Individuati i requisiti minimi necessari per svolgere attività di intermediazione nel mercato del diritto d’autore

Con il decreto del 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato i requisiti indispensabili per poter operare nel mercato del diritto d’autore, dopo che il d.l. n. 1/2012 ha liberalizzato l’attività di intermediazione ed amministrazione dei diritti connessi.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 59 dell’11 marzo 2013 il d.p.c.m. 19 dicembre, recante l’ndividuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge numero 633/1941 e successive modificazioni. Maggior coinvolgimento dei titolari nella gestione dei loro diritti. Il d.l. numero 1/2012 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni, dalla legge numero 27/2012, prevede all’art. 39, comma 2, che l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, in qualunque forma attuata, è libera. La finalità è quella di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonchè l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari di diritti . Il d.p.c.m. è stato emanato in attuazione della medesima legge, che imponeva appunto l’adozione di un decreto, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che individuasse i requisiti minimi necessari per operare in tale mercato. Le caratteristiche necessarie. Indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, l’impresa che aspira ad operare nel settore del diritto d’autore deve essere costituita in forma consentita dall’ordinamento, con adeguate figure professionali, organizzata nel rispetto del d.lgs. numero 231/2001, ed in modo tale da consentire l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti aver sottoscritto una fideiussione bancaria pari ad almeno il 30% del valore dei diritti amministrati nell’anno precedente aver come oggetto sociale esclusivo o prevalente l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. Criteri di trasparenza ed equità. Le imprese sono inoltre tenute ad adottare criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti , comunicandogli periodicamente l'ammontare dei compensi maturati e le relative modalità di determinazione e consentendogli sempre di verificarli tramite procedure informatiche. Oneri di comunicazione. Le imprese hanno l’obbligo di segnalare l’inizio dell’attività secondo le generali modalità previste dall’art. 19, legge numero 241/1990 e di fornire alle amministrazioni tutte le informazioni richieste. Devono poi pubblicare sul proprio sito internet il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato e il valore economico dei diritti amministrati l'elenco degli accordi quadro sottoscritti con gli utilizzatori delle opere e lo statuto e l'elenco dei soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione e direzione . L’elenco degli idonei sul sito del governo. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che sono in possesso delle caratteristiche richieste e che hanno adempiuto agli oneri previsti, cancellando, allo stesso modo, quelle che non sono più in regola.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 19 dicembre 2012 G.U. 11 marzo 2013, n. 59 Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4 che dispone, tra l'altro, la costituzione dell'IMAIE, avente come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonchè l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che, Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori IMAIE in liquidazione , dispone la costituzione del nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori nuovo IMAIE , associazione avente personalità giuridica di diritto privato che opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'art. 7 della legge n. 93 del 1992 Visto l'art. 7, comma 2, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 il quale stabilisce, tra l'altro, che A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'art. 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'art. 39, comma 2, il quale dispone che Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonchè l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari di diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera. Considerato che, l'art. 39, comma 3, del predetto decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede che Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 30 il quale dispone, tra l'altro, che Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con il quale il consigliere della Corte dei conti, dott. Paolo Peluffo, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2012 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, consigliere Paolo Peluffo, oltre alle funzioni già delegate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2011, tra l'altro, sono state altresì delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonchè l'attuazione delle relative politiche Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 3 dicembre 2012 Sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Decreta Art. 1 Requisiti minimi per le imprese operanti nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori 1. Al fine di consentire un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonchè di tutelare gli interessi dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e di intermediazione di tali diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono i seguenti a costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea e che consenta l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti b ubicazione nel territorio dello Stato italiano della sede legale o di una sua dipendenza o di una stabile organizzazione c dotazione e mantenimento di un patrimonio netto minimo, comunque denominato, non inferiore a euro diecimila o, entro il limite di euro centoventimila, al cinque per cento del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente d sottoscrizione, a tutela dei titolari dei diritti, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di inizio dell'attività, di apposita fideiussione bancaria per un importo equivalente al trenta per cento del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente e organizzazione della gestione dei diritti connessi attraverso adeguate figure professionali, mezzi tecnici e sistemi informatici f disponibilità di una banca dati informatica, regolarmente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti connessi amministrati e dei loro aventi causa accessibile ai titolari dei diritti e agli utilizzatori delle opere, anche al fine di agevolare la distribuzione dei compensi g adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni h previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi 1 l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente 2 la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del libro V - Titolo II - Capo III - Sezione III - paragrafo 2 del codice civile 3 la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del codice civile 4 la redazione del bilancio ai sensi del libro V - Titolo V - Capo V - Sezione IX del codice civile 5 la presenza di un collegio sindacale ai sensi del libro V - Titolo V - Capo V - Sezione VI-bis - paragrafo 3 del codice civile 6 il regolamento interno di ripartizione dei diritti 7 il regolamento interno inerente le modalità di iscrizione e/o di conferimento del mandato 8 l'attribuzione degli incarichi di amministrazione e direzione a soggetti dotati di comprovata esperienza e capacità professionale per i quali non sussistano situazioni di conflitto d'interessi e sussista, altresì, l'assenza di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile nonchè assenza di condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per delitti previsti nel libro V - titolo XI del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento, nonchè l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni 9 la gestione separata, attraverso apposite contabilità analitiche, delle somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti, nonchè degli eventuali piani di investimento effettuati con tali somme. Le risultanze delle contabilità analitiche devono essere evidenziate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio. Art. 2 Requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi 1. Al fine di consentire un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni nonchè di tutelare gli interessi dei titolari aventi diritto, le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e di intermediazione di tali diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono tenute a ad adottare criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento all'accettazione e alla risoluzione del mandato o del rapporto associativo, alle tipologie dei rapporti di gestione istaurabili, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti, nonchè alle condizioni, ai costi e alle provigioni poste a carico dei titolari dei diritti b ad adottare criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti degli utilizzatori e delle altre società di gestione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe e alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti c a comunicare periodicamente, e comunque entro l'esercizio successivo a quello della maturazione dei diritti, ai titolari dei diritti l'ammontare dei compensi maturati e le relative modalità di determinazione d a consentire ai titolari dei diritti la verifica dei compensi maturati attraverso idonee procedure informatiche e ad adottare criteri prudenziali nella politica di investimento inerente, nelle more della loro ripartizione, le somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti f a procedere, in assenza di obiettive ragioni ostative, alla ripartizione e al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre i 12 mesi successivi la scadenza dell'anno finanziario in cui è avvenuta la riscossione g ad adottare idonee procedure per la rapida individuazione dei titolari dei diritti h ad affidare la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 i a non imporre ai titolari dei diritti alcuna obbligazione che non sia oggettivamente necessaria per la protezione dei loro diritti e dei loro interessi l a consentire la comunicazione con i titolari dei diritti e con gli utilizzatori attraverso mezzi elettronici. Art. 3 Oneri di comunicazione 1. Le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ai fini della verifica del razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono tenute a a segnalare l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni pubbliche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 1 e 2 b a pubblicare sul proprio sito internet il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato e il valore economico dei diritti amministrati c a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli accordi quadro sottoscritti con gli utilizzatori delle opere nonchè l'elenco degli accordi di reciprocità sottoscritti con imprese che esercitano in altri Paesi l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi d a pubblicare sul proprio sito internet lo statuto e l'elenco dei soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione e direzione e a fornire alle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a tutte le informazioni da queste richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio dell'attività e che hanno ottemperato agli oneri di comunicazione di cui ai punti b , c , d , e . Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede a dare comunicazione sul proprio sito delle imprese che risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente decreto. Art. 4 Clausola di invarianza della spesa 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.