Responsabilità extracontrattuale per abuso di potere in capo alla società appartenente a un RTI

Il raggruppamento temporaneo di imprese non dà luogo ad un soggetto giuridico autonomo, né ad un collegamento strutturale, quindi la società che dispone di somme dovute ad altra società incorrendo in abuso di potere risponde in via extracontrattuale.

Il caso . La fattispecie al centro della controversia esaminata dalla Cassazione riguarda un’azione di responsabilità esperita da una società nei confronti di due s.p.a. per non avere soddisfatto un credito che era stato ceduto alla società attrice. La società cedente era stata capogruppo e mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese che comprendeva anche le società convenute. Tale raggruppamento aveva costituito una società consortile per azioni per eseguire dei lavori. La controversia riguarda due diverse transazioni stipulate dalla società attrice e la società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese in relazione dell’esecuzione di un contratto di appalto. Mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto che la società attrice fosse stata inadempiente rispetto all’accordo transattivo, in quanto non aveva assunto trenta unità lavorative, la Corte di appello, esaminando le fatture prodotte in giudizio, non rilevava tale inadempimento. Riconosceva anzi la responsabilità della capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese per il mancato introito di somme, nonché la responsabilità contrattuale di una delle società del raggruppamento che, secondo il giudice di seconde cure non era rimasta estranea a tali contratti transattivi. Il ricorso per Cassazione, promosso dalla società parte del raggruppamento temporaneo, si concentra sulla natura della responsabilità addebitata alla ricorrente, che, a suo dire, è rimasta estranea alle transazioni a base della richiesta di pagamento della società attrice. Di conseguenza, l’onere della prova dei presupposti di fatto, della colpa e del nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso sarebbe stato in capo alla società attrice. Peraltro, secondo la ricorrente, è possibile individuare una responsabilità solo in qualità di società delegata non abilitata a sindacare le indicazioni della capogruppo. Differenze tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale . Si rivela opportuno, in proposito, ricordare la differenza tra responsabilità contrattuale e aquiliana. Quest’ultima infatti non incombe sul soggetto che non osserva gli obblighi che scaturiscono da un accordo negoziale, ma concerne invece la violazione delle norme c.d. di relazione, attiene alle modalità atipiche mediante le quali un soggetto può determinare a carico di un altro soggetto la lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento. Appaiono inoltre di notevole rilevanza le differenze in punto di disciplina. Infatti, in primo luogo, si osserva come la responsabilità extracontrattuale preveda in capo al danneggiante la sufficienza della mera capacità naturale, intesa come la capacità di intendere e di volere. Inoltre, nella responsabilità contrattuale, qualora l'inadempimento non dipenda da dolo del debitore, questi risponde esclusivamente dei danni prevedibili al tempo dell'insorgenza dell'obbligazione. L'autore dell'illecito extracontrattuale deve invece risarcire tutti i danni, compresi anche quelli imprevedibili. Oltre a ciò è opportuno rilevare come il creditore possa limitarsi a dedurre l'inadempimento ed il titolo dell'obbligazione è il debitore che deve provare che l'inadempimento non dipende da causa a lui imputabile. Nella responsabilità extracontrattuale occorre invece dar conto anche della sussistenza del dolo o della colpa il cui onere della prova incombe sul danneggiato. Infine, mentre il termine di prescrizione in tema di responsabilità contrattuale è quello ordinario decennale , in caso di responsabilità aquiliana è quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c Il diverso onere della prova . Tuttavia, tra le varie diversità, occorre rimarcare quella che attiene all’onere della prova. Infatti, di regola il danneggiato creditore ha l’onere di provare l’elemento psicologico, viceversa nella responsabilità contrattuale l’onere della prova ex art. 1218 è graduato in modo tale che il creditore deve solo provare l’obbligazione, allegare l’inadempimento e dimostrare il nesso di causalità tra inadempimento e danno. Come hanno infatti stabilito le Sezioni Unite sent. n. 13533/2001 , il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Non vi è litisconsorzio necessario tra le parti e la società consortile . Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la Cassazione rileva innanzitutto l’assenza di litisconsorzio necessario con la società consortile mancando il presupposto per il quale il difetto di partecipazione della parte pretermessa comporterebbe una decisione inutiliter data . Non sussiste tra le parti un rapporto plurisoggettivo, giacché la domanda della società attrice fondata su un credito vantato nei confronti delle società del raggruppamento temporaneo, escludeva ogni rapporto tra la società ricorrente che assumeva il ruolo di semplice mandataria del raggruppamento. La responsabilità è di natura extracontrattuale . Infatti, tale domanda era fondata sugli obblighi contrattuali della capogruppo per l’esecuzione di lavori di appalto, visto che questa aveva ceduto i crediti derivati da tale esecuzione alla società attrice. Di conseguenza, la responsabilità della società convenuta, terza rispetto alla cessione, che aveva stornato un pagamento spettante all’attrice in favore della società consortile costituita per eseguire l’appalto doveva ritenersi di natura extracontrattuale. Pertanto, la società convenuta era tenuta a rispondere del danno provocato per aver disposto, senza titolo, di un credito dovuto all’attrice a favore della società capogruppo, incorrendo in abuso di potere. Il raggruppamento temporaneo non è un soggetto giuridico . Benché la società convenuta affermi che tale comportamento sia stato realizzato su esplicita richiesta del raggruppamento di imprese, senza che sia chiarita la natura del diritto di questo di ordinare alla società convenuta il pagamento. Infatti, il raggruppamento temporaneo di imprese non costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica, ma una temporanea aggregazione di imprese finalizzata ad agevolare – grazie alla sommatoria dei requisiti degli aderenti – la partecipazione delle imprese alle gare di appalto, in ossequio al principio della massima concorrenza. Il raggruppamento temporaneo è, dunque, uno strumento temporaneo, occasionale e limitato di cooperazione o di integrazione messo in opera, di volta in volta, per consentire a più imprese, tra cui una capogruppo, di presentare un’offerta unitaria in gare d’appalto, alle quali non avrebbero potuto altrimenti partecipare per mancanza dei requisiti tecnici o finanziari o per eccessivo rischio. Non configura di conseguenza alcuna società, e tanto meno è configurabile di per sé un rapporto di mandato tra le società appartenenti al raggruppamento. Concludendo responsabilità extracontrattuale per la società convenuta . La Suprema Corte dunque conferma la decisione del giudice di secondo grado ritenendo che la società convenuta ha pregiudicato il diritto di credito alla somma spettante alla società attrice quale cessionaria delle posizioni della società capogruppo. La società convenuta non aveva infatti alcun potere di intervento, non potendo disporre della somma di terzi.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 27 settembre - 29 ottobre 2012, n. 18575 Presidente Carnevale – Relatore Forte Svolgimento del processo Con citazione notificata il 2 ottobre 2001 la s.p.a. Impresa Pizzarotti & amp C. da ora Pizzarotti conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma le s.p.a. Vianini Lavori e la MN - Metropolitana di Napoli perché fossero condannate, per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, a pagarle Euro 136.344,63, somma dovuta quale parte del prezzo dei lavori eseguiti dalla s.p.a. Tela Costruzioni Generali per conto della MN, liquidato in Euro 246.131,63, credito all'attrice ceduto dalla stessa Icla e non soddisfatto. L’attrice premetteva che la ICLA s.p.a. era stata capogruppo e mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese da ora R.T.I. di cui essa era membro con le s.p.a. Vianini e Costruire e che l'associazione aveva costituito la società consortile per azioni Metrosud per l'esecuzione dei lavori il diritto al pagamento della maggior somma indicata in domanda era fondato su due diverse transazioni del 3 agosto 2001, stipulate dalla Pizzarotti, la prima con le società Costruire, Finindustrial e Metrosud e l'altra con questa ultima società consortile. Le transazioni erano state concluse per evitare controversie sugli acquisti dalla società ICLA di azioni della MN Metropolitana di Napoli, ad opera della s.p.a. Finindustrial, e del ramo di azienda della alienante in cui era compresa la esecuzione dei lavori in questione, dalla Pizzarotti s.p.a Per effetto della prima transazione, era sorta vertenza tra le impresa Pizzarotti e Finindustrial, su quale di queste due società subentrava alla ICLA nell'appalto di costruzione della metropolitana di Napoli e la prima aveva rinunciato in favore della s.p.a. Costruire dall'11 agosto 2000 ai diritti della cedente del ramo d'azienda sortì dalla partecipazione al R.T.I. e quale socio del Consorzio Metrosud. Con la seconda transazione, alla Pizzarotti erano stati riconosciuti da Metrosud crediti e debiti derivati dalla esecuzione dell'appalto concluso con la MN - Metropolitana di Napoli per il periodo fino all'11 agosto 2000. I predetti atti avevano determinato la cessazione del primo raggruppamento indicato e la sostituzione di esso con altra associazione temporanea, cui partecipavano la capogruppo società Vianini Lavori con le s.p.a Costruire e impresa Moccia, e del quale non era membro la impresa Pizzarotti. La Vianini, nella veste di capogruppo-mandataria del nuovo R.T.I., ad avviso dell'attrice, aveva disposto illecitamente l' OMISSIS che la MN Metropolitana di Napoli pagasse alla Pizzarotti una somma minore di quella riportata nelle fatture richiamate di Euro 246.131,63 per i lavori della ICLA precedenti all'agosto 2000, ordinando il versamento della differenza tra tale somma e quella minore in concreto erogata alla Metrosud esecutrice degli stessi lavori invece che alla attrice, che ad essa aveva diritto quale cessionaria dei crediti della ICLA relativi al ramo di azienda cedutole. La Pizzarotti aveva dedotto in domanda che era stata illecita anche la condotta della stazione appaltante MN, la quale era garante della corretta esecuzione della transazione citata e tenuta a farne rispettare gli effetti nei confronti suoi e della s.p.a. Vianini. Quest'ultima, disponendo di somme spettanti ad una società non facente parte del raggruppamento di cui essa era capogruppo, cioè alla Pizzarotti, aveva abusato dei diritti di questa e doveva tenerla indenne dagli effetti del suo illecito comportamento. Costituitasi in giudizio, la Vianini Lavori aveva contestato la domanda, deducendo di essere stata evocata in causa come società in proprio e non come mandataria del R.T.I., pur avendo eseguito il mandato ad essa conferito quale capogruppo, che comprendeva la distribuzione dei ricavi dei lavori, detratti gli oneri connessi alla partecipazione al Consorzio Metrosud che ammontavano ad Euro 136.344,63 e spettavano quindi alla società consortile. La Vianini Lavori negava di essere vincolata agli accordi transattivi dell'agosto 2001 conclusi da terzi e, affermata la correttezza della sua condotta, chiedeva il rigetto della domanda, impugnata anche dalla MN Metropolitana che affermava di avere eseguito i pagamenti alla sola legittimata, che era la s.p.a. Vianini Lavori, capogruppo del R.T.I. che aveva in appalto le opere al momento del versamento. La committente inoltre dichiarava di avere comunicato alla impresa Pizzarotti s.p.a. la richiesta della società Vianini di accreditare al Consorzio Metrosud invece che ad essa le somme di cui sopra e che non vi erano state obiezioni di alcun tipo da parte dell'attrice. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 382/04, rigettava la domanda, condannando la Pizzarotti alle spese di causa, per esservi un credito dei Consorzio Metrosud nei confronti delle società appartenenti al primo R.T.I., in quanto l'attrice nella prima transazione, si era obbligata ad assumere trenta unità del personale della società consortile ed aveva emesso la fattura di Euro 136.344,63 con valore di quietanza, così implicitamente confermando di ritenere legittimo il pagamento della somma alla società consortile e l'incasso di essa dalla s.p.a. Vianini Lavori quale delegata del consorzio Metrosud a ricevere la somma, a titolo di rimborso di costi sostenuti da questa ultima società per eseguire l'appalto. Il tribunale riteneva corretto che il Consorzio Metrosud, delegato all'incasso delle fatture n.ri OMISSIS dalla Pizzarotti, avesse a sua volta autorizzato la Vianini a ricevere le somme di cui sopra, che a tali fatture facevano espresso riferimento, negando ogni credito dell'attrice nei confronti delle convenute e rigettando quindi le sue domande. Contro tale sentenza la Pizzarotti ha proposto appello, lamentando l'errata interpretazione dei fatti di causa dal tribunale e la Vianini Lavori e la MN Metropolitana di Napoli si sono costituite, resistendo al gravame. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 21 gennaio 2010, ha accolto l'impugnazione e la domanda della s.p.a. Impresa Pizzarotti & amp C, condannando in solido le s.p.a. Vianini Lavori e Metropolitana di Napoli, a pagare alla appellante Euro 136.344,63, con accessori a decorrere dal 27 febbraio 2002 al saldo e le spese del doppio grado. Ha affermato la Corte d'appello che la stazione appaltante MN Metropolitana di Napoli aveva disposto il pagamento di Euro 136.344,63 alla s.p.a. Metrosud per ordine e conto della Impresa Pizzarotti & amp C. s.p.a., a seguito di disposizioni a noi impartite dalla stessa, per altrettante da noi dovute in conto della fattura n. OMISSIS , relativa al lotto 3, emessa a nostro carico dalla Impresa Pizzarotti docomma 6 fascicolo appellante . Per la Corte di merito il documento della stazione appaltante che precede non giustificava l'accredito dalla stessa alla Metrosud della somma di cui sopra, a richiesta della Vianini Lavori legittimata a disporre tale pagamento solo nel raggruppamento di cui era capogruppo e non collegando poi la prestazione erogata ad un'istanza della Pizzarotti questa aveva contestato il pagamento con missiva del 27.2.2002, che rilevava la esistenza di precedente ordine dalla Vianini dell'8 febbraio 2002 che MN non era tenuta ad osservare. In tale contesto, secondo la Corte d'appello, non risultava giustificata la condotta dell'appaltante MN Metropolitana, che, avendo accettato di pagare direttamente alla società Pizzarotti i crediti della ICLA per la esecuzione di lavori precedenti all'agosto 2000, ne aveva poi stornato una parie, per accogliere la richiesta della Vianini Lavori s.p.a. che nessun rilievo poteva avere verso la società creditrice. Afferma la Corte di merito che le società Vianini Lavori e MN Metropolitana di Napoli, avevano avuto entrambe una condotta irregolare la prima, nella corrispondenza con la stazione appaltante MN, dopo avere affermato che creditrice per le fatture n. OMISSIS era la Pizzarotti rispettivamente per Euro 42.885,60 e Euro 203,245,94, aveva poi imposto alla MN di pagare Euro 136.344,65 sottratte a dette somme, alla società consortile Metrosud, costituita per l'esecuzione dei lavori, così implicitamente equiparando la società Pizzarotti, non più membro del raggruppamento, alle associate nel nuovo R.T.I., e ponendo a carico di essa la partecipazione a oneri consortili che non le competevano, in quanto relativi a lavori successivi al l’11 agosto 2000. La Corte d'appello di Roma ha affermato 1 che sin dal 3 agosto 2001 e dagli accordi transattivi di quella data, la Metrosud aveva comunicato alla Metropolitana di Napoli di accettare il pagamento alla Pizzarotti delle fatture già della ICLA, per i lavori da questa eseguiti in passato, avendo la stessa ceduto all'altra società i crediti da esecuzione dei lavori maturati prima dell'11 agosto 2000 2 che la stessa Vianini Lavori, con missiva del 28 settembre 2001 diretta alle s.p.a. MN Metropolitana di Napoli, Costruire e Pizzarotti, aveva rimarcato che quest'ultima era subentrata nei crediti e debiti della ICLA maturati fino all’11 agosto 2000, data fino alla quale erano stati già conteggiati gli oneri consortili in favore della Metrosud che li aveva quindi già ricevuti, aggiungendo conseguentemente, l'Impresa Pizzarotti & amp C. s.p.a. a ciò titolata per effetto del menzionato atto Busiani dell'11 agosto 2000 acquisto da ICLA , ha delegato la Metrosud s.p.a. all'incasso degli importi ad essa come sopra spettanti, giusta scrittura del 3 agosto 2001, che si acclude alla presente . Per la Corte di merito, la Vianini Lavori, se era legittimata a chiedere per conto della Metrosud, gli oneri consortili successivi all'11 agosto 2000, non poteva pretendere quelli anteriori, per i quali la Pizzarotti era subentrata nella posizione dell'ICLA e che erano oggetto del pagamento controverso erroneamente eseguito in favore della società consortile. La Corte ha negato la correttezza della tesi della società Vianini Lavori, per la quale la fattura emessa dalla Metrosud a favore della Impresa Pizzarotti con causale a vs. dare, in acconto, per oneri da noi sopportati per Vs. conto giustificasse il pagamento, perché l'attrice immediatamente aveva chiarito, con la missiva del 27 febbraio 2002 alla MN, di non avere mai accettato l’addebito della Metrosud s.c.p.a. di Euro 136.344,63 , in tal modo contestando lo stesso an debeatur in rapporto a detta somma da parte sua in favore della società esecutrice dei lavori. La sentenza di appello evidenzia che, in pruno grado, la Vianini Lavori aveva affermato che la fattura di cui sopra era stata emessa, secondo un meccanismo tipico dei lavori pubblici affidati a R.T.I. che avessero creato società consortili per eseguire l'appalto, al fine di distribuire gli utili del consorzio alle imprese associate che lo avevano costituito, detratti i costi, come era accaduto anche per la Impresa Pizzarotti subentrata nella stessa posizione della s.p.a. Costruire, società della quale la Vianini Lavori era stata mandataria e capogruppo nel raggruppamento cui entrambe le imprese avevano partecipato. Tale ricostruzione, ad avviso della Corte d'appello, smentiva l'assunto del tribunale, per il quale il mancato adempimento dalla Pizzarotti del suo obbligo sorto dall'accordo con la società consortile Metrosud di assumere trenta unità lavorative, era a base della pretesa di pagamento nei suoi confronti, perché comunque l'indicato inadempimento era stato successivo allo storno che in esso quindi non poteva trovare titolo o fondamento. Anche se la società Vianini Lavori non aveva sottoscritto le due transazioni richiamate, per la Corte di merito essa non era rimasta estranea a tali contratti, almeno al fine di poter opporre alla Metrosud l'illegittimità del ribaltamento sulla Pizzarotti di costi che non le competevano, per non essere questa più parte del R.T.I. che aveva avuto l'appalto nella fase in cui detti costi erano maturati e non essendo provato che gli stessi competessero alla società Costruire dante causa dell'appellante e fossero anteriori all'11 agosto 2000, con connesso diritto al loro pagamento esclusivamente spettante alla Pizzarotti s.p.a Nessun inadempimento da questa ultima dell'obbligo di assumere personale poteva essere a base di un debito liquidato in favore dei Consorzio esecutore dei lavori, non potendo la MN Metropolitana di Napoli giustificare il pagamento con la incontestabilità delle pretese della Vianini Lavori, quale capogruppo del raggruppamento cui non partecipava Pizzarotti, avendo anzi la stessa, con la sua condotta, determinato un danno a quest'ultima, attribuendo un credito di essa alla società consortile, per cui del mancato introito delle somme di cui alle due fatture dovevano rispondere la stazione appaltante e la Vianini Lavori condannate in solido a pagare la detta somma e gli accessori. Per la cassazione di tale sentenza della Corte di appello di Roma, la s.p.a. Vianini Lavori, s.p.a. propone ricorso di tre motivi, notificato il 5 - 9 marzo 2011, cui replica la s.p.a. Impresa Pizzarotti & amp C. con controricorso notificato il successivo 15 aprile 2011. Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo del ricorso la s.p.a. Vianini Lavori deduce violazione dell'art. 102 c.p.comma dalla sentenza impugnata, per non aver rilevato il litisconsorzio necessario nella controversia della società consortile p.a. Metrosud. La ricorrente, nella premessa del ricorso, afferma che, per gli accordi transattivi a base del pagamento preteso dalla Impresa Pizzarotti s.p.a., la società consortile Metrosud aveva il potere di far stornare in suo favore i pagamenti dovuti all'altra impresa dalla stazione appaltante, a fronte di debiti certi, liquidi ed esigibili anteriori all’11.8.2000 della s.p.a. ICLA nei quali era subentrata la Pizzarotti. In ragione di tale facoltà, la s.p.a. consortile Metrosud aveva emesso fatture per Euro 136.344,63 intestate alla Impresa Pizzarotti s.p.a., reclamandone il pagamento a mezzo della Vianini Lavori capogruppo mandataria del nuovo R.T.I., e la stazione appaltante aveva provveduto a pagare la somma alla richiedente come domandato. La Pizzarotti pone a base della sua pretesa il contratto del 3 agosto 2001 stipulato da essa, dalla Metrosud e dalle società Costruire e ICLA in tale scrittura, vi è una delega del debitore Pizzarotti al creditore Metrosud, d'incassare dalla committente MN Metropolitana di Napoli, le somme spettanti alla prima e dovute da questa all'altra società. Per la Vianini, quindi, esattamente la Corte di merito ha ritenuto dirimente l'accertamento che il credito di cui il consorzio Metrosud aveva preteso il pagamento tramite la Vianini Lavori, di Euro 136.244,63 era non solo certo e liquido, ma anteriore all’11 agosto 2000 e relativo a oneri consortili che la Pizzarotti, subentrando alla ICLA, si era impegnata a riconoscere a favore della Metrosud, alla cui costituzione aveva concorso. Tale accertamento non poteva che avvenire in contraddittorio con la società Metrosud, litisconsorte necessaria nella presente causa, che non poteva decidersi senza la partecipazione del soggetto di cui doveva essere accertato il diritto di ricevere Euro 136.244,63, come concordato da esso e dalla Pizzarotti e accettato da MN - Metropolitana di Napoli. La Metrosud poteva chiedere il pagamento, considerato che la stessa Vianini Lavori è stata evocata in causa, non come destinataria del pagamento stornato ma come mandataria, attraverso la quale è stata avanzata la richiesta di pagamento nell'interesse della creditrice mandante Metrosud. La ricorrente denuncia l'illogicità della decisione oggetto di ricorso adottata in assenza del mandante, dal quale è partita la disposizione diretta al debitor debitoris e con la partecipazione del solo mandatario la Vianini Lavori, delegata che doveva indicare a MN Metropolitana di Napoli la società consortile Metrosud come destinataria del pagamento, non era legittimata a riceverlo, non esistendo un credito di essa, effetto degli accordi tra Pizzarotti e la delegante. La Corte di merito erroneamente non ha integrato il contraddittorio nei confronti della delegante Metrosud, ai sensi dell'art. 102 c.p.c 1.2. In secondo luogo si lamenta violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 204 3 e 2058 c.c., una volta affermata la natura extracontrattuale della responsabilità della ricorrente, anche se il danno si è liquidato nella misura dell'importo dovuto da MN alla Pizzarotti, per la parte stornata a Metrosud a mezzo della Vianini Lavori. Ad avviso della ricorrente, essa è rimasta estranea alle transazioni a base della richiesta di pagamento della Pizzarotti, mentre MN pagò Euro 136.344,63 a Metrosud, in base a una fattura di quest'ultima rilasciata a favore dell'Impresa Pizzarotti stessa e su indicazione della Vianini Lavori. Nessun obbligo legava la Vianini alla Pizzarotti, essendo la prima rimasta estranea agli accordi transattivi da cui la seconda fa derivare il suo credito e avendo la seconda imputato alla ricorrente di avere agito in suo nome e conto, senza averne il potere. La responsabilità di Vianini Lavori sarebbe extracontrattuale e la prova dei presupposti di fatto di essa incombeva alla Pizzarotti, che doveva dimostrare la colpa, il nesso di causalità tra condotta della debitrice ed evento dannoso e la misura del danno subito. Non fu la Vianini il soggetto che ricevette il pagamento, avendo essa contestualmente trasmesso quanto ricevuto alla Metrosud, sulla base di accordi conclusi da tale società con la Pizzarotti, e quindi nessuna responsabilità è attribuibile alla ricorrente, non essendosi MN liberata con la somma corrisposta del suo debito verso la Pizzarotti. Alcuna responsabilità extracontrattuale della ricorrente emerge dalla condotta di questa, che ha solo dato luogo ad un ritardo nel pagamento alla Pizzarotti verso la quale essa non aveva alcun obbligo si chiede alla Corte suprema di accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.comma della s.p.a. Vianini Lavori solo quale delegata non abilitata a sindacare le indicazioni della delegante Metrosud in ordine ai pagamenti ricevuti, dovendosi escludere ogni danno ad opera del delegato, rimanendo il credito in capo all’Impresa Pizzarotti, con conseguente facoltà di ripetere i danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., con interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 1224 c.c 1.3. Si lamenta infine la insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza di merito sul ruolo della Vianini Lavori nella vicenda e alla responsabilità di essa. Nell'assunto della Pizzarotti, Vianini Lavori avrebbe imposto alla stazione appaltante MN di stornare a Metrosud parte delle somme ad essa dovute, suggerendo la equiparazione di essa alle altre imprese consorziate in Metrosud. La ricorrente era invece estranea ad ogni accordo transattivo concluso dalle altre parti e avrebbe potuto sempre opporre a Metrosud la illegittimità del ribaltamento dei costi sulla Pizzarotti, anche senza provare che ad essa era dovuto tale ribaltamento di costi che effettivamente le spettavano. Nessun problema di comportamento in buona fede si pone nel caso, in cui rileva solo la colpa dell'art. 2043 c.c., non chiarendo la sentenza di merito quale condotta della ricorrente sarebbe stata nel caso corretta. La sentenza oggetto di ricorso afferma infatti che la Vianini era stata estranea agli accordi a base della domanda di pagamento per poi rilevare, contraddittoriamente, che essa avrebbe dovuto opporre a Metrosud l'illegittimità del ribaltamento del prezzo in danno dell'Impresa Pizzarotti. La Vianini Lavori non ha inciso sull'azione di MN Metropolitana di Napoli, avendo essa agito su delega di Metrosud e in base a titolo contabile emesso da detta società, non potendo in alcun modo determinare la riferibilità dei costi alla Pizzarotti, del cui credito non si era comunque provata da quest'ultima la perdita. Pertanto, sia per il profilo della negligenza della delegata Vianini di dare incarico del pagamento al debitor debitoris, che per la prova del nesso tra condotta di questo e quella del delegato e della misura del danno imputabile alla ricorrente, la sentenza impugnata aveva rilevanti carenze nella motivazione che ne dovevano determinare la cassazione. 2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, non essendovi litisconsorzio necessario tra le parti del presente processo e la s.c.p.a. Metrosud, che renderebbe nulla la sentenza emessa senza la partecipazione di questa al processo. Manca il presupposto indispensabile del litisconsorzio sostanziale o processuale, cioè quello per il quale il difetto di partecipazione della parte non evocata in causa comporterebbe una decisione inutiliter data sul litisconsorzio nelle azioni di pagamento cfr., di recente, Cass. 4 maggio 2011 n. 9809, 7 luglio 2010 n. 16010, 8 giugno 2009 n. 13171 e 10 novembre 2008 n. 26888 . Nel caso non vi è un rapporto plurisoggettivo, perché la domanda della Pizzarotti contro le s.p.a. Vianini Lavori e MN Metropolitana di Napoli è fondata su un credito dell'attrice, quale avente causa della ICLA, nei confronti delle convenute, con esclusione di ogni rapporto con il raggruppamento di cui era manda tarla la Vianini, evocata in causa in proprio. La domanda nei confronti della committente dei lavori MN Metropolitana di Napoli s.p.a. era fondata sugli obblighi contrattuali di questa nei confronti della ICLA, per l'appalto concluso dalla committente con detta società, che aveva ceduto i crediti derivati dall'esecuzione di tale appalto alla Pizzarotti pertanto delle due responsabilità indicate come possibile titolo della domanda nei confronti della committente dei lavori MN Metropolitana, la richiesta di pagamento doveva ritenersi avere titolo contrattuale. Esattamente la Pizzarotti aveva anche rilevato la mancanza di ogni rapporto di essa con la s.p.a. Vianini Lavori, che aveva stornato un pagamento spettante ad essa attrice in favore della società consortile costituita per eseguire l'appalto nei confronti della Vianini quindi l'azione della Pizzarotti era di responsabilità extracontrattuale, dovendo tale società rispondere del danno provocato per aver disposto, senza titolo, di un credito dell'attrice a favore della Metrosud s.p.a., dalla quale nessuna delle parti ha preteso alcunché. In quanto vi è domanda di pagamento di somme dovute da MN Metropolitana, per lavori eseguiti da ICLA e in adempimento di un credito in cui era subentrata a tale società la Impresa Pizzarotti s.p.a., la somma pretesa per tale titolo competeva a quest'ultima a titolo di responsabilità contrattuale, fermo restando il diritto della stessa parte, a titolo di responsabilità extracontrattuale, di chiedere la somma anche per l'abuso di potere in suo danno della Vianini Lavori. Correttamente quindi s'è escluso il litisconsorzio necessario nei confronti della Metrosud, cui nulla è stato domandato in questa sede. 2.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso devono esaminarsi insieme, essendo fondati entrambi sulla natura extracontrattuale del titolo di responsabilità attribuito, correttamente per quanto già detto, dalla Pizzarotti alla Vianini Lavori. Nei confronti di questa il fatto a base della domanda di pagamento è l'abuso della convenuta nel disporre in favore della Metrosud di somme dovute all’Impresa Pizzarotti per oneri da quest'ultima non dovuti in quanto relativi a lavori cui essa non aveva partecipato. Si afferma che tale comportamento si è avuto su espressa richiesta dell'esecuzione dei lavori Metrosud, ma non si chiarisce la natura del diritto di quest'ultima di ordinare alla Vianini Lavori detto pagamento questa disposizione poteva avere rilievo solo per opere eseguite dalla società consortile dopo l’11 agosto 2000, essendo incontestato, tra le parti in causa che, per i crediti della ICLA fino alla data che precede, la sola parte avente titolo ai pagamenti e legittimata a disporre eventuali storni era la Pizzarotti, che era stata privata del suo diritto a quanto stornato senza titolo dalla ricorrente. La Corte di merito ha esattamente rilevato che la Vianini Lavori con la sua condotta ha leso il diritto di credito alla somma che spettava alla Impresa Pizzarotti, quale cessionaria delle posizioni soggettive della ICLA, sulle quali nessun potere aveva di intervenire la ricorrente, capogruppo del nuovo R.T.I. cui né la impresa attrice né la dante causa di essa avevano partecipato e che quindi non poteva disporre della somma né qualificarla come costi anticipati dalla Metrosud, a cui favore aveva operato uno storno abusivo di somme non spettanti ad essa e alla destinataria del pagamento ma solo alla controricorrente. Da tale condotta emerge chiaro il dolo della Vianini nel disporre di danaro di terzi, cioè della Pizzarotti, in base alla documentazione cui fa riferimento la sentenza di merito che è pienamente motivata, quando nega che il credito era sorto da un inadempimento dell'obbligo della Pizzarotti verso la Metrosud di assumere personale di quest'ultima. 5. In conclusione, i tre motivi di ricorso della Vianini Lavori sono infondati e vanno rigettati, dovendosi porre a carico della ricorrente il compenso dovuto dalla controricorrente per la difesa nel presente giudizio di cassazione, liquidato come in dispositivo, nulla disponendosi in ordine alla MN - Metropolitana di Napoli che non ha partecipato al presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Vianini Lavori s.p.a. a pagare alla controricorrente Impresa Pizzarotti & amp C. s.p.a. il compenso al difensore del presente giudizio di cassazione, liquidato in Euro 8.000,00, oltre agli accessori di legge.