La ricorrente non si presenta in sede di reclamo? Il giudice non ordini il non luogo a provvedere!

Le norme relative al reclamo, novellate dalla riforma fallimentare del d. lgs. n. 196/07, denotano tale ricorso come caratterizzato da un effetto devolutivo pieno e quindi differente dal tradizionale appello. Il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve statuire la questione nel merito.

Lo ricorda la Cassazione Civile, riallacciandosi ad alcuni precedenti, nella sentenza n. 8227/12 del 24 maggio. L’antefatto. Una s.r.l. proponeva reclamo, ex art. 18 l. fall., avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Massa la dichiarava fallita. All’udienza presso la Corte d’Appello di Genova, constatata la presenza della parte resistente e l’assenza dell’attrice, veniva emesso provvedimento di non luogo a provvedere sul reclamo. La società impugna la predetta ordinanza in sede di Cassazione. La controversia va comunque decisa nel merito? In primis, la ricorrente lamenta l’erronea dichiarazione di non luogo a provvedere vi sarebbe infatti una giurisprudenza della Corte Suprema secondo cui, nell’ipotesi di mancata comparizione delle parti, il giudice del reclamo dovrebbe comunque decidere sul merito della controversia Cass. nn. 27080/05 e 9930/05 . Inoltre, la s.r.l. ripropone i motivi prospettati nel grado precedente, cioè l’insussistenza del credito della società istante e l’insussistenza dello stato di insolvenza. Reclamo e appello attenzione alla linea di demarcazione. Gli Ermellini ritengono fondata la prima doglianza. È applicabile, infatti, il principio contenuto nella sentenza n. 22546/10, in cui si spiega come nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma del d. lgs. n. 169/07 –, l’istituto è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno. Il reclamo ha natura diversa dall’ appello , non applicandosi al primo i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c. anche se si tratta di provvedimento decisorio. Le normazione relativa al reclamo, quando non è derogata dall’art. 18 l. falli., prevede che in caso di difetto di comparazione della parte interessata all’udienza di trattazione, il giudice del reclamo qui, nella specie, la Corte d’Appello , una volta verificata la regolarità della notificazione di ricorso e decreto, debba statuire nel merito. È di fatti improbabile che sia sorto un disinteresse alla definizione, con la conseguente improcedibilità o decisione di non luogo a provvedere ordinanza n. 18043/10 .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 marzo – 24 maggio 2012, n. 8227 Presidente Plenteda – Relatore Didone Ritenuto in fatto e in diritto 1.- La s.r.l. Lunicar ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall., avverso la sentenza in data 29.4.2010 con la quale era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Massa. All'udienza del 25.11.2010 la Corte di appello di Genova, constatata la presenza delle parti resistenti e l'assenza della società, reclamante, ha dichiarato non luogo a provvedere” sul reclamo. Contro la predetta ordinanza la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli intimati - il curatore fallimentare e la s.r.l. Concessionaria La Lunense Automobili, società creditrice istante per il fallimento - non hanno svolto difese. 2.1.- Con il primo motivo la società ricorrente lamenta l'erronea dichiarazione di non luogo a provvedere e richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nell'ipotesi di mancata comparizione delle parti, il giudice del reclamo - verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa - debba comunque decidere sul merito della controversia n. 27080/2005 nello stesso senso, con riferimento al procedimento di reclamo L. Fall., ex art. 26, Cass., 11 maggio 2005, n. 9930 . 2.2.- Con il secondo e con il terzo motivo parte ricorrente ripropone le censure formulate con il reclamo concernenti, rispettivamente, l'insussistenza del credito della società istante e l'insussistenza dello stato di insolvenza. 3.- Osserva la Corte che è fondato il primo motivo di ricorso, restando assorbite le rimanenti censure. È applicabile, infatti, il principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 22546 del 05/11/2010, secondo cui nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 legge fall., ridenominando tale mezzo come reclamo in luogo del precedente appello , l'istituto, adeguato alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata”. Dovendosi applicare, dunque, le norme relative al reclamo, se non derogate dall'art. 18 l. fall. è applicabile il principio per il quale in caso di difetto di comparizione della parte interessata all'udienza di trattazione, il giudice del reclamo nella specie, in grado di appello avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il diniego di protezione internazionale adottato dalla competente commissione territoriale , verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito il reclamo, restando esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o come nella specie di non luogo a provvedere” Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18043 del 03/08/2010. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Genova in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti i rimanenti, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.