La notifica va effettuata alla persona fisica che rappresenta la società, se indicata nell’atto

In tema di notifica alle società di capitali o di persone, ai fini della notificazione al rappresentante dell’ente con residenza, dimora e domicilio sconosciuti non è sufficiente che il notificante abbia attinto alle notizie e ai dati contenuti nell’apposito registro delle imprese, erroneamente ritenuti esaustivi e prevalenti, dovendosi, al contrario, procedere alla notificazione alla persona fisica indicata nell’atto che rappresenta l’ente, come sancito dal terzo comma dell’art. 145 c.p.c

Il caso. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Catanzaro con cui veniva dichiarato il fallimento di una società a responsabilità limitata, proposto su istanza di altra società creditrice. Avverso tale sentenza, la società fallita spiegava ricorso per cassazione denunciando la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 143 e 145 c.p.c La corte territoriale, infatti, stabiliva che ai fini della notificazione ad una società nei modi e ai sensi dell’art. 143 c.p.c., fosse sufficiente la consultazione del registro delle imprese per ritenere assolto il dovere di diligenza del notificante. L’orientamento consolidato della Cassazione. La decisione che si commenta si inserisce nel solco dell’indirizzo recentemente inaugurato dalla Suprema Corte in tema di notificazione alle persone giuridiche, siano esse società di capitali o di persone Cfr. Cass. n. 19986/2010 Cass. n. 9447/2009 . La notificazione alla persona fisica. Secondo tale orientamento consolidato, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità previste dall’art. 145, c.p.c. in tema di notificazione alle persone giuridiche, - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa – la notificazione va effettuata, ove nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, secondo le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. che prevedono le modalità di notificazione nei confronti della persona fisica di cui si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio ovvero del rispettivo domiciliatario. la notifica per irreperibilità o rifiuto. Solamente nel caso in cui non sia possibile eseguire la consegna dell’atto con le modalità precedenti, è allora consentito - ex art. 140 c.p.c. – depositare la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi nei confronti del legale rappresentante, sempre che costui sia indicato nell'atto ed abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente. se residenza, dimora e domicilio sono sconosciuti? Da ultimo, ma solo in via residuale, la Corte di Legittimità stabilisce che se nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la quale, tuttavia, risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in ultima istanza, alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c. , mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario ovvero, ancora, se residenza e luogo di nascita sono ignoti, al pubblico ministero. Limiti alla notifica ex art. 143 c.p.c Tuttavia, con la sentenza in commento, gli Ermellini tengono a precisare che si può procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c. solo quando a sul piano soggettivo, l’ignoranza del notificante circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto sia incolpevole b sul piano oggettivo, siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, le quali non devono basarsi solo sulle risultanze anagrafiche, ma estendersi ad accertamenti ed informazioni sull’effettivo trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto. ne deriva l’insufficienza della ricerca nell’apposito registro delle imprese. Sulla scorta di quanto sin qui richiamato, il Supremo Collegio ha concluso affermando che non è sufficiente, per la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., attingere alle notizie e ai dati contenuti nel registro delle imprese, non essendo elementi di indagine ed accertamento esaustivi, dovendosi, al contrario, procedere alla notificazione alla persona fisica indicata nell’atto quale rappresentante dell’ente.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 febbraio – 19 marzo 2012, n. 4305 Presidente Fioretti – Relatore Didone Ritenuto in fatto e in diritto 1.- Con sentenza del 4.4.2011 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 17.2.2009 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il fallimento della s.r.l. Froiocostruttori su istanza della s.p.a. Romana Diesel . Per quanto ancora interessa, la corte di merito ha disatteso l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 15 l. fall., ritenendo regolarmente eseguita la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare al legale rappresentante della società ai sensi dell'art. 143 c.p.c. In particolare la corte di appello ha evidenziato quanto segue F.C.D. risulta essere stato destinatario della notifica in questione non nomine proprio, bensì in rappresentanza della società di capitali in seno alla quale rivestiva all'epoca la carica di amministratore unico, una volta constatatone in sede di iniziale notifica l'avvenuto trasferimento in luogo ignoto e diverso dall'indirizzo riportato negli atti e nei registri aventi la funzione di rendere noti e rilevabili per i terzi tutti dati identificativi dell'impresa sociale e del suo legale rappresentante, ben può ritenersi giustificato l'operato ricorso nel caso in esame alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., dovendosi considerare in siffatta situazione non conosciuti i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario e in ogni caso essersi fatto uso da parte del notificante della diligenza richiesta in relazione al caso concreto per conoscerli già solo attingendo alle notizie e ai dati in proposito contenuti nell'apposito registro delle imprese e come tali esaustivi e prevalenti su altri eventualmente rilevabili aliunde, essendo piuttosto da imputare al predetto F. l'omesso assolvimento del preciso onere che su di lui incombeva nella qualità suindicata di fare apportare sugli atti in questione le variazioni relative alla sua residenza, per renderle conoscibili a terzi nelle debite forme pubblicitarie”. La corte di merito, poi, ha disatteso il motivo di reclamo con il quale era dedotta l'insussistenza dello stato di insolvenza. 1.1.- Contro la sentenza di appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società creditrice istante per il fallimento mentre non ha svolto difese la curatela intimata. 2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia nullità del procedimento e della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 143 e 145 c.p.c. error in procedendo ”. Deduce che la decisione impugnata ha motivato il rigetto del reclamo - sotto il profilo della dedotta nullità della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento - con una interpretazione sia dell'art. 145 c.p.c. sia del richiamato art. 143 c.p.c. non in linea col codice di rito e con i precedenti della Corte di Cassazione dai quali si è immotivatamente discostata cfr ex pturimus Cass. 2010/19986 . Ed infatti, stabilendo che F.C.D. era destinatario della notificazione non in proprio ma in qualità e che, pertanto, era sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'art. 143 c.p.c., la consultazione del registro delle imprese nel quale la residenza dell'amministratore era indicata alla via OMISSIS per ritenere assolto il dovere di diligenza del notificante, ha creato un discrimen ed una conseguente disparità di trattamento sotto l'aspetto delle garanzie processuali tra il destinatario quale persona fisica ed il destinatario in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, non previsto dall'art. 145 c.p.c. e non accettabile sul piano logico-giuridico, visto che la norma disciplina soltanto la notifica alle persone giuridiche. Se il legislatore avesse voluto legiferare nel senso indicato dalla Corte di merito, avrebbe chiaramente esplicitato questo concetto e modellato la norma processuale in commento in altro modo, sì da rendere forse inutile il riferimento agli articoli da essa richiamati artt. 138 e segg. , da rispettare nella sequenza notificatoria. La diligenza minima, infatti, avrebbe imposto alla società Romana Diesel S.p.a. come sempre avviene nell'ambito dei procedimenti notificatori di richiedere un semplice certificato anagrafico del F. presso il Comune di Catanzaro ove era formalmente residente e non di rinotificare l'istanza di fallimento al medesimo luogo ove non si era già potuto notificare l'atto di precetto poiché trasferito da tempo e cioè alla via OMISSIS . Sarebbe facilmente emerso senza la necessità di laboriose ricerche che quest'ultimo era emigrato dal Comune di Catanzaro al Comune di Cardinale nell'anno 2002, sette anni prima della contestata notifica ex art. 143 c.p.c. per come documentato nella fase di reclamo producendo i certificati storici di residenza di F.C.D. sia del Comune di Catanzaro sia del Comune di Cardinale ove era emigrato , così ricorrendo, più correttamente, agli artt. 139 e 140 c.p.c 2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 legge fallimentare, ex art. 360 n. 3 c.p.c Deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato l'art. 15 ultimo comma legge fallimentare, secondo il quale Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a Euro trentamila . La norma è da ritenersi un presupposto oggettivo del fallimento nonché una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva concorsuale, in relazione all'importo minimo ivi specificato e comporta che l'indagine del G.D. sull'insolvenza deve essere circoscritta agli atti dell'istruttoria prefallimentare”. Il che comporta, nella sua applicazione pratica, che gli elementi situazione debitoria dai quali eventualmente desumere lo stato di decozione dell'azienda devono desumersi solo dall'istruttoria prefallimentare e non aliunde, da atti ad essa estranei e comunque successivi alla stessa. 3.- Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l'assorbimento del secondo motivo. Invero, anche di recente questa Corte cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19986 del 2010 ha evidenziato che in tema di notificazione alle persone giuridiche siano esse società di capitali o di persone , se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145 c.p.c., comma 1 - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti , la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c. da ultimo Cass. 21.4.2009 n. 9447 v. anche S.U. 4.6.2002 n. 8091 . Nondimeno, si può procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c., solo quando, sul piano soggettivo, l'ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato v. anche Cass. 23.6.2009 n. 14618 Cass. 27.3.2008 n. 7964 Cass. 31.7.2006 n. 17453 . Indagini ed accertamenti questi che non risultano essere stati esperiti nella specie, non essendo, all'uopo, sufficiente - come ha invece ritenuto la corte di merito - l'avere attinto il notificante alle notizie e ai dati in proposito contenuti nell'apposito registro delle imprese”, erroneamente ritenuti esaustivi e prevalenti”, dovendosi procedere alla notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente così, testualmente, il comma 3 dell'art. 145 c.p.c. . La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale dovrà applicare il principio innanzi richiamato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.