondo comma dell'art. 2495. 4. Meno agevole è individuare la sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro, perché il legislatore ne tace. 4.1. E' ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva o si può ragionevolmente presumere che avesse contezza sia da intendere come una tacita manifestazione dì volontà dì rinunciare alla relativa pretesa sì veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758 ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito incerto o comunque illiquido privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Ma quando, invece, si tratta dì un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci al netto dei debiti , un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci sì può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive. 4.2. Escluso, per le ragioni già da principio accennate, che l'esistenza di tali residui o sopravveniente sia da sola sufficiente a giustificare la revoca della cancellazione della società dai registro, o che valga altrimenti ad impedire l'estinzione dell'ente collettivo, sono state prospettate tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell'eredità giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica degli artt. 528 e segg. cc. Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppa dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive. Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o dì quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione, 5. Occorre ora spostare l'attenzione sul piano processuale, traendo le conseguenze di quanto appena detto. E' del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta salvo quanto si dirà a proposito del fallimento . Problemi più complicati si pongono però qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata. In situazioni di tal fatta questa corte ha già in più occasioni avuto modo di affermare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società estinta si vedano Cass. 15 aprile 2010, n. 9032 e Cass. 8 ottobre 2010, n. 20878 , così come di quella proposta nei suoi nei confronti Cass. 10 novembre 2010, n. 22830 e si è ritenuto che, nei processi in corso, anche se non siano stati interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, sì trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei al precedenti gradì del processo Cass. 6 giugno 2012, n. 9110 e Cass. 30 luglio 2012, n, 12796 si veda anche, per un'applicazione di tali principi mediata dalla peculiarità della normativa tributaria, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21773 . 5.1. Le indicazioni giurisprudenziali cui da ultimo s'è fatto cenno appaiono meritevoli di essere avallate. L'aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio - sia pure connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società - consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. come già affermato anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110 . Tale disposizione contempla, infatti, non solo la morte come tale riferibile unicamente alle persone fisiche , ma altresì qualsiasi altra causa per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo. Non parrebbe invece altrettanto plausibile, in simile circostanza, invocare il disposto del successivo art. Ili per la decisiva ragione che il fenomeno successorio di cui si sta parlando non è in alcun modo riconducibile ad un trasferimento tra vivi, o ad un trasferimento mortis causa a titolo particolare che postuli al tempo stesso l'esistenza di un diverso successore universale. Non v'è alcun soggetto diverso dal successore cioè dai soci nei cui confronti possa proseguire il processo di cui era parte la società frattanto cancellata dal registro. Stando così le cose, non v'è motivo per non ritenere applicabili a tale fattispecie le disposizioni dettate dagli artt. 299 e segg. c.p.c. in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa così anche Cass. 16 maggio 2012, n. 7676 . La perdita della capacità di stare in giudizio , cui dette norme alludono, è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa e ricorrono qui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato la suaccennata disciplina dell'interruzione e dell'eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte. Una sola eccezione va segnalata - ma si tratta, appunto, dì un'eccezione, come tale destinata ad operare sono nello stretto ambito in cui il legislatore la ha prevista - con riguardo alla disciplina del fallimento. La possibilità, espressamente contemplata dall'art. 10 L. fall., che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatone continuino a svolgersi nei confronti della società e per essa del suo legale rappresentante , ad onta della sua cancellazione dal registro ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547 . E' una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto come del resto accade anche per l'imprenditore persona Fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi. 5.2. Ulteriori interrogativi sorgono quando, essendosi il giudizio svolto senza interruzione, la necessità di confrontarsi con la sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese si ponga nel passaggio al grado successivo. Il che può accadere o perché in precedenza siano mancate la dichiarazione dell'evento estintivo o il suo accertamento in una delle altre forme prescritte dai citati artt. 299 e segg. , oppure perché quell'evento si è verificato quando ormai, nel grado precedente, non sarebbe più stato possibile farlo constare, ovvero ancora perché l'estinzione è sopravvenuta dopo la pronuncia della sentenza che ha concluso il grado precedente di giudizio e durante la pendenza del termine d'impugnazione. Pur nella consapevolezza dì indicazioni giurisprudenziali non sempre univoche sul punto, le sezioni unite ritengono che l'esigenza di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, se l'evento interruttivo non sia stato fatto constare nel modi dì legge, debba considerarsi limitata al grado di giudizio in cui quell'evento è occorso, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione. Viceversa, è principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della giusta parte si vedano, tra le altre, Cass. 3 agosto 2012, n. 14106 Cass. 8 febbraio 2012, n. 1760 Cass. 13 maggio 2011, n. 10649 Cass. 7 gennaio 2011, n, 259 Sez. un. 18 giugno 2010, n. 14699 Cass. 8 giugno 2007, n. 13395 Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783 . Non appare davvero un onere troppo gravoso - né tanto meno un'ingiustificata limitazione del diritto d'azione, a fronte dell'esigenza di tutelare anche i successori della controparte, che potrebbero essere ignari della pendenza giudiziaria - quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite. Né giova qui soffermarsi a discutere del se ed in quale eventuale misura tale regola sia suscettibile di attenuazione o di correttivi quando la parte impugnante non sia in condizione, neppure adoperando l'ordinaria diligenza, di conoscere l'evento estintivo che ha interessato la controparte, né quindi d'individuare i successori nei cui confronti indirizzare correttamente l'atto d'impugnazione. L'evento estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale. Salvo impedimenti particolari sempre in teoria possibili, ma da dimostrare di volta in volta ai finì di un'eventuale rimessione in termini , non appare quindi ammissibile che l'impugnazione provenga dalla - o sia indirizzata alla - società cancellata, e perciò non più esistente, giacché la pubblicità legale cui l'evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza e la necessaria visione unitaria dell'ordinamento non consente di limitare al solo campo del diritto sostanziale la portata delle suaccennate regole inerenti al regime di pubblicità, escludendone l'applicazione in ambito processuale, salvo che vi siano diverse e più specifiche disposizioni processuali di segno contrario come accade per il verificarsi dell' evento interattivo nell'ambito del singolo grado di giudizio . Non ci si nasconde che ad una logica parzialmente difforme sembra rispondere il principio affermato da queste sezioni unite nel caso d'impugnazione proposta nei confronti di società incorporata a seguito di fusione, nel regime anteriore alla riforma societaria del 2003. La sentenza 14 settembre 2010, n. 19509, ha infatti ammesso che, in quel caso, l'impugnazione possa essere validamente notificata al procuratore costituito di una società che nel precedente grado, successivamente alla chiusura della discussione o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica , si era estinta per incorporazione, qualora l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità giuridica della società mediante la notificazione di esso. Senonché tale affermazione appare condizionata, in quel caso, dal preliminare diniego dell'effetto processuale interruttivo della fusione e dalla considerazione che, nell'incorporazione per fusione, la società incorporante, già prima della citata novella del 2003, partecipando essa stessa alla fusione, non è mai totalmente distinta dalla parte già costituita, onde quel tipo di operazione dipende interamente dalla volontà degli stessi organi delle due società che ne sono protagoniste, ivi compresa l'incorporante che è destinata a subentrare nella posizione processuale dell'incorporata nello stesso senso si veda anche la quasi coeva Sez. un. 19 settembre 2010, n. 19698 . Ben diverso è il caso dell'estinzione conseguente a cancellazione della società dal registro delle imprese, che certamente può anch'essa dipendere da un atto volontario della parte, ma alla quale non può dirsi partecipe il soggetto il socio destinato a succederle nel processo, al quale può essere sì talvolta imputato di aver concorso con la sua volontà a porre la società in liquidazione, ma di regola non certo di averne determinato l'estinzione, a seguito di cancellazione dal registro, nonostante la pendenza di rapporti non ancora definiti. Sicché riemergono appieno, in questo caso, le già accennate esigenze di tutela del successore che sono a base tanto dell'istituto dell'interruzione quanto del principio per cui il giudizio d'impugnazione deve esser sempre instaurato nei confronti della giusta parte , cui soltanto ormai fa capo il rapporto litigioso. 5.3. In caso di violazione del principio appena ricordato, quando cioè l'impugnazione non sia diretta nei confronti della giusta parte , o non provenga da essa, l'impugnazione medesima dev'essere dichiarata inammissibile. E' vero che la giurisprudenza di questa corte è apparsa talora incline a ritenere nullo, per errore sull'identità del soggetto anziché inammissibile , l'atto d'impugnazione rivolto ad una parte ormai estinta anziché ai successori sì vedano, ad esempio, Cass. 30 marzo 2007, n. 7981 e Cass. 8 giugno 2007, n. 13395 . Ma tale indicazione appare difficilmente condivisibile, ove si rifletta sul fatto che la nullità, in coerenza con la funzione anche informativa dell'atto introduttivo del giudizio, è contemplata dagli artt. 163, comma 3°, n. 2, e 164, comma 1°, c.p.c. nel caso in cui la lettura di quell'atto evidenzi l'omissione o l'assoluta incertezza degli elementi che occorrono per la corretta identificazione delle parti. Non di questo si tratta nella situazione di cui si sta qui discutendo perché, lungi dall'esservi incertezza sull'identità della parte, questa è ben chiara, ma accade che il giudizio sia stato promosso, oppure che in esso sia stata evocata, una parte la società estinta diversa da quella i relativi soci che quel giudizio avrebbero potuto promuovere, o che avrebbero dovuto esservi evocati. Non è, insomma, l'identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di assumere la veste di parte per l'autore o per il destinatario della chiamata in giudizio. Ed allora, ove tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio o grado di giudizio che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo donde l'inammissibilità dell'atto che lo promuove. 6. Traendo le fila del discorso svolto, in relazione alle questioni per le quali i ricorsi sono stati portati all'esame delle sezioni unite, si possono dunque enunciare i seguenti principi di diritto Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale a le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali b si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore giudiziale o extragiudiziale il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato . La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interattivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c, con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. 7. In applicazione di tali principi il ricorso proposto dal Comune di Avellino nei confronti della ormai estinta società R. deve essere dichiarato inammissibile. A diversa conseguenza non può condurre la circostanza che la cessionaria del credito a suo tempo azionato da detta società sia intervenuta nel giudizio di cassazione depositando un controricorso, non essendo tale intervento idoneo a sanare l'originaria inammissibilità del ricorso proposto contro un soggetto non più esistente. 8 II ricorso dell'avv. R., inammissibile per le medesime ragioni nella parte in cui è rivolto nei confronti dell'ormai estinta società R., lo è anche nella parte in cui è riferito al Comune di Avellino onde non occorre porsi un problema di eventuale integrazione del contraddittorio in questa sede nei confronti dei soci della R. , perché, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma si vedano, in tal senso, Sez. un. 7 luglio 2010, n. 16037 e Cass. 30 gennaio 2012, n. 1301 . 9. La novità dei profili giuridici esaminati suggerisce dì compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.