Il conflitto di interessi tra due società va accertato in concreto: non è sufficiente che abbiano lo stesso amministratore

L’annullabilità di una fideiussione non può discendere da un conflitto di interessi tra la società garante ed il suo amministratore, sulla semplice considerazione che vi è una coincidenza soggettiva dei ruoli di amministratore, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una relazione d'incompatibilità degli interessi e della riconoscibilità della stessa da parte dell'altro contraente.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17640, depositata il 15 ottobre 2012. La vicenda. Una s.r.l., fideiussore di un istituto di credito, si opponeva ad un decreto ingiuntivo eccependo l’annullabilità della fideiussione per conflitto di interessi tra la società e l’amministratore firmatario della garanzia. Quest’ultimo infatti era anche amministratore della garantita che versava in situazione di difficoltà tale da essere ammessa alla procedura di concordato preventivo due mesi dopo il rilascio della garanzia. Questa situazione di crisi doveva inevitabilmente essere nota alla banca in quanto entrambe le società avevano un conto corrente presso la stessa filiale. È nulla la fideiussione? Secondo la s.r.l., peraltro, l’amministratore della società garantita, aveva agito oltre i limiti imposti alla società dall’oggetto sociale e in carenza di buona fede della banca. Di conseguenza, considerando che i fatti si sono svolti prima della riforma societaria del 2001, risultava violato l’art. 2384- bis c.c., in virtù del quale l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede. Il Tribunale di primo grado dichiarava inefficace la fideiussione ai sensi del suddetto articolo, mentre la Corte di appello respingeva l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Il giudice del gravame infatti rilevava l’assoluta coincidenza di soci e di quote tra le due società, da cui deriva la coincidenza degli interessi e la legittimità dell’operato del comune legale rappresentante, visto che il buon andamento di una delle due società andava a vantaggio dell’altra, realizzando un progetto unitario. Generale principio di strumentalità dell’atto rispetto all’oggetto sociale. Nel successivo ricorso per cassazione la Suprema Corte richiama un principio affermato dall’orientamento prevalente in giurisprudenza. Secondo tale indirizzo la valutazione della pertinenza dell’atto degli amministratori di una società di capitali all’oggetto sociale deve essere effettuata in virtù di un criterio di strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale, ossia rispetto alla specifica attività economica concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro. Tuttavia, nella fattispecie al centro della controversia in esame, tale principio, astrattamente valido, non trova applicazione in quanto, qui la previsione statutaria non è generica, ma da considerarsi specifica sia in relazione la tipo di atto, sia con riferimento all’individuazione del soggetto che potrà essere garantito. Nel caso specifico però l’atto si concilia con l’oggetto sociale. Ora, occorre premettere che l’oggetto sociale indicato negli statuti delle due società è l’attività di compravendita di immobili, sia la possibilità di rilasciare fideiussioni. Di conseguenza, stante la specificità e concretezza dell’atto previsto nello statuto, l’atto medesimo risulta compatibile con l’oggetto sociale, in quanto, coinvolgendo terzi estranei alla società, deve essere valutato nella sua oggettività. Quindi, tale specificità risolve sia la questione sull’esorbitanza dell’atto, sia la questione attinente al conflitto di interesse, reputato quale causa dell’annullamento della fideiussione. Conflitto d’interessi escluso. Secondo la Cassazione, dunque, nell’ipotesi in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un’altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società garante e il suo amministratore, non può essere fatta derivare da una generica e astratta considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società. Al contrario, risulta necessario compiere un accertamento in concreto, valutando la sussistenza di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori la società garante e il suo amministratore. A ciò deve aggiungersi la considerazione per cui tale incompatibilità deve risultare riconoscibile da parte dell’altro contraente. Di conseguenza non pare configurarsi un conflitto di interessi.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 giugno - 15 ottobre 2012, n. 17640 Presidente Plenteda – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Alpe Invest s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntive dell'importo di lire 529.721.817, provvisoriamente esecutivo, emesso l'8/10/1997 dal Presidente del Tribunale di. Treviso a favore della Banca Antoniana Popolare Veneta s.comma a r.l., già Banca Popolare Veneta. L'attrice in opposizione, premesso di essersi resa fideiussore verso detta Banca in data 17/9/93 sino all'importo di lire 1.677.000.000 per le obbligazioni della s.p.a. Piemmeti, nel merito eccepiva, l'annullabilità della fideiussione, per conflitto di interessi tra la società e l'amministratore T. , firmatario della garanzia, amministratore anche della garantita, che si trovava in situazione di irreversibile difficoltà, tanto da essere ammessa alla procedura di concordare preventivo dopo due mesi dal rilascio della garanzia, e che tale situazione doveva essere nota alla Banca, posto che entrambe le società intrattenevano rapporti di conto corrente presso la medesima filiale di OMISSIS . Comunque, secondo l'opponente, il T. aveva agito oltre i limiti imposti alla società dall'oggetto sociale e in carenza di buona fede della Banca, da cui l'inefficacia dell'atto ex articolo 2384 bis c.c In riconvenzionale, Alpe Invest chiedeva il risarcimento dei danni nella somma di lire 500 milioni, e in subordine, contestava l'ammontare dei credito garantito, di cui chiedeva la rideterminazione, previo accertamento della quantificazione. La Banca si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale, cori sentenza 23/4-22/7/02, dichiarava l'inefficacia della garanzia ex articolo 2384 bis e. e, revocava il decreto-ingiuntivo e condannava la Banca alle spese del giudizio. Avverso detta pronuncia proponevano appello in via principale la Banca ed in via incidentale Alpe Invest. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 12/12/2005 - 24/2/2006, in accoglimento dell'appello principale, respinto l'incidentale, in riforma della sentenza impugnata, respingeva l'opposizione e le domande di Alpe, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di Alpe alle spese dell'intero giudizio. Per guanto qui interessa, la Corte del merito ha escluso il conflitto di interessi, rilevando l'assoluta coincidenza di soci e dj quote tra le due società, esattamente ripartite in entrambe le società per un terzo ciascuno tra i soci P. , M. e T. , da cui la concreta coincidenza degli interessi e la legittimità dell'operato del comune legale rappresentante, atteso che il buon andamento di una delle due società si rifletteva necessariamente a vantaggio dell'altra. Nel caso dell'assoluta coincidenza personale dei soci delle due società con assoluta parità nella proprietà delle quote e coincidenza nella persona dell'amministratore unico, continua la Corte veneta, ragionevolmente si può ritenere il concreto perseguimento di un progetto unitario, essendo palese che Alpe Invest costituiva il salvadanaio di famiglia e l'altra società aveva funzione prettamente commerciale. I medesimi soci avevano ratificato l'operato dell'amministratore, e ciò, secondo la Corte veneta, provava l'esistenza di un unico interesse dei. soci della Piemmeti e dei soci della Alpe Invest né l'assenza di corrispettivo per Alpe equivaleva a gratuità dell'atto, essendo necessario a tal fine anche lo spirito di liberalità, e nel caso la non gratuità risultava dai vantaggio che la garante si riprometteva di ritrarre, non intendendosi come tale necessariamente un incremento immediato del proprio patrimonio. L'atto era stato posto in essere nell'interesse dei soci,gli stessi, delle due società, i quali, in sede di approvazione del bilancio di Alpe Invest, ex post, non avevano mosso alcuna censura all'operato dell'amministratore. Quanto all'asserita estraneità rispetto all'oggetto sociale, la Corte del merito ha rilevato che le due società svolgevano la stessa attività, non spostando i termini della questione l'esistenza di un secondo differente settore economico, né il terzo avrebbe potuto valutare come esclusiva una attività piuttosto che un'altra a ritenere peraltro l'estraneità, la Banca non poteva ritenersi comunque in malafede, attesi gli elementi sopra ricordati attività immobiliare comune alle due società, previsione della possibilità di concedere fideiussione, coincidenza dei soci della garante e della garantita , e la ratifica da parte dell'assemblea ordinaria di Alpe aveva rafforzato il convincimento della Banca, che la fideiussione rientrasse nelle finalità istituzionali del garante. La Corte del merito ha affrontato inoltre la questione della idoneità della ratifica da parte dell'assemblea ordinaria a sanare la carenza di potere rappresentativo degli amministratori, nel caso del compimento di atto estraneo all'oggetto sociale. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata da Alpe Invest in via di appello incidentale, la Corte del merito ha rilevato come solo in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, l'allora opponente avesse chiesto la condanna al pagamento di somma da liquidarsi in via equitativa, e che in ogni caso la domanda ex articolo 96 c.p.comma era infondata, non essendo la Banca in malafede. Ricorre Alpe Invest, sulla base di quattro motivi. Si difende la Banca con controricorso. Alpe Invest ha depositato la memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1 - Con il primo motivo, Alpe Invest denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1394 c.c. insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte del merito ha escluso l'applicazione dell'articolo 1394 c.c., stante l'assoluta coincidenza di soci, delle quote e dell'amministratore delle due società, garante e garantita, e ha ritenuto altresì che, ove sussistente il conflitto, lo stesso non potesse venire in rilievo, stante l’avvenuta ratifica dell'operato dell'amministratore da parte dei soci con la delibera di approvazione dei bilancio. Secondo la ricorrente, la pronuncia è inficiata dall'errore di fondo, di avere ritenuto necessariamente coincidente l’interesse dei soci con quello della società, mentre l'interesse dei soci non è l'interesse della società. Nessuna delle teorie proposte in dottrina sui concetto di interesse sociale arriva a sostenere che questo corrisponda tout court alla volontà espressa dall'assemblea dei soci, tant'è che l'articolo 2373 c.comma prevede l'eventualità di delibere adottiate dall'assemblea in contrasto con l'interesse sociale, né il conflitto d'interessi potrebbe venir meno perché la totalità dei soci ha autorizzato l'amministratore a compiere l'atto, ove questo comporti il depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori, perché l'atto è e rimane contrario all'interesse della società amministrata. Nel caso, sussistono i presupposti di applicabilità dell'articolo 1394 c.c Secondo la ricorrente, l'elemento oggettivo emerge dai seguenti rilievi identità del legale rappresentante della garante e della garantita evidente estraneità all'oggetto sociale, prevedendo lo statuto della Piemmeti, in via principale e non secondariamente, l'attività di commercio di maglieria, confezioni ed articoli per l'abbigliamento in genere . , a fronte dell'attività prettamente immobiliare di Alpe Invest assenza di vantaggio imprenditoriale per la garante, ed esclusivo interesse della garantita, che rischiava di vedersi revocato l'accesso al credito da parte della Banca, né vale a smentire l'assunto il richiamo della Corte dei merito alla pretesa appartenenza di Alpe e Piemmeti ad un medesimo gruppo societario, per la cui esistenza occorrono una più o meno penetrante compartecipazione nel capitale sociale ed un unitarie coordinamento economico e funzionale tra le società, né l'appartenenza al gruppo potrebbe bastare per escludere il conflitto d'interessi, stante l'innegabile distinta soggettività delle due società di capitali coinvolte. Sussiste infine il requisito soggettivo, risultando nel caso la conoscenza o quanto meno la conoscibilità del conflitto da parte della Banca. 1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2384 e 2384 bis c.c. insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo. La Corte veneta ha equivocato nel considerare l'oggetto sociale delle due società come risulta dalle visure doccomma 5 e 6 del fascicolo di primo grado , Piemmeti ha come attività principale il commercio di maglieria e abbigliamento in genere, a fronte dell'attività esclusivamente immobiliare di Alpe inoltre, è ininfluente la generica ed astratta previsione statutaria che abiliti il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie, atteso che, per l'orientamento assolutamente prevalente formatosi nella vigenza delle norme indicate, andava valutato il programma tipico della società secondo un criterio di normalità, e non in astratto. Né, secondo la ricorrente, era ratificabile l'atto dell'amministratore esorbitante dall'oggetto sociale, in quanto il limite dell'oggetto sociale è vincolante anche per la stessa compagine sociale, che lo può modificare, ma nel rispetto delle forme e modalità di legge, ed è seriamente dubitabile la validità della delibera assembleare che autorizzi in via preventiva o successiva il compimento di atti estranei all'oggetto sociale, occorrendo la previa modificazione dell'atto costitutivo. Nella specie, inoltre, non vi è stata in ogni caso la ratifica, stante il carattere generale dell'approvazione del bilancio d'esercizio. Secondo la ricorrente, infine, sussistono i presupposti di cui all'articolo 2384 bis c.c., oggettivo e soggettivo. 1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 96 c.p.comma e 2043 c.comma e vizio di motivazione, in relazione alla domanda risarcitoria, avanzata a seguito della esecuzione indebitamente intrapresa verso l'ingiunta la domanda di liquidazione in via equitativa è stata già introdotta nell'atto di citazione di I grado, né in ogni caso, controparte ne aveva eccepito la supposta tardività nella prima difesa. 1.4.- Col quarto motivo,.la ricorrente si duole dell'omessa motivazione sulla domanda avanzata in subordine, relativa alla debenza dei soli interessi legali esattamente calcolati sulla sola somma capitale come osservato già in atto di citazione in opposizione, la Banca aveva indicato come somma capitale ingiunta l'importo di lire 529.721.817, per contro comprensiva di lire 141.042.627 di interessi, e su tale somma aveva chiesto ed ottenuto ulteriori interessi al tasso legale dalla domanda al saldo nemmeno è dato di capire come sia stata calcolata la somma corrispondente al capitale originario, ovvero lire 388.679.190,come indicata in ricorso monitorio. 2.1.- I primi due motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra gli stessi, sono infondati. Premesso che nel caso è applicabile la normativa anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 6/2003, è opportuno altresì rilevare che sono concettualmente distinti i due profili, del conflitto di interessi e dell'estraneità all'oggetto sociale, della fideiussione prestata nei confronti di una Banca da una società a garanzia del debito di altra società, sollevati in via di eccezione dalla società garante per paralizzare l'azione della Banca, sotto il profilo dell'annullabilità, nel primo caso, e dell'inefficacia, nel secondo. Ciò posto, va nel caso di specie rilevato che la Corte del merito, a pag. 11 della pronuncia, ha specificamente indicato che negli statuti delle due società è espressamente prevista, quale oggetto sociale, sia l'attività di compravendita di immobili sia la possibilità di rilasciare fideiussioni, tra Alpe Invest e Piemmeti, . tale statuizione non è stata censurata dalla ricorrente che, sul punto precipuo dell'oggetto sociale, si è limitata a sostenere che Piemmeti prevedeva nello statuto lo svolgimento in via principale e non secondariamente, come in tesi sostenuto dal Giudice del merito, l'attività di commercio, maglieria, confezione ed articoli per l'abbigliamento in genere , mentre Alpe aveva come oggetto l'attività esclusivamente immobiliare pag. 20 ricorso . La ricorrente, nel corpo dell'ampio ricorso presentato, fa riferimento all'orientamento prevalente, secondo cui. per stabilire se il singolo atto posto in essere dal legale rappresentante della società rientri o meno nell'oggetto sociale, risulta ininfluente la generica ed astratta previsione statutaria che abiliti ai rilascio delle fideiussioni ed altre garanzie, atteso che l'oggetto sociale individuerebbe più precisamente il settore ed il programma economico della società,come definito dai soci per il conseguimento dell'oggetto sociale. Il principio, in sé esatto,secondo cui la valutazione della pertinenza dell'atto degli amministratori di una società di capitali all'oggetto sociale va condotta alla stregua del criterio della strumentante, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica concordata dai soci nell'atto costitutivo, in vista dei perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente, non essendo-sufficienti né il criterio dell'astratta previsione statutaria del tipo di atto posto in essere, né il criterio della conformità dell'atto all'interesse sociale così le pronunce 16416/2002, 15879/2007 e, con ulteriori approfondimenti in aderenza al caso di specie, la pronuncia 26011/2007 , non trova spazio applicativo nella specie, in cui la previsione statutaria non è generica, ma specifica, non solo in relazione al tipo di atto, ma alla individuazione del soggetto che potrà essere garantito. La specificità e concretezza dell'atto previsto in statuto non consentono in radice di prospettare l'esorbitanza dell'atto ex articolo 2384 c.c., e rendono ultronea ogni ulteriore valutazione in relazione alla compatibilità con l'oggetto sociale, atteso che l'atto, coinvolgendo terzi estranei alla società, deve essere considerato nella sua oggettività. La specifica previsione statutaria di cui in oggetto risolve altresì l'ulteriore profilo del conflitto di interessi, idoneo, secondo la ricorrente, ai sensi dell'articolo 1394 c.c., a condurre all'annullamento della fideiussione, prestata da Alpe Invest a favore di Piemmeti, con atto sottoscritto dal T. , all'epoca amministratore unico della garante e della garantita. Secondo l'orientamento di questa Corte, nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai sensi dell'articolo 1394 cod. civ. ed ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere da un'aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev'essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore, e della riconoscibilità, della stessa da parte dell'altro contraente in termini, tra le ultime, la pronuncia 25361/2008 . Orbene,la tipizzazione dell'atto nello statuto di Alpe nei termini sopra indicati è idonea a precludere in radice la configurabilità del conflitto di interessi, avendo la stessa società resa pubblica, secondo l'obbligo di legge, quella previsione, in ordine alla capacità ed ai corrispondenti poteri rappresentativi dei suoi amministratori, sì che non può la stessa società mettere in dubbio la scelta operata in statuto nei confronti del terzo, che su quella previsione ha legittimamente confidato. La specificità del caso, nel riferimento nella sentenza impugnata alla tipizzazione dell'atto nei termini sopra indicati, dà ragione della diversa soluzione qui adottata, rispetto a quella di cui alla pronuncia 20597/2010, resa sempre nel caso di fideiussione prestata dall'amministratore di Alpe Invest a favore di Piemmeti, nei confronti del Banco Ambrosiano Veneto, per importo superiore al capitale della garante, e che ha concluso per il conflitto di interessi e la nullità dell'atto considerato come ultra vires, insuscettibile di autorizzazione da parte dell'assemblea totalitaria, peraltro fortemente criticata da autorevole dottrina. 2.2.- Il quarto motivo, da esaminarsi per ragioni di ordine logico prima del terzo, è fondato. La Corte del merito, pur respingendo m dispositivo le domande di Alpe Invest, non ha reso alcuna motivazione in relazione alla domanda avanzata in subordine, di accertamento del diritto della Banca di pretendere 1 soli interessi legali, di riduzione degli stessi alla misura, legale e di rideterminazione del capitale. L'accoglimento di detto motivo comporta la cassazione con rinvio in relazione a detto specifico capo di domanda, con assorbimento del terzo motivo, con cui la parte ha chiesto il risarcimento del danno ex artt. 96 c.p.comma e 2043 c.c., in dipendenza dell'esecuzione intrapresa sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e che dovrà essere valutata dal Giudice di rinvio in esito alla valutazione della domanda subordinata di cui sopra. 3.1.- Conclusivamente, vanno respinti i primi, due motivi del ricorso, va accolto il quarto, assorbito il terzo, va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e va rinviata la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà a valutare la domanda subordinata e, conseguentemente, la domanda risarcitoria ex articolo 96 c.p.c P.Q.M. La Corte respinge i primi due motivi del ricorso, accoglie il quarto, assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.