Situazione patrimoniale non aggiornata: onere dimenticato, debitore condannato

La mancata produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, prevista dall’art. 15, comma 4, l. fall., al pari della mancata produzione dei bilanci, non può che risolversi in danno del debitore. Salvo che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.

I giudici della Suprema Corte, nella sentenza n. 8769/12 deposito del 31 maggio richiamando un recente precedente giurisprudenziale Cass. n. 11309/09 , precisano che i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Ad avviso della Prima sezione Civile, identico discorso deve ripetersi nel caso che qui ci occupa in cui l’omissione dedotta riguarda la produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. Il fatto. La controversia che ha dato luogo al decisum trae origine dall’accoglimento di un reclamo proposto da parte di un imprenditore avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari dichiarativa del suo fallimento. La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto dimostrati i requisiti dimensionali necessari per escludere l’assoggettabilità al fallimento, ai sensi dell’art. 1 l. fall., grazie alla produzione, in sede di reclamo, dei modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per i tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza di fallimento. Avverso quest’ultima decisione, il curatore fallimentare ricorreva per cassazione lamentando, in particolare, che i giudici del reclamo non avevano tenuto conto del mancato deposito, da parte del debitore, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata prescritta dal comma 4 dell’art. 15 l. fall. . Gli Ermellini, accogliendo il predetto gravame, chiariscono che l’omissione della produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, vizia la sentenza di merito così cassano la pronuncia impugnata con rinvio per un nuovo esame circa il possesso, da parte del debitore, dei requisiti dimensionali necessari per essere esentato dal fallimento, tenendo conto della mancata produzione del predetto documento. Il presupposto soggettivo. L’art. 1 l. fall. scaturito dal decreto correttivo, d. lgs. 169/2007, in merito ai soggetti che possono essere sottoposti al fallimento, espressamente si riferisce agli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici . Soglie di fallibilità. La predetta norma, inoltre, si riferisce alla nozione di imprenditore non assoggettabile al fallimento e al concordato preventivo, condizionando la non assoggettabilità stessa alla compresenza di tre requisiti. Il primo è che l’attivo patrimoniale del bilancio degli ultimi tre esercizi non sia mai stato superiore alla soglia dei trecentomila euro. Il secondo è che i ricavi lordi degli ultimi tre esercizi non siano mai stati superiori ai duecentomila euro. Il terzo è che l’esposizione debitoria complessiva, comprensiva dei debiti non scaduti, non sia superiore ai cinquantamila euro. Così facendo. il Legislatore contemporaneamente chiarisce che gli investimenti in azienda, per usare la nozione di cui all’art. 1 l. fall., sono desumibili dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio che l’orizzonte temporale utile per la valutazione dell’attivo è quello desumibile dagli ultimi tre esercizi che va fatto riferimento agli ultimi tre esercizi e non agli ultimi tre anni di vita della società. Bisogna notare inoltre che l'art. 1 l. fall. prevede una inversione dell'onere della prova a carico del soggetto nei confronti del quale è presentata istanza di fallimento è quest’ultimo, infatti, e non il ricorrente o il pm, a dover provare di non aver superato nessuno dei suddetti tre requisiti. Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Dalla previsione dell’art. 15, comma 4, l. fall. secondo cui l’imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata discende che la prova di cui il debitore è onerato del non superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma secondo, l. fall. come novellato dal d. lgs. 169/2007 va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Con la conseguenza che è viziata la motivazione della sentenza di merito la quale, alla mancata produzione dei bilanci, omette di attribuire la dovuta rilevanza. Secondo la Suprema Corte, identico discorso deve ripetersi nel caso de quo , in cui l’omissione dedotta riguarda non la produzione dei bilanci mancando sul punto specifiche censure , bensì la produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, prevista dal medesimo art. 15, comma quarto, l. fall. unitamente a quella dei bilanci. Prova del debitore per sottrarsi al fallimento. Il debitore che vuole sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ha l’onere di provare che non sono state superate le soglie previste dalla legge, ex art. 1 l. fall. Concludendo si può dunque affermare che la base documentale imprescindibile per fornire tale prova è data non solo dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, redatti conformemente alla legge, ma anche dalla produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1 febbraio – 31 maggio 2012, n. 8769 Presidente Plenteda – Relatore De Chiara Svolgimento del processo La Corte d'appello di Cagliari ha accolto il reclamo del sig. P.N. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale della stessa città il 18 maggio 2010. La Corte ha ritenuto dimostrati i requisiti dimensionali necessari per escludere l'assoggettabilità al fallimento, ai sensi dell'art. 1 legge fallirti., grazie alla produzione, in sede di reclamo, dei modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009 , cioè i tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza di fallimento. Il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi di censura illustrati anche da memoria. Le parti intimate non hanno svolto difese. Motivi della decisione 1. - Il primo motivo da esaminare secondo l'ordine logico è il terzo, con cui si denuncia l'extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel riconoscere l'insussistenza del requisito dimensionale di assoggettabilità al fallimento senza che il P. avesse censurato sul punto la sentenza dichiarativa del fallimento. 1.1. - Il motivo è infondato, avendo invece il P. espressamente dedotto, con il reclamo, che non doveva essere dichiarato fallito proprio perché non vi sono i requisiti dimensionali prescritti dalla legge , discutendo quindi della prova al riguardo e dei poteri istruttori officiosi esercitabili dal giudice. 2. - Segue nell'ordine logico il quinto motivo, con cui, denunciando violazione dell'art. 18 legge fallim. nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e poi dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 , si deduce l'inammissibilità della produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte del reclamante, avvenuta non unitamente al deposito del reclamo, bensì soltanto all'udienza del 5 novembre 2010. 2.1. - Il motivo è infondato. Se è vero, infatti, che - come puntualmente rileva il ricorrente - l'art. 18, comma secondo n. 4, legge fallirti, prevede che il reclamo contenga, fra l'altro, l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti , è anche vero che ciò non è previsto a pena di inammissibilità di successive produzioni, e l'informalità che caratterizza il procedimento di reclamo non induce a un'interpretazione rigoristica. 3. - Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, fra loro connessi riguardando tutti il superamento della c.d. soglia di fallibilità e parzialmente ripetitivi, vanno esaminati congiuntamente. 3.1. - Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nell'affermare che il reclamante aveva prodotto i modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007, 2008 e 2009 senza considerare che si trattava dei mod. Unico del 2009, 2008 e 2007, i quali fanno riferimento ai redditi di ciascun anno precedente, ossia del 2008, 2007 e 2006 sicché, considerato che l'istanza di fallimento era stata proposta il 12 marzo 2010, rimaneva scoperto l'ultimo anno, cioè il 2009. 3.2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c. e 15 nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007, cit. e 18 legge fallim., si lamenta che i giudici del reclamo a abbiano preso in considerazione anche la dichiarazione dei redditi del 2009, che non aveva alcun valore probatorio non risultandone in atti l'invio, postale o telematico, all'amministrazione finanziaria b non abbiano tenuto conto del mancato deposito, da parte del debitore, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata prescritta dal comma quarto dell'art. 15, cit 3.3. - Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 e. e. e 1 e 15, comma quarto, legge fallirti., si censura nuovamente l'accoglimento del reclamo nonostante l'omessa produzione della predetta situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. 3.4. - Decisiva ed assorbente, fra tali censure, è quella dedotta con il secondo motivo, sub b , e sostanzialmente replicata con il quarto motivo. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, con la sent. n. 11309 del 2009, che dalla previsione dell'art. 15, comma quarto, legge fallirà, secondo cui l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma secondo, legge fallirti, come novellato dal d.lgs. n. 169, cit. va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi con la conseguenza che è viziata la motivazione della sentenza di merito che alla mancata produzione dei bilanci ometta di attribuire la dovuta rilevanza. Identico discorso, ad avviso del Collegio, deve ripetersi nel caso che ci occupa, in cui l'omissione dedotta riguarda non la produzione dei bilanci, non essendovi sul punto specifica censura, bensì la produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, prevista dal medesimo art. 15, comma quarto, legge fallirci, unitamente a quella dei bilanci. Pertanto la sentenza impugnata, che trascura del tutto l'omessa produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata del sig. P. , va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame circa il possesso, da parte del debitore, dei requisiti dimensionali necessari per essere esentato dal fallimento, tenendo conto della mancata produzione del predetto documento. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il terzo e il quinto motivo di ricorso, accoglie il secondo, nei sensi di cui in motivazione, e il quarto, dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione.