Dipendente in smartworking: il rimborso spese rientra nella base imponibile?

Le somme erogate dalla società, al fine di rimborsare il dipendente per i costi sostenuti a causa dello smartworking, sono imponibili ai fini IRPEF? Risp. AE 30 aprile 2021 n. 314 .

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di rimborso spese per i dipendenti in smartworking le somme così erogate sono da considerarsi reddito dal lavoro dipendente e, di conseguenza, sono soggette a tassazione? Nel caso di specie, una società intende sottoscrivere un accordo sindacale o un regolamento aziendale al fine di concedere ad ogni dipendente una somma giornaliera pari a € 0,50 a titolo di rimborso delle spese di cui il lavoratore si deve far carico per poter svolgere la propria attività lavorativa in smartworking anziché presso i locali dell'azienda. Secondo la società il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smartworking si fonda su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente. Sulla base di tale considerazione, si ritiene corretto che la quota di costi rimborsati al dipendente possa considerarsi riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e pertanto non imponibile ai fini IRPEF. In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfettario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all'uso nell'interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall'imposizione. L'AE precisa che, in base alla legge art. 51, comma 1, TUIR , costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. La norma sancisce il principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, l'AE fa presente che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro e anticipate dal dipendente, ad esempio, per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc. . Inoltre, non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale non sono fiscalmente rilevanti , in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro. In ragione di ciò, l'AE concorda con la soluzione prospettata dalla società e ritiene che le somme erogate dalla stessa al fine di rimborsare il dipendente dei costi sostenuti non siano imponibili ai fini IRPEF . Fonte mementopiu.it

AdE_risposta_interpello_2021_314