fallimento | 12 Luglio 2012
Senza privilegio il pegno è nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto
di Vincenzo Papagni
Il decisum offre lo spunto per alcune riflessioni in ordine a due questioni, l’una strettamente procedurale, legata ai limiti al potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità di un contratto, in base all’art. 1421 c.c.; l’altra, derivata per conseguenza, se sia o meno riconoscibile il privilegio, nell’ammissione al passivo, ad un pegno di titoli di credito, il cui oggetto sia indeterminato ed indeterminabile.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11651/12; depositata l’11 luglio)
Quanto alla prima quaestio, i giudici della Prima Sezione precisano che la rilevabilità d’ufficio della nullità di un contratto va coordinata con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso...
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