Il giudice d’appello può correggere l’errore materiale della sentenza digitale di prime cure

In tema di emissione di provvedimenti informatici, il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo è esperibile non solo per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a un contenuto predeterminato, o di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16087/21, depositata il 9 giugno. Il Tribunale di Roma disponeva la correzione dell’errore materiale della sentenza di primo grado, sostituendo integralmente il testo erroneamente inserito nel sistema informatico, e affermava il diritto della controricorrente all’indennità di accompagnamento dal primo giorno successivo alla domanda amministrativa. L’attore ricorre in Cassazione lamentando la totale sostituzione, in sede di correzione dell’errore materiale, del provvedimento in origine emesso. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione infatti afferma che in tema di emissione di provvedimenti informatici il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo è esperibile non solo per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica , chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, ma anche in funzione integrativa , in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a un contenuto predeterminato, o di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del file informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impugnazione, dando vita ad una decisione e ad un dispositivo relativi ad una diversa controversia nei confronti delle stesse parti in tal caso, infatti, l’estensione della correzione non integra il deposito di una diversa decisione, che verrebbe interamente sostituita a quella corretta. L’errato invio di file informatici estranei alla fattispecie trattata, pertanto, è equiparabile all’ipotesi di lapsus calami quale materiale divergenza tra l’ideazione del giudice e la sua grafica rappresentazione. Per questi motivi la Corte, attesa la novità della questione, rigetta il ricorso compensando le spese di lite .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, 10 marzo – 9 giugno 2021, n. 16087 Presidente Doronzo – Relatore Leone Rilevato che Il Tribunale di Roma disponeva correzione dell’errore materiale della sentenza n. 1593/2019, sostituendo integralmente il testo erroneamente inserito nel sistema informatico. Con tale decisione affermava il diritto di C.A. alla indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Avverso tale decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la C. . Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio. Considerato che 1 Deve preliminarmente ritenersi infondata l’eccezione sollevata dalla controricorrente sulla mancata proposizione del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost Questa Corte ha chiarito che La sentenza emessa all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., è soggetta all’ordinario ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., e non al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento la cui appellabilità è esclusa dall’art. 445 bis c.p.c., u.c. Cass. n. 12332/2015 . Nel caso di specie oggetto della impugnazione dinanzi al Giudice di legittimità è la sentenza n. 1593/2019, resa all’esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., come integrata dalla ordinanza di correzione della medesima adottata all’esito di udienza di discussione, il 5.4.2019. Lo strumento per la impugnazione della predetta sentenza è dunque, come affermato da principio richiamato, il ricorso ordinario dinanzi alla Corte di cassazione. 2 Con primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., per aver, il giudice, dichiarato il diritto alta prestazione a seguito di ricorso per correzione dell’errore materiale art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 . Parte ricorrente si duole della totale sostituzione, in sede di correzione dell’errore materiale, del provvedimento in origine emesso. Questa Corte ha recentemente affrontato il tema della correzione dell’errore materiale e dei confini in cui contenerlo, avuto riguardo alla emissione di provvedimenti informatici. Ha statuito che Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi , ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del file informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un’epigrafe pertinente, uno svolgimento del processo , dei motivi della decisione ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti in tal caso, infatti, l’estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta Cass. n. 4319/2019 . Nel caso in esame il Tribunale con l’ordinanza di correzione ha evidenziato l’esistenza di un errore materiale consistito nell’invio telematico di un contenuto differente rispetto a quello oggetto del giudizio, e dunque costituente mero errore di sostituzione del file informatico .e scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione. Ha poi inserito l’esatto contenuto della statuizione assunta. Il principio richiamato Cass. n. 4319/19 ben si confronta con una modalità di lavoro diversa da quella cartacea , in ragione della quale l’errato invio di files informatici estranei alla fattispecie trattata è equiparabile alla ipotesi di lapsus calami quale materiale divergenza tra ideazione del giudice e sua grafica rappresentazione. L’orientamento, a cui si intende dare seguito, esprime maggiore adeguatezza, rispetto a precedenti pronunce Cass. n. 2815/2016 , circa il concetto di errore materiale, allorché questo sia diretto ad una realtà processuale in cui regole del processo e tecnologia devono trovare sintesi appropriata. Peraltro, rispetto alla fattispecie in esame, deve anche considerarsi che la determinazione del tribunale è conseguenza diretta dell’accertamento peritale svolto in giudizio, il cui contenuto risulta integrativo della decisione e non è stato contestato neppure in questa sede. 2 Con il secondo motivo l’Inps ha denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, art. 2697 c.c., del D.M. 19 novembre 1990, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 18 del 1980, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . L’Istituto rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa. Deve premettersi che lo stesso Istituto ricorrente dà atto della presenza nel caso di specie di domanda amministrativa e certificazione medica, e che le censure riguardano quindi l’adeguatezza di siffatti documenti rispetto alla prestazione domandata indennità di accompagnamento . Questa Corte, recentemente Cass. n. 14412/2019 ha affrontato fattispecie analoga alla presente rilevando che In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost. . La Corte ha anche soggiunto che In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente ne consegue che non costituisce requisito ostativo all’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost. Cass. 24896/2019 . I principi esposti, del tutto coerenti con la fattispecie all’esame, rendono infondato anche tale motivo di censura. Il ricorso deve essere rigettato. Attesa la novità della questione in punto di correzione dell’errore materiale, è opportuno compensare le spese del presente giudizio. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 legge di stabilità 2013 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.