Il marito è anche socio di fatto della moglie? Il fallimento si estende anche a lui

L’interpretazione degli atti posti in essere dal coniuge mostra la prevalenza dell’ affectio societatis rispetto all’ affectio familiaris è pertanto corretta la dichiarazione di fallimento in estensione al fallimento della ditta individuale della moglie.

A questa conclusione è giunta la Cassazione con la sentenza n. 1348/13, depositata il 21 gennaio. Il caso. Un uomo presenta opposizione alla dichiarazione di fallimento in estensione al fallimento della ditta individuale della moglie, ma la sua richiesta viene respinta in entrambi i gradi di merito. Il marito, infatti, avrebbe compiuto atti di gestione in tale impresa e tra i due coniugi sarebbe esistita una società di fatto nella fattispecie, insomma, l’affectio societatis sarebbe stata prevalente rispetto all’ affectio familiaris . Un ricorso alquanto confuso. L’uomo ricorre allora per cassazione, cumulando indistintamente e confusamente – a giudizio degli Ermellini – mezzi di impugnazione eterogenei. In sintesi, si lamenta che il ricorso non sarebbe stato notificato alla società di fatto né sarebbe stato dichiarato il fallimento di quest’ultima. La sentenza sarebbe inoltre stata pronunciata dopo un anno dallo scioglimento dalla società in conseguenza del fallimento della prima socia infine l’affermazione dell’esistenza di una società di fatto non sarebbe stata sufficientemente provata. Il giudizio è stato instaurato correttamente. La S.C. rileva che la sentenza è stata correttamente pronunciata nei confronti delle parti citate in giudizio, non essendo decisivo al riguardo quanto risulta dalla sua formale intestazione. Quanto alla notifica, essa risulta essere avvenuta in modo regolare, tramite la consegna a mani del figlio convivente. La dichiarazione di fallimento del ricorrente nella qualità di socio di una società di fatto con la moglie precedentemente fallita quale imprenditrice individuale comporta l’implicita dichiarazione di fallimento di tale società, tenuto conto che il fallimento del secondo soggetto implica la risoluzione in senso positivo della questione pregiudiziale circa l’esistenza di una società di fatto tra i due soggetti. Limite temporale un’applicazione problematica. I giudici di legittimità riconoscono poi che, in caso di società di fatto, l’applicazione di un limite temporale per la dichiarazione di fallimento in estensione è problematica l’applicabilità di detto termine è stata ammessa in passato, individuando il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell’attività sia stata portata a conoscenza di terzi con mezzi idonei in ogni caso, nella fattispecie in questione il fallimento della socia non aveva determinato lo scioglimento della società di fatto, ma al massimo il decorso del termine utile per la ricostituzione della compagine sociale. La prova dell’esistenza della società di fatto è questione di merito. Infine, l’apprezzamento delle prove in ordine alla sussistenza della società di fatto tra i coniugi costituisce questione di merito, non censurabile in Cassazione. Per questi motivi la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 novembre 2012 – 21 gennaio 2013, n. 1348 Presidente Plenteda – Relatore Ceccherini Svolgimento del processo 1. Con sentenza in data 15 febbraio 2006, la Corte d'appello di Salerno confermò la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno aveva respinto l'opposizione di S M. alla sua dichiarazione di fallimento, in estensione del fallimento della moglie L A. , titolare di ditta individuale, per aver compiuto atti di gestione di tale impresa, e sul presupposto dell'esistenza di una società di fatto tra i coniugi. La corte osservò che il giudizio di opposizione si era correttamente svolto in contraddittorio con la curatela del fallimento M. , che poi si identificava con quella del fallimento A. che nella fattispecie di società di fatto con due soci non si richiedeva, per l'estensione del fallimento dell'imprenditore apparentemente individuale all'altro socio una formale dichiarazione di fallimento della società di fatto che il M. era stato regolarmente convocato con atto notificatogli il 28 maggio 2001 a mani del figlio Ma. che l'eccezione di tardività della dichiarazione di fallimento in estensione del fallimento già dichiarato non era ravvisabile, trattandosi di socio di fatto e potendosi opporre solo le vicende conoscibili attraverso la lettura delle iscrizioni nel registro delle imprese che nella fattispecie era stata acquisita una prova macroscopica della prevalenza della affectio societatis rispetto all'affectio familiaris. 2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre M.S. , con un atto affidato a cinque motivi, illustrato anche con memoria. Il fallimento resiste con controricorso. Ragioni in fatto e in diritto della decisione 3. Il ricorso cumula indistintamente e confusamente mezzi d'impugnazione eterogenei. Per quanto è possibile comprendere dalla sua lettura, con esso si deduce che - la sentenza con la quale il tribunale aveva rigettato l'opposizione alla dichiarazione di fallimento in estensione sarebbe nulla perché non pronunciata nei confronti della curatela del fallimento M.S. , che era rimasta contumace pur essendo stata citata primo motivo - il ricorso per l'estensione del fallimento non sarebbe stato notificato alla società di fatto nella sede sociale, né a A.L. né a S M. nella sua qualità di socio di fatto, essendo l'avviso di ricevimento prodotto in atti firmato da soggetto non legittimato secondo motivo - non era stato dichiarato il fallimento della società di fatto, costituente il presupposto del fallimento in estensione terzo motivo - la sentenza sarebbe inutiliter data perché non vi sarebbe stata la necessaria audizione dei soci illimitatamente responsabili , e sarebbe stata emessa dopo l'anno dallo scioglimento della società, verificatosi a norma dell'art. 2288 c.c. in conseguenza della dichiarazione di fallimento della prima socia quarto motivo - il fallimento in estensione sarebbe carente di prova in ordine ai presupposti per l'affermazione dell'esistenza di una società di fatto. 4. I motivi di ricorso, nella misura in cui sfuggono al vizio d'inammissibilità per l'indebita commissione di censure riconducibili a mezzi d'impugnazione diversi tra quelli contemplati dall'art. 360 comma primo c.p.c., sono infondati. Al riguardo è sufficiente considerare che - la sentenza è sempre pronunciata nei confronti delle parti citate nel giudizio, al riguardo non essendo decisivo quanto risulta dalla sua formale intestazione, sicché è intrinsecamente contraddittorio assumere che la sentenza non sarebbe stata pronunciata nei confronti del Fallimento M.S. , pur essendo stato il medesimo fallimento citato nel giudizio in opposizione, ed essendo rimasto contumace - il ricorso per il fallimento è stato regolarmente notificato a S M. , consegnandolo a mani del figlio convivente Ma. , a norma dell'art. 139 cpv. c.p.c. - la dichiarazione di fallimento del ricorrente nella qualità di socio di una società di fatto con la moglie, in precedenza dichiarata fallita quale imprenditrice individuale, comporta l'implicita dichiarazione di fallimento di tale società, tenuto conto che il fallimento del secondo soggetto, in quanto basato sulla indicata qualità di socio, implica la positiva risoluzione della questione pregiudiziale circa l'esistenza di una società di fatto fra i due soggetti e deve pertanto considerarsi dichiarato a norma dell'art. 147 della legge fallimentare Cass. 6 dicembre 1996 n. 10889 2 aprile 1998 n. 3404 - il sistema delle norme relative alle società libro V del codice civile , prevedendo che possano essere opposte ai creditori solo le vicende siano esse societarie o personali conoscibili attraverso la regolare iscrizione nel registro delle imprese, rende problematica l'applicazione di un limite temporale per la dichiarazione di fallimento in estensione nel caso di società di fatto Corte Cost. ord. n. 36/2003 l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro è stata bensì ammessa da questa corte di legittimità nel regime anteriore alla riforma di cui al decreto n. 5 del 2006, ma con la precisazione che in tal caso il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone d'individuare il dies a quo nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata, ciò che nella fattispecie non si allega in ogni caso il fallimento della socia A. non aveva determinato lo scioglimento della società di fatto, ma al più il decorso del termine utile per la ricostituzione della compagine sociale, secondo la giurisprudenza di questa corte, con l'ulteriore corollario che l'inutile decorso anche di questo termine non aveva avuto altra conseguenza che la messa in liquidazione della società, e non la sua estinzione - l'apprezzamento delle prove acquisite al processo in ordine alla sussistenza della società di fatto tra i coniugi è rimesso al giudice di merito, e l'in-terpretazione degli atti posti in essere dal ricorrente, nel senso che essi sarebbero stati espressione di affectio familiaris e non di affectio societatis è questione di merito non deducibile direttamente in cassazione. 5. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.