Commesse in calo e debitori insolventi non giustificano il licenziamento

Respinte le obiezioni difensive proposte dai legali della società. Vittoria piena per l’ex dipendente, ingiustificatamente, secondo i Giudici, messa alla porta, e ora risarcita con quasi 4mila euro.

Commesse in calo e debitori insolventi possono mettere in difficoltà l’azienda ma non possono giustificare automaticamente il licenziamento del dipendente Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11425/21, depositata il 30 aprile . Riflettori puntati su una agenzia per il lavoro , protagonista, però, non di un’assunzione, bensì di un licenziamento , quello di una dipendente inquadrata con contratto a tempo indeterminato. Per la società il provvedimento è stato obbligato, a causa della contrazione delle commesse e dei mancati pagamenti da parte dei debitori. Questa visione, fortemente contestata dalla lavoratrice, è ritenuta poco plausibile dai Giudici di merito, i quali sanciscono l’illegittimità del licenziamento , ritenendo non provate le ragioni alla base dell’allontanamento della lavoratrice. Più precisamente, i Giudici osservano che la società ha giustificato il licenziamento della dipendente facendo riferimento ad un calo complessivo delle commesse e all’ insolvenza di alcuni debitori , ma aggiungono che tali circostanze, seppur ritenute documentalmente provate in relazione ai mesi di maggio, luglio e novembre 2015, oltre a gennaio 2016 , non sono idonee a fornire un completo quadro della situazione economica della società, poiché relative a mensilità ‘a campione’ e non ad un dato complessivo . Consequenziale, quindi, il diritto della lavoratrice ad ottenere dall’azienda un’ indennità pari a quasi 4mila euro. La linea tracciata tra primo e secondo grado viene condivisa e confermata anche in Cassazione. Ciò significa sconfitta piena per l’azienda, che vede sancita l’ illegittimità del licenziamento e si ritrova obbligata a versare quasi 4mila euro all’ex dipendente. Inutile il richiamo dei legali della società alla situazione economica sfavorevole . Ciò perché seppur provati i ritardi nei pagamenti e l’insolvenza di alcuni debitori, nonché la cessazione dei rapporti di lavoro instaurati con una società operante nel settore della formazione e recupero anni scolastici , è insufficiente la prova esclusivamente ‘a campione’ sul calo di commesse, del fatturato e dei somministrati , sanciscono i magistrati.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 novembre 2020 – 30 aprile 2021, n. 11425 Presidente Raimondi – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo La s.p.a. WORKFORCE ON LINE, società di somministrazione lavoro, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2547/16 con cui venne parzialmente accolta la domanda proposta da F.S. diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla società in data 25.9.15 e, per l’effetto, la condanna della stessa a corrisponderle, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 1, un’indennità pari a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad Euro 1.290,77, per un valore complessivo di Euro 5.163,08, mentre respingeva la domanda diretta ad accertare la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere dalla società resistente, a titolo di risarcimento del danno per violazione dell’art. 25 CCNL Agenzie di somministrazione, l’importo di Euro 5.850,00 lordi. Nel merito, il giudice di prime cure, richiamando la giurisprudenza di legittimità in ordine al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rilevava come, nel caso di specie, la società resistente non avesse provato le ragioni addotte a fondamento del licenziamento oggetto di causa. In particolare, la società resistente aveva giustificato il licenziamento della ricorrente facendo riferimento ad un calo complessivo delle commesse e all’insolvenza di alcuni debitori, circostanze che, seppur ritenute documentalmente provate in relazione alle vendite dei mesi di maggio, luglio e novembre 2015, oltre a gennaio 2016, non sono state considerate idonee a fornire un completo quadro della situazione economica della società, poiché relative, come accennato, a mensilità a campione e non ad un dato complessivo. Pertanto il Tribunale ritenne illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, riconoscendo il diritto della F. ad ottenere l’indennità di cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 1, stabilita nella misura di tre mensilità, pari ad Euro 3.872,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di cessazione del rapporto al saldo. Resisteva la lavoratrice. Con sentenza depositata il 7.11.17, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la soc. WORKFORCE ON LINE, affidato a quattro motivi, cui resiste la F. con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 437 cpv. c.p.c., per non aver ammesso la produzione del bilancio di esercizio 2015 la violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., per avere la Corte territoriale provveduto ad emettere sentenza senza esercitare i poteri istruttori d’ufficio e senza concedere alla resistente un termine per sanare la ritenuta genericità dei capitoli della prova testimoniale. Il motivo è infondato. Come più volte osservato da questa Corte, l’esercizio dei poteri ufficiosi, invocati dalla società ricorrente, non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale Cass. 22 luglio 2009 n. 17102 Cass. 21 maggio 2009 n. 11847 . Deve inoltre rilevarsi che l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone la ricorrenza di talune fondamentali circostanze l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata l’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti Cass. 2 febbraio 2009 n. 2577 Cass. 5 maggio 2007 n. 15228 l’indispensabilità dell’iniziativa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa Cass. 10 gennaio 2006 n. 154 Cass. 1 settembre 2004 n. 17572, Cass. 1999 n. 14342 . Nella specie tali circostanze debbono escludersi, considerato che sia la produzione del bilancio d’esercizio 2015 sia la corretta articolazione della prova testimoniale, erano ben possibili sin dal primo grado. 2.- Con secondo motivo la WORK FORCE denuncia la violazione dell’art. 41 Cost., per avere la sentenza impugnata negato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento sol perché la società non aveva esaurientemente dimostrato la dedotta situazione economica sfavorevole, con l’esercizio di fatto di un sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono solo al datore di lavoro. Lamenta che la Corte meneghina ritenne illegittimo il licenziamento per g.m.o. sostenendo che, seppur risultavano provati i ritardi nei pagamenti e l’insolvenza di alcuni debitori di Workforce, nonché la cessazione dei rapporti di lavoro instaurati con la Saletti s.r.l. società operante nel settore della formazione e recupero anni scolastici , la prova esclusivamente a campione” del calo di commesse, del fatturato e dei somministrati era in sé insufficiente allo scopo. Il motivo è infondato posto che la valutazione dei mezzi istruttori è attività demandata al giudice del merito e non può essere sindacata in questa sede in base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5 , tanto più che la sentenza impugnata ha esposto in modo logico ed adeguato le ragioni che escludevano la sussistenza di una idonea prova in ordine alla sussistenza del dedotto motivo oggettivo di licenziamento. 3. Con terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, quanto al cd. obbligo di repechage dell’art. 2697 c.c., per aver riversato solo sulla Workforce l’onere di provare l’impossibilità di collocare presso altri utilizzatori la F. . Lamenta che la Corte distrettuale, se da una parte accertò l’assunzione diretta della sig.ra F. da parte della s.r.l. Saletti, dall’altra ritenne che Workforce non aveva sufficientemente provato l’effettiva impossibilità di ricollocare la lavoratrice in una posizione compatibile con il bagaglio professionale e le competenze acquisite dalla stessa ritenendo, inoltre, che non gravava sull’appellata alcun onere probatorio circa tale possibilità. Lamenta la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui ritenne che Workforce avrebbe dovuto comunque provare l’inutilizzabilità della lavoratrice in altre posizioni equivalenti, pur avendo accertato che la F. venne assunta presso la Saletti s.r.l. con mansioni di docente e quindi in posizione compatibile con il suo bagaglio professionale. Il motivo è infondato. Ed invero deve innanzitutto chiarirsi che secondo il prevalente orientamento di legittimità grava sul datore di lavoro la prova di non poter collocare altrimenti il lavoratore in caso di licenziamento per giustificato motivo obiettivo Cass. n. 5592/16, che peraltro esclude esplicitamente la sussistenza di un onere di collaborazione del dipendente conf Cass. n. 12101/16 Cass. n. 160/17, Cass. n. 24882/17 . Quanto all’assunzione presso la Saletti s.r.l., è sufficiente evidenziare che essa avvenne successivamente il 23.10.15 al licenziamento da parte della Workforce 23.9.15 , sicché non poteva incidere sul predetto obbligo di repechage. 4. Con quarto motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 CCNL delle Agenzie di somministrazione del lavoro, per avere la Corte di merito ritenuto che la prova sul possibile ricollocamento della lavoratrice sarebbe stata assolta solo se Workforce avesse fatto ricorso alla procedura di cui all’art. 25 CCNL Agenzie di Somministrazione del lavoro, pur avendo accertato l’effettiva assunzione della lavoratrice presso la s.r.l. Saletti, e quindi l’insussistenza dei presupposti per attivare la procedura medesima. A tal riguardo osservava che l’art. 25 CCNL cit. prevede che l’Agenzia che non possa più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori a tempo indeterminato per mancanza di occasioni di lavoro debba avviare la procedura in oggetto, che consente al lavoratore di percepire un compenso per il periodo di non lavoro. Il motivo, sostanzialmente assorbito dalle precedenti considerazioni, risulta comunque infondato. Ed invero a prescindere dalla complessità della procedura prevista dal menzionato art. 25 CCNL, diretta a verificare l’effettività della crisi occupazionale ed alla corresponsione al lavoratore di una indennità per tutta la durata della procedura, deve osservarsi che il licenziamento della F. prima di attivare la procedura de qua si è risolta certamente in un danno economico per la lavoratrice, a nulla rilevando che essa venne poi assunta dalla Saletti s.r.l. con contratto a termine e con orario part time . 5. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.