Possibile l’ammissione incondizionata del credito nonostante il verificarsi di un evento futuro ed incerto prima della chiusura dello stato passivo

Al centro dell’attenzione la problematica concernente l’ammissibilità o meno dell’opposizione allo stato passivo da parte di una società, che, per il proprio credito, era stata ammessa allo stato passivo con riserva in via condizionata all’escussione di una fideiussione.

Nella specie, si tratta di un credito condizionale, nella particolare ipotesi, in cui l’evento futuro ed incerto, ovvero il pagamento alla Banca garantita, preceda la chiusura dello stato passivo. Per risolvere tale quaestio , la Suprema Corte, non condividendo la conclusione circa l’inammissibilità - cui era pervenuta la Corte territoriale - rileva che il verificarsi dell’evento, dedotto in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., al fine di farne conseguire l’ammissione incondizionata, ha integrato la condizione dell’azione, che, come tale, andava valutata dalla Corte del merito, al fine di farne conseguire l’ammissione del credito in via definitiva. Inoltre – precisano gli Ermellini – la pronuncia di inammissibilità non tiene conto del fatto che la condizione ovvero, il pagamento a favore della Banca garantita si era avverata nel caso in tempo utile per la proposizione dell’opposizione allo stato passivo, ed al momento della decisione l’ammissione incondizionata non era preclusa dall’evento in condizione che si era già verificato. Il fatto. Una società anonima viene ammessa al passivo di una società per azioni in amministrazione straordinaria per un proprio credito, con riserva in via condizionata all’escussione di una fideiussione. Successivamente, la predetta società anonima propone opposizione avverso il predetto stato passivo ai sensi dell’art. 98 l. fall., per l’ammissione in via definitiva del credito pari all’importo corrisposto a titolo di saldo in favore della banca garantita. L’amministrazione Straordinaria si costituisce ed eccepisce l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla società ricorrente, siccome ammessa allo stato passivo con riserva in via condizionata all’escussione della fideiussione, e non già con riserva di produzione dei documenti, ipotesi quest’ultima che comporta opposizione ex art. 98 l. fall Il Tribunale di Cuneo dichiara pertanto l’inammissibilità dell’opposizione proposta. Tale pronuncia viene successivamente impugnata dalla predetta società dinanzi alla Corte d’Appello di Torino, che parimenti ne rigetta l’impugnazione ritenendo irrilevante l’avvenuta verificazione dell’evento futuro ed incerto a cui era condizionato il credito, dopo la domanda di ammissione al passivo, ma prima della chiusura dello stato passivo. Avverso quest’ultima sentenza la società anonima propone quindi ricorso per cassazione facendo valere due distinti motivi. In particolare la società predetta sostiene che l’ammissione del credito condizionatamente all’escussione della fideiussione, quando invece tale evento si era già verificato, e dunque non vi era più alcuna incertezza in proposito non aveva altro significato che di esclusione del credito stesso che nelle more era divenuto incondizionato, per avere omesso la creditrice di provare il verificarsi dell’evento stesso. E, gli Ermellini, accogliendo il ricorso precisano difatti che la pronuncia di inammissibilità, da parte della Corte territoriale, non tiene conto del fatto che la condizione ovvero, il pagamento a favore della Banca garantita si era avverata nel caso in tempo utile per la proposizione dell’opposizione allo stato passivo, ed al momento della decisione l’ammissione incondizionata non era preclusa dall’evento in condizione, che si era già verificato. L’ammissione con riserva. Il giudice ha non solo la facoltà di ammettere oppure non ammettere un credito allo stato passivo, ma può anche ammetterlo con riserva, nei casi tassativamente previsti dall’art. 96 l. fall Va tenuto conto, infatti, che vi sono dei casi di obiettiva incertezza sull’esistenza o meno di un credito che non consentono al giudice né di accogliere né di respingere una domanda e in queste ipotesi è consentito al giudice delegato di ammettere il credito con riserva. Questa possibilità, riconosciuta al giudice delegato nell’accertamento del passivo fallimentare, costituisce tuttavia una eccezione rispetto alla regola, poiché in base ai principi generali del processo il giudice non può decidere una questione allo stato degli atti, ma deve sempre pronunciare accogliendo o respingendo la domanda, se del caso dando applicazione alla regola dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c E così, proprio perché l’ammissione al passivo con riserva costituisce una deroga ai principi generali, l’ambito dell’istituto non sembra potersi applicare oltre i casi espressamente previsti dalla legge, oppure in modo estensivo, o per analogia. Crediti condizionali. Il numero 1 dell’art. 96 l. fall. fa riferimento ai crediti condizionali, poiché anche l’art. 55 l. fall. richiama tale categoria di crediti. In questo ambito è irrilevante che la condizione sia risolutiva oppure sospensiva ai sensi dell’art. 1353 c.c L’art. 55 l. fall. aggiunge solo che debbono essere paragonati ai crediti condizionali anche quelli che non possono farsi valere nei confronti del fallito se non previa escussione di un obbligato principale . Sul punto l’orientamento di legittimità esclude la necessità dell’opposizione allo stato passivo da parte del creditore ammesso, che può ottenere lo scioglimento della riserva, mediante la proposizione di un semplice ricorso al giudice delegato. Successiva produzione di documenti giustificativi. Il numero 2 dell’art. 96 l. fall. fa riferimento ai crediti per i quali manchino i documenti giustificativi. E’ evidente che deve trattarsi di documenti di cui si conosce l’esistenza e che non possano essere immediatamente prodotti per ragioni indipendenti dalla parte istante, poiché altrimenti i documenti devono essere prodotti in giudizio nel termine indicato dall’art. 96 l. fall. e il credito viene semplicemente respinto, in quanto non provato in giudizio se tali documenti non sono stati prodotti o non sono in grado di dar prova dei fatti costitutivi del credito stesso. Inoltre ha pregio ricordare che vengono ammessi con riserva i crediti accertati e/o dichiarati esistenti da provvedimento giurisdizionale non definitivo, ex art. 96, n. 3, l. fall Scioglimento della riserva per i crediti condizionali. Infine il credito una volta ammesso con riserva, non deve essere più, come in passato, impugnato dal creditore, poiché lo scioglimento della riserva avviene oggi in base all’art. 113 bis l. fall. per il quale quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente. Peraltro, come ribadito nel decisum che qui ci occupa, il novellato art. 113 bis l. fall., introdotto con il d.lgs. 5/2006, inapplicabile nel caso de quo , recepisce la distinzione della giurisprudenza di legittimità per lo scioglimento della riserva per i crediti condizionali, ma non copre l’ipotesi in commento che l’evento futuro ed incerto, a cui era condizionato il credito, preceda la chiusura dello stato passivo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 novembre 2012 - 11 gennaio 2013, numero 612 Presidente Plenteda – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo La società Ceric s.a. veniva ammessa allo stato passivo della Morando S.p.A. in amministrazione straordinaria per il proprio credito di lire 317.930.212, pari ad Euro 164.197,258 di cui alla garanzia prestata con lettera di patronage in favore della Morando nei confronti della Banca Popolare di Novara , condizionatamente all'escussione della fideiussione, ricevendo di ciò comunicazione presso il domicilio eletto il 28 giugno 2002. Successivamente, la Ceric proponeva opposizione avverso il predetto stato passivo ai sensi dell'articolo 98 l.f., per l'ammissione in via definitiva del credito di Euro 114.345,55, pari all'importo corrisposto a titolo di saldo in favore della banca garantita, in esecuzione della transazione stipulata con scambio di corrispondenza, in data 27 marzo 2002. L'Amministrazione straordinaria si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società ricorrente, siccome ammessa allo stato passivo con riserva in via condizionata all'escussione della fideiussione, e non già con riserva di produzione dei documenti, ipotesi quest'ultima comportante l'opposizione ex articolo 98 l. f. al contrario della prima. Il Tribunale di Cuneo dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione proposta. Veniva impugnata detta pronuncia dalla Ceric la Morando S.p.A. in a.s. si costituiva, eccependo l'infondatezza dei motivi di impugnazione. La Corte d'appello di Torino, con sentenza in data 7 marzo 2006 - 20 marzo 2006, ha rigettato l'impugnazione e condannato l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della Morando S.p.A. in a.s La Corte del merito ha in linea di diritto rilevato che nell'ambito del sub procedimento di accertamento dello stato passivo, l'articolo 95 l.f. stabilisce che il giudice delegato, che ad esso provvede con l'assistenza del curatore, oltre che ammettere in tutto, in parte o escludere i crediti insinuati ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f., possa comprenderne alcuni con riserva tra i crediti ammessi in particolare si tratta dei crediti condizionali, ad essi assimilati quelli che non possono farsi valere nei confronti del fallito se non previa escussione dell'obbligato principale secondo l'indicazione dell'articolo 55, 3 comma l.f. e dei crediti per i quali non siano stati ancora presentati i documenti giustificativi. Per i crediti condizionali e per quelli ad essi assimilati, poiché la riserva riguarda un evento futuro ed incerto esterno al negozio, indipendente dalla volontà delle parti, lo scioglimento della riserva può avvenire senza particolari oneri processuali per il creditore, ed anche dopo la chiusura del fallimento, in tal senso deponendo l'articolo 117, 3 comma l.f., mediante la proposizione di un semplice ricorso al giudice delegato senza necessità di introdurre l’opposizione allo stato passivo. Per i crediti per i quali non sono stati prodotti i documenti giustificativi, purché tempestivamente e puntualmente indicati, l'opposizione invece è necessaria, a pena di esclusione dallo stato passivo, coerentemente con la natura non sostanziale, ma processuale della riserva, che investe il profilo probatorio del credito, con onere esclusivo del preteso titolare, e che richiede pertanto la creazione ed il mantenimento di un luogo processuale, necessariamente un giudizio di cognizione ordinaria, nel quale versare la produzione documentale prima mancante, nel contraddittorio, così possibile, con gli altri creditori. Ciò posto, e rilevato che, in relazione alla verificata natura condizionale del credito, il momento discriminante è quello della dichiarazione di fallimento per il principio di cristallizzazione del credito in tale momento, ed anche argomentando dall'articolo 62, 1 e 2 comma l.f., la Corte torinese ha ritenuto ben poco conducente, sul verificato presupposto dell'esistenza di un credito condizionale, assimilabile alla posizione del fideiussore che non abbia pagato prima della dichiarazione di fallimento, il rilievo in ordine all'avvenuto pagamento dopo la presentazione della domanda di insinuazione, ma prima della chiusura dello stato passivo tantomeno infatti esso avrebbe giustificato l'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 53 d. lgs. 270/99 e dell'articolo 98 l.f., per essere venute definitivamente meno le ragioni di incertezza sostanziale o processuale per il completamento della fattispecie, collocabile in definitiva allo stato passivo e ciò in base,evidentemente, alla possibilità di esibire nuovi documenti, prevista dall'articolo 96, 2 comma l.f., richiamato, con le altre disposizioni, dall'articolo 53 d.lgs. 270/99. Propone ricorso per cassazione la Ceric s.a., con ricorso affidato a due motivi. Si difende con controricorso la Morando S.p.A. in amministrazione straordinaria. Motivi della decisione 1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. 270/99 e 98 l.f Sostiene la Ceric che l'ammissione del credito condizionatamente all'escussione della fideiussione, quando invece tale evento si era già verificato e, dunque, non vi era più alcuna incertezza in proposito, non aveva altro significato che di esclusione del credito, che nelle more era divenuto incondizionato, per avere omesso la creditrice di provare il verificarsi dell'evento stesso. Inoltre, in via principale era stata chiesta l'ammissione incondizionata ed in subordine, condizionata era stata accolta la domanda subordinata, e quindi respinta la principale, e contro detta reiezione non vi era altro rimedio che l'opposizione ex articolo 98 l.f Ad accogliere l'impostazione della Corte d'appello, continua la ricorrente, diverrebbe priva di ogni giustificazione la diversità di trattamento tra il creditore condizionale e quello con riserva di produzione dei documenti, essendo ormai il credito esigibile e l'evento certo e documentabile, per cui la situazione della Ceric non poteva ritenersi sostanzialmente diversa da quella di qualunque altro creditore ammesso con riserva di produzione documentale se non altro, erano cessate le ragioni giuridiche tradizionalmente addotte per mettere al riparo i creditori condizionali dalle preclusioni della procedura, e tra queste l'articolo 98 l.f., essendosi avverata la condizione in tempo utile per promuovere l'opposizione. 1.2.- Con il secondo motivo, la Ceric denuncia vizio di violazione o falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. 270/99, 55, ult. comma, 95, 2 comma, 113 numero 3 e 98 l.f. Il punto, secondo la ricorrente, è se ad ammettere che il creditore condizionale conservi la possibilità di far sciogliere de plano la riserva, si debba necessariamente precludere il ricorso all'opposizione ex articolo 98 l.f. non sono illuminanti a riguardo né l'articolo 55, né il 95, né il 98 l.f. il novellato articolo 113 bis l.f., introdotto con il d.lgs 5/2006, inapplicabile nella specie, recepisce la distinzione della giurisprudenza di legittimità per lo scioglimento della riserva per i crediti condizionali, ma non copre l'ipotesi che l'evento futuro ed incerto preceda, come nella specie, la chiusura dello stato passivo. 2.1.- I due motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno esaminati congiuntamente e sono da ritenersi fondati, nei limiti e per quanto di seguito rilevato. La Corte del merito si è rifatta all'orientamento di legittimità, che, in tema di ammissione al passivo con riserva, distingue l'ipotesi in cui la riserva abbia ad oggetto la successiva produzione di documenti giustificativi, nel quale caso, in assenza dello scioglimento della riserva nel corso del procedimento di verifica e prima della declaratoria di esecutività dello stato passivo, il creditore deve proporre opposizione ex articolo 98 l.f. per conservare l'efficacia dell'ammissione, da quella in cui la stessa riserva sia stata pronunciata con riguardo a crediti condizionali, nel qual caso, è da escludersi la necessità dell'opposizione allo stato passivo da parte del creditore ammesso, che può ottenere lo scioglimento della riserva, mediante la proposizione di un semplice ricorso al giudice delegato così le pronunce 738/1999, 965/95,e, per il caso di credito ammesso con riserva di produzione documentale, tra le ultime, le pronunce 16657/2008, 16859/2004 . Alla stregua di detto principio, la Corte del merito ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo da parte della Ceric, resa dal Giudice di I grado, argomentando dalla indiscussa natura condizionale del credito, così cristallizzato alla data della dichiarazione di fallimento, e ritenendo irrilevante l'avvenuta verificazione dell'evento futuro ed incerto a cui era condizionato il credito, dopo la domanda di ammissione al passivo, ma prima della chiusura dello stato passivo, richiamando la possibilità del creditore di produrre il documento, nel caso attestante il pagamento alla Banca di Novara, ai sensi dell'articolo 96, 2 comma l.f., richiamato, tra le altre disposizioni relative allo stato passivo, dall'articolo 53 d.lgs. 270/99. Le argomentazioni addotte dalla Corte del merito si palesano come rivolte, in linea teorica, al comportamento che avrebbe potuto tenere la Ceric, ma non tengono conto del comportamento processuale in concreto tenuto dal creditore nella situazione di specie, e la conclusione a cui è pervenuta nella specie la Corte territoriale non è condivisibile. Premesso che, per la natura processuale dell'articolo 98 l.f., questa Corte può esaminare direttamente la formulazione della domanda di ammissione al passivo, che risulta prospettata dalla Ceric in via principale, come ammissione incondizionata, ed in subordine, in via condizionale ed a tale formulazione della domanda si riferisce la stessa odierna ricorrente a pag. 6 del ricorso , va rilevato che il verificarsi dell'evento, dedotto in sede di opposizione ex articolo 98 l.f., al fine di farne conseguire l'ammissione incondizionata, ha integrato la condizione dell'azione, che, come tale, andava valutata dalla Corte del merito, al fine di farne conseguire l'ammissione del credito in via definitiva. Ed invero, la pronuncia di inammissibilità non tiene conto del fatto che la condizione ovvero, il pagamento a favore della Banca garantita si era avverata nel caso in tempo utile per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo, ed al momento della decisione l'ammissione incondizionata non era preclusa dall'evento in condizione, che, come detto, si era già verificato. 2.1.- Il ricorso va quindi accolto, e, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.