Dopo 20 anni adeguati i compensi dei curatori fallimentari

Il Ministero della Giustizia, con decreto del 25 gennaio 2012 n. 30 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo , fissa gli adeguamenti dei compensi spettanti ai curatori fallimentari, già in vigore da oggi.

Percentuali invariate. In particolare, all’art. 1 del decreto è previsto che il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore a queste misure a dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro b dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro c dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro d dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro e dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro f dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro g dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro h dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro. Compenso supplementare. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. Se il fallimento si chiude con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'art. 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. E ancora. Nell’ipotesi in cui sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi previsti dagli artt. 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio. Aumentato il compenso minimo. Il decreto, all’art. 4, prevede che il compenso non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall’art. 2, comma 1. Rimborso forfettario. Inoltre, al curatore spetta anche un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente. Nuovi compensi già in vigore. Il decreto n. 30/2012 si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, compresi quelli relativi a procedure concorsuali ancora pendenti sino a tale data.

Ministero della Giustizia, decreto 25 gennaio 2012, n. 30 G.U. 26 marzo 2012, n. 72 Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'articolo 39, primo comma, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonché gli articoli 165 e l'abrogato articolo 188 dello stesso decreto Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011 Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri Adotta il seguente regolamento Art. 1 1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti a dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro b dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro c dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro d dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro e dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro f dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro g dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro h dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro. 2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra. Art. 2 1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell'articolo 1, tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all'articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. 2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo pero' da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore è inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2. Art. 3 1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio. Art. 4 1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall'articolo 2, comma 1. 2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo, nonchè il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennità. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente. Art. 5 1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1. 2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1. 3. Per il compenso del liquidatore dei beni, nominato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Al liquidatore spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione, nonchè un compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, calcolato sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1. 4. Al commissario giudiziale e al liquidatore competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsto all'articolo 4, comma 2. 5. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore cessino dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, al termine della procedura, secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 1. Art. 6 1. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata. Art. 7 1. Nelle procedure di amministrazione controllata che continuano ad essere disciplinate dal Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dall'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, spettano al commissario giudiziale i compensi determinati con le percentuali di cui all'articolo 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Nei casi di gestione dell'impresa o di amministrazione dei beni, previsti dall'articolo 191 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre ai compensi previsti dal comma 1, spetta allo stesso commissario il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 3. 3. Si applica l'articolo 5, commi 4 e 5. Art. 8 1. Il presente decreto si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data. Art. 9 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e abroga, dalla medesima data, i decreti del Ministero di Grazia e Giustizia 30 novembre 1930, 1° gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987 e del 28 luglio 1992, n. 570. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.