diritto d’autore | 30 Novembre 2011
L’elaborazione non creativa e non autonomamente originale è un plagio
di Alessandro M. Basso - Avvocato
La tutela del diritto d’autore è riconosciuta se nell’opera è riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 25173/11; depositata il 28 novembre)
Il caso. Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione - con la sentenza n. 25173/2011 depositata il 28 novembre - una casa editrice incaricava, mediante contratto con cui si riservava i diritti editoriali, un fotografo di realizzare un...
Caro Lettore, per consultare questo documento è necessario essere abbonati. Abbonati subito e potrai accedere a tutti i contenuti del sito, se sei già registrato effettua il login.
Notizie correlate
- Preliminare ad effetti anticipati e fallimento dell’acquirente: la restituzione deve essere chiesta al curatore
- Associazione professionale: tra risarcimento del danno e repressione della concorrenza sleale
- Per la revocabilità delle rimesse è sufficiente l’indicazione del conto corrente
- Prova della conoscenza effettiva? No, grazie
- Può essere soggetto a revocatoria fallimentare il pagamento effettuato dal terzo. Anche in presenza di un accollo liberatorio
Sull'argomento
I più letti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ammissione al passivo
IP DAY
Liberalizzazioni
Revocatoria fallimentare
WIPO
accollo liberatorio
bilancio
concordato preventivo
concorrenza sleale
contributo unificato
crediti tributari
curatori fallimentari
fallimento
fusione societaria
notifiche
opposizioni stato passivo
presunzione semplice
procedure concorsuali
proprietà intellettuale
registro delle imprese
regolamento CE 44/01
revoca fallimento
sede sociale
termini processuali
tribunale delle imprese






