I tanti immobili della società non sono “liquidi”, lo stato di insolvenza c’è eccome

La consistenza del patrimonio immobiliare e la capienza dei debiti sociali non escludono lo stato di insolvenza che deriva da illiquidità.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1347/13 depositata il 21 gennaio. Il caso. Una società per azioni si vede respingere dai giudici di merito l’opposizione alla sua dichiarazione di fallimento. La Corte di secondo grado aveva escluso la nullità del procedimento, in quanto il termine per comparire assegnato alla società nell’istruttoria prefallimentare, sebbene di soli 3 giorni, aveva comunque consentito all’amministratore di comparire personalmente all’udienza, e di presentare una memoria prima della dichiarazione di fallimento. La stessa società presenta ricorso per cassazione che, tuttavia, viene rigettato in toto dai giudici di legittimità. Il termine deve rispettare il diritto di difesa, ma è affidato al libero apprezzamento del giudice. In merito al primo motivo, la Cassazione rileva che il termine da assegnare al debitore perché compaia in camera di consiglio in sede di istruttoria prefallimentare resta affidato al libero apprezzamento del giudice, ovviamente devono essere osservate le modalità minime indispensabili per il rispetto della garanzia costituzionale del diritto di difesa , e il debitore deve esser messo nella situazione di conoscere l’iniziativa assunta nei suoi confronti e di difendersi nei limiti delle finalità e delle speciali ragioni di urgenza e tempestività del procedimento . La consistenza del patrimonio immobiliare non esclude l’insolvenza. Altra censura riguarda lo stato di illiquidità che, secondo la parte ricorrente, era soltanto temporanea. La società, infatti, disponeva di un patrimonio immobiliare di valore ben superiore all’importo complessivo dei debiti ammessi al passivo. La S.C., tuttavia, ha chiarito che l’insolvenza che deriva da illiquidità non è esclusa dalla consistenza del patrimonio immobiliare e dalla capienza dei debiti sociali . La ricorrente, insomma, oltre a vedersi rigettare il ricorso, dovrà pagare le spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 novembre 2012 – 21 gennaio 2013, n. 1347 Presidente Plenteda – Relatore Ceccherini Svolgimento del processo 1. Con sentenza in data 31 maggio 2005, la Corte d'appello di Venezia confermò la sentenza con la quale il Tribunale di Padova in data 18 giugno 1993 aveva respinto l'opposizione dell'Eurofin s.p.a. alla sua dichiarazione di fallimento. La corte considerò che il termine per comparire assegnato alla società nell'istruttoria prefallimentare, sebbene di soli tre giorni, avesse consentito all'amministratore di comparire personalmente all'udienza, e di presentare una memoria redatta da un legale, prima della dichiarazione di fallimento, sicché doveva escludersi la nullità del procedimento per violazione dell'art. 15 legge fall. il cospicuo patrimonio fallimentare non escludeva una situazione d'illiquidità grave, né quindi l'insolvenza la prova testimoniale articolata era in parte irrilevante e nel resto inammissibile perché implicante giudizi. 2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre Eurofin s.p.a., con un atto affidato a tre motivi. Il fallimento resiste con controricorso. Anche la Locat s.p.a., incorporante dell'originaria creditrice istante, resiste con controricorso. Ragioni in fatto e in diritto della decisione 3. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per violazione del principio del contraddittorio, per l'insufficienza del termine di tre giorni a comparire. 4. Il motivo è infondato. Il termine assegnato per comparire nell'istruttoria prefallimentare consenti all'amministratore della società di comparire personalmente all'udienza e di depositare una memoria redatta da un legale. Non si allega, invece, che la parte, comparendo innanzi al tribunale, si sarebbe lamentata della brevità del termine e avrebbe richiesto un differimento dell'udienza. Sul punto, la giurisprudenza di questa corte, nel regime anteriore alla riforma della legge fallimentare operata con la Novella n. 5 del 2006, era costantemente orientata nel senso che il termine da assegnare al debitore perché compaia in camera di consiglio in Sede d'istruttoria prefallimentare resta affidato al prudente apprezzamento del giudice, sempre che siano osservate le modalità minime indispensabili per il rispetto della garanzia costituzionale del diritto di difesa, e il debitore sia posto in grado di conoscere l'iniziativa assunta nei suoi confronti e di difendersi nei limiti delle finalità e delle speciali ragioni di urgenza e tempestività del procedimento, cui la fissazione del detto termine deve conformarsi restando irrilevanti le circostanze del caso concreto che potrebbero contrastare con quelle esigenze Cass. 4 agosto 1988 n. 4824 per una fattispecie simile a quella odierna, in cui era stato comunicato l'avviso per l'udienza prefallimentare fissata per il giorno seguente, con comparizione effettiva del debitore assistito da legale, senza il rilievo di eccezioni o riserve sulla predetta brevità, né sollecitazioni specifiche a un differimento dell'udienza a tutela del proprio diritto di difesa, cfr. Cass. 12 marzo 2008 n. 6721 . 5. Con il secondo motivo si denunciano vizi di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente lo stato d'insolvenza, laddove, secondo l'assunto della difesa, si trattava soltanto d'illiquidità temporanea. Al giudizio della corte territoriale, circa la gravità della situazione d'illiquidità e l'inesistenza di previsioni favorevoli nel breve periodo, si oppone che a la società disponeva di un patrimonio immobiliare di valore ben superiore all'importo complessivo dei debiti ammessi al passivo b l'affermazione che l'immobile posseduto in Feltre potesse avere un rilevante valore commerciale solo in caso di cambio di destinazione, cosa per la quale erano necessari tempi molto lunghi, sarebbe in contraddizione rispetto agli elementi emersi in corso di causa c la compensazione delle spese del giudizio, motivata dal giudice d'appello in considerazione della valutazione positiva delle prospettive di soluzione della crisi, dimostra una potenzialità economica della società che avrebbe richiesto un maggior approfondimento d limitandosi a dichiarare inammissibile la prova testimoniale articolata, perché implicante un giudizio, la corte territoriale sarebbe incorsa in un'omissione di motivazione. 6. Le doglianze sono infondate. Sub a è da ricordare che l'insolvenza che deriva da illiquidità non è esclusa dalla consistenza del patrimonio immobiliare e dalla capienza dei debiti sociali sub b si ricorda che il vizio di contraddittorietà della motivazione è ravvisabile solo nel contrasto tra singole affermazioni contenute nel testo della medesima sentenza, e non tra quanto si afferma in sentenza e quanto emerso dal processo, la cui valutazione costituisce invece questione di apprezzamento del fatto riservata esclusivamente al giudice di merito la censura sub c , ancor prima che generica, è intrinsecamente perplessa, e quindi inammissibile generica, e perciò inammissibile, è infine la censura sub d , che non tiene conto della motivazione data dal giudice d'appello della ritenuta irrilevanza del capo 2 della prova testimoniale, e dell'implicazione di giudizi soggettivi nei capitoli 1 e 3 della medesima prova. 7. Con il terzo motivo si lamenta che il fallimento sia stato dichiarato a istanza della Locat s.p.a., che è poi risultata non essere creditrice. Il motivo è infondato. Essendo stato il fallimento dichiarato nel 1993, anteriormente alla novella del decreto n. 5 del 2006, doveva applicarsi l'art. 6 del r.d. n. 267 del 1942, che prevedeva la dichiarazione di fallimento anche d'ufficio. 8. In conclusione il ricorso deve essere respinto Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento e di Locat s.p.a., liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4,500,00 per compenso, oltre agli accessori di legge, per ciascuna delle parti resistenti.