...21 articoli del Legislatore italiano

di Donato Palombella

di Donato Palombella * Snellire le procedure per l'avvio di nuove imprese. Questo costituisce il principio ispiratore del provvedimento che mira a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale in ambito europeo. La p.a. deve promuovere lo sviluppo delle P.M.I. e raggiunge tale obiettivo snellendo le procedure ed agevolando la nascita di nuove attività articolo 1 . Libertà di iniziativa economica e di prestazioni di servizi. Viene prevista la libertà di iniziativa economica, peraltro già ampiamente garantita dalla nostra Carta Costituzionale. Vengono rimarcati i principi comunitari che garantiscono la libera circolazione di uomini, mezzi ed attività nel territorio dell'U.E Sancito il diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché di concorrenza, quali princìpi riconosciuti dall'Unione Europea. Sanciti anche una serie di obblighi a carico della p.a. norme certe, riduzione dei margini di discrezionalità amministrativa, riduzione degli oneri amministrativi, dovrebbero diventare una realtà necessaria a favorire la sviluppo delle PMI articolo 2 . Libertà associativa. Ogni impresa è libera di aderire a una o più associazioni. Viene a cadere, quindi, il principio della rappresentatività esclusiva le imprese potranno aderire contemporaneamente a più associazioni di categoria. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, le associazioni di imprese dovranno integrare i propri statuti con un codice etico . Quest'ultimo dovrebbe servire a contrastare le infiltrazioni criminali nel tessuto imprenditoriale. In parole povere si tratta di estendere a tutti i settori imprenditoriali le norme, tipiche del comparto delle opere pubbliche, che mirano a combattere le infiltrazioni mafiose articolo 3 . La p.a. deve valutare l'impatto delle norme sulle P.M.I. La p.a., con ciò intendendo lo Stato, Regioni, Enti Locali e gli Enti Pubblici Economici, avranno l'obbligo di valutare l'impatto delle iniziative legislative di propria competenza sulle P.M.I Vietate, quindi, le norme discriminanti o che possano costituire una barriera per l'accesso al mercato da parte delle piccole aziende. E vi è di più. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative potranno impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi articolo 4 . Definiti i concetti di piccola impresa . Cosa s'intende per P.M.I.? Rispondere all'interrogativo potrebbe essere più arduo di quanto possa apparire a prima vista. Il Codice contiene una serie di definizioni in particolare, vengono tracciate le linee necessarie ad individuare microimprese, piccole imprese, e medie imprese. Ma troviamo anche la definizione di distretto, distretto tecnologico, meta-distretto tecnologico, distretto del commercio, reti di impresa, consorzi per il commercio estero, imprese dell'indotto, nuove imprese, imprese femminili, imprese giovanili, imprese tecnologiche, seed capital articolo 5 . La semplificazione corre sul web. Nascono una serie di obblighi della p.a. verso le P.M.I. Non solo l'amministrazione dovrà riservare un trattamento di favore nei confronti delle P.M.I. ma ogni amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale, per ciascun procedimento amministrativo, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo della propria domanda articolo 6 . Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Codice , tutti gli atti e provvedimenti, oltre ad essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dovranno essere disponibili sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione articolo 7 . In definitiva viene fatto un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione della p.a È appena il caso di notare che la P.E.C. la posta elettronica certificata non sembra aver raggiunto i risultati sperati e che lo stesso processo di informatizzazione degli uffici stenta ad essere portato a regime per una serie di motivi, non ultimo la cronica carenza di fondi da parte delle amministrazioni. Vietato introdurre nuovi oneri a carico delle imprese. Ancora un limite al potere della p.a Questa volta si tratta di vietare l'ingresso di nuovi oneri a carico delle imprese a meno che tali nuovi oneri non siano in qualche maniera compensati con l'eliminazione dei vecchi balzelli. Accresciuti ruoli e funzioni delle CCIAA. Le Camere di Commercio sembrano assumere un ruolo di tutto rilievo nel nuovo ordinamento. Le CCIAA dovranno pubblicare le norme ed i requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa. L'imprenditore, a questo punto, non sarà più costretto a fare la spola tra un ufficio e l'altro per cercare di comprendere come avviare la propria attività. Ma il ruolo della CCIAA è destinato ad essere ancor più ampio. L'imprenditore dovrà limitarsi al deposito di atti e documenti presso la CCIAA. Le amministrazioni, a questo punto, dovranno farsi carico di reperire autonomamente la documentazione della ditta iscritta al Repertorio Economico Amministrativo REA e non potranno obbligare l'impresa a fornire certificazioni, atti e documenti reperibili presso gli archivi della CCIAA. Arginati gli interessi dei grossi gruppi industriali. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Codice , il Governo dovrà emanare un apposito decreto legislativo per impedire che i grossi gruppi imprenditoriali abusino della propria posizione dominante vessando le piccole imprese o addirittura impedendo il loro accesso al mercato. Verranno contrastati, quindi, gli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti. La competitività delle piccole imprese dovrà essere favorita attraverso l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione. Istituita una riserva, a favore delle P.M.I., pari al 50% degli incentivi per l'internazionalizzazione e l'innovazione. Lotta ai cattivi pagatori. Il Codice recepisce i principi contenuti nelle direttiva europee per contrastare il fenomeno in verità tutto italiano di ritardare il pagamento dei debiti commerciali. In questo caso, a scendere in campo sarà addirittura l'Antitrust, che garantirà il rispetto dei tempi previsti nei pagamenti a favore delle PMI da parte dei contraenti forti . Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Codice, il Governo dovrebbe emanare un decreto legislativo che, modificando il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali recepisca integralmente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, 2011/7/UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Occorre sottolineare, peraltro, che il provvedimento approvato ha subito un colpo di spugna a tutto beneficio degli interessi della p.a Il testo originario prevedeva delle forme di tutela per garantire il rispetto dei termini di pagamento da parte della pubblica amministrazione nei confronti delle PMI. Questa forma di tutela è sparita. Ciò potrebbe voler dire che le PMI saranno maggiormente tutelate assumendo la posizione di sub-appaltatori in quanto vanterebbero un credito diretto verso l'aggiudicatario privato ma non quando si assicurano un appalto diretto verso l'amministrazione appaltante in quanto diverrebbero creditrici della stazione appaltante e, così facendo, perderebbero ogni tutela . I certificati sostituiranno le verifiche della p.a Vietati i doppi controlli. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti, rilasciate alle imprese da enti e da società professionali abilitate, sostituiranno a pieno titolo le verifiche da parte della pubblica amministrazione. Fermo restando le opportune verifiche e le correlate sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci. Novità nel settore degli appalti. Sarà più facile entrare nel mondo degli appalti. Gli appalti di maggior valore dovranno essere frazionati in più lotti di valore ovviamente più basso in modo da rendere possibile la partecipazione anche alle imprese più piccole. Viene innalzata anche la soglia comunitaria al di sotto della quale non sarà necessario ricorrere alla normativa europea in materia di appalti di opere pubbliche. Lo Stato dovrà garantire maggiore trasparenza pubblicando sui propri siti web le procedure ad evidenza pubblica. Saranno favorite anche le aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando A.T.S. associazioni temporanee di imprese , consorzi e reti di impresa. Favorito anche l'accesso delle PMI agli appalti relativi alla fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie comunitarie. Contratti di fornitura con posa in opera. I sub-appaltatori che eseguono contratti di fornitura con posa in opera saranno pagati direttamente dalla stazione appaltante per evitare che vengano vessati dalla ditta aggiudicataria dell'appalto. I pagamenti, ovviamente, saranno effettuati sulla base del S.AL. stato di avanzamento lavori ovvero S.A.F. stato di avanzamento forniture , fermo respondo i principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Servizi di ingegneria e architettura. Viene alzata la soglia comunitaria per gli appalti relativi ai servizi di ingegneria ed architettura. Ad essere interessati saranno progettisti, direttori lavori, coordinatori della sicurezza e collaudatori. Per gli appalti indetti da una amministrazione centrale dello Stato, il tasso-soglia viene innalzato dagli originari 100 mila euro a 125 mila euro. L'asticella viene ulteriormente alzata a quota 193 mila euro per tutte le altre stazioni appaltanti. Gli affidamenti saranno effettuati con gara informale a cui verranno invitati almeno cinque concorrenti. In verità, a ben guardare, ciò comporta un allontanamento dai principi di trasparenza previsti dalle norme comunitarie la stazione appaltante, infatti, avrà maggiore spazio per manovre spesso poco trasparenti a cui siamo, purtroppo, abituati. Opere compensative nei comuni minori. Nei comuni con meno di 5.000 abitanti interessati dalla realizzazione di grandi opere infrastrutturali, viene introdotta una disposizione di favore per le PMI a base locale a cui viene riconosciuta una sorta di prelazione nell'affidamento delle opere. La realizzazione delle grandi opere, a volte, viene contrastata dalle popolazioni locali in quanto il territorio viene penalizzato, mentre gli introiti generati dalla realizzazione dell'opera confluiscono verso i grandi gruppi industriali. In questo modo si cerca di riconoscere un contentino alle popolazioni locali, cercando di distribuire sul territorio un minimo di ricchezza. Prova dei requisiti più facile. Solo la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto dovrà comprovare il possesso dei requisiti che hanno portato all'aggiudicazione. I controlli a campione, quindi, dovrebbero andare in pensione evitando l'inutile dispendio di risorse finanziarie. Previsti anche degli incentivi fiscali. In tale contesto dovranno essere previsti dei benefici per favorire la ricapitalizzazione degli utili e l'investimento in capitale umano, ricerca, innovazione ed internazionalizzazione. L'imposizione fiscale tra imposte dirette ed indirette non dovrà superare il 45% degli utili di impresa. Incentivi per le imprese neo costituite. Previsti regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese neo costituite nonché esenzioni per facilitarne lo sviluppo. Prevista al possibilità che gli Enti Locali e le Camere di Commercio, mettano a disposizione delle nuove imprese aree e locali senza oneri per i primi cinque anni di attività dell'azienda. Un nuovo ruolo per le CCIAA che dovranno garantire formazione e assistenza a queste tipologie d'impresa. Istituita l'Agenzia Nazionale per le PMI. L'Agenzia dovrà elaborare proposte per lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese e predisporre, con cadenza annuale, un rapporto sullo stato di salute delle imprese. Facendo tra tramite con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, valuterà l'impatto dei disegni di legge governativi e degli schemi di decreti legislativi sul mondo imprenditoriale. L'Agenzia sarà costituita da un Presidente e da quattro membri che rimarranno in carica per cinque anni. Commissione parlamentare. Viene istituita una speciale Commissione parlamentare composta da dieci deputati e da dieci senatori col compito di valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione e formulare osservazioni e proposte. Le spese di funzionamento di tale commissione saranno a carico dei due rami del Parlamento. Ampi poteri alle Regioni. La normativa statale prevede delle garanzie minime a favore delle PMI. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, potranno prevedere norme di maggiore favore. Abrogate le norme in contrasto. Dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, Stato e Regioni dovranno attivarsi per abrogare, nei successivi sei mesi, le norme in contrasto con lo Statuto. Dovranno inoltre pubblicare l'elenco delle leggi e dei regolamenti espressamente abrogati. .The end! * Giurista d'impresa Sullo stesso argomento leggi anche Pronto lo statuto delle imprese dai 10 diritti fondamentali garantiti dall'Ue a ., di Donato Palombella 8 novembre 2011