Sequenza acquisto gratuito-subacquisto oneroso: per l’inefficacia basta la prova della gratuità del primo atto

Il curatore deve provare la consapevolezza da parte del subacquirente della circostanza che l’atto di acquisto compiuto tra il suo dante causa e il fallito sia stato effettuato a titolo gratuito.

La vicenda. La Corte di Cassazione si pronuncia in relazione all’esercizio dell’azione revocatoria nei confronti di un subacquisto da parte di due società. Il caso al centro della controversia riguarda il contratto di compravendita di un immobile tra due s.r.l., stipulato con atto pubblico, che vedeva però la società venditrice, oltre che rilasciare quietanza per la maggior parte della somma, accollare all’acquirente, a saldo del versamento di parte dell’importo, la corrispondente quota capitale del mutuo stipulato dalla società alienante. In seguito la società acquirente alienava lo stesso immobile ad una terza s.r.l., rilasciando anche in questo caso quietanza, con la clausola che quest’ultima acquirente si accollasse la residua quota, di importo uguale al mutuo originario concesso dall’istituto di credito all’originaria s.r.l. venditrice. Successivamente quest’ultima società, che aveva stipulato il primo contratto di vendita, veniva dichiarata fallita e la curatela citava in giudizio le due società acquirenti domandando l’inefficacia dell’atto in seguito all’accoglimento dell’azione revocatoria. Due atti a titolo gratuito? Il giudice di primo grado dichiarava inefficace ai sensi dell’art. 64 l. fall. sia il primo contratto di vendita, sia il secondo, reputando la quietanza non opponibile alla curatela. In particolare il giudice di prime cure qualificava il primo atto stipulato sotto la forma del c.d. atto mixtum cum donatione , in quanto l’accollo riguardava una piccola parte del prezzo. Il secondo contratto di vendita era ugualmente considerato a titolo gratuito in quanto la seconda società acquirente non aveva provato la natura onerosa della compravendita. La decisione del primo grado era ribaltata in sede di appello, pur confermando l’accertamento sulla natura gratuita del primo contratto. In relazione al secondo contratto di vendita la Corte territoriale sosteneva la natura onerosa in quanto qualora la venditrice avesse rilasciato quietanza del prezzo, l’onere della prova sul mancato effettivo esborso di denaro sarebbe stato in capo alla curatela, la quale invece, nonostante la facilità di procurarsi la prova del concreto pagamento, non ha richiesto l’esibizione delle scritture contabili. Mancando la prova della gratuità del contratto, il giudice non può che ritenere l’acquisto a titolo oneroso secondo il prezzo dichiarato nell’atto pubblico e, di conseguenza, esigere la prova da parte del curatore della mala fede della seconda società acquirente, consapevole del fatto che la prima vendita fosse inefficace essendo stato compiuto a titolo gratuito. La revocatoria di atti a titolo gratuito. Vale ricordare in merito come l’azione revocatoria costituisca un rimedio che reintegra fittiziamente il patrimonio del debitore, rendendo inopponibile, ovvero inefficace, nei confronti del creditore l’atto ritenuto pregiudizievole. L’esigenza di revocare gli atti del debitore pregiudizievoli per i creditori è tanto maggiore nel caso di un imprenditore assoggettato a fallimento, dove il legislatore prevede che, nei confronti degli atti posti in essere dal soggetto poi fallito, possa esperirsi una azione revocatoria fallimentare, ben più ampia e facilitata rispetto a quella ordinaria. Legittimato a far valere l’azione revocatoria in sede fallimentare è esclusivamente il curatore, il quale agisce a vantaggio di tutti i creditori. Nell’ambito della revocatoria esercitata in sede fallimentare si distingue la revocatoria degli atti a titolo gratuito che rende privi di effetto rispetto ai creditori tutti gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, per cui il beneficiario dove restituire al curatore quanto ricevuto dal fallito. In questo caso l’onere probatorio, data la gratuità dell’atto, e meno gravoso in quanto il curatore è esonerato dalla prova dell’elemento soggettivo, non dovendo cioè dimostrare la consapevolezza in capo al soggetto acquirente del danno ai creditori causato dall’atto. In proposito le recenti Sezioni Unite n. 6538/2010 hanno precisato che in materia di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64 l. fall., la valutazione di gratuità ed onerosità di un negozio deve essere compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. Il curatore avrebbe potuto dimostrare facilmente la gratuità dell’atto. La Suprema Corte adita respinge il ricorso facendo leva sull’art. 2901 c.c., che al comma quarto, stabilisce che l’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. Nel caso in specie il curatore, chiedendo l’esibizione delle scritture contabili alle due società del secondo contratto di vendita, avrebbe potuto dimostrare facilmente la gratuità dell’atto, potendo beneficiare del più agevole onere probatorio, che abbiamo appena visto caratterizzare la revocatoria degli atti a titolo gratuito. Quindi, il curatore avrebbe dovuto dimostrare la consapevolezza in capo alla società subacquirente che il primo atto di acquisto fosse stato compiuto a titolo gratuito. Infatti per ottenere l’inefficacia dell’acquisto del subacquirente, a norma degli artt. 2901, comma 4, 2904, c.c. e 64 l. fall., è sufficiente provare che questi sia consapevole della gratuità dell’atto a monte, senza che occorra la prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 gennaio – 23 febbraio 2012, numero 2772 Presidente Plenteda – Relatore Giancola Svolgimento del processo Con atto pubblico del 17/7/1996, n 21397/1484 trascritto il 19/7/1996 ai nn 2.974/14.808 , la Costruzioni Benetelli s.r.l. vendeva alla Edilia s.r.l. un immobile per la somma di L. 669.000.000 oltre iva di cui L. 550.000.000 oltre l'importo totale dell'iva, sono state pagate dalla società acquirente alla società venditrice che ne rilascia quietanza, mentre a saldo del residuo importo di L. 119.000.000 la società venditrice accolla alla società acquirente la corrispondente quota capitale del mutuo stipulato con il mediocredito”. Con successivo atto pubblico del 10/4/1997, numero 28777/4717 trascritto il 5/5/1997 ai nnumero 14549/10.029 , la Edilia s.r.l. vendeva il suddetto immobile alla Soledil s.r.l. per la somma di L. 670.000.000 che veniva così regolata quanto a L. 551.000.000 la parte venditrice dichiara di averle già ricevute prima di ora dalla parte acquirente alla quale rilascia quietanza per corrispondente importo quanto alle residuali L. 119.000.000 [ ] la parte acquirente, con il consenso della parte venditrice, si accolla e fa propria la residua quota di pari importo di mutuo di originarie L. 200.000.000 concesso dal Mediocredito ”. Fin dal gennaio del 1997, la Benetelli s.r.l., aveva iniziato ad essere pubblicata sul bollettino dei protesti della provincia di Brescia per cambiali, anche di notevole importo, rimaste insolute, ed in data 16/9/1997, il Tribunale di Brescia ne dichiarava il fallimento. Nel 1998, la curatela del fallimento della società Benetelli conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, la Edilia s.r.l. e la Soledil s.r.l., perché l'atto in questione fosse dichiarato inefficace ex art. 64 legge fall., o, in subordine, ex art. 67/1 nnumero 1 e 2 legge fall Con sentenza del 18.11-30.12.2002, resa nella contumacia della società Edilia, il Tribunale di Brescia dichiarava l'inefficacia, ex art. 64 legge fall., dell'atto di vendita Benetelli/Edilia dichiarava l'inefficacia sia ex art. 64 che ex art. 67 legge fall. del successivo atto di vendita Edilia/Soledil condannava le società convenute al pagamento delle spese. Il primo giudice perveniva alla suddetta conclusione rilevando 1. quanto alla vendita Benetelli/Edilia la quietanza rilasciata nell'atto notarile dalla Benetelli, non era opponibile alla curatela sicché tale fatto, unito alla circostanza che la Edilia s.r.l. non si era costituita in giudizio e che la curatela non aveva trovato traccia di alcun pagamento nelle scritture contabili, costituivano elementi più che sufficienti per ritenere l'atto stipulato a titolo gratuito o meglio sotto la forma del c.d. atto mixtum cum donatione qualora si tenga conto della gran lunga inferiore parte del prezzi per cui era stato previsto l'accollo di mutuo dovendosi ritenere simulata la dichiarazione concernente il pagamento in contanti de quo” 1. quanto alla successiva vendita Edilia/Soledil 2.1. ove l'atto fosse stato stipulato a titolo oneroso, doveva ritenersi che la curatela avesse assolto all'onere di provare la mala fede dell'acquirente che era desumibile dalla sostanziale coincidenza del prezzo indicato nei due atti oggetto di impugnazione, in una con le più che singolari vicissitudini del rapporto di mutuo ipotecario, estinto soltanto nel mese di maggio del 1998. Inoltre all'epoca dell'atto ora in esame Edilia/Soledil la Benetelli risultava da mesi già pluriprotestata, sì da consentire alla Soledil di poter agevolmente rendersi conto che la propria dante causa aveva acquistato da soggetto impresa in evidente stato di decozione, anche soltanto in base alla verifica dell'atto di provenienza, peraltro indicato nel rogito, come pure in considerazione dell'atto di mutuo ipotecario ancora in essere a nome della predetta Benetelli fallita poco dopo” 2.2 in realtà, l'atto in questione doveva considerarsi stipulato a titolo gratuito perché la Soledil, pur avendo sostenuto, peraltro del tutto genericamente, di aver provveduto all'integrale pagamento del prezzo pattuito per la cessione immobiliare che ci occupa, non ha poi assolto in alcun modo l'onere probatorio relativo a tale dedotta natura della compravendita de qua” Con sentenza del 9.11-20.12.2005, nella persistente contumacia della Edilia S.r.l, la Corte di appello di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto dalla società Soledil, respingeva tutte le domande proposte dal Fallimento. La Corte territoriale osservava e riteneva che con un primo motivo, l'appellante aveva sostenuto che, erroneamente, il primo giudice aveva qualificato l'atto Benetelli/Edilia come a titolo gratuito perché la simulazione del pagamento quand'anche fosse accertata di per sé non sarebbe stata idonea a dimostrare la natura gratuita dell'atto. A tale fine il fallimento appellato avrebbe dovuto svolgere domanda specifica di simulazione del negozio [ ] domanda, peraltro, che avrebbe dovuto essere rigettata non avendo il fallimento nemmeno dedotto la sussistenza dello spirito di liberalità nel compimento dell'atto” - che, tale prima doglianza andava disattesa perché l'accertamento sulla natura gratuita dell'atto Benetelli/Edilia doveva ritenersi passato in giudicato, non essendo stato impugnato dalla Edilia che era rimasta contumace nel merito che ove si fosse ritenuto che l'appellante avesse interesse alla qualificazione giuridica dell'atto in questione a risultava provato che la Benetelli non ricevette alcuna somma dalla Edilia s.r.l. nonostante la quietanza rilasciata nell'atto notarile b l'appellante confondeva la gratuità dell'atto genus con la liberalità species l'art. 64 legge fall, ha riguardo, in genere, agli atti gratuiti e, quindi, come nella fattispecie, la curatela, una volta provato che il bene era stato ceduto senza alcun corrispettivo, non aveva alcuna necessità di provare anche lo spirito di liberalità - che, con un secondo motivo, l'appellante aveva censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che, ove l'atto Edilia/Soledil fosse stato a titolo oneroso, la curatela aveva dato la prova della scientia decoctionis, o, che in subordine, il suddetto atto potesse essere qualificato anch' esso come a titolo gratuito - che, sul punto, in diritto, premesso che il primo atto Benetelli/Edilia andava considerato a titolo gratuito, nel mentre, per l'atto mediato il primo giudice, con doppia motivazione, aveva prospettato sia l'ipotesi che fosse stato stipulato a titolo gratuito che a titolo oneroso, al fine di stabilire quale fosse l'onere probatorio a carico della curatela, occorreva preliminarmente stabilire se il suddetto atto fosse stato stipulato a titolo oneroso o gratuito - che, sul punto, andava disatteso l'argomento in base al quale il primo giudice aveva ritenuto l'atto a titolo gratuito per la semplice ragione che aveva invertito l'onere della prova, ponendo la dimostrazione della natura dell'atto a carico dell'appellante Soledil s.r.l. - che, infatti, ove si fosse rilevato che nell'atto Soledil/Edilia, la venditrice aveva rilasciato all'acquirente quietanza del prezzo, non doveva certo essere la Soledil a dimostrare di aver pagato il prezzo e, quindi, che l'atto non era stato stipulato a titolo gratuito , ma doveva essere la curatela alla quale la quietanza contenuta nel suddetto atto è senz'altro opponibile a provare che il prezzo, nonostante la quietanza, non era stato pagato ma di tale prova non vi era traccia in atti nonostante che la curatela, ove avesse richiesto, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione delle scritture contabili della Soledil s.r.l. o anche della Edilia s.r.l. , avrebbe potuto facilmente accertare se vi fosse stato l'esborso di denaro in questione - che, pertanto, in mancanza di qualsivoglia prova che deponesse nel senso della gratuità dell'atto, non restava che concludere che la Soledil s.r.l. aveva acquistato il bene dalla Edilia a titolo oneroso e cioè al prezzo che era stato dichiarato nel rogito notarile - che, poiché ci si trovava dinnanzi ad una sequenza del tipo atto immediato gratuito Benetelli/Edilia — atto mediato oneroso Edilia/Soledil , al curatore spettava provare la mala fede della Soledil s.r.l. consistente nella consapevolezza, da parte della medesima, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa Edilia ed il debitore fallito Benetelli era inefficace ai sensi dell'art. 64 della legge fallimentare, ossia che era stato compiuto a titolo gratuito infatti, in base al combinato disposto degli artt. 2901/4 - 2904 c.c. e 64 legge fall., l'unico modo perché l'acquisto del subacquirente potesse essere dichiarato inefficace era la prova che questi sapesse della gratuità dell'atto mediato, proprio perché l'art. 64 legge fallimentare richiedeva solo la prova del dato oggettivo della gratuità dell'atto e non già anche la prova della conoscenza dello stato di insolvenza - che, tuttavia, neppure questa prova poteva ritenersi raggiunta, posto che da nessun elemento concreto si poteva desumere che la Soledil s.r.l. potesse sapere che la quietanza rilasciata dalla Benetelli s.r.l. alla Edilia s.r.l. fosse simulata e che, quindi, l'atto era stato stipulato a titolo gratuito infatti, la curatela e il primo giudice non avevano indicato quali fossero stati gli indizi sulla base dei quali si potesse pervenire a ritenere che la Soledil s.r.l. fosse stata a conoscenza della gratuità dell'atto Benetelli/Edilia. Avverso questa sentenza il Fallimento Costruzioni Benetelli S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria e notificato il 5-6.12.2006 alla società Edilia S.r.l., che non ha svolto attività difensiva, ed il 6.12.2006 alla società Soledil S.r.l., che si è limitata a depositare un c.d. atto di costituzione, con cui ha chiesto di partecipare alla discussione orale nell'udienza pubblica. Motivi della decisione A sostegno del ricorso la curatela fallimentare denunzia 1. Vizio di motivazione insufficiente in relazione a fatto decisivo e controverso in relazione all'art. 360 numero 5 c.p.c. . Si duole del fatto che non sia stato ritenuta da lei fornita la prova della gratuità del secondo atto di compravendita, nonostante le specifiche ed elencate circostanze, da lei dedotte e comunque acquisite in causa. Il motivo non ha pregio, giacché i dati che la curatela adduce a sostegno della doglianza non assumono decisività contraria all'avversata conclusione, risolvendosi in elementi probatori indiretti, discrezionalmente apprezzabili e non univocamente atti a consentire di qualificare la causa del trasferimento in senso aderente alla sostenuta tesi della relativa gratuità, a fronte anche del fatto, accertato dalla Corte distrettuale e rimasto incensurato, che l'acquirente Soledil aveva dimostrato con la quietanza, il pagamento alla Edilia, del convenuto corrispettivo in denaro. 2. Violazione e falsa applicazione delle norme cui agli art. 1417 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c. . Censura che la Corte di merito, pur avendo correttamente premesso che il Fallimento era onerato della prova della simulazione relativa della compravendita intercorsa tra le società Edilia e Soledil, abbia limitato al solo mezzo costituito dall'adozione dell'ordine alla Soledil di esibizione delle scritture contabili, la possibilità della Curatela di provare il mancato pagamento del prezzo d'acquisto da parte della medesima Soledil. Il motivo è inammissibile, giacché l'attuato richiamo all'art. 210 c.p.c. si rivela mera indicazione esemplificativa, priva di connotati decisori oltre che limitativi rispetto ai mezzi probatori consentiti dal codice di rito e di cui la curatela avrebbe potuto servirsi per dimostrare il suo assunto. 3. Violazione e falsa applicazione degli art. 2709 e 2710 c.c. e dell'art. 210 c.p.c. in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c. , circa l'efficacia probatoria delle scritture contabili e dell'esibizione di scritture e registri contabili dell'imprenditore ai fini della prova dell'omesso pagamento, sottolineando anche che l'annotazione avrebbe potuto essere falsa. Il motivo deve ritenersi assorbito per effetto della declaratoria d'inammissibilità della precedente censura. 4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. comma 4 in relazione all'art. 360 c.p.c. numero 3. . Censura che in relazione al disposto della rubricata norma in tema di revocatoria ordinaria nei confronti del terzo acquirente, il Fallimento avesse l'onere di provare la conoscenza della gratuità del primo atto, piuttosto che il pregiudizio con esso arrecato ai creditori del fallito, a prescindere dalla gratuità od onerosità dell'atto stesso. 5. Vizio di motivazione sotto lo specifico profilo della carenza e obiettiva deficienza del criterio logico adottato e della mancanza di ragioni sufficienti atte a giustificare il diverso regime probatorio violazione dell'art. 2901 comma 4 in relazione all'art. 360 numero 5 c.p.c. . . Censura nuovamente e per il profilo argomentativo, il passaggio motivazionale secondo cui affinché l'acquisto del subacquirente potesse essere dichiarato inefficace, doveva fornirsi la prova che questi sapesse della gratuità del primo trasferimento. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso, che essendo connessi consentono esame congiunto, non meritano favorevole apprezzamento. L'art. 2901 quarto comma cod.civ. dispone che L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”. Per pregiudicare, quindi, i diritti acquistati dalla società Soledil con l'atto di compravendita immobiliare da lei stipulato con la società Edilia, occorreva provare la sua mala fede in rapporto all'evento pregiudizievole per i creditori consistito nella gratuità della prima compravendita, come ritenuto nell'impugnata sentenza. Giusti motivi, essenzialmente desunti dalle peculiarità della vicenda e dal contegno processuale della società Soledil, che si è limitata a partecipare alla discussione orale, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.